AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.93
Data decisione, Autorità: 04.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00093
BS/sc
Lugano 4 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2001 di
__________,
contro
la decisione del 11 ottobre 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con deliberazione 16 aprile 1987 la Commissione per l’assicurazione invalidità del Canton Ticino (allora competente per determinare il diritto a prestazioni assicurative dell’AI) ha riconosciuto a __________, classe 1945, di professione ausiliaria di pulizia, un’invalidità del 40% (doc. AI _). In quell’occasione l’assicurata era stata peritata dal Servizio di accertamento medico dell’AI (cfr. perizia 20 marzo 1987, doc. AI _). Non trattandosi di un caso di rigore, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la richiesta di rendita con decisione 27 maggio 1987, cresciuta in giudicato (doc. AI _).
A quell’epoca in presenza di un’invalidità di almeno un terzo, all’interessato veniva riconosciuta una mezza rendita solo se si trattava di un caso di rigore (cfr. art. 28 cpv. 1 vLAI). Il quarto di rendita previsto per un’invalidità del 40% è stato infatti introdotto solo dal 1° gennaio 1988 (RU 1987 447). Dal 1° settembre 1986 essa è stata posta al beneficio di una rendita per un grado d’invalidità del 50% erogata dalla Cassa pensioni dello __________ (doc. AI _).
1.2. Il 14 settembre 1999 l’assicurata ha presentato un’altra domanda di prestazioni AI per adulti.
Esperiti gli accertamenti medici del caso, con progetto di decisione 21 giugno 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) le ha riconosciuto una mezza rendita dal 1° settembre 1998 in quanto:
" (…)
Dalla documentazione medica specialistica acquisita all’incarto risulta che il danno alla salute, di cui lei è portatrice, ha causato un’incapacità lavorativa del 40% dal 1.01.1988 (recte: 1986) al 31.12.1996 e del 50% a contare dal 01.01.1997.
A partire dal 01.09.1998 (retroattività massima di 1 anno dalla data della nuova richiesta- art. 48 cpv.2 LAI), lei ha diritto a una mezza rendita.“
L’assicurata non ha presentato delle osservazioni in merito al menzionato progetto.
Con decisione del 10 ottobre 2001 l’UAI ha quindi erogato all’assicurata una mezza rendita con effetto dal 1° settembre 1998.
1.3. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, chiedendo il riconoscimento di una rendita intera. A motivazione della richiesta ricorsuale essa ha rilevato quanto segue:
" (…)
Sono beneficiaria di una rendita AI 50% dal 1986 riconosciuta solo dalla Cassa Pensioni dei . Ho continuato a lavorare presso l' di __________ quale "personale addetto ai servizi generali" nella misura del 50%. Siccome il mio stato di salute è peggiorato (non sono più in grado di lavorare per cui la mia incapacità di guadagno è aumentata) ho inoltrato domanda AI alfine di ottenere una rendita al 100%.
A conferma di ciò invio alcune informazioni:
Controlli periodici del mio stato di salute presso il Dr. __________, controlli che da tre anni ca. sono diventati sempre più frequenti dato i miei numerosi disturbi: alla tiroide, alla circolazione, nervosi, ginecologici, ai piedi, alle gambe, ecc. ecc..
I danni alla mia salute fisica influivano pure sulla mia salute mentale per cui avevo e ho dei periodi di depressione molto grave, e tutti questi disturbi mi impediscono di svolgere un'attività lucrativa. Mancavo sovente al lavoro, incapace di reggermi in piedi, quando stavo meglio il mio medico mi autorizzava a lavorare ma, purtroppo, dopo un po' i problemi si ripresentavano. Il lavoro che svolgevo era pesante, sempre in piedi, sulle scale o in ginocchia per della pulizie, finivo sempre più malata di prima. Non so fare altro e le mie malattie non mi permettono di imparare un altro mestiere. (…)" (Doc. _)
1.4. Mediante risposta 22 novembre 2001 l’UAI ha postulato la reiezione del gravame. Secondo l’amministrazione l’assicurata non ha fornito nuovi elementi atti ad inficiare la valutazione del grado d’incapacità lavorativa fatta dai periti del Servizio di accertamento medico (SAM) e posta alla base della contestata decisione.
