AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2002.19
Data decisione, Autorità: 26.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2002.00019
rg/fz
Lugano 26 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 28 gennaio 2002 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 7.01.02 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta di causa 7 febbraio 2002 dell'UAI, del seguente tenore:
"Valutata come casalinga a tempo pieno l'assicurata non presenta un grado di inabilità minimo affinchè le sia riconosciuto un diritto a rendita. Vi è però che, come visto, attualmente l'interessata esercita a tempo parziale un'attività lucrativa. Dalla documentazione in atti non emerge, tuttavia, con sufficiente chiarezza in quale misura l'assicurata avrebbe lavorato senza danno alla salute, né se l'attuale grado di occupazione, rispettivamente il genere di attività svolta, risultano esegibili dal punto di vista medico.
Si ritiene pertanto opportuno chiedere un rinvio degli atti, al fine di procedere ad un complemento istruttorio nel senso sopradescritto."
richiamato lo scritto 19 febbraio 2002 con cui la ricorrente dichiara di aderire alla proposta formulata dall'UAI (VII);
atteso che l'accordo intervenuto tra le parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
§) gli atti vengono trasmessi all'UAI affinché proceda conformemente all'accordo intercorso fra le parti.
non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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