AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.113
Data decisione, Autorità: 25.04.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00113
BS/sc
Lugano 25 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
Segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 7 dicembre 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, classe 1959, muratore, nel mese di novembre 1998 è scivolato cadendo all’indietro, ciò che gli ha procurato dei dolori lombari. Il caso è stato assunto per alcuni mesi dalla __________. Dall’11 gennaio 1999 è stato infatti ritenuto pienamente abile al lavoro (cfr. rapporto 22 gennaio 2000 del medico circondariale, doc. AI _). Dal mese di luglio 2000 l’assicurato si assenta dal lavoro a causa dei dolori lombari (doc. AI _). Dal 23 dicembre 2001 al 20 gennaio 2001 viene ospedalizzato presso la Clinica __________ (doc. AI _). Infine, a seguito di una crisi epilettica occorsa il 2 febbraio 2001 egli è ricoverato all’Ospedale __________ per tre giorni (doc. AI _).
1.2. In data 16 febbraio 2000 __________ ha presentato all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) una domanda di prestazioni AI per adulti volta in particolare all’ottenimento di un reinserimento professionale (doc. AI _).
Dopo aver esperito degli accertamenti medici e richiamato dalla __________ e dalla Cassa malati __________ gli incarti aperti a nome dell’assicurato, con progetto di decisione 16 novembre 2001 l’UAI ha respinto la domanda in quanto:
" (…)
Dalla documentazione medica acquisita all'incarto si evince la completa abilità in attività generiche leggere rispecchianti le indicazioni mediche e che non richiedono qualifiche professionali specifiche. Il confronto del reddito percepito nell'attività svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute (Fr. 44'907.--) con quello che potrebbe conseguire in attività adatte (fr. 45'390.-) permette di fissare il grado d'invalidità al 9%." (Doc. AI _)
Avendo l’interessato rinunciato a presentare delle osservazioni in merito (doc. AI _), con decisione formale 7 dicembre 2001 l’amministrazione ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni assicurative.
1.3. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, per il tramite del suo medico curante, postulandone l'annullamento con conseguente ammissione al beneficio di una riformazione professionale.
1.4. Mediante risposta 8 gennaio 2002 l’amministrazione propone la reiezione del gravame rilevando:
" (…)
In concreto, l'assicurato presenta una sindrome lombovertebrale cronica su discopatia a livello L4/L5 ed L5/S1, i cui effetti a livello pratico sono però modesti.
Al proposito si rileva che il reumatologo __________ aveva addirittura pronosticato una possibile ripresa dell'attività di muratore (rapp. 26.10.2000, doc. n. _ inc. AI), mentre i medici operanti presso la Clinica __________, pur sconsigliando la ripresa della precedente professione, non hanno segnalato la presenza di particolari limitazioni, fatta salva l'impossibilità di sollevare pesi superiori ai 25 kg (rapp. 31.1.2001, doc. n. _ inc. AI).
Per quanto attiene alla determinazione del reddito teorico da invalido, e così come prescritto dalla vigente giurisprudenza, ci si è quindi riferiti alla mediana edita dall'Ufficio federale di statistica, concernente professioni semplici e ripetitive.
Anche in considerazione del fatto che i dati di riferimento riportati nella decisione impugnata si riferiscono al 1998, e non all'anno in cui è stata emessa la decisione, l'incarto è stato nuovamente sottoposto al consulente in integrazione professionale (cf. scheda in annesso).
L'aggiornamento dei dati ed il conseguente calcolo hanno permesso di stabilire la presenza di un tasso di invalidità pari a 16,19%, grado che, come visto, è insufficiente per fondare il diritto a misure di riqualifica professionale." (Doc. _)
1.5. In data 19 febbraio 2002 il TCA ha chiesto all’UAI delle delucidazioni in merito alla determinazione del grado d’invalidità (doc. _), ricevendo risposta il 25 febbraio 2002 (doc. _). Tali atti sono stati trasmessi all’assicurato con facoltà di prendere posizione in merito (doc. _). Questi è tuttavia rimasto silente.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il rifiuto da parte dell'amministrazione di concedere all'assicurato dei provvedimenti professionali in quanto non presenta un grado d’invalidità almeno del 20%.
Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno (cfr. SVR 1995 IV Nr. 47 p. 131ss.; SVR 1996 IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a).
I provvedimenti reintegrativi tendono a procurare, rispettivamente, a garantire un posto di lavoro a quelle persone che, a seguito di un danno alla salute, trovano notevoli difficoltà ad inserirsi nel ciclo produttivo, rispettivamente arrischiano di esserne escluse per il futuro.
Si può ritenere che la reintegrazione è necessaria se l'assicurato, a causa della sua invalidità, non è in grado di esercitare un'attività professionale o non si può ragionevolmente esigere da lui che, senza l'applicazione di un provvedimento reintegrativo, eserciti a lungo termine una simile attività (RCC 1970, p. 521).
