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Numero d'incarto:
32.2002.32
Data decisione, Autorità:
10.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00032
RG/sc
Lugano
10 maggio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 4 marzo 2002
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 31 gennaio 2002 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 30 aprile 2002
con cui l'UAI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti
medici ed economici (residua capacità lucrativa), ha proposto il rinvio degli
atti per un complemento istruttorio (VII + bis);
richiamato lo scritto 6 maggio 2002 con cui
la rappresentante della ricorrente dichiara di aderire alla proposta formulata
dall'UAI (IX);
atteso che l'accordo intervenuto tra le parti
può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique
VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;
DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
§) gli
atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo
intercorso fra le parti;
§§)
L'Ufficio assicurazione invalidità verserà alla ricorrente fr. 400.-- a titolo
di ripetibili;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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