AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.95
Data decisione, Autorità: 19.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00095 33.2001.00102
RG/sc
Lugano 19 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sui ricorsi del 18 ottobre 2001 di
__________,
Contro
le decisioni del 12 ottobre 2001 emanate da
in materia di assicurazione federale per l'invalidità e in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Nel mese di settembre 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha versato sul conto bancario N. __________ dell'UBS di __________, a favore di __________, una rendita d'invalidità ammontante a fr. 1'730.--.
Sempre nel mese di settembre 2001 la Cassa cantonale di compensazione ha versato sul medesimo conto a favore di __________ una prestazione complementare (PC) di fr. 584.--.
Poiché il beneficiario è deceduto il 13 agosto 2001, con distinte decisioni datate 12 ottobre 2001, l'UAI rispettivamente la Cassa di compensazione hanno chiesto a __________, rappresentante degli eredi, la restituzione dell'importo di fr. 1730.-- rispettivamente di fr. 584.--.
1.2. Contro le decisioni di restituzione è tempestivamente insorta __________, interponendo due distinti gravami datati 18 ottobre 2001 ed aventi medesimo tenore, nei quali viene fatto valere:
" Scrivo questa lettera perché sono molto preoccupata con la mia situazione adesso. Dopo la morte di mio marito (signor __________), lui solo aveva in Banca il totale di Fr. 6'000.--. Ancora arrivano fatture da pagare di quando lui è stato all'Ospedale a __________, al __________ e anche per funerale. Cosa faccio se devo restituire questa somma di fr. 2314.--.
Ancora devo trovare un lavoro giacché prima non potevo lavorare per causa di lui che era troppo ammalato e la sua salute non mi permetteva di fare niente. Prego di dirmi cosa devo fare con la mia situazione o se ho la possibilità di restituire questi soldi quando ho trovato un lavoro. Chiedo scusa per il mio cattivo italiano. La mia lingua è lo spagnolo." (Doc. _, inc. 32. 01.95)
1.3. In entrambe le risposte di causa datate 28 dicembre 2001, sia l'UAI che la Cassa di compensazione propongono di respingere il ricorso osservando:
" (…)
Occorre innanzitutto precisare che la prestazione mensile erogata, è versata anticipatamente e quindi all'inizio di ogni mese il diritto.
Pertanto il pagamento in questione (mese di settembre 2001), è stato accreditato sul conto bancario del beneficiario nei primi giorni di settembre 2001.
Secondo le attuali disposizioni in materia di assicurazioni sociali, il diritto alla rendita si estingue con la fine del mese in cui il beneficiario è deceduto. (…)" (Doc. _, inc. 32.01.95)
e precisando che essendo __________ deceduto il 13 agosto 2001 la rendita AI rispettivamente la PC del mese di settembre 2001 si sono estinte con la fine del mese di agosto 2001.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. I ricorsi presentati contro le decisioni 12 ottobre 2001 dell'Ufficio assicurazione invalidità e della Cassa cantonale di compensazione vengono congiunti a norma degli art. 23 della legge cantonale per i ricorsi al TCA e 72 CPC.
Nel merito
2.3. Giusta l'art. 47 LAVS, applicabile per analogia all'assicurazione invalidità in virtù dell'art. 49 LAI, le rendite e gli assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi devono essere restituiti dal beneficiario. Inoltre l'art. 27 cpv. 1 OPC prevede che le prestazioni complementari indebitamente riscosse devono essere restituite dal beneficiario o dai suoi eredi. Per ciò che concerne la restituzione di tali prestazioni e il condono dell'obbligo di restituirle, sono applicabili per analogia le prescrizioni relative alla LAVS.
Secondo il citato art. 47 cpv. 1 LAVS le rendite e gli assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi devono essere restituiti. Il rimborso può non essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisce un onere troppo grave. Il cpv. 2 di questo disposto prevede che il diritto di esigere la restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la cassa di compensazione ha avuto conoscenza del fatto, e al più tardi cinque anni dopo il pagamento della rendita. Se il diritto di esigere la restituzione della rendita nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.
A norma dell'art. 78 OAVS se una cassa viene a conoscenza che una persona, o per essa il suo rappresentante legale, ha ricevuto una rendita alla quale non aveva diritto oppure una rendita troppo elevata, essa deve ordinare la restituzione dell'importo indebitamente ricevuto. Se la rendita è stata versata nelle mani di una terza persona o di un'autorità a norma dell'art. 76 capoverso 1, quella è tenuta alla restituzione. E' riservata la prescrizione conformemente all'art. 47 capoverso 2 LAVS.
