AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.103
Data decisione, Autorità: 11.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00103
BS/sc
Lugano 11 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2001 di
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione del 18 ottobre 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, classe 1952, funzionario __________, è affetto da una sindrome lombovetrebrale.
In data 29 gennaio 1999 è stato operato tramite una fissazione intersomatica per via posteriore a livello L4/5, intervento eseguito dal dr. __________, specialista in neurochirurgia (doc. AI _). Su incarico del Servizio medico della __________, il dr. __________, specialista FMH in medicina generale, ha peritato l’assicurato. Egli ha accertato una capacità lavorativa residua del 50% e proposto un pensionamento parziale per motivi di salute (doc. _). Il 20 luglio 2000 la Direzione generale delle __________ ha quindi deciso di ridurre il tempo di lavoro dell’assicurato al 50% con pensionamento parziale per la rimanenza (doc. _). Dal 22 gennaio 2001 __________ ha iniziato una nuova attività al 50% quale revisore presso l’ispettorato __________ (doc. _).
1.2. Il 4 agosto 2001 __________ ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI _).
Esperiti gli accertamenti medici del caso, con progetto di decisione 4 ottobre 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la domanda, motivando come segue:
" (…)
Per quanto riguarda la sua richiesta assicurativa all'AI, dobbiamo constatare che la documentazione medica specialistica da noi acquisita non consente di riconoscerle una incapacità lavorativa sostanziale nell'ambito delle sue mansioni amministrative e in altre adeguate allo stato di salute.
Non vengono in particolare evidenziare alterazioni cliniche di rilievo e sono ritenute normalmente esercitabili le professioni che permettano di evitare il sollevamento dal suolo di pesi superiori a 5 kg., i movimenti ripetitivi di flessione/estensione con il tronco, rispettivamente l'assunzione di posizioni statiche per periodi maggiori di un'ora senza interruzione (seduto e/o eretto). D'altro canto è considerato in grado di spostarsi liberamente sia su terreni piani che sconnessi, può salire e scendere scale senza impedimento e fare uso in maniera normale delle braccia e delle mani." (Doc. _)
Mediante osservazioni 8 ottobre 2001 ____________ ha contestato quanto proposto dall’amministrazione (doc. _).
Con decisione del 18 ottobre 2001 l’UAI ha confermato la reiezione della richiesta di prestazioni assicurative (doc. AI _).
1.3. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato, per il tramite del suo legale, chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento di una mezza rendita dal 1° agosto 2000.
Sostanzialmente egli contesta le conclusioni del referto del dr. __________, poste a fondamento del giudizio querelato, poiché in contrasto con quanto attestato da tre medici:
" (…)
Il primo è il dott. __________, che ha operato il ricorrente, il quale, in un referto inviato al dott. __________, ha affermato (doc. _) che
" Sono del suo parere, che, a lungo termine, un'inabilità lavorativa del 50 % sarà inevitabile."
Vi è anche il dott. __________, medico curante del ricorrente (dunque il medico che meglio di tutti conosce il paziente), che ha costantemente attestato l'inabilità al lavoro del signor __________ ed ancora di recente, dopo aver preso atto della decisione dell'Ufficio invalidità, ha riaffermato che il ricorrente è inabile al 50 % (doc. _).
Da ultimo il dott. __________, incaricato dall'amministrazione federale di svolgere una perizia, la cui conclusione è stata (doc. _).
" si deve purtroppo desumere che una capacità lavorativa totale in questa attività non è più data, valutando al 50 % quella residua."
Vi è quindi una concordanza di ben tre pareri medici, il che avrebbe dovuto suggerire all'Ufficio invalidità di non segue acriticamente le conclusioni, opposte, del dott. __________.
Non si dimentichi oltretutto che la perizia del dott. __________ è stata allestita nell'ambito di una procedura sfociata in una decisione, quella della direzione generale delle ________ del 20 luglio 2000 (doc. _).
L'inabilità lavorativa al 50 % è dunque già stata confermata in una decisione regolarmente cresciuta in giudicato.