1.5. Con scritto 3 dicembre 2001 l’assicurata ha trasmesso un rapporto del dr. __________, suo medico curante, che contesta la valutazione del SAM (doc. _).
Mediante lettera 14 dicembre 2001 l’UAI ha presentato una presa di posizione in merito alla nuova documentazione (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a __________ può essere riconosciuta una rendita intera d'invalidità.
L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova domanda è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Se non è il caso, l'amministrazione non entra nel merito della richiesta (DTF 109 V 114 consid. 2a).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 199 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 41 LAI, art. 86ss. OAI; VSI 1999 p. 8; R. Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 315 N 5; DTF 117 V 198).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
2.5. A seguito della nuova domanda AI, l’amministrazione ha sottoposto __________ ad una seconda perizia plurisdisciplinare ad opera del Servizio di accertamento dell'Assicurazione Invalidità (SAM) al fine di valutare il suo stato di salute e di accertare un’eventuale inabilità lavorativa.
Dal referto 9 marzo 2001 (doc. AI _) risulta che i periti del SAM, dopo lo studio della copiosa documentazione medica acquisita agli atti, hanno proceduto ad un consulto chirurgico, ortopedico e psichiatrico. Sulla base dei risultati medici, i periti hanno diagnosticato, quali affezioni invalidanti, una metatarsalgia, una lombalgia cronica, un’insufficienza venosa cronica e una sindrome depressiva (cfr. doc. AI _ pag. 10).
2.5.1. Per quel che concerne la patologia tiroidea, esaminata dal dr. __________, vice-primario servizio di chirurgia all’Ospedale regionale __________, i periti hanno riscontrato:
" (…)
Patologia tiroidea
L'A. subisce una tiroidectomia totale nel 1989 per adenoma ossifico. Il controllo del TSH basale, eseguito al SAM il 28.02.2001, evidenzia un valore di 0,27 (0,40-4,0); la cosa può essere ben corretta con Eltroxin, che l'A. già assume fin dopo la tiroidectomia totale, il dr. __________ dichiara l'A. totalmente capace dal punto di vista suo specialistico. (…)" (Doc. AI _, pag. 11)
2.5.2. La patologia venosa è stata valutata anche dal dr. __________. In sede di discussione il SAM ha scritto:
" (…)
Già la prima perizia SAM del 20.03.1987 prendeva in considerazione i disturbi venosi all'arto. inf. sin.. Nel 1994 l'A. subisce uno stripping della vena saphena magna sin. (dr. __________). Il dr. __________ parla d'insufficienza venosa cronica grado I all'arto inf.. Il dr. __________ assegna all'A. un'incapacità lavorativa del 30 % per la patologia venosa, limitatamente in lavori in cui ella debba restare tutto il tempo in piedi. Lo specialista prende pure in considerazione le altre patologie di sua competenza, cioè la lieve incontinenza urinaria ed il sospetto rettocele. Nel consulto chirurgico del 27.02.2001, egli esprime la sua valutazione d'incapacità lavorativa per queste affezioni.
Per quanto riguarda l'incontinenza urinaria l'A. è stata esaminata in maniera approfondita dallo specialista dr. __________, che ha pure eseguito esami cistomanometrici. Per questi disturbi urinari e per il probabile rettocele, prende posizione anche il dr. __________, ginecologo, che così s'esprime nel suo rapporto al medico curante dr. __________ in data 11.10.1999: "Per quel che riguarda l'alvo, sensazione una volta d'incontinenza, ma in realtà unicamente presenza di un rettocele, senza probabilmente effetti funzionali rilevabili". Per parte sua, l'urologo dr. __________, nell'agosto 1994, prescrisse per questi disturbi anche un antidepressivo triciclico, da continuare per qualche mese. Come già detto, anche il dr. __________ si pronuncia sulla capacità lavorativa dell'A. in quest'ambito, e la dichiara totalmente abile in un lavoro in posizione seduta, mentre in un lavoro sempre in piedi parla di capacità lavorativa del 30%. (…)" (Doc. AI _, pag. 11).
