AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2002.7
Data decisione, Autorità: 03.05.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2002.00007
BS/cd
Lugano 3 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 2002 di
__________,
contro
la decisione del 27 novembre 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, classe 1960, meccanico d’auto, è affetto da sindrome vertebrale lombare-inferiore. Il 12 settembre 2001 egli ha presentato all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) una domanda di prestazioni AI per adulti. (doc. AI _).
1.2. Dopo aver esperito degli accertamenti medici e dopo aver richiamato dalla __________ l’incarto aperto nome a dell’assicurato, con progetto di decisione 25 ottobre 2001 l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni in quanto:
" (…) Dalla documentazione medica acquisita all'incarto, ed in particolare dalla perizia eseguita dal Dr. __________, si evince l'inabilità del 50% nella sua attività di meccanico mentre, in attività leggere generiche che non richiedono qualifiche professionali specifiche e rispecchiano le indicazioni mediche l'esigibilità è completa.
Reddito annuo ragionevolmente esigibile
proveniente da un'attività lucrativa franchi
senza invalidità 39600
con invalidità 40851
perdita di guadagno/grado d'invalidità 0 = 0 %
=====
Il confronto dei redditi permette di stabilire che non vi è una perdita della capacità di guadagno e quindi invalidità che dia diritto a prestazioni da parte dell' AI e pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta." (Doc. AI _).
Con lettera 12 novembre 2001 __________ ha chiesto all’amministrazione di rivedere il suo caso. Principalmente egli contesta la determinazione del salario da invalido, l’esigibilità di un cambiamento di professione e la valutazione medica del perito (doc. AI. _).
L’UAI, dopo aver trasmesso all’assicurato la perizia specialistica del dr. __________ per una presa di posizione (doc. AI _) e accertato che questi è rimasto silente, con decisione formale 27 novembre 2001 ha confermato il rifiuto di prestazioni assicurative (doc. AI _).
1.3. Tempestivamente insorto al TCA, __________ postula l’annullamento della decisione amministrativa ed il riconoscimento di una rendita intera. Innanzitutto egli contesta la determinazione dell’incapacità al guadagno in quanto la valutazione fatta dal perito medico non corrisponde alla reale situazione della sua professione. Ritiene inoltre poco realistica la possibilità di conseguire un reddito da invalido di fr. 40'851.--. Infine, l’assicurato sostiene inesigibile il prospettato cambio di attività lucrativa.
1.4. Mediante risposta 7 febbraio 2002 l’UAI propone la reiezione del gravame, prendendo posizione su ogni singola censura mossa dall’insorgente.
1.5. Con osservazioni 21 febbraio 2002 l’assicurato ribadisce le proprie tesi ricorsuali e la richiesta di una perizia volta ad accertare la sua effettiva residua capacità lucrativa. in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è accertare se __________ ha diritto ad una rendita intera d'invalidità.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
congenita, malattia o infortunio, e
Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, op. cit, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Nel caso in esame, l’amministrazione ha ordinato una perizia reumatologica, affidata al dr. __________, al fine di accertare l’effettivo stato di salute dell’assicurato e le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa. Con rapporto 15 maggio 2001 lo specialista ha posto la seguente diagnosi:
" (…) 4.1. Diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro:
DD: stato dopo morbo di Scheuermann.
Discrete alterazioni degenerative multisegmentali.
Tendenza alla cronicizzazione ed alla generalizzazione dei dolori.
4.2. Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità di lavoro:
Dopo aver proceduto ad una dettagliata valutazione medica, in merito alle conseguenze sulla capacità di lavoro il dr. __________ si è espresso nel modo seguente:
" (…)
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA' DI LAVORO
A livello psicologico vi è da segnalare una certa insicurezza che si è venuta ad instaurare a seguito del perdurare dei dolori. Evidentemente l'assicurato non si sente più in grado di portare avanti a pieno regime il suo garage, ciò che evidentemente può influire pure sul suo equilibrio psichico.
