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Numero d'incarto:
32.2002.31
Data decisione, Autorità:
04.06.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2002.31
rg/gz
Lugano
4 giugno 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 28 febbraio 2002
interposto da
____________,
rappr. da: ____________,
contro
la decisione del 1° febbraio 2002
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la sentenza del Tribunale
cantonale delle assicurazioni 11 giugno 2002 / 20 giugno 2002 con la quale il ricorso è stato respinto;
preso atto che con sentenza 12.05.04 il
Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo Tribunale
affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle
ripetibili e spese di parte di prima istanza;
viste le disposizioni di legge di procedura
6 aprile 1961
decreta 1. la
Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona verserà alla parte ricorrente fr. 1'000.--
a titolo di ripetibili;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
-
intimazione alle parti
a sensi ed effetti di legge.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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