Data la discrepanza tra detta decisione (ed i pareri medici posti a suo fondamento) e quella impugnata con il presente ricorso (basata su un altro parere), si chiede che venga ordinata una nuova perizia medica. (…)" (Doc. _)
1.4. Con risposta 27 novembre 2001 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame. In estrema sintesi l’amministrazione rileva la fondatezza della perizia rispetto agli attestati medici contenuti nell’incarto.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a __________ può essere riconosciuta una mezza rendita d'invalidità.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
congenita, malattia o infortunio, e
Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. A seguito della domanda AI, l’amministrazione ha sottoposto ___________ ad una perizia ad opera del dr. ____________, specialista in reumatologia.
Dal referto 22 giugno 2001 risulta che il perito ha posto la seguente diagnosi:
" (…)
Sindrome lombovertebrale e - spondilogena residuale a sinistra in stato dopo intervento decompressivo e stabilizzante di L4/5 per prolasso sottolegamentare mediale e stenosi del canale spinale con discopatia degenerativa (29.01.1999 con laminectomia L4, artrotomia e recessotomia L4/5 bilaterale, foraminotomia L5 bilaterale, discectomia radicale; PLIF L4/5 con gabbie lordozzanti e fissazione sospesa da L4 e L5).
Netto disequilibrio muscolare nel cinto pelvico con accorciamento degli ischiocrurali ed indebolimento degli addominali.
Ipertensione arteriosa trattata. (…)" (Doc. AI _, pag. 5)
Per quel che concerne la valutazione dello stato di salute dell’assicurato in relazione alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha precisato che:
" (…)
Alla luce delle mie constatazioni cliniche e su base della documentazione radiologica a disposizione confermo l'assenza di alterazioni cliniche di rilievo così come già constatato dal neurochirurgo Dr. __________ in precedenza (vedi sua lettera all'AI del 14.09.2000, cit.). Dal lato funzionale vi sono i regolari limiti della mobilità lombare dati dall'intervento decompressivo-stabilizzante effettuato al livello L4/5, senza che il quadro deponga per un'irritazione biomeccanica con di conseguenza una sindrome vertebrale solo minima.
In concordanza con il neurochirurgo ma anche con il perito Dr. __________ (sua relazione del 28.04.2000, cit.) ritengo esigibile in maniera normale un'attività lucrativa che permetta al paziente di evitare l'alzare di pesi dal suolo superiori a 5 kg, dei movimenti ripetitivi di flessione/ estensione con il tronco, rispettivamente l'assunzione di posizioni statiche per periodi maggiori di un'ora senza interruzione (seduto e/o eretto). Il paziente può spostarsi liberamente, sia su terreni piani che sconnessi e può salire e scendere scale senza impedimento. Può far uso in maniera normale delle sue braccia e delle sue mani.
Dall'01.01.2001 è stato trasferito in una sezione doganale dove svolge il lavoro di revisore, attività che stando alle sue descrizioni non comporta mansioni limitanti. Ritengo il paziente quindi per questo tipo di lavoro abile al 100%. Al posto di lavoro precedente il paziente era costretto a lavorare prevalentemente in posizione sedentaria. L'obbligo di interrompere questa attività con pause regolari (10 minuti ogni ora circa) senza altre mansioni limitanti avrebbe ridotto il rendimento all'80% (con un'incapacità lavorativa del 20%). Le condizioni attuali del paziente sono da considerare quelle definitive senza che si possano prevedere modifiche significative della valutazione della capacità lavorativa per il prossimo futuro. (…)"
(Doc. AI _, pag. 7)
Infine, lo specialista non ritiene che vi siano dei provvedimenti sanitari atti a migliorare la capacità lavorativa del ricorrente.
Sulla base di questa perizia, l’UAI ha dunque respinto la domanda di prestazioni.
Con il presente gravame, l’assicurato contestata le conclusioni del dr. __________ poiché in contraddizione con diversi pareri medici.
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialverziasicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 vCost. (ora art. 29 cpv.2 Cost. ) rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.6. Nell’evenienza concreta, nell’incarto risultano in particolare i seguenti atti medici.