2.5.3. Dal punto di vista ortopedico l'assicurata è stata visitata dal dr. __________, specialista in chirurgia ortopedia. Sulla base di tale consulto e dei documenti medici acquisiti i periti del SAM hanno concluso:
" (…)
Patologia ortopedica
Era presente già in occasione della prima perizia SAM del 1987. Allora il dr. __________, ortopedico assegnava all'A. un'incapacità lavorativa non superiore al 25% come inserviente d'ospedale, sconsigliando, tuttavia, all'A. di portare pesi eccessivi (l'A., negli ultimi periodi d'attività lavorativa all'Ospedale __________, era dispensata dai lavori più pesanti).Anche negli anni '90 la peritanda presenza lombalgie. Nel dicembre 1996 si pratica una TAC lombare, che evidenzia protrusioni minime discali, ma non vere e proprie ernie. Vi è un'iperlordosi lombare ed un'emisacralizzazione di L5 a sin.. Nel 1997 l'A. è esaminata, questa volta anche per i piedi, dal dr. __________, il quale, propone un intervento correttivo ad entrambi i piedi. Egli segnala pure come l'A. lavori al 50% in attività svolta in piedi; allora il dr. __________ non dichiarava un'incapacità lavorativa maggiore, dal suo punto di vista specialistico.
Negli ultimi anni la patologia ai piedi è andata aumentando, portando ad interventi sulle dita dei piedi, rispettivamente a sin. e a ds., eseguiti dal dr. __________ nel 1997 e nel 1998. A questo riguardo, il dr. __________, nel suo rapporto circostanziato al SAM del 7.02.2001, conclude in questo metodo: "L'inabilità lavorativa causata unicamente dalle affezioni ortopediche è da valutare nella misura del 30 - 40%". Sulla situazione globale ortopedica, che si riferisce alla lombalgia cronica, alla spondilartorsi lombare, alle metatarsalgie bilateriali ed allo stato dopo gli interventi sui piedi, fa precedenti, e dichiara credibili i disturbi lamentati dalla paziente, che collimano con l'anamnesi, l'esame clinico ed i referti radiologici. Per la problematica degli avampiedi, ritiene che l'anamnesi, l'esame clinico ed i referti radiologici. Per la problematica degli avampiedi, ritiene che la situazione possa migliorare con scarpe adatte. Ulteriori interventi chirurgici, sempre secondo il dr. __________, non sono indicati. Il consulto ortopedico SAM conclude per un'incapacità lavorativa del 50 - 60% nella professione d'inserviente d'ospedale.
L'A., ha presentato una sindrome del tunnel carpale bilaterale, controllata con EG ed EMG dal neurologo dr. __________, che nel suo rapporto del febbraio 2001 dichiara test di Tinnel al tunnel carpale e di Pfahlen neg. bilateralmente. Allo status SAM, l'A. non dichiara evidenti deficits metamerici, ma solo una lieve ipoalgesia ai polpastrelli, specie a ds.. (…)" (Doc. AI _, pag. 11-12)
2.5.4. Infine, riguardo all'affezione psichica, il SAM, facendo riferimento al referto del dr. __________, ha rilevato:
" (…)
Patologia psichiatrica
La prima perizia SAM assegnava, in quest'ambito, un'incapacità lavorativa psichiatrica del 25%.
L'A. ha avuto un'infanzia difficile. Il primo matrimonio fallisce, con un marito - a detta dell'A. - anche manesco. L'A. è particolarmente angustiata dalla situazione dei due figli, entrambi tossicodipendenti, uno presso un centro psicosociale in Italia - e non può più rientrare in Svizzera - a l'altro attualmente sotto detenzione nel Ct. __________, probabilmente per questioni legate alla tossicodipendenza. Questa depressione reattiva dell'A. è ben credibile e per questo problema è stata perlopiù curata da medici non specialisti.