A livello fisico l'assicurato è da considerare limitato nello svolgimento di lavori pesanti dove bisogna sollevare pesi maggiori di 10 kg oppure mantenere a lungo tempo posizioni poco corrette, oppure ancora eseguire lavori che richiedano una flessione ripetuta del tronco. Nell'ambito sociale l'assicurato non è da considerarsi menomato.
Le alterazioni degenerative descritte, con i conseguenti dolori toraco-lombari si ripercuotono in modo abbastanza marcato sull'attività svolta dall'assicurato quale meccanico d'auto. L'attività attuale è sicuramente ancora praticabile, l'assicurato dovrebbe però evitare lavori pesanti per la colonna vertebrale, come sopra descritti.
Ritengo che quale meccanico d'auto l'assicurato possa essere ancora considerato 50% abile al lavoro (lavoro durante l'intera giornata ma con riduzione del carico).
Per un lavoro adeguato, senza sforzi particolari per la colonna vertebrale, il paziente potrebbe invece essere considerato ancora 100% abile al lavoro. Penso in modo particolare a lavori d'amministrazione in ufficio, oppure ad un lavoro quale venditore, ad esempio di automobili.
Ricordo ancora che l'assicurato ha iniziato un'incapacità lavorativa a seguito dell'incidente del 06.01.1999. Dopo un primo periodo in cui è stato attestato inabile al lavoro al 100% dal 20.01.1999 ha ripreso a lavorare al 50%. Vi sono pure stati dei brevi momenti in cui ha lavorato al 100%, cosa che però ha scatenato nuovamente forti dolori, tanto che dal 29.09.1999 il dottor __________ lo ha definitivamente attestato 50% inabile al lavoro."
(Doc. AI _, pg. 7-8)
Ritenendo che la capacità lavorativa non può essere aumentata, lo specialista ha rilevato:
" (…)
Mi è difficile rispondere a questa domanda, l'assicurato ha praticamente sempre lavorato quale meccanico d'auto. Sarebbe comunque sicuramente possibile una riformazione quale venditore d'auto, oppure quale rappresentante di pezzi di ricambio o simili.
Dovrebbe comunque trattarsi di un lavoro che gli permetta di cambiare frequentemente posizione. Un lavoro troppo statico, ad esempio seduto tutto il giomo, non sarebbe indicato a causa dei suoi problemi dorsali (afferma lui stesso di non poter stare seduto per troppo tempo).
Riassumendo, ritengo che il signor _________ debba essere considerato 50% inabile al lavoro quale meccanico d'auto. Per un'attività adeguata senza grossi carichi per la colonna vertebrale si potrebbe invece avere una completa capacità lavorativa." (Doc. AI _, pg.9)
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.6. Ritornando al caso in esame, come visto, il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato abile al 50% nella sua attività di meccanico di auto. In attività adeguate, senza sforzi particolari per la colonna vertebrale, l’abilità lavorativa è del 100%.
__________ contesta la valutazione del perito per quel che concerne le ripercussioni del danno alla salute sull’attività di garagista, rilevando:
" (…) In altri termini, l'assicurato non è in grado di contestare gli accertamenti medici, mentre che sbagliate, e arbitrarie vista la non competenza in materia del perito, appare la valutazione delle conseguenze di natura economiche del danno fisico riferita all'attività di meccanico. In effetti, determinante (e condivisibile) appare l'accertamento per cui "a livello fisico l'assicurato è da considerare limitato nello svolgimento di lavori pesanti dove bisogna sollevare pesi maggiori di 10kg oppure mantenere a lungo posizioni poco corrette, oppure ancora eseguire lavori che richiedano una flessione ripetuta del tronco." (pag. 8), mentre che misterioso è il passaggio da tale descrizione delle limitazioni dell'assicurato e il suddetto verdetto di una capacità residua del 50%.