Con rapporto 14 marzo 2000 il medico curante, dr. __________, attesta un’inabilità lavorativa del 50% (contenuto nel dossier dell’amministrazione federale, doc. AI _), ribadita nel certificato medico 6 novembre 2001 (doc. _).
Nel referto 28 aprile 2000 il dr. __________, incaricato dal Servizio medico della ____________ di peritare l’assicurato, in merito alla capacità lavorativa ha sostenuto che:
“
" (…)
Capacità lavorativa attuale, a medio e a lungo termine?
Il signor __________ svolge sicuramente un'attività motto leggera dal lato fisico che però, purtroppo, viene svolta prevalentemente in posizione seduta. Dato che in queste condizioni i dolori insorgerebbero ed aumenterebbero dopo 2 ore e, nonostante la possibilità di muoversi e camminare, persisterebbero, si deve purtroppo desumere che una capacità lavorativa totale in questa attività non è più data, valutando al 50% quella residue, che dovrebbe essere limitata a 4 ore giornaliere per poter dare la possibilità al paziente di riposare nel tempo rimanente. II signor __________ valuta questo rendimento come adeguato, asserendo non poter più svolgere questa attività in misura superiore.
Evidentemente teoricamente il paziente potrebbe svolgere un lavoro leggero che non comporti il sollevamento ed il trasporto di pesi superiori ai 5 kg, prevalentemente in posizione eretta con possibilità di muoversi, camminare e a volte sedersi, come ad esempio sorvegliante o custode, eventualmente anche in misura totale.
E' quindi compito dell'Azienda esaminare la possibilità di attribuire al signor __________ un posto di lavoro con queste caratteristiche." (doc. AI _).
Nella lettera 6 giugno 2000 alla Direzione generale delle __________, il dr. __________, del citato Servizio medico federale, preso atto che presso la __________ all’assicurato non può essere garantita un’attività in cui possa alternare la posizione del corpo, con riferimento alla perizia del dr. __________ ha ribadito che l’interessato è da considerare a medio-lungo termine abile al 50%. Contestualmente egli ha confermato che il ricorrente sarà prepensionato per motivi medici al 50%, con retrocessione di classe di stipendio (cfr. doc. AI _), ciò che è poi avvenuto (doc. _).
Sebbene il dr. __________ concorda in particolare con il dr. __________ per quanto concerne l’esigibilità dell’assicurato in attività adeguate (“ In concordanza con il neurochirurgo ma anche con il perito dr. __________ (sua relazione del 28.04.2000 cit.) ritengo esigibile in maniera normale un’attività lucrativa che permetta al paziente di evitare l’alzare i pesi dal suolo superiore a 5 kg, dei movimenti ripetitivi di flessione/ estensione con il tronco, ripetitivamente l’assunzione di posizioni statiche per periodo maggiori di un’ora senza interruzione (seduto e/o eretto). Il paziente può spostarsi liberamente, sia su terreni piani che sconnessi e può salire e scendere le scale senza impedimento. Può far uso in maniera normale delle sue braccia e delle sue mani “, perizia pag. 7), egli ha tuttavia formulato un diverso giudizio in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato nell’attività di segretario svolta prima del danno alla salute. Infatti, il dr. __________ ha valutato un’inabilità del 50% ( “Il signor __________ svolge sicuramente un’attività molto leggera dal lato fisico che però, purtroppo viene svolta prevalentemente in posizione seduta. Dato che in queste condizioni i dolori insorgerebbero ed aumenterebbero dopo 2 ore e, nonostante la possibilità di muoversi e camminare, persisterebbero, si deve purtroppo desumere che una capacità lavorativa totale in questa attività non è più data, valutando al 50% quella residua …”, referto 28 aprile 2000 pag. 5), mentre il perito dell’AI ha ritenuto l’assicurato abile all’80% (“Al posto di lavoro precedente il paziente era costretto a lavorare prevalentemente in posizione sedentaria. L’obbligo di interporre questa attività con pause regolari (10 minuti ogni ora circa) senza altre mansioni limitanti avrebbe ridotto il rendimento dell’80% (con un’incapacità lavorativa del 20%)”, doc. AI _ pag. 7). Ora, a mente del TCA, la perizia ordinata dal Servizio medico della ____________ non può essere presa come base di giudizio. Innanzitutto perché – contrariamente a quelle fatta esperire dall’UAI - non è stata allestita da uno specialista in reumatologia. Inoltre, il giudizio del perito incaricato dall’amministrazione appare più dettagliato e convincente. Infine, la circostanza che la Direzione delle __________ per emettere la decisione di prepensionamento si sia basata sul referto del dr. __________ non è un motivo sufficiente per scostarsi dalle risultanze del dr. __________.
