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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2004.70
Data decisione, Autorità:
01.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.70
Lugano
1 agosto 2004 /FP/fp/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 2 aprile 2004 di
RI1
Contro
l’operato dell’
CO1
nell’ambito del
fallimento della società
PI1
viste
le osservazioni 14 aprile 2004 CO1
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 1°
marzo 2004 nell’ambito del fallimento della società CO1, CO1 procedeva alla
vendita ai pubblici incanti di alcuni “brevetti, domande di brevetti e studi
vari” di proprietà della fallita“;
che la
totalità di tali beni è veniva aggiudicata alla società PI1 per l’importo di
fr. 500.--;
che con
ricorso 2 aprile 2004 RI1, creditore della CO1 si aggrava contro
l’aggiudicazione sostenendo che la fallita non disporrebbe di “beni materiali
da vendere ma solo eventuali diritti, brevetti e studi”;
che egli
postula pertanto l’annullamento dell’incanto tenutosi il 1° marzo 2004;
che per
l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni da
quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che nel
caso di specie il ricorrente ha avuto conoscenza della data dell’incanto sin
dal 11 febbraio 2004, data dell’invio, mediante lettera raccomandata, a tutti i
creditori dell’avviso d’incanto;
che il
ricorso 2 aprile 2004 contro la realizzazione avvenuta il 1° marzo 2004 si
rivela quindi manifestamente tardivo e va dichiarato irricevibile;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il ricorso 2 aprile 2004 di RI1, è irricevibile.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
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Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: RI1,
Comunicazione
a CO1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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