2.4. Per costante giurisprudenza, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b).
Conformemente ad un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non é stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui é senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (DTF 126 V 23 consid. 4b, 126 V 46 consid. 2b, cfr. SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti, DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b), pag. 79 e 80).
Dalla riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni amministrative.
In questo caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (DTF 126 V 23, 126 V 46; cfr. SVR 1997 ALV N° 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15, pag. 76, consid. 3b), pag. 79 e 80). Tali sono quelle circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate, ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste sconosciute e non provate (DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).
2.5. Nella fattispecie in esame la ricorrente non contesta di aver ricevuto gli importi litigiosi, ma afferma, in sostanza, che nella misura in cui la restituzione sia della rendita AI che la PC relative al mese di settembre 2001 debba aver luogo, alla stessa non potrebbe essere dato seguito non disponendo essa di sufficienti mezzi finanziari. L'insorgente osserva quindi che un eventuale rimborso potrà essere effettuato non appena essa disporrà di un reddito da attività lavorativa.
In casu, le condizioni per la restituzione sono date. Infatti, con la morte dell'avente diritto, il diritto alle prestazioni si estingue (art. 30 cpv. 2 LAI, cfr. art. 21 cpv. 2 OPC, art. 2c LPC).
Ora, in concreto, il beneficiario delle prestazioni assicurative è deceduto il 13 agosto 2001. Il diritto alla rendita AI e alla PC si è pertanto estinto alla fine di tale mese (cfr. direttive UFAS sulle rendite, marg. 3117 e direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS e AI, marg. 7014).
Il decesso del beneficiario mette pertanto un termine al diritto di percepire le prestazioni sociali, per cui rettamente l'UAI e la Cassa di compensazione hanno emesso le rispettive decisioni di restituzione delle prestazioni versate in troppo nel mese di settembre 2001, per un importo di fr. 1'730.-- (rendita AI) rispettivamente di fr. 584.-- (PC).
Inoltre, in virtù dell'art. 44 cpv. 1 LAVS, applicabile all'assicurazione invalidità giusta l'art. 47 cpv. 3 LAI, di regola le rendite sono pagate in anticipo mese per mese. Giusta l'art. 6 cpv. 3 LPC il pagamento delle prestazioni complementari può essere effettuato insieme con la rendita AVS o AI. Secondo l'art. 72 OAVS la cassa deve impartire l'ordine di pagamento in modo che il versamento possa essere effettuato entro il ventesimo giorno del mese.
In casu i pagamenti effettuati dall'amministrazione nel mese di settembre 2001 concernono pertanto il mese successivo al decesso dell'assicurato, avvenuto nell'agosto 2001.
La ricorrente non contesta d'altronde le affermazioni dell'UAI e della Cassa secondo le quali la rendita AI rispettivamente la PC versate nel mese di settembre concernono questo mese e non quello di agosto.
Infine, il fatto che gli importi litigiosi sono stati utilizzati - per quanto è dato di capire - per far fronte al pagamento di fatture del defunto, non sono un motivo per evitare l'obbligo di restituzione, poiché, come visto, il diritto di percepire le rendite si è estinto il 31 agosto 2001.
In simili circostanze il TCA non può che confermare le decisioni di restituzione impugnate e respingere i gravami.
2.6. Col gravame l'insorgente invoca inoltre una situazione economica disagiata, la quale non le permette di far fronte al rimborso degli importi richiesti cui potrà eventualmente provvedere non appena avrà trovato un'attività lavorativa.
Giusta l'art. 84 cpv. 1 LAVS l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione. La decisione costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Tuttavia, secondo la giurisprudenza, per economia processuale la procedura di ricorso può essere estesa ad un oggetto non facente parte della decisione contestata, vale a dire estraneo alla situazione giuridica determinata dal provvedimento attaccato.
Tale oggetto comunque deve essere maturo per un giudizio (spruchreif) ed avere delle connessioni così strette con la questione principale litigiosa da considerarle una unità di fatti (Tatbestandgesamtheit). Inoltre l’amministrazione si deve essere pronunciata su questa questione almeno sotto forma di una dichiarazione resa nel corso della procedura di ricorso principale (DTF 110 V 51 consid. 3b in fine con riferimenti di giurisprudenza).