Fa il punto sulla situazione psichiatrica il dr. __________, nel suo consulto SAM. Egli pone la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, con reazione ansiosodepressiva attualmente in remissione. Parla d'incapacità lavorativa psichiatrica attuale del 20 - 30%. La valutazione del dr. __________, in pratica, si pone sulla stessa lunghezza d'onda del consulto psichiatrico della prima perizia SAM del dr. __________ (incapacità lavorativa del 255). Tra la prima e seconda perizia SAM non abbiamo un chiaro peggioramento della situazione psichiatrica.
L'A. presenta un peggioramento della situazione ortopedica, in particolare per ciò che riguarda i disturbi ai piedi. La situazione psichiatrica, come detto, è grossomodo stazionaria. I disturbi a livello della gamba sin. e quelli irritativi alla minzione sono costanti da anni. (…)" (Doc. AI _, pag. 12)
2.5.5. Il SAM ha poi proceduto ad una valutazione globale del grado di capacità lavorativa della ricorrente, evidenziando:
" (…)
L'A. presenta una capacità lavorativa del 60% dal 01.01.1987 (recte: 1.01.1986, cfr. doc. AI _ pag. 12), nella professione d'ausiliaria di servizio generico addetta alle pulizie.
Dal gennaio 1997 compaiono disturbi statici ai piedi, con metatarsalgia bilaterale, e l'A. presenta condizioni di salute peggiorate; la sua capacità lavorativa, riferita al suo lavoro presso l'Ospedale __________ ed a qualsiasi altro prevalentemente in piedi, con trasporto di pesi non sup. ai 10-15 Kg, è valutabile nella misura del 40 - 50%, sempre dal gennaio 1997, fino ad ora e continua.
In attività semisendentarie e più leggere, sempre dal 1.01.1997 e continua, l'A. presenta una capacità lavorativa del 50%.
La prognosi, sia ortopedica, sia psichiatrica, è riservata e passibile di peggioramenti.
Come casalinga l'A. è abile al lavoro nella misura del 50 %. (…)" (Doc. AI _, pag. 13)
Sulla base di questa perizia pluridisciplinare, l’UAI ha dunque ritenuto l’assicurata inabile nella sua precedente professione del 40% dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1996 e del 50% dal 1° gennaio 1997. Trattando la domanda 14 settembre 1999 come tardiva ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 LAI, il diritto alla mezza rendita è stato riconosciuto dal 1° settembre 1998 (un anno dalla nuova richiesta).
Con il presente gravame l’assicurata contestata la valutazione della perizia pluridisciplinare.
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialverziasicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.7. Nell’evenienza concreta, l’assicurata contesta la valutazione del SAM facendo riferimento allo scritto 27 novembre 2001 del suo medico curante, dr. __________, il quale ha osservato:
" (…)
La documentazione in mio possesso la conosco, per cui mi limito a citare alcuni punti della valutazione finale dell'AI.
1.- La perizia ortopedica richiesta dall'A.I conclude ad una incapacità lavorativa del 50% - 60%.
2.- La perizia psichiatrica conclude ad un'incapacità lavorativa del 20%-30%, con prognosi riservata.
3.- Vi sono anche i disturbi della sfera urogenitale e della zona terminale dell'apparato digerente, che non sono stati fatti oggetto di perizie specifiche.
È evidente che i vari gradi d'incapacità lavorativa non si sommano matematicamente, ma è altrettanto evidente che si possano integrare per peggiorare il grado di incapacità di un apparato rispetto a quando è considerato come ente a se stante.
Non ho per contro mai visto un'incapacità in un apparato che migliori l'incapacità di un altro apparato.
Ed è quanto mi sembra sia stato valutato in questo caso, poiché già solamente a livello ortopedico si parla di un'incapacità del 50-60%, mentre la valutazione globale conclude ad un 50%.
Ora, anche con la più grande fantasia, mi risulta difficile immaginare come possa essere utilizzato il soggetto in qualità di forza lavorativa al 50%.
Inoltre è anche difficile concepire una riqualifica in un soggetto dalla scarsa scolarizzazione e dal basso tasso intellettivo, complicato dai problemi psichiatrici.
