AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.81
Data decisione, Autorità: 12.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00081+88
BS/nh
Lugano 12 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 19 settembre 2001 e 22 ottobre 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 27 agosto 2001 e 24 settembre 2001 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 maggio 1997 __________, classe 1945, di professione sarta, ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni per adulti dell’AI.
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione 3 aprile 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha accolto tale domanda e riconosciuto:
" un grado di invalidità dapprima del 50% dal 01.11.1997 (dopo un anno ininterrotto di incapacità lavorativa e lucrativa - art. 29 cpv. 1 lett. b LAI), con diritto ad una mezza rendita, poi del 100% dal 01.02.2000 (dopo tre mesi del perdurare del peggioramento accertato oggettivamente in sede medica - art. 88 OAI), con diritto ad una rendita intera." (doc. AI _)
Confermato il progetto di decisione, con pronunzia del 27 agosto 2001 l’amministrazione ha quindi erogato una rendita intera dal 1° settembre 2001 di fr. 1'245.— al mese (doc. _ inc. 32.01.81).
1.2. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta l’assicurata, per il tramite dell’avv. __________, chiedendo la verifica del calcolo della prestazione assicurativa. Contestualmente ha postulato di essere posta al gratuito patrocinio.
1.3. Mediante tre decisioni datate 24 settembre 2001 l’UAI ha per contro fissato una mezza rendita dal 1° novembre 1997 al 31 gennaio 2000 per un importo di fr. 602. – (per gli anni 1997/1998), rispettivamente di fr. 608.— (1999/2000) ed una rendita intera dal 1° febbraio 2000 al 31 agosto 2001. All’assicurata è stata riconosciuta anche una rendita completiva per il figlio __________ fino al 30 giugno 2000 (doc. _ inc. 32.01.88).
1.4. Con tempestivo ricorso 22 ottobre 2001 __________, sempre rappresentata dall’avv. __________, ha contestato le decisioni amministrative. In primo luogo essa postula l’erogazione di una rendita intera dal 1° novembre 1997. Inoltre l’assicurata contesta la durata contributiva e la scala di rendita determinate dall’amministrazione poiché:
" Ella in effetti afferma e sostiene di avere prestato regolarmente attività lucrativa in Svizzera già dal 1967, e meglio come risulta dallo scritto del 13 settembre 2001 della Sezione dei Permessi e dell'immigrazione qui annessa quale doc. _. In sostanza la signora ___________ ha lavorato (pagando i contributi):
a) dal 9 maggio 1967 al 27 marzo 1969 presso la __________;
b) dal 4 settembre al 8 ottobre 1969 presso __________;
c) dal 18 novembre 1969 al 18 febbraio 1970 presso la __________;
d) dal 3 maggio 1973 al 31 ottobre 1973 presso la __________;
e) dal 30 agosto 1974 al 30 settembre 1974 presso la __________;
f) dal 20 febbraio 1975 al 15 novembre 1975 presso la __________
Appare quindi assai strano che ella presenti dei così importanti vuoti contributivi, tali da pregiudicarle in modo sensibile la rendita di invalidità."
Anche per questa procedura l’assicurata ha chiesto di essere posta al gratuito patrocinio.
1.5. Mediante risposta 14 novembre 2001 l’UAI postula la reiezione del secondo gravame rilevando:
" AI proposito si premette che l'interessata non giustifica chiaramente la propria presa di posizione, limitandosi ad affermare che il proprio stato di salute è grave, come "sembra (sotto. nostra) risultare in effetti dalla documentazione" (ricorso, p. 2).
Ad ogni modo, dall'incarto risulta che l'assicurata ha presentato nel corso del 1996 una diminuzione della capacità lavorativa, limitata però nel tempo.
L'interessata è risultata durevolmente inabile nella propria attività solo a seguito del primo intervento chirurgico al piede, avvenuto nel novembre del 1996.
Conformemente all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, era quindi giustificato porre la stessa a beneficio di una rendita a partire dal mese di novembre dell'anno successivo.