Una procedura di ricorso inerente la restituzione di una prestazione indebitamente riscossa, quindi, non può essere estesa alla domanda di condono, se non vi sono sufficienti elementi per emettere un giudizio su quest’ultimo oggetto: come ad esempio sul comportamento dell’obbligato alla restituzione sotto l’aspetto della buona fede oppure sui presupposti economici per l’onere troppo grave.
2.7. In casu le querelate decisioni 12 ottobre 2001 hanno per oggetto unicamente l'obbligo di restituzione da parte degli eredi del defunto __________ delle prestationi indebitamente percepite per il mese di settembre 2001.
Dagli atti di causa risulta tuttavia che, dopo l'emanazione delle querelate decisioni di restituzione, l'interessata, contestualmente all'inoltro dei gravami che qui ci occupano, ha chiesto all'UAI e alla Cassa di compensazione, invocando l'esistenza del surriferito disagio economico, il condono della restituzione degli importi indebitamente percepiti (cfr. inc. AI, inc. PC). Con decisioni 29 ottobre 2001 l'UAI e la Cassa di compensazione hanno respinto tali domande non essendo nella specie adempiuto il presupposto della buona fede in quanto l'interessata ha omesso di informare i rispettivi uffici del decesso del marito avvenuto il 13 agosto 2001. Contro le decisioni 29 ottobre 2001, la rappresentante degli eredi non ha interposto ricorso.
Orbene, pur dovendo rilevare come il tema del condono non poteva ancora essere, al momento dell'inoltro dei presenti gravami, sottoposto ad esame giudiziale in quanto fatto oggetto di separate decisioni amministrative emanate posteriormente ai contestati ordini di restituzione e contro cui non è stato interposto ricorso, a titolo abbondanziale questo TCA non può non esimersi dal rilevare come nella specie i presupposti per il condono delle prestazioni indebitamente percepite non appaiano in ogni caso adempiuti.
Infatti per poter concedere il condono (intero o parziale) dell’importo da restituire è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti (cfr. art. 79 OAVS):
l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
la restituzione gli imporrebbe un onere troppo grave, riguardo alle sue condizioni economiche.
Quindi, se una sola delle due condizioni suelencate non è adempiuta il condono non può essere concesso.
La giurisprudenza distingue tra la buona fede che deriva dalla mancanza di coscienza di commettere un’irregolarità e quella che deriva dalla questione a sapere se, alla luce delle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe potuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. Nella prima ipotesi si tratta di una questione di fatto, mentre nella seconda di diritto (Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 110 V 27; DTF 102 V 245; STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R. p. 3).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato.
Infatti, in applicazione analogica dell'art. 3 cpv. 2 CCS, "nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui".
La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.
Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure, a maggior ragione, se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).
Secondo l’art. 70 bis OAVS l’avente diritto o il suo rappresentante legale oppure, se del caso, la terza persona o autorità alla quale è pagata la rendita o l’assegno per grandi invalidi deve annunciare alla cassa di compensazione ogni mutamento importante nelle condizioni personali o nel suo grado della grande invalidità.
2.8. In casu a sostegno della propria domanda di condono dinanzi all'amministrazione, e come d'altronde ribadito nei gravami che ci occupano, l'interessata ha addotto la sua difficile situazione finanziaria senza per altro invocare né tanto meno sostanziare l'esistenza di circostanze che permettano di ritenere siccome integrati gli estremi della buona fede in ordine alla percezione degli importi non dovuti.
La violazione dell'obbligo di informare imputabile ad una sua grave negligenza da parte dell'interessata, cui non poteva non essere notorio il fatto che il diritto alla rendita decade o per lo meno potrebbe essere messo in discussione, in caso di decesso del beneficiario, non consente pertanto di ritenere siccome realizzato il presupposto della buona fede. Del resto, secondo il TFA vi è una grave negligenza quando il marito o la moglie percepisce una rendita del defunto coniuge (DTF 102 V 245, citato in Mayer-Blaser, art. cit., pag. 484, cfr. anche RCC 1977 pag. 449 citato in RCC 1986 pag. 668; cfr. cifra marg. 10409 delle direttive sulle rendite). Questo vale anche, in analogia, al caso in esame ove l'interessata ha incassato le prestazioni di settembre 2001 senza sincerarsi se fossero dovute.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi, in quanto ricevibili, sono respinti.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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