Va inoltre precisato che, per ottenere le prestazioni (re-) integrative, di regola non è necessario che l'invalidità dell'assicurato abbia raggiunto un determinato grado (per la riformazione professionale, vedi tuttavia RCC 1984, pag. 95: esigenza di una incapacità di guadagno del 20%).
L'art. 8 cpv. 1 LAI conferisce infatti un diritto ai provvedimenti d'integrazione sia agli assicurati invalidi che a quelli "direttamente minacciati d'invalidità".
In altre parole, è sufficiente che il danno alla salute possa causare, in un prossimo futuro, un’incapacità al guadagno.
Il grado d'invalidità, quindi (come definito dagli art. 4 e 28 LAI, che si riferiscono alla rendita AI), può essere minimo o addirittura non ancora rilevabile, che già all'assicurato dev’essere riconosciuto il diritto ai provvedimenti d'integrazione.
Nondimeno, l'art. 8 al cpv. 1 LAI pone due condizioni essenziali per l'ottenimento dei provvedimenti d'integrazione, e meglio:
a) il provvedimento deve essere idoneo "a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno";
b) il diritto ai provvedimenti reintegrativi deve essere stabilito "considerando tutta la durata di lavoro prevedibile" (cfr. art. 8 cpv. 1 LAI)
Fra i provvedimenti d'integrazione sono previsti tra l'altro i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che consistono nell'orientamento professionale (art. 15 LAI), nella prima formazione professionale (art. 16 LAI), nella riformazione professionale (art. 17 LAI) ed nel collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
2.3. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.”
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111 consid. 2b; AHV Praxis 1997 p. 80 consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.”
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV p. 230 consid. 1 b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio, op. cit., p. 136; DTF 99 V 34; Meyer-Blaser, op. cit., p. 127/128). Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer/Blaser, op. cit. p. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev’essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., p. 130/131).
2.4. Nel caso in esame, dagli atti di causa risultano le seguenti certificazioni mediche attestanti lo stato di salute ed il grado d’inabilità lavorativa dell’insorgente.
Il medico circondariale della __________, posta la diagnosi di una sindrome vertebrale lombare senza componente radicolare irritativa o deficitaria ed una modesta epicondilità omerale-ulnare, ha ritenuto l’assicurato pienamente abile dall’11 gennaio 1999 (cfr. rapporto 22 gennaio 1999 doc. AI _).
Il 26 ottobre 2000 il reumatologo dr. __________, partendo dalla medesima diagnosi, ritiene che l’assicurato debba essere reintrodotto rapidamente nel processo lavorativo per evitare un decondizionamento e rileva una “tendenza all’invalidizzazione”. Egli propone quindi che il paziente riprenda l’attività lavorativa di muratore al 50% per tre settimane, in seguito al 100%. Qualora la prova di lavoro dovesse fallire, lo specialista ritiene esigibile un’altra attività, quale quella di magazziniere o di operaio non qualificato (doc. AI _).
Nel rapporto 31 gennaio 2001 i medici della Clinica __________, costatato un miglioramento, ritengono possibile una ripresa lavorativa graduale, non come muratore, ma piuttosto in attività quale meccanico, magazziniere o giardiniere senza indicare particolari limitazioni, salvo l’impossibilità di sollevare pesi superiori a 25 chili (doc. AI _).
Infine, nello scritto 23 agosto 2001 alla __________ il dr. __________, medico internista, conferma una piena inabilità lavorativa in attività pesanti, rilevando che l’assicurato potrebbe esercitare un lavoro leggero (doc. AI _).
Sulla base di questi atti medici, è dunque corretto sostenere che l’assicurato presenta un’incapacità al 100% nella sua precedente attività di muratore, mentre in mansioni leggere l’abilità lavorativa è da ritenere piena.
2.5. Nel ricorso, il dr. __________ sostiene che:
" (…)
Il sig. __________ soffre di una sindrome cronica lombare su alterazioni degenerative e discopatie condrotiche L4-L5 L5-S1.
Nel suo lavoro abituale risulta inabile al 100% dal 20.07.00.
Il suo grado di capacità lavorativa in un'altra professione più congeniale al suo stato di salute potrebbe migliorare alle seguenti condizioni:
portare pesi non superiori a 10 - 15 kg,
evitare movimenti ripetitivi in flessione estensione e rotazione del tronco,
evitare di portare dei pesi sulla schiena e lavori in iperestensione lombare,
evitare la posizione eretta prolungata ma alternare la posizione seduta-eretta.
Ritenuto che soffre di una sindrome epilettica (crisi comiziale inaugurale 02.02.01) deve evitare postazioni a rischio per sè e per altri.
Ritenuto pure che la perdita di guadagno durevole risulta essere superiore al 40-50%, si chiede una riforma professionale." (Doc. _)
Per quel che concerne l’inabilità totale nell’attività di muratore, la valutazione del medico curante concorda con quella dei medici citati al considerando precedente.
Al dr. __________ non può invece essere dato seguito allorquando, dopo aver illustrato le limitazioni funzionali e le controindicazioni dovute al danno alla salute, sostiene che l’assicurato presenta “una perdita di guadagno” superiore del 40-50%. Innanzitutto perché non spetta al medico di determinare il grado d’incapacità al guadagno che è un concetto economico. Infatti, il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il sanitario non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e deve essere formulato sulla base del raffronto dei redditi ex art. 28 LAI (RCC 1986, pag. 432). Parimenti alla conclusione del dr. __________ non può essere data adesione anche nell’ipotesi in cui si tratti di una valutazione, tra l’altro scarna e non sufficientemente motivata, del grado d’inabilità lavorativa in altre professioni più confacenti allo stato di salute dell’assicurato. Infatti, come riportato al consid. 2.4, dalle risultanze mediche si deduce una piena abilità in attività leggere e ripetitive, senza particolari limitazioni. Solo i medici della Clinica di __________ hanno precisato che l’assicurato deve evitare il sollevamento di pesi superiori ai 25 chili. Va inoltre ricordato che, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, il medico di fiducia attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc, cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
Infine, il dr __________ ha rilevato che l’assicurato, a seguito della sindrome epilettica, deve evitare postazioni lavorative pericolose per se stesso e per gli altri. Questa particolarità, come si vedrà, è stata presa in considerazione nella valutazione del consulente in integrazione professionale (CIP).
In conclusione, sulla base degli atti medici indicati al considerando precedente, è da ritenere dimostrato, secondo il principio della verosimiglianza preponderante vigente nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211), che l’assicurato presenta una piena abilità lavorativa in attività leggere e ripetitive.
2.6. Al fine di esaminare se l’assicurato presenta un grado d’invalidità di almeno del 20% sufficiente per potere beneficiare di provvedimenti integrativi, occorre procedere al raffronto dei redditi come prescritto dall’art. 28 LAI. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI, infatti, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Per quel che concerne il reddito da valido, non contestato, dal rapporto 28 dicembre 2001 del CIP risulta che il salario annuo che l’assicurato avrebbe potuto percepire senza il danno alla salute nel 2001 (decisiva è infatti la situazione fattuale esistente al momento in cui è stata emanata l'impugnata decisione, cfr. DTF 121 V 366) ammonta a fr. 56'850.— (doc. _).
Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurato non ha mai intrapreso un’attività in mansioni leggere, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai dati statistici salariali (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc; cfr. VSI 2002 pag. 64 ss).
In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza 4 settembre 2000 pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.‑‑ nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le donne.
Nel caso in esame, l’amministrazione ha preso come reddito da invalido l’importo di fr. 52'943.--, aggiornato al 2001. Inoltre ha proceduto ad una riduzione di rendimento del 10%, tra l’altro per la particolare “configurazione posto di lavoro” dovuta ai problemi epilettici dell’assicurato, per giungere ad un reddito da invalido di fr. 47'649.--. Raffrontato con il salario da valido di fr. 56'850.— , ne è seguita un’incapacità al guadagno del 16,19 % ( cfr. doc. _).
Su richiesta del TCA, con scritto 25 febbraio 2002 il CIP ha indicato di aver utilizzato la tabella TA 13 relativa al 2000 e proceduto all’adeguamento secondo la tabella B 10.2 pubblicata nella rivista “La vie économique” edita dal Segretariato di stato dell’economia (SECO) (cfr. doc. _). In effetti, recentemente l’Ufficio federale di statistica ha proceduto all’elaborazione dei dati statistici salariali relativi all’anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. “La vie économique” 2/2002”, Tabella B9.2, pag. 88), per un’attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr 50’498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2’897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l’ammontare è di fr 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).
In casu, per calcolare il reddito da invalido sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 50’498.- riferito al settore privato e non al dato statistico relativo ai settori pubblico e privato, così come eseguito dall’amministrazione ( cfr.”…. in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato” cfr. RAMI 2001 pag. 348). Il menzionato importo deve inoltre essere adeguato al 2001, anno in cui è stata emessa la decisione contestata, conformemente alla tabella B. 10.2 ( tasso del 2,4%, cfr. “ La vie économique, 4/2002” pag. 77). Partendo da un salario rivalutato di fr. 51'710, ridotto del 10%, corrispondente al tasso di riduzione ammesso dal consulente in integrazione professionale dell'AI nel rapporto 28 dicembre 2001 (doc. _,1) - la cui valutazione non è nella specie suscettibile di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustifichino la disattenzione (cfr. STFA non pubblicata del 30 giugno 2000 in re B p. 5; DTF 126 V 75) -, si giunge ad un reddito da invalido di fr. 46’539.--. Dal raffronto di quest’ultimo importo con quello di fr. 56'850.--, corrispondente al reddito da valido, l’incapacità al guadagno è del 18,13% (56'850 – 46’539x 100 : 56850). Pur essendo tale importo di poco inferiore al 20%, va rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, generalmente il grado d’invalidità non può essere arrotondato (cfr. DTF 127 V 129 s). Ne consegue che la decisione contestata di respingere la richiesta di prestazioni merita conferma ed il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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