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Numero d'incarto:
32.2002.23
Data decisione, Autorità:
04.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2002.00023
rg/fz
Lugano
4 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 30 gennaio 2002
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 14.12.01 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 25.2.02 con cui l'Ufficio
AI, ritenendo giustificato procedere ad ulteriori accertamenti in merito al
guadagno che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute,
ha proposto, in parziale accoglimento del ricorso, l'immediato rinvio degli
atti per un complemento istruttorio (doc. _);
richiamato lo scritto 1.03.02 dell'avv.
__________ che comunica di aderire alla proposta dell'Ufficio AI e postula
l'assegnazione di adeguate ripetibili (doc._);
atteso che l'accordo intervenuto tra le
parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique
VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;
DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
§) gli
atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo
intercorso fra le parti.
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
l'Ufficio AI verserà al ricorrente a titolo di ripetibili fr. 800.--;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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