Questo è quanto dovevo per una valutazione globale della problematica presentata dalla signora __________." (Doc. _)
Va innanzitutto rilevato come il SAM abbia proceduto ad una completa ed approfondita valutazione dello stato di salute dell’assicurata considerando la totalità dei disturbi riscontrati, basandosi, oltre ai consulti specialistici riportati al consid. 2.5, sulla nutrita documentazione medica acquisita agli atti. Dal punto di vista ortopedico l’assicurata è stata ritenuta inabile al 50-60% nella sua professione di inserviente d’ospedale (addetta alle pulizie), in particolare a causa delle problematiche riscontrate ai piedi. Il consulto psichiatrico ha concluso per un’incapacità del 20-30%. Per quel che concerne la patologia venosa, invece, l’inabilità è stata accertata al 30%. I periti hanno poi valutato globalmente un’abilità tra il 40 e il 50%, dal 1° gennaio 1997 riferita al lavoro precedentemente esercitato ed in attività da svolgere prevalentemente in piedi con trasporto di pesi non superiori ai 10-15 chili. Essi non hanno quindi addizionato matematicamente ogni singola inabilità. Al proposito merita ricordare che nella sentenza non pubblicata del 4 settem-bre 2001 nella causa SDS (I 338/01) il TFA ha avuto modo di specificare che “in caso di perizia allestita dai medici del SAM le diverse patologie della persona assicurata e le interazioni fra le stesse vengono valutate da esperti del ramo; il giudizio globale circa il grado d'inabilità lavorativa scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati, al fine di stabilire se le affezioni riscontrate siano o meno sovrapponibili ed eventualmente in quale misura”, rilevando che “ la questione a sapere se i singoli gradi d'inabilità si possano sommare, e se del caso in quale misura, è una questione squisitamente medica che, di principio, il giudice non rimette in discussione”.
Ora, la valutazione dell’inabilità lavorativa globale del 50%, a cui il dr. __________ fa riferimento, corrisponde all’esigibilità dell’assicurata in attività semisedentarie e più leggere. Quindi non si riferisce al lavoro di addetta alle pulizie presso l’__________, attività che svolgeva prevalentemente in piedi. Il medico curante sostiene inoltre che i disturbi della sfera urogenitale e della zona terminale dell’apparato digerente non sono stati oggetto di perizie specialistiche. Orbene, dall’esame della perizia del SAM risulta come le succitate affezioni siano stati debitamente prese in considerazione e messe in relazione ad un’eventuale capacità lavorativa. Difatti i periti, riferendosi al consulto del dr. _________, hanno rilevato che “lo specialista prende pure in considerazione le altre patologie di sua competenza, cioè la lieve incontinenza ed il sospetto rettocele. Nel consulto chirurgico del 27.02.2001 egli esprime la sua valutazione d’incapacità lavorativa per queste affezioni” (doc. AI _ pag. 11). Inoltre, lo stesso dr. __________ ha rimarcato che “per i problemi di defecazione e la lieve incontinenza urinaria, la paziente è costretta a recarsi diverse volte durante il lavoro al gabinetto, senza che la sua capacità lavorativa sia diminuita” (cfr. rapporto 27 febbraio 2001 allegato alla perizia SAM doc. AI _). Pertanto, alla luce delle risultanze della perizia - cui non può che essere attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid. 2.6) - è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che ______________ presenta un’inabilità lavorativa nella precedente attività, e di riflesso, un’incapacità al guadagno tra il 50-60 %, dal 1° gennaio 1997. Altresì confermata è l’incapacità lavorativa del 40%, sempre nell’attività a suo tempo esercitata dall’assicurata, dal 1° gennaio 1986, così come risulta dalla prima perizia del SAM datata 20 marzo 1987 (doc. AI _).
2.8. Tenuto conto delle risultanze peritali, l’amministrazione ha stabilito, in applicazione dell’art. 48 cpv. 2 LAI, un diritto alla mezza rendita dal 1° settembre 1998, ossia un anno prima della seconda domanda di prestazioni (14 settembre 1999) poiché quest’ultima è stata presentata oltre dodici mesi dopo l’inizio al diritto ad una rendita (1° gennaio 1987, dopo l’anno di carenza ex art. 29 cpv. 1 LAI). Rettamente.
Secondo il TFA, infatti, il termine retroattivo d’inizio della prestazione in caso di una nuova domanda susseguente ad una precedente decisione di rifiuto della rendita va determinato giusta l’art. 48 cpv. 2 LAI (DTF 109 V 117 consid. 4), il quale
stabilisce che
" se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta.
Esse sono assegnate per un tempo anteriore, se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza." (Sottolineatura del redattore).
Nel momento stabilito in base alla norma citata devono inoltre essere adempiuti anche i presupposti dell'art. 29 cpv. 1 LAI (DTF 109 V 117 consid. 4; DTF 97 V 59 consid. 1).
Occorre comunque precisare che, secondo la giurisprudenza del TFA, con “ i fatti motivanti il diritto” si fa riferimento al danno alla salute fisica o mentale che causa un’incapacità di guadagno permanente o di lunga durata o che provoca, in assicurati senza attività lucrativa, un impedimento nelle proprie mansioni abituali. Pertanto la “conoscenza” di tali fatti non si riferisce alla facoltà soggettiva dell’assicurato di rendersi conto del proprio stato di salute, ma piuttosto alla possibilità oggettiva di stabilire che tale stato è suscettibile di aprire il diritto alle prestazioni da parte dell’assicurazione invalidità (cfr. DTF 100 V 120; RCC 1984 pag. 420).
Nel caso in esame, a seguito della prima domanda, all’assicurata è stata riconosciuta un’invalidità del 40% dal 1° gennaio 1987. Tuttavia, come visto, la richiesta di prestazioni è stata respinta in quanto a quell’epoca, per avere diritto ad una mezza rendita, l’interessato dove trovarsi in una situazione finanziariamente gravosa, ciò che non è stato il caso della ricorrente. Con la decisione 27 maggio 1987 di rifiuto sono così venuti a meno anche gli effetti della domanda ( “Ist ein Leistungsbegehren rechtskräftig abgewiesen worden, so verliert die Anmeldung, mit der es geltend gemacht worden ist, ihre Wirkung; ein späterer Leistungsanspruch kann nur durch eine neue Anmeldung gewahrt werden”, Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgesetzes zum IVG, Zurigo 1997, pag. 283 in fine). Quindi, per delimitare il diritto alle prestazioni assicurative, fa stato la seconda domanda inoltrata il 14 settembre 1999, da considerare come tardiva ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 LAI. Ne consegue, dunque, che rettamente l’amministrazione ha fissato al 1° settembre 1998 l’inizio del diritto alla mezza rendita. Inoltre, nulla agli atti permette di ritenere siccome adempiuti i requisiti per riconoscere anterioremente una prestazione assicurativa come previsto dall’art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI.
Infine, in via abbondanziale va rilevato che ai sensi delle disposizioni transitorie finali relative alla modifica del 9 ottobre 1986 (2a revisione della LAI), la ricorrente non aveva diritto né ad un quarto di rendita secondo il nuovo articolo 28 LAI (in vigore dal 1° gennaio 1998), né ad una revisione della rendita ex art. 41 LAI. I capoversi 1 e 2 delle citate disposizioni transitorie, valide dal 1° gennaio 1998, prevedono infatti che
" Dalla sua entrata in vigore, il nuovo articolo 28 è applicabile anche alle rendite d’invalidità in corso, con le restrizioni seguenti.
Le rendite assegnate in base a un grado d’invalidità inferiore al 40 per cento devono essere rivedute (art. 41 LAI) entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Se la revisione rileva un grado d’invalidità del 33 1/3 per cento almeno, l’importo della rendita in corso è mantenuto fintanto che siano adempiuti i presupposti per i casi di rigore.” (Sottolineatura del redattore).
Siccome a seguito della prima domanda l’assicurata non ha avuto diritto ad una rendita d’invalidità, le succitate disposizioni non trovano applicazione.
In conclusione, la decisione contestata merita conferma ed il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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