AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.90
Data decisione, Autorità: 15.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00090
BS/sc
Lugano 15 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 27 settembre 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 3 ottobre 1987 __________, nato nel 1947, di professione macellaio, ha presentato all'Ufficio assicurazione invalidità (in seguito UAI) una domanda tendente ad ottenere delle prestazioni AI per adulti. Egli è affetto da sindrome cervico e lombo-vertrebrale, esisti di lesione legamentare al ginocchio destro e periartropatia omero-scapolare destra. Accertata un’incapacità al guadagno del 30%, con decisione 10 dicembre 1998 l’UAI ha respinto la richiesta (doc. AI _).
Adito dall’assicurato, con sentenza 4 maggio 2000, cresciuta in giudicato, il TCA ha respinto il ricorso e confermato la decisione amministrativa (doc. AI _).
1.2. A seguito di un infarto occorso in ottobre 2000, il 23 febbraio 2001 __________ ha presentato una nuova richiesta di prestazioni assicurative (doc. AI _).
Esperiti gli accertamenti del caso, con proposta di decisione 21 agosto 2001 l’amministrazione ha nuovamente respinto la domanda dell’assicurato. A motivazione del provvedimento preso essa ha indicato che:
" (…)
Gli atti acquisiti all’incarto non oggettivano elementi che provino chiaramente una modifica che giustifichi un cambiamento dell’incapacità lavorativa rispetto allo decisione del dicembre 1998 e pertanto, il grado d’invalidità permane al 30% e non permette di assegnare una rendita d’invalidità”. (Doc. AI _).
Con osservazioni 12 settembre 2001 l'assicurato, per il tramite il __________, ha contestato la proposta di decisione ritenendo data un’inabilità al 50% in attività medio-leggera (doc. AI _).
Considerando ininfluenti le osservazioni dell’assicurato, con provvedimento formale del 27 settembre 2001 l’UAI ha confermato la reiezione della domanda di prestazioni.
1.3. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, sempre rappresentato dal __________, il quale postula di essere posto al beneficio di una mezza rendita AI. In particolare egli ha rilevato che:
" (…)
Il ricorrente ha contestato questa valutazione in sede di diritto d'audizione, facendo valere di essere abile soltanto in misura del 50 % anche in attività confacenti alle proprie condizioni di salute come da relative certificazioni D.ri.med. __________ e __________. L'intimata non riteneva tuttavia influenti queste osservazioni per la definizione del diritto a prestazioni.
Il ricorrente ribadisce di essere valido al massimo al 50 % per il concorso delle affezioni cardiaca e ortopedica, quest'ultima progrediente, e chiede venga riesaminato il Suo diritto alla mezza-rendita d'invalidità, non essendo l'intimata procedura ad accertamenti complementari come indicati dal Dr. __________. (…)" (Doc. _)
1.4. Mediante risposta del 14 novembre 2001 l’amministrazione propone di respingere il gravame.
Sulla base di un parere del Servizio medico regionale (SMR), l’UAI sostiene infatti che le certificazioni prodotte non offrono elementi sufficienti per giustificare una rivalutazione del grado d’inabilità lavorativa.
1.5. Il 10 gennaio 2002 l’assicurato ha prodotto un rapporto della Clinica __________ in cui si sostiene che un lavoro leggero al 100% non è più sostenibile (VIII).
Con lettera 7 febbraio 2002 l’UAI ha preso posizione in merito alla nuova documentazione (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 199 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 41 LAI, art. 86ss. OAI; VSI 1999 p. 8; R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 315 N 5; DTF 117 V 198).
Questo requisito deve permettere all'amministrazione, che in precedenza aveva negato una rendita sulla base di una decisione cresciuta in giudicato, di rifiutare, senza ulteriore esame, nuove richieste di prestazioni, in cui l'istante si limiti a ribadire gli stessi argomenti, senza addurre o provare una modificazione rilevante di fatti determinanti (STFA del 26 febbraio 1998 in re O.S; DTF 117 V 20 consid. 4b).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
2.5. Nell’evenienza concreta, __________ sostiene che l’aggravamento della sintomatologia reumatica e la patologia cardiaca, sopravvenuta a seguito dell’infarto subito nel mese di ottobre 2000, giustificano l’erogazione di una mezza rendita d’invalidità. Va innanzitutto ricordato che l’assicurato, a causa della sindrome cervico e lombovertrebrale, ad agosto 1997 era passato dal reparto macelleria della __________ o a quello “Frutta e Verdure” (cfr. rapporto del datore di lavoro del 23.10.1997, doc. AI _). In occasione della prima domanda AI, egli è stato sottoposto ad una perizia reumatologica da parte del dr. __________. Per quel che concerne la capacità lavorativa, nel rapporto del 17 agosto 1998 lo specialista in reumatologia aveva concluso:
" Il paz. è inabile al lavoro alternativamente al 100% e al 50% dal 25.10.1996 al 17.08.1997 e al 50% dal 18.08.1997. Il paz., come lui stesso ammette svolge effettivamente un lavoro considerato come leggero. Le mansioni che richiedono un certo sforzo (pesi fino a 10 Kg, rotazione del tronco) vengono svolte da altro personale.
Obbiettivamente non posso dunque discordarmi dalle precedenti valutazioni già espresse a suo tempo dal Dr. __________, dal Dr. __________ così come dal servizio medico della Clinica riabilitativa di __________. In un lavoro ottimalizzato, come quello svolto attualmente dal paz., non ritengo che vi sia una limitazione della capacità lavorativa.” (sottolineatura del redattore, doc. AI _ pag. ).
Di conseguenza, procedendo al raffronto tra il reddito percepito senza il danno alla salute e quello conseguito nell’attività adeguata di magazziniere al reparto “Frutta e verdura”, l’amministrazione aveva accertato un’invalidità del 30% e respinto la pendente richiesta di prestazioni (cfr. doc. AI _).
2.6. Con il presente gravame l’assicurato ritiene che a seguito dell’infarto subito nel mese di ottobre 2000 il suo stato di salute è peggiorato. In particolare fa riferimento alle certificazioni della Clinica __________ e del prof. __________, primario del __________.
Nel rapporto 2 novembre 2000 della Clinica __________, redatto dopo una degenza di cinque giorni, si può leggere la seguente valutazione reumatologica:
" (…)
Si tratta di un paziente 53.enne, operaio alla __________, con capacità lavorativa pari al 50% da agosto 1997, sposato, padre di 4 figli grandi e vive in famiglia. Da 20 anni accusa dolori nell'emicorpo sin. dalla testa fino al piede, con maggior dolore a livello del ginocchio dx.
All'entrata in Clinica troviamo un paziente con enorme zoppia, faccia agonica e che esprime la sua amarezza nei confronti dell'ufficio AI che ha rifiutato la sua richiesta per l'assicurazione invalidità. Abbiamo visto le radiografie portate dal paziente e quelle eseguite da noi ed a nostro modo di vedere, le alterazioni degenerative non spiegano pienamente la sintomatologia aspecifica tendenzialmente cronicizzante e non appaiono sufficienti ad inquadrare il paziente che ostenta manifestazioni somatoformi.
Ad ogni modo, durante la degenza, abbiamo messo l'accento sulla prevenzione delle ulteriori cronicizzazioni mediante una presa a carico pluridisciplinare inclusi il consulto psichiatrico ed assistenza sociale, intese a ridurre ulteriori cronicizzazioni della sofferenza del paziente." (…)" (Doc. AI _, pag. 4)
Quanto al decorso, i medici hanno rilevato che:
" Il decorso fisiatrico è stato troppo arduo per il paziente, che ha focalizzato la sua attenzione più sulla problematica dolorosa e su quello che potevamo fare per assicurare che egli venisse accettato all'Ufficio AI.
Purtroppo prima ancora che l'assistente sociale e il nostro psichiatra vedessero il paziente, si è sviluppato un infarto acuto antero-apicale il 13.10.2000, in un paziente con forte abuso nicotinico.
Il paziente viene trasferito al __________ per le cure del caso. Risulta quindi dimesso da noi. (…)" (Doc. AI _, pag. 5)
La seconda certificazione prodotta è quella del prof. __________ che ha avuto in cura l’assicurato per i postumi dell’infarto miocardico avvenuto il 13 ottobre 2000. Nel rapporto 12 febbraio 2001 lo specialista è giunto alla seguente conclusione:
" (…)
… il paziente presenta un buon risultato dopo la recanalizzazione del RIVA distale in presenza di infarto miocardico acuto. La cicloergometria mostra un buon risultato senza segni coronarici ed anche la funzione ventricolare è ben conservata.
Visto questo consiglierei di continuare per il momento l'attività lavorativa al 50% (mezza giornata come magazziniere alla __________). Per il decorso ulteriore bisognerà richiedere il ricontrollo degli organi AI che avevano inviato il paziente a Novaggio per definire la sua invalidità per il problema alla schiena. Penso che se vi fosse un problema a livello della schiena obiettivabile dal perito, si potrebbe pensare ad un'inabilità lavorativa ridotta al 50% quale somma tra il problema cardiologico ed il problema vertebrale.
Resto a disposizione per discussione." (Doc. AI _)
Nella certificazione del 28 marzo 2001 all’UAI, invece, il prof. __________, confermando un’inabilità lavorativa del 50% dal 2 gennaio 2001 ha ricordato che:
" (…)
Per quanto riguarda l'abilità lavorativa, egli, come magazziniere alla __________, deve portare pesi di grossa entità.
Vi è un problema riguardante la colonna vertebrale che personalmente non ho chiarito.
Per quanto riguarda la situazione cardiologica, egli può essere sottoposto a sforzi di media entità. Penso adeguato che i vostri specialisti valutino la situazione dal punto di vista professionale.
Non mi posso esprimere per quanto riguarda il lavoro, in quanto dovrebbe esserci una parte reumatologica e neurologica per quanto riguarda la colonna vertebrale, di cui non ho valutazioni precise." (Doc. AI _, pag. 2)
2.7. Va ricordato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurigo 1997, pag 111).
2.8. Ritornando alla fattispecie concreta, a mente del TCA, la documentazione medica agli atti non è sufficientemente chiara e precisa per poter valutare se, rispetto alla decisione 10 dicembre 1998 - confermata da questo Tribunale con sentenza 4 gennaio 2000- vi è stata o meno una modifica rilevante dello stato di salute dell’assicurato ai sensi dell’art. 41 LAI.
Per quel che concerne la patologia cardiaca, nell’attestato 12 febbraio 2001 il prof. __________ ha consigliato al paziente di continuare la mezza giornata di attività come magazziniere alla __________ ( “…. consiglierei di continuare per il momento l'attività lavorativa al 50% (mezza giornata come magazziniere alla _________”, cfr. doc. AI _), ritenendo comunque (“si potrebbe pensare”) un’incapacità lavorativa ridotta del 50% “ quale somma tra il problema cardiologico ed il precedente consulto reumatologico ed il problema vertebrale” (doc. AI _). Nel rapporto 28 marzo 2001, invece, riprendendo la valutazione di un’inabilità al 50%, lo specialista ha avuto modo di precisare che l’assicurato “può essere sottoposto a sforzi di media entità” (doc. AI _), lasciando comunque aperta la valutazione dell’inabilità lavorativa dovuta all’affezione lombare (“Non mi posso esprimere per quanto riguarda il lavoro, in quanto dovrebbe esserci una parte reumatologica o neurologica per quanto riguarda la colonna vertebrale, di cui non ho valutazioni precise”, doc. AI _). Non è quindi dato a sapere quale sia l’incidenza dell’affezione cardiaca sulla capacità lavorativa del ricorrente. Il cardiologo ha fatto inoltre riferimento ad un’attività lucrativa di magazziniere, mentre, almeno all’epoca in cui è stata resa la prima decisione, l’assicurato era addetto all’imballaggio nel reparto “Frutta e Verdura” della _________ ( cfr. lettera datore di lavoro 19 settembre 1997, doc. AI _).
Altrettanto non concludente è la documentazione medica relativa all’affezione reumatica. Nel rapporto 2 novembre 2000 i medici della Clinica __________ hanno avuto qualche difficoltà nella valutazione dello stato di salute dell’assicurato (“.. abbiamo visto le radiografie portate dal paziente e quelle eseguite da noi ed a nostro modo di vedere, le alterazioni degenerative non spiegano pienamente la sintomatologia aspecifica tendenzialmente cronicizzante e non appaiono sufficienti ad inquadrare il paziente che ostenta manifestazioni somatoformi…” , doc. AI _), senza esprimersi in merito ad un’inabilità lavorativa. Tuttavia, tale circostanza non costituisce un motivo sufficiente per escludere un peggioramento rilevante dello stato di salute dell’assicurato. In questo contesto va infatti ritenuta la certificazione 3 agosto 2001 del medico curante, dr. __________, il quale ha rilevato che “considerata la patologia reumatologica persistente, ma con tendenza al peggioramento, nonché la recente coronaropatia, penso che il paziente non sia più in grado di lavorare per di più di mezza giornata neanche in attività medio-leggera” (doc. AI _).
Infine, va rilevato che nel rapporto 14 dicembre 2001 della Clinica __________, prodotto dall’assicurato pendente causa, riguardo all’incapacità lavorativa i medici hanno rilevato che:
" (…)
È per noi molto difficile pronunciarci su un'incapacità lavorativa del 50% prendendo in considerazione unicamente la problematica fisica inerente il rachide del signor __________; infatti il programma attuato per poter stabilire in maniera più obiettiva tale limite ed effettiva sua capacità funzionale ha incontrato delle difficoltà per la presenza di evidenti paure e tensioni nel paziente, il quale per il timore che lo sforzo potesse in qualche modo influenzare l'attività cardiaca andava in tensione con conseguente affanno e stato di agitazione con secondario rischio di malessere generale. Diviene quindi per noi poco possibile dare una valutazione più precisa di quanto quella obbiettivamente osservata durante la degenza, dove risulta evidente che in considerazione delle lesioni strutturali, del contesto psico-fisico-sociale e della ormai protratta fase di inabilità al 50%, è alquanto improponibile una ripresa lavorativa al 100%." (…)"(Doc. _, pag. 3)
Sebbene tale referto si riferisca alla degenza dall’assicurato (22.10.01 - 14.11.01) avvenuta dopo la resa della decisione, lo stesso è comunque rilevante. Infatti, se da un lato i medici hanno sostenuto che “ …dal contesto psico-fisico-sociale e della ormai protratta fase di inabilità al 50%, è alquanto improponibile una ripresa lavorativa al 100%…. " (sottolineatura del redattore), non va dimenticato che nel già citato rapporto 2 novembre 2000 essi avevano “ ….messo l'accento sulla prevenzione delle ulteriori cronicizzazioni mediante una presa a carico pluridisciplinare inclusi il consulto psichiatrico ed assistenza sociale, intese a ridurre ulteriori cronicizzazioni della sofferenza del paziente…", (cfr. doc. AI _, pag. 4). Pertanto anche l’aspetto psichico è meritevole di essere approfondito. In conclusione, alla luce di quanto precede, secondo questo TCA, gli atti a disposizione non consentono di giungere ad un giudizio motivato e chiaro in merito all’influenza delle mutate condizioni di salute dell’assicurato sulla sua capacità di guadagno. Ne consegue che gli atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché proceda ad una valutazione medica che tenga conto dell’insieme delle patologie di cui soffre l’assicurato, nella quale i medici dovranno pronunciarsi in maniera chiara, motivata e completa sulla capacità lavorativa dell’assicurato, in particolare nelle attività adeguate che in occasione della precedente procedura ricorsuale sono state ritenute siccome esigibili in misura totale. In esito a tali accertamenti, l’UAI procederà quindi alla determinazione del grado d’invalidità di __________ in applicazione del metodo ordinario dei redditi.
Visto quanto precede, la decisione contestata deve essere annullata e la causa retrocessa all’amministrazione affinché renda un nuovo provvedimento sulla base degli accertamenti di cui sopra.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato all'amministrazione perché proceda conformemente al
consid. 2.8.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà alla ricorrente fr. 1’000.-- di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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