Inoltre, né lo scritto 6 giugno 2000 del dr. __________, né il rapporto 14 marzo 2000 del dr. __________ sono idonei a sovvertire le risultanze del perito dell’AI. La prima valutazione si basa infatti sul referto __________ che, come visto, non è da ritenere determinante ai fini della presente vertenza. Mentre quella del medico curante non è completa visto che ha comunque proposto di consultare il dr. __________ in merito alla capacità lavorativa del paziente. Tantomeno concludente è lo scarno certificato 6 novembre 2001 (doc. _). Ora, in data 14 dicembre 1999 il dr. __________, specialista in neurochirugia, ha scritto che “ a lungo termine, un’inabilità lavorativa del 50% sarà inevitabile “ poiché “indubbiamente persiste una sintomatologia residuale del rachide lombare”, precisando tuttavia che “ sono comunque sicuro che il fattore predominante consista in una mancanza di buona volontà” (cfr.. doc. AI). Non solo, ma nello scritto 14 settembre 2000 all’UAI, quindi prima della nuova attività di revisore, lo specialista in neurochirurgia ha rilevato che “il paziente è attivo come funzionario di dogana. Non dovendo svolgere lavori pesanti, questa situazione mi sembra ideale e dovrebbe, a mio modo di vedere, permettere al paziente di lavorare a tempo pieno”, proponendo comunque una valutazione medica complementare (doc. _), ciò che l’amministrazione ha in seguito fatto incaricando il dr. __________ di espletare una perizia reumatologica.
Pertanto, alla luce delle risultanze della perizia- cui non può che essere attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.5) - è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che __________ presenta un’inabilità lavorativa nella attività di segretario doganale, e di riflesso, un’incapacità al guadagno dell’20% non sufficiente per riconoscere una prestazione assicurativa.
In via abbondaziale va rilevato che, pur volendo ammettere una piena inabilità nell’attività di segretario doganale esercitata prima del danno alla salute, il ricorrente non avrebbe comunque diritto ad una rendita AI. Infatti, procedendo al raffronto dei redditi ex art. 28 cpv. 2 LAI (cfr consid. 2.3), ritenuto che l’attuale funzione di revisore è stata giudicata dal dr. __________ pienamente esigibile (“Dall’1.01.2001 è stato trasferito in una sezione doganale dove svolge il lavoro di revisore, attività che stando alle sue descrizioni non comporta mansioni limitanti. Ritengo il paziente per questo tipo di lavoro abile al 100%”, doc. AI _, pag.7), preso atto che, come risulta dallo scritto 20 luglio 2000 delle __________ (doc. ), tale funzione rientra nella classe di stipendio 13 (fr. 77'167.— cfr. doc. _), fronte ai fr. 90'242.— (classe 17, doc. _) di retribuzione annua quale segretario, l’incapacità al guadagno risulterebbe essere del 14,5 % (90'242 – 77'167 x 100 : 90'242). Questo senza considerare probabili adeguamenti che comporterebbero un aumento dei due redditi di riferimento per l'anno 2001 (anno in cui è stata emanata la decisione amministrativa e a cui è da riferire l'ammontare dei redditi ai fini del calcolo dell'invalidità cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), adeguamenti che verosimilmente non apporterebbero una determinante modifica del grado d’invalidità.
2.7. L’assicurato ha chiesto al TCA di esperire una perizia.
Occorre ricordare che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti)). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Nel caso in esame, secondo questa Corte, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.
In conclusione, tenuto conto di quanto riportato nei considerandi precedenti, la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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