Si rilevi d'altro lato che l'assicurata non ha fornito alcuna prova suscettibile di inficiare la valutazione operata.
Per quanto attiene al calcolo vero e proprio della rendita, lo scrivente Ufficio rinuncia a determinarsi in merito.
La Cassa di compensazione competente, verificate le differenti variabili, invierà quanto prima la propria presa di posizione." (doc. _)
1.6. Il 22 novembre 2001 l’amministrazione ha scritto al TCA di aver emesso delle decisione 25 ottobre 2001 che accolgono “ integralmente le conclusione dell’atto di ricorso e annulla e sostituisce quella impugnata del 27.08. 2001” e chiesto lo stralcio della causa (doc. _ inc. 32.01.81). Contestualmente l’UAI ha trasmesso per conoscenza copia della decisione 14 novembre 2000 che annulla quella del 24 settembre 2001 relativa alla rendita intera, oggetto del ricorso 22 ottobre 2001 (doc. _ inc. 32.01.81).
1.7. Interpellato dal TCA, il 12 dicembre 2001 l’avv. __________, a nome e per conto della sua patrocinata, dichiara di mantenere i gravami in quanto oggetto del contendere non è solamente il calcolo delle rendite, ma il riconoscimento di una rendita AI dal 1° novembre 1997 (doc. _ inc. 32.01.81).
Ne è poi susseguita una corrispondenza tra assicurata e TCA della quale se ne parlerà nei considerandi di diritto.
1.8. Con decreto 18 dicembre 2001 a __________ è stata concessa l’assistenza giudiziaria per entrambe le vertenze (doc. _ inc. 32.01.82).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Vista la connessione delle vertenze, in applicazione degli artt. 24 LPTCA e 72 lett. b CPC, le stesse sono congiunte.
2.3. A norma dell'art. 3a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al TCA l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2).
Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).
Questa norma ricalca l'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.
Il TFA ha già avuto modo di dichiarare compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni espresse o seguendo per analogia una certa prassi (RCC 1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).
Una decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237, DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'amministrazione non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23);
Nel caso in esame l’UAI ha emesso delle decisioni datate 25 ottobre 2001 che sostituiscono quelle emesse il 27 agosto 2001 (non quelle del 24 settembre 2001 come erroneamente indicato nelle pronunce stesse) ed hanno come oggetto la mezza rendita. Queste sono state intimate in luogo della riposta di causa relativa al gravame 19 settembre 2001. La decisione 14 novembre 2001, concernente la rendita intera, è stata notificata il giorno stesso della risposta di causa al ricorso 22 ottobre 2001. Dal momento che con scritto 12 dicembre 2001 la ricorrente, non condividendo le nuove decisioni, ha espressamente dichiarato di mantenere i ricorsi (doc. _ inc. 32.01.81), il contenzioso continua a sussistere ed il TCA deve entrare nel merito dei due gravami.
Nel merito
2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
congenita, malattia o infortunio, e
Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.5. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.6. Con i gravami in oggetto __________ postula il riconoscimento di una rendita intera anche a far da tempo dal 1° settembre 1997 senza comunque precisarne i motivi.
Solo con lettera 22 maggio 2001 all’UAI essa ha in particolare sostenuto che il peggioramento del suo stato di salute deve essere collocato prima del 17 novembre 1999 e questo sulla base dei certificati medici del dr. __________ agli atti (doc. AI _).
Ora, dall’esame dell’incarto risulta che l’assicurata è stata sottoposta ad un indagine pluridisciplinare da parte del Servizio accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM). Nel rapporto 30 novembre 1998 i periti, dopo aver proceduto ad un approfondito esame della documentazione medica e fatto capo a due consulti specialistici, hanno accertato tra il 22 novembre 1996 e il 26 marzo 1998 quattro mesi di totale incapacità lavorativa e tredici mesi di capacità lavorativa ridotta al 50%. Dal mese di giugno 1998 l’assicurata è stata ritenuta abile al 70% (doc. AI _).
