AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.110
Data decisione, Autorità: 28.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2002.00005
BS/sc
Lugano 23 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 12 dicembre 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisioni del 27 gennaio 1997 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto a __________, classe 1952, una mezza rendita d’invalidità, con effetto retroattivo dal 1° aprile 1995. Contestualmente ha ricevuto delle rendite complementari per la moglie e per i figli (inc. Cassa, doc. _).
A seguito dell’aumento del grado d’invalidità accertato durante una periodica revisione delle prestazioni assicurative, con decisione 12 dicembre 2001 l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita intera ed una rendita completiva per la moglie, con effetto dal 1° agosto 2000 (inc. Cassa, doc. _). Le prestazioni arretrate sono state compensate con fr. 4'429.— di rendite già versate nel periodo 1° agosto 2000 - 30 novembre 2001 (cfr. retro della decisione amministrativa). Come si vedrà in seguito, l’UAI ha compensato fr. 2'289.- di rendite d’invalidità già versate e fr. 2'140.-- di crediti derivanti da restituzioni di prestazioni complementari.
1.2. Mediante tempestivo ricorso al TCA l’assicurato ha contestato la compensazione effettuata, postulando che l’importo compensato gli venga versato direttamente. Inoltre egli ha ricordato che già in occasione delle decisioni del 1997 aveva dovuto contestare la compensazione effettuata dall’amministrazione.
1.3. Mediante risposta 18 febbraio 2002 l’amministrazione ha chiesto la reiezione del gravame, osservando:
" (…)
Nella fattispecie, l'ufficio AI ha proceduto secondo le disposizioni di cui sopra, compensando la mezza rendita precedentemente ricevuta dall'assicurato per il periodo 1° agosto 2000 - 30 novembre 2001 per fr. 2'289.--.
Conseguentemente il servizio delle prestazioni complementari ha ricalcolato la relativa prestazione computando nel calcolo la nuova rendita intera d'invalidità con conseguente diminuzione dell'importo mensile e la relativa richiesta di compensazione arretrata per fr. 2'140.-- che aggiunti al 2'289.-- fr. di mezza rendita AI già ricevuta, danno un totale complessivo di fr. 4'429.-- come esposto nella decisione contestata." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Nel caso in esame incontestato è il grado d’invalidità accertato dall’UAI, la decorrenza al 1° agosto 2000 del diritto alla rendita intera come pure il relativo ammontare. Ciò che l’assicurato impugna è la compensazione effettuata dall’amministrazione.
Va innanzitutto ricordato che, secondo l’art. 20 cpv. 2 LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), applicabile anche all'assicurazione invalidità (cfr. 50 cpv. 1 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:
(lett. a ):
i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);
i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,
LAMF, LADI, LAMAL (lett. c).
Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e la Cassa di compensazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 pag. 206 consid. 2a, RCC 1986 pag. 304 consid. 3b, RCC 1971 pag. 478, RCC 1961 pag. 117 consid. 1).
La possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e il credito invocato (RCC 1983 pag. 69, RCC 1956 pag. 194; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, Losanna 1988,pag. 235 e 237).
Va comunque rilevato che la possibilità di compensare dei contributi con delle prestazioni secondo questo disposto di legge si distanzia dalle regole del Codice delle obbligazioni (art. 120 cpv. 1 CO), poiché dei contributi e delle rendite interdipendenti secondo il diritto delle assicurazioni sociali possono essere compensati indipendentemente dalla persona sottoposta all'obbligo contributivo o dall'avente diritto alla rendita e senza tener conto delle circostanze proprie al diritto successorio (DTF 115 V 343 consid. 2a =RCC 1990 pag. 206 consid. 2a, RCC 1985 pag. 283 consid. 3a, RCC 1969 pag. 408, RCC 1967 pag. 67, RCC 1951 pag. 71; Valterio, op. cit., pag. 237).
La compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).
Ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 OPC, le restituzioni di prestazioni complementari non dovute possono essere compensate con delle prestazioni scadute secondo la LPC, la LAVS e la LAI. Sono applicabili in via analogica le relative norme della LAVS (cfr. art. 27 cpv. 1 OPC),
Anche se la legge non lo precisa, la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 111 V 103 consid. 3b, DTF 115 V 343 consid. 2c; Valterio, op. cit., pag. 238).
2.3. Nel caso in esame, dalla risposta di causa, nonché dagli atti di causa, si può evincere che l’amministrazione ha innanzitutto compensato le rendite arretrate con fr. 2'289.—, corrispondenti alla mezza rendita già versata dal 1° agosto 2000 al 30 novem-
bre 2001 ( 5 mesi del 2000 a fr. 141.-- + 11 mesi del 2001 a fr. 144.--, cfr. inc. Cassa, doc. _).
A seguito dell’aumento della rendita d’invalidità, la Cassa cantonale di compensazione (Cassa) ha rideterminato la PC limitatamente al periodo 1° agosto 2000 – 31 ottobre 2001, ciò che ha causato una diminuzione dell’importo mensile erogabile. Ne è risultata una differenza a favore della Cassa di fr. 2'140.— che è stata quindi compensata con le rendite AI arretrate (cfr. inc. PC, doc. _).
Complessivamente l’importo da compensare risulta essere di fr. 4'429.— ( 2289 + 2140).
Ora, giusta i combinati articoli 50 cpv. 1 LAI e 20 cpv. 2 lett c LAVS e l’art. 27 cpv. 2 OPC (cfr. consid. 2.2.), le rendite d’invalidità già versate, nonché i crediti per la restituzione di prestazioni complementari devono essere compensati con le prestazioni arretrate dell'AI.
A titolo di completazione, va osservato che il conguaglio con le PC è stato limitato al 31 ottobre 2001. Dal 1° novembre 2001 l’assicurato non ha infatti più diritto alla prestazione complementare (eccetto il contributo cassa malati versato direttamente all’assicuratore malattia), ciò che è stato oggetto della decisione 25 ottobre 2001 emanata dalla Cassa (cfr. inc. PC, doc. _). Questa decisione è stata contestata davanti al TCA, il quale ha respinto il ricorso con sentenza di data odierna (cfr. inc. 33.2001.107). Va comunque rilevato che l’esito di quella vertenza non ha alcuna influenza sul caso che ci occupa. Infatti, la compensazione qui criticata riguarda un periodo precedente a quello esaminato nella succitata vertenza in ambito PC.
Infine, nel gravame l’assicurato ha sostenuto di non aver ricevuto la rendita intera, esibendo a comprova due ricevute di pagamento concernenti i mesi di settembre e ottobre 2001 (doc. _). Dal momento che solo con la decisione 12 dicembre 2001 l’UAI ha statuito il diritto alla rendita intera, fino a novembre 2001 l’insorgente ha ricevuto unicamente la mezza rendita stabilita nel 1997. Solo in seguito gli verrà versata la rendita intera ed il relativo conguaglio.
Considerato quanto riportato sopra, la compensazione effettuata dall'UAI appare corretta. Ne consegue che la decisione contestata merita conferma e il ricorso è da respingere.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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