AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.109
Data decisione, Autorità: 14.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00109
RG/sc
Lugano 14 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 6 novembre 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Dal 1. settembre 1998 __________, nata nel 1954, beneficia di una rendita AI per un grado d'invalidità del 40%. Trattandosi di un caso di rigore giusta l'art. 28 cpv. 1bis LAI all'assicurata è stata assegnata una mezza rendita.
1.2. Con istanza 14 marzo 2001, l'assicurata ha chiesto la revisione della rendita, adducendo un peggioramento del suo stato di salute.
Esperiti accertamenti di natura medica, di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi successivi, per decisione 6 novembre 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la richiesta argomentando che:
" Giusta l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado d'invalidità
Diritto alla rendita in fazioni di una rendita intera
40 per cento almeno
un quarto
50 per cento almeno
una mezza
66 2/3 per cento almeno
rendita intera
Nel casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento.
Se il grado d'invalidità di un beneficiario di rendita si modifica in maniera tale da influenzare il diritto alla rendita, quest'ultima è, per il futuro, aumentata, ridotta o soppressa, giusta l'art. 41 LAI.
Nella documentazione medica. acquisita all'incarto non emergono nuovi elementi all'infuori della componente algica e le somatizzazioni e quindi non è oggettivato un aumento del danno alla salute invalidante.
Abbiamo esaminato il suo grado d'invalidità e costatiamo che non si è modificato al punto tale da influenzare il suo diritto alla rendita. Lei continuerà quindi a beneficiare della stessa rendita fino ad oggi erogata." (Doc. _)
1.3. Con tempestivo ricorso 7 dicembre 2001 l'assicurata, tramite il suo legale, ha impugnato la decisione amministrativa, facendo in particolare valere:
" (…)
Nell'ambito della procedura di revisione va valutato se vi sono elementi nuovi che giustificano una modifica della rendita assegnata. In particolare una tale modifica sarebbe giustificata in caso di cambiamenti dello stato di salute dell'assicurato. Non si procede invece alla revisione della rendita nel caso in cui si è semplicemente di fronte ad una diversa valutazione del caso.
Per determinare la rendita a cui l'assicurata ha diritto, si devono valutare le ripercussioni dei danni della salute sulla capacità di guadagno. Tale valutazione va fatta sulla base della documentazione medica, dalla quale emerge quali lavori sono esigibili dall'assicurata. In tal senso l'incapacità al lavoro è l'impossibilità fisica di fare un determinato movimento o sforzo, nella propria professione, rispettivamente in professioni affini.
Nel caso in esame siamo in presenza di una modifica dello stato di salute dell'assicurata, che ha ripercussioni anche sulla capacità della stessa di esercitare un lavoro. Dall'attestato del dr. _______ emerge in modo evidente che vi è un aumento della sintomatologia algica diffusa all'apparato locomotore. Viene messo in evidenza che i punti di fibromialgia, in particolare quelli a sinistra, sono nettamente dolorosi. Viene pure messo in evidenza che si tratta di un peggioramento "con estensione della sintomatologia algica a tutto l'apparato locomotore". Tale peggioramento ha per conseguenza che la ricorrente non è più in grado di eseguire lavori come donna delle pulizie, ciò che all'epoca della decisione AI era ancora stato considerato possibile, anche se in misura minima. Il medico curante ritiene che per un'altra attività, nelle condizioni di salute attuali, potrebbe essere attestata una capacità lavorativa al massimo del 50%.
Siamo dunque in presenza di un peggioramento dello stato di salute che ha per conseguenza anche un calo della capacità lavorativa.
L'Ufficio giudicante non ha tenuto in considerazione tale fatto. limitandosi ad osservare che dall'incarto non emergono elementi nuovi, all'infuori della componente algica. Non vi sarebbe quindi un aumento oggettivato del danno della salute.
A mente della ricorrente tali considerazioni non sono comunque sufficienti per negare una revisione del grado di invalidità, se ne ricorrono le condizioni. è noto che la fibromialgia si manifesta con dolori diffusi ed estesi, che per definizione vengono percepiti a livello soggettivo. Tale sintomatologia dolorosa può peggiorare, rendendo più difficile, e in determinati casi impossibile, lo svolgimento di un'attività manuale e lavorativa. Ciò influisce evidentemente sulla capacità di lavoro. Solo perché con i disturbi in oggetto, il danno alla salute si manifesta in modo prevalentemente soggettivo, l'Ufficio AI non può negare una rendita più alta, se effettivamente l'assicurata è incapace a lavorare per un grado equivalente.
Sicuramente, in presenza di un certificato medico e di una domanda di revisione esplicita come quella in esame, l'Ufficio medico avrebbe perlomeno dovuto sottoporre la ricorrente ad una perizia medica neutra, prima di rifiutare la revisione.
Si chiede dunque in via principale che la domanda di revisione venga accolta, sulla base anche della perizia medica neutra eseguita nell'ambito dell'istruttoria della presente procedura.
Prove: documenti; richiamo dall'Ufficio cantonale AI (21) dell'intero incarto relativo alla signora __________; edizione dell'incarto medico del dott. __________ relativo alla paziente; perizia medica tendente a determinare il grado di inabilità al lavoro della signora __________.
Prove: come sopra.
Per tutti questi motivi, richiamate tutte le norme applicabili, riservato un più ampio sviluppo in fatto e in diritto in corso di procedura, si chiede che venga
g i u d i c a t o
I. In via principale
Di conseguenza la decisione 6.11.2001 dell'Ufficio cantonale AI viene modificata nel senso che alla signora __________ viene riconosciuto un grado di invalidità almeno pari al 50% e la relativa rendita AI.
II. In via subordinata
Di conseguenza la decisione 6.11.2001 dell'Ufficio cantonale AI viene annullata e gli atti vengono rinviati all'UAI affinché esperisca gli accertamenti relativi allo stato di salute dell'assicurata. In base alle risultanze l'UAI dovrà rendere una nuova decisione.
1.4. Con risposta di causa 8 gennaio 2002 l'UAI ha proposto la reiezione del ricorso osservando:
" l'assicurata, alla quale è stata in particolare diagnosticata una sindrome panvertebrale con componente fibromialgica, beneficia di un quarto di rendita, essendole stato riconosciuto un grado di invalidità pari al 40%.
In occasione di una revisione d'ufficio, avviatasi nel febbraio del corrente anno, l'interessata ha asserito che le proprie condizioni sarebbero notevolmente peggiorate già a far tempo dal settembre 2000 (cf. doc. n. _ inc. AI).
Con decisione 6 novembre 2001 lo scrivente Ufficio ha respinto la richiesta di revisione, ritenendo segnatamente non fossero stati presentati sufficienti elementi atti a comprovare un effettivo aggravamento.
Tempestivamente insorta, l'assicurata chiede le sia riconosciuta almeno una mezza rendita di invalidità. In via subordinata auspica che l'UAI svolga ulteriori accertamenti medici.
Giusta l'art. 41 LA], se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce un aggravamento che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa.
A comprova del fatto che il proprio stato valetudinario avrebbe subito un peggioramento, la ricorrente richiama il rapporto stilato dal curante, dottor __________ (doc. n. _ inc. AI). Vi è però che quest'ultimo basa il proprio giudizio su considerazioni personali espresse dall'assicurata ("la paziente lamenta un aumento della sintomatologia algica ..." (rapp. p. 1)), senza fornire prove oggettive al riguardo.
Il nostro servizio medico ha del resto vagliato la documentazione agli atti, giungendo appunto alla conclusione che non fossero in casu stati offerti nuovi elementi di giudizio (cf. doc. n. _ inc. AI).
A ciò s'aggiunga il fatto che il secondo medico curante dell'assicurata, dottor __________, non solo ha attestato che lo stato di salute della paziente è essenzialmente stazionario, la diagnosi non essendosi fra l'altro modificata, ma ha espressamente dichiarato che la problematica alla colonna vertebrale ha subito un certo miglioramento ("le noie alla colonna vertebrale un po' meno", cf. doc. n. _ inc. AI).
In tali condizioni ben si giustificava una conferma del grado di invalidità precedentemente stabilito." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
congenita, malattia o infortunio, e
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI). La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto nel caso di revisione della rendita, ma anche nel caso di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.4. Anche ai fini della revisione del grado d'invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute.
Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a).
Le conseguenze economiche del danno alla salute subiscono ad esempio una modifica rilevante allorquando l'assicurato ottiene un posto di lavoro meglio retribuito. In questo caso il reddito d'invalido è raffrontato con il reddito ottenibile senza l'invalidità per stabilire il nuovo grado d'invalidità in sede di revisione (SVR 1996, IV n. 70, pag. 204, consid. 3c).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione, tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
Comunque una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
2.5. Nel caso di specie, interpellato dall'UAI, in relazione alla domanda di revisione presentata dall'assicurata, con rapporto di decorso 30 maggio 2001 il medico curante dott. __________ ha attestato:
" (…)
Stato di salute da allora X stazionario? Ž peggiorato? Ž migliorato?
Le diagnosi sono state modificate? Ž X No
Quali hanno un influsso sulla capacità lavorativa?
Da quando e in che proporzioni?
Decorso / evoluzione delle constatazioni? Lento, ipertensione art. sotto controllo, le… alla colonna vertebrale un po' meno
Provvedimenti terapeutici / prognosi:
Ritiene che provvedimenti professionali siano attualmente
indicati? Ž Sì X No
per svolgere gli atti ordinari della vita? Ž Sì X No
Se sì, da quando?
indicato? Ž SÌ X No
In seguito con rapporto di decorso 20 settembre 2001 il dott. __________, reumatologo curante dell'assicurata, ha osservato:
" (…)
Stato di salute da allora : peggiorato
Le diagnosi sono state modificate? : vedi allegato
Quali hanno influsso sulla capacità lavorativa?
Da quando e in che proporzioni? :
Nel 1998 tipica irritazione radicolare con compromissione di S1 a sinistra (TAC 10/98). Da allora ipoestesia della gamba sinistra e aumento dei disturbi fibromialgici prevalenti all'emicorpo sinistro.
L'evoluzione mostra un'intensificazione dei dolori, Probabile irritazione intercorrente di S1 residua.
Provvedimenti terapeutici / prognosi : Farmaci, fisioterapia. Prognosi sfavorevole.
Ritiene che provvedimenti professionali siano
attualmente indicati : Lavori non pesanti come donna di pulizie non sono più possibili. Per un'attività adatta (non portare pesi più di 5-8 kg, non inclinazioni, reclinazioni, rotazioni ripetute del tronco, non vibrazioni, possibilità di variare la posizione) potrebbe venir attestata una capacità lavorativa al massimo del 50 %. Anche per lavori domestici (stirare, fare i letti, lavare i vetri, aspirapolvere …) la paziente è limitata e dipendente dall'aiuto dei famigliari.
di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita : No
supplementare sia indicato : No
(Doc. AI _)
In un precedente suo rapporto redatto all'attenzione del dott. __________, il reumatologo aveva certificato:
" ho rivisto la paziente il 13.09.2001
DIAGNOSI: Sindrome da dolore cronico di tipo fibromialgico prevalente all'emicorpo sinistro con fenomeni funzionali accompagnatori e distonia neurovegetativa, sindrome ansioso‑depressiva, scarsi meccanismi di coping
‑ Sindrome panvertebrale, prevalentemente lombospondilogena sinistra senza deficit radicolare motorio, netta periartropatia coxae sinistra accompagnatoria, insufficienza della muscolatura paravertebrale lombare, senza sicuro deficit radicolare motorio:
‑ Alterazioni degenerative: discopatie L4/5 e L5/S1 in anomalia di transizione lombosacrale con emisacralizzazione a destra e neoarthros, protrusíone L5/S1 con compromissione di S1 a sinistra e protrusione L3/4 e L4/5 (TAC 10/98), deficit della sensibilità mai sistematizzato (spec. nel territorio S1 e L5 a sinistra), spondilartrosi da L4‑S1
‑ Turbe statiche: lieve scoliosi, riduzione della lordosi lombare, tendenza all'iperlordosi lombosacrale
‑ Probabile iniziale condrosi C5/6, discreta uncartrosi C3/4 e C5/6
Ipertensione arteriosa trattata, non controllata
COMMENTO:
La paziente lamenta una aumento della sintomatologia algica diffusa all'apparato locomotore, specialmente in sede cervicale e lombare con irradiazione all'arto inferiore sinistro.
All'esame clinico riflessi osteotendinei conservati, ipoestesia della gamba sinistra e anestesia del dorso e della parte laterale del piede sinistro. Non sicuri deficit motori (insicurezza alle prove della forza, dolori e crampi).