Vero è infatti che di parti di vettura che pesano meno di 10 kg ve ne sono poche, anche un semplice cambio ruote comporta uno sforzo maggiore; tutti i lavori per cercare o eliminare un'anomalia nel vano motore o sotto la vettura comportano il mantenimento per il tempo necessario di posizioni poco ortodosse, di modo è in complesso difficile trovare lavori da eseguire in un garage, tranne forse il cambio dell'olio e il rabbocco dei livelli, in cui non vadano affrontate situazioni in cui l'assicurato è definito "limitato" dal perito.
Concludere, su queste basi, per una capacità residua del 50% prescinde dalla considerazione della realtà economica di un piccolo garage.
Su questo punto si chiedono migliori accertamenti." (Doc. _ pg. 2)
Orbene, dall’inchiesta economica eseguita nell'ambito dell'assicurazione malattia contro la perdita di guadagno (__________) dall’Ispettorato Sinistri __________ nel luglio 2000 è risultato che l’assicurato svolge mansioni classificabili come “pesanti” solo in misura del 40%. Inoltre l’ispettore ha rilevato che “ il signor __________i, dopo esame della tabella (delle singole mansioni che l’attività di meccanico d’auto comporta, n.d.r.) e relativa discussione, ha ammesso che effettivamente svolge mansioni manuali nella misura del 40%” (doc. AI _). Tali precisazioni confermano comunque la validità della perizia del dr. __________, il quale ha ritenuto l’assicurato abile al 50%. Va infine rilevato come anche il dr. __________, specialista in neurochirurgia, abbia attestato un’incapacità lavorativa del 50% nell’attività di meccanico d’auto (cfr. rapporto 20 novembre 2000, doc. AI _).
Tuttavia, il dr. __________ ha ravvisato una piena capacità lavorativa dell’assicurato in attività dove non debba compiere particolari sforzi alla colonna vertebrale, pensando in particolare a lavori d’ufficio o di venditore d’auto. Questa valutazione collima sostanzialmente con quanto ritenuto dal dr. __________, ossia che:
" (…)
In un'attività decisamente più leggera ed ergonomicamente più favorevole, è probabile che il paziente possa aumentare la capacità lavorativa. Entrerebbero in considerazione attività nelle quali il paziente non debba sollevare eccessivamente pesi, soprattutto in posizioni sfavorevoli, ed abbia la possibilità di alternare ripetutamente le posizioni statiche al movimento." (Doc. AI _, pg. 2)
Ora, il dr. __________ non ha specificato il grado di capacità lavorativa in queste attività leggere, ciò che il perito dr. __________ ha invece fatto, considerando l’assicurato pienamente abile.
Va comunque ricordato che, in relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, secondo il principio generale della riduzione del danno ( cfr. DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61), l'assicurato deve intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Nel caso in esame, questo significa che è nelle attività cosiddette leggere che il ricorrente può maggiormente mettere a frutto la propria residua capacità lavorativa.
2.7. __________ sostiene l’inesigibilità per il prospettato cambio, legato alla sua particolare situazione economica e professionale, rilevando:
" (…)
II ricorrente è infatti comproprietario a titolo personale per 1/2 (I'altro comproprietario è il cognato) del fondo su cui si trovano il garage-carrozzeria e la sua casa d'abitazione. L'attuale datrice di lavoro Aled car sagl conduce il garage-carrozzeria con una tipica clientela locale legata alla persona dell'assicurato che, oltre ad esserne dipendente, partecipa economicamente a detta società.
II problema è che l'assicurato da anni svolge la propria attività impegnandosi al massimo delle proprie forze per garantire alla datrice di lavoro le risorse sufficienti per il pagamento della pigione. Dal pagamento della pigione dipende in buona parte il pagamento degli interessi ipotecari, e da questo la possibilità dell'assicurato di preservare l'abitazione per sé e la sua famiglia oltre che il proprio posto di lavoro.
Lasciare l'attuale occupazione significa mettere istantaneamente fine all'attività di __________, della quale è l'unico dipendente, almeno sino al momento in cui sarebbe eventualmente possibile trovare una ditta (solvibile!) disposta a proseguire nell'attività, impresa questa a prima vista proibitiva nell'attuale momento congiunturale: l'affitto è relativamente elevato, la zona è discosta e con poche prospettive di sviluppo e la clientela locale acquisita negli anni non necessariamente passerebbe al nuovo conduttore.
