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Numero d'incarto:
32.2002.46
Data decisione, Autorità:
04.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00046
RG/sc
Lugano
4 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 22 aprile 2002
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 marzo 2002 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 23 maggio 2002
con la quale l'UAI, precisando che tramite la decisione impugnata datata 13
marzo 2002, a valere quale "semplice rettifica a livello contabile"
sono stati unicamente "rivisti gli importi delle rendite completive a
favore dei figli dell'assicurato" ritenuto che la stessa "non
sancisce la conclusione dell'istruttoria riavviatasi a seguito della sentenza
cantonale" (cfr. sentenza di rinvio del TCA del 10 settembre 2001,
inc. 32.2000.00114), ha proposto all'insorgente di procedere al ritiro del
gravame (III);
richiamato lo scritto 3 giugno 2002 con cui
l'insorgente ha dichiarato di ritirare il ricorso, postulando contestualmente
l'assegnazione di ripetibili ed invitando l'UAI a voler emanare in termini
ragionevoli una decisione formale a seguito della sentenza TCA del 10 settembre
2001 (V);
ritenuto che la causa è divenuta priva di
oggetto;
considerato l'esito della presente
procedura, appare giustificato riconoscere all'insorgente un'indennità per
ripetibili di fr. 400.--;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
l'Ufficio
AI verserà al ricorrente fr. 400.-- a titolo di ripetibili;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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