I punti di fibromialgia sono nettamente dolorosi prevalentemente a sinistra.
Si tratta pertanto di un peggioramento con estensione della sintomatologia algica a tutto l'apparato locomotore. L'intensità dei sintomi si ripercuote nettamente sulla qualità di vita della paziente.
PROCEDERE:
Farmaci:
vTramal retard 100 mg : 1‑0‑0 probatoriamente per una decina di giorni
v Gastrosil retard : 1‑0‑0
v Magnesium Diasporal 300 : 0‑0‑1
v Reniten 20 mg : 1‑0‑0
v Norvasc 10 mg : 0-0‑1
La paziente comunicherà l'evoluzione in modo da ulteriormente tentare di ottimalizzare il trattamento.
Inoltre la paziente si ripresenterà da te a causa dei valori pressori ancora elevati nonostante il trattamento attuale.
In assenza di nuovi aspetti un controllo è previsto il 07.11.2001." (Doc. AI _)
In data la dr.ssa __________ del Servizio medico dell'AI ha osservato che:
" Dal rapporto medico del Dr. __________ non si evidenziano cambiamenti dello stato di salute; l'incapacità lavorativa resta del 40%." (Doc. AI _)
evidenziando in secondo tempo che
" Il rapporto del Dr. __________ fa atto di un peggioramento dello stato di salute, sempre in relazione con la fibromialgia. Non vi sono dunque nuovi elementi al di fuori della componente algica e le somatizzazioni e dunque un aumento del danno alla salute invalidante.
Si conferma inabilità lavorativa del 40% in qualsiasi attività professionale." (Doc. AI _)
2.6. Chiamata a statuire in questa vertenza, questa Corte non può che rilevare come l'incarto difetti degli elementi necessari a stabilire se, rispetto alla situazione medica posta alla base della precedente decisione amministrativa, le condizioni di salute dell'assicurata e gli influssi di queste sulla sua capacità lucrativa si siano modificate o meno.
Da un lato infatti, nel citato rapporto 13 settembre 2001 il dott. __________, posta la diagnosi riportata al considerando precedente (cfr. consid. 2.5), ha in particolare attestato un "aumento della sintomatologia algica diffusa all'apparato locomotore, specialmente in sede cervicale e lombare con irradiazione all'arto inferiore sinistro" nonché una "ipoestesia della gamba sinistra e anestesia del dorso e della parte laterale del piede sinistro" (cfr. doc. AI _).
D'altro lato, nella sua succinta e generica valutazione del 30 maggio 2001 il dottor __________ ha attestato un stato di salute stazionario senza riscontrare alcuna modifica a livello diagnostico (doc. AI _).
Orbene, le contrastanti e non esaustive valutazioni espresse dai due medici curanti avrebbero dovuto indurre l'amministrazione ad un più approfondito esame della fattispecie, tramite ulteriori accertamenti medici ed eventualmente professionali, al fine di stabilire se ed in che misura l'aumento e l'estensione della sintomatologia algica, come pure l'accertata ipoestesia dell'arto inferiore sinistro e l'anestesia del dorso e del piede sinistro siano riconducibili, oltre che alla componente fibromialgica, all'insorgenza o all'aggravemento di altre affezioni di natura soprattutto neurologica (cfr. diagnosi del dott. __________ del 13 settembre 2001 in doc. AI _), rispettivamente se l'attuale stato valetudinario dell'assicurata comporta effettivamente - con riferimento a quanto prospettato dal dott. __________: esigibilità unicamente di attività adeguate di tipo leggero - una diminuzione della capacità lavorativa.
In simili circostanze l'incarto deve essere retrocesso all'UAI perché tramite ulteriori accertamenti medici specialistici ed eventualmente esperendo ulteriori accertamenti di natura professionale, stabilisca in che misura l'attuale stato di salute dell'assicurata incide sulla sua capacità lavorativa e se eventuali maggiori limitazioni - rispetto a quelle riscontrate in precedenza - comportano una modifica del diritto alla rendita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza la decisione impugnata è annullata.
2.- Gli atti vengono retrocessi all'UAI affinché renda un nuovo provvedimento dopo l'esperimento degli accertamenti indicati al considerando 2.6.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà alla ricorrente fr. 1500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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