L'assicurato non dispone di risparmi di sorta, ragione per cui non può permettersi di lasciare sfitto il garage nemmeno per un giorno. Pertanto, a nulla servirebbe andare a guadagnare i suddetti fr. 1'200.- in più da un'altra parte se nel contempo all'assicurato viene a mancare la pigione del garage, poiché in tal caso egli perderebbe in un colpo garage e abitazione, siti sul medesimo mappale.
Vi sono pertanto circostanze particolari, che l'assicurato è evidentemente disposto, se richiesto, a documentare in dettaglio avanti a questo Tribunale, che a mente sua rendono improponibile, in mancanza di altre concomitanti situazioni, ed in particolare l'immediata disponibilità di un inquilino solvibile e affidabile alla sottoscrizione di un contratto di locazione di lunga durata, l'accettazione di un altro posto di lavoro, poiché ciò significherebbe la rovina per tutta la famiglia." (Doc. _, pg. 3)
Ora, seppur condivisibili, tali circostanze non sono suscettibili di modificare l'esito della vertenza.
Innanzitutto deve essere ricordato che secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamenti anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schultess 1997 p. 71 e dottrina ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
Ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; U. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, ad art. 28 LAI p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347). Ciò non è il caso se - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 p. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 114).
Per quel che concerne la particolare situazione personale ed economica descritta dall’assicurato, va comunque rilevato che, nell'ordinamento giuridico svizzero la mancanza di lavoro dovuta a squilibri del mercato del lavoro viene considerata nei limiti della legge dell'assicurazione contro la disoccupazione e non dalla LAI.
2.8. Partendo dunque da una piena esigibilità in attività leggere e ripetitive, al fine di determinare il grado d’invalidità, occorre procedere al raffronto dei redditi come esposto al consid. 2.3.
Per quel che concerne il reddito da valido, rimasto incontestato, l’amministrazione ha preso in considerazione l’importo di fr. 39'600.— che corrisponde al salario (fr. 3'330 per 13 mensilità) costantemente percepito dall’assicurato sin dal 1996 (cfr. attestato del datore di lavoro 5 ottobre 2000, doc. AI _).
Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività in mansioni leggere, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.‑‑ nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le donne.
Dalla risposta di causa risulta che l’amministrazione ha utilizzato tali dati statistici, partendo dall’importo di fr. 45'390.—, adeguandolo al 2001, e considerato una riduzione di rendimento del 10% per il fatto che l’assicurato non può esercitare attività fisicamente impegnative (cfr. doc. _, pag. 2).
Recentemente l’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei dati statistici salariali relativi all’anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La vie économique” 2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).
Nella fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50’498.- riferito al settore privato ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 pag. 348). Il menzionato importo deve inoltre essere adeguato al 2001, anno in cui è stata emessa la decisione contestata, conformemente alla tabella B. 10.2 ( tasso del 2,4%, cfr. “ La vie économique, 4/2002” pag. 77). Partendo da un salario rivalutato di fr. 51'710 e ,ammettendo la riduzione di rendimento massima del 25%, si giunge ad un importo di fr. 38’782.--. Dal raffronto di quest’ultimo importo con quello di fr. 39’600.--, corrispondente al reddito ipotetico che verosimilmente l'assicurato avrebbe percepito senza invalidità nel 2001, l’incapacità al guadagno è del 2 % (39'600 – 38'782 X 100 : 39’600). Tale grado d’invalidità non raggiunge il minimo pensionabile del 40% .
2.9. L’assicurato ha chiesto l’espletamento di una perizia volta ad accertare la sua effettiva capacità di guadagno.
Al proposito, va ricordato che, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una violazione del diritto di essere sentito (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
Nel caso in esame, secondo il TCA, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.
Sulla scorta di quanto precede, la decisione contestata deve essere confermata e il ricorso respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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