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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2002.12
Data decisione, Autorità:
21.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00015
BS
Lugano
29 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 22 gennaio 2002
interposto da
__________,
contro
la decisione del 16 gennaio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la lettera 19 luglio 2002 del TCA
alla ricorrente del seguente tenore:
“Gentile singora _____________;
abbiamo preso atto del
suo scritto 11 luglio 2002 in cui lei si dichiara d’accordo con il grado
d’invalidità (50%) accertato dall’Ufficio AI mediante la decisione 16 gennaio
2002.
Con la risposta 1° luglio 2002 l’Ufficio AI, confermando la mezza rendita, ha
proposto il parziale accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento
della decisione contestata, e la retrocessione degli atti, al fine di procedere
ad un nuovo calcolo dell’importo mensile della rendita, dovuto all’erronea
ripartizione dei redditi coniugali.
Dagli atti trasmessi dall’amministrazione abbiamo tuttavia riscontrato che in
data 13 giugno 2002 le è già stata intimata la decisione corretta (cfr.
allegato).
Tale decisione sostituisce quella precedente.
Tenuto conto di quanto
sopra, le assegniamo il termine di 10 giorni dalla ricezione della
presente, per comunicare allo scrivente Tribunale se è sua intenzione ritirare
il ricorso 22 gennaio 2002. In tal caso voglia firmare la dichiarazione a pag.2
della presente che vorrà ritornarci a mezzo dell'allegata busta risposta. La
causa verrà quindi stralciata dai ruoli senza spese.
Resta ben inteso che lei in futuro potrà introdurre una domanda di revisione
del grado d’invalidità a seguito di un peggioramento del suo stato di salute.”
(Doc. _);
richiamata la lettera 22 luglio 2002
dell'insorgente che dichiara di ritirare il ricorso;
rilevato che la causa è divenuta priva di
oggetto;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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