Su incarico dell’amministrazione, il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica, ha visitato l’assicurata riscontrando un miglioramento. Nel rapporto 30 luglio 1999 egli ha infatti rilevato:
" Al momento della perizia effettuata nel novembre '98, mantengo le mie osservazioni in quanto lo stato locale era calmo senza segni di infezione acuta. Mantengo che l'attività di stilista sia di tipo sedentaria (sedentaria non é sinonimo di seduta). Questa attività viene svolta prevalentemente in piedi come dichiarato dal presidente dell'associazione dei sarti. Nel novembre '98 lo stato clinico riscontrato, autorizzava lo svolgimento di un'attività sedentaria svolta prevalentemente in piedi nella misura dell'80% (incapacità lavorativa 20%). In seguito ammetto che lo stato locale sia nuovamente peggiorato, come ho potuto rendermi conto il 1.4.99. Dunque dall'inizio del 1999, si può ammettere una incapacità lavorativa del 50% fino al 15.7.99. Ora la situazione é notevolmente migliorata dopo l'amputazione del secondo dito del piede dx. Ora (almeno a partire dal 22.7.99) si pub stabilire una capacità lavorativa totale tale sarta/stilista." (doc. AI _)
Il 28 novembre 2000 dr. __________, sempre su richiesta dell’amministrazione, ha nuovamente visitato l’assicurata. Dopo aver accertato un peggioramento dello stato di salute a seguito di un ulteriore intervento chirurgico, avvenuto il 17 di novembre 1999 (presso la clinica __________, cfr. doc. AI _), egli ha valutato un’incapacità lavorativa totale (doc. AI _).
Interpellato dall’amministrazione, con lettera 14 marzo 2001 lo specialista ha precisato che “ mi è impossibile stabilire retroattivamente quando quest’incapacità lavorativa ha iniziato ma presumibilmente si può dedurre dall’anamnesi che l’incapacità lavorativa completa è iniziata a partire dall’intervento eseguito il 17.11.99 “, ( sottolineatura del redattore, cfr. doc AI _).
Visto quanto riportato sopra, è verosimile che l’assicurata fino all’intervento del 17 novembre 1999 presentava un’incapacità lavorativa, e di riflesso al guadagno, del 50% nella sua precedente attività. I certificati del medico curante, dr. __________, non sono idonei a modificare quanto valutato dai periti, essendo scarni e non concludenti in merito al grado di capacità lucrativa (cfr. doc. AI _).
Ne consegue che la decisione dell’amministrazione di accordare una rendita intera dal 1° febbraio 2000 (tre mesi dal perdurare del peggioramento ex art. 88a cpv. 2 OAI) risulta essere corretta.
2.7. La ricorrente ha chiesto la verifica del calcolo della sua rendita.
Occorre innanzitutto rilevare che, secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI, hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita, che quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi AVS per almeno un anno.
Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv. 2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate alcune norme specifiche della LAI. Se l'assicurato non ha ancora compiuto quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Tale supplemento è fissato dal Consiglio federale secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 36 cpv. 3 LAI). Infine, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 133 1/3 per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI). Nell'evenienza concreta queste due ultime circostanze non sono date, per cui i relativi supplementi non entrano in considerazione.
2.8. Per quel che concerne il calcolo della rendita in oggetto, ricordato come siano applicabili per analogia le norme dell'AVS, va innanzitutto rilevato che se l'assicurato ha pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure se il suo periodo di contribuzione presenta delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita di vecchiaia (rispettivamente invalidità) è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è dunque determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.9. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
(lett. b);
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.10. Nella fattispecie in esame, il periodo di contribuzione di __________, classe 1945, inizia il 1.1.1966 (1° gennaio susseguente il compimento del 20.o anno di età) per terminare il 31.12.1996 (31 dicembre precedente l'anno in cui è sorta l'invalidità). Dall'estratto dei conti individuali, dove sono registrati i contributi versati, nonché dalla tabella di calcolo, contenuti nell'incarto Cassa (doc. _), risulta che l'assicurata, cittadina italiana, presenta delle lacune contributive relative al periodo 1966 - 1974. Proveniente dall'estero ed avendo iniziato un'attività lucrativa in Svizzera, essa ha cominciato a versare i contributi AVS/AI/IPG nel 1967. Sino al 1974 la ricorrente, con permesso di lavoro quale confinante, non ha contribuito ininterrottamente. Da maggio 1976 è domiciliata in Svizzera.
La ricorrente contesta il periodo di contribuzione, rispettivamente l’esattezza dei suoi conti individuali.
Conformemente all'art. 141 cpv. 3 OAVS i conti individuali non contestati entro i termini di legge sono ritenuti esatti e hanno valore di documento pubblico ai sensi dell'art. 9 CCS (RCC 1969 pag. 66). Tuttavia, se non è domandato nessun estratto del conto, se l’esattezza dell’estratto del conto non è contestata, o se un reclamo è stato respinto, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta al momento in cui si verifica l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente provati (art. 141 cpv. 3 OAVS). Il TFA ha infine precisato che la regola in tema di prova indicata all'art. 141 cpv. 3 OAVS, secondo cui la rettificazione delle iscrizioni nel momento in cui si verifica l'evento assicurato pretende la prova piena, non esclude l'applicazione del principio inquisitorio. La prova piena deve essere fornita secondo le regole usuali sull'assunzione e l'onere della prova prevalenti nell'assicurazione sociale, l'obbligo di collaborare della parte essendo in questo caso accresciuto (DTF 117 V 261 ss, SVR 1988 AHV nr. 4 pag. 15).
Con il secondo gravame l’assicurata ha trasmesso lo scritto 13 settembre 2001 della Sezione dei permessi e dell’immigrazione in cui sono stati attestati i diversi intervalli lavorativi ed i nominativi dei datori di lavoro dal 9 maggio 1967 al 15 novembre 1975, eccetto il periodo 19 febbraio 1970 - il 3 maggio 1973 (doc. _ e cfr. consid. 1.4). In quegli anni l’assicurata era al beneficio di un permesso di confinante, per cui il lasso di tempo lavorativo corrisponde al periodo contributivo (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS). Sulla base di questo documento, l’amministrazione ha dunque rideterminato il periodo di contribuzione giungendo agli attuali 25 anni e 3 mesi, oggetto delle nuove decisioni, in luogo dei 23 anni e 10 mesi determinati prima del ricorso. Invariati sono rimasti i redditi.
In merito alle lacune contributive (19 febbraio 1970 – 3 maggio 1973), con lettera 14 dicembre 2001 l’avv. __________ ha comunicato al TCA che fra il 1970 e il 1973 la sua patrocinata avrebbe lavorato come stilista presso la ditta __________ e, in seguito, la ditta __________ (doc. _). In risposta, il 18 dicembre 2001 lo scrivente Tribunale ha informato il legale che le menzionate ditte non risultano iscritte a Registro di commercio e non sono indicate nell’elenco telefonico, ciò che rendeva impossibile un accertamento sull’entità dei contributi. Il TCA ha quindi invitato l’assicurata a presentare i giustificativi comprovanti il versamento degli oneri sociali nel periodo in questione (doc. _). Con lettera 11 gennaio 2002 il rappresentate ha comunicato di trasmettere la documentazione richiesta nella misura in cui la stessa è disponibile (doc. _ inc. 32.01.81), circostanza che poi non si è avverata. In conclusione, visto quanto sopra, __________ presenta un periodo di contribuzione (incompleto) di 25 anni e 3 mesi, corrispondente alla scala di rendita 37 (cfr. tabelle sulle rendite edite dall'UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30bis LAVS), così come indicato nelle nuove decisioni del 25 ottobre e 14 novembre 2001.
2.11. Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM). Come già detto (cfr. consid. 2.8), il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di educazione o di assistenza computabili durante il periodo di contribuzione. In particolare non sono computati i redditi dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (art. 52c OAVS), né quelli compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni (art. 52b OAVS: solo in caso di durata di contribuzione incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS questi ultimi vengono calcolati).
Nel caso di specie, l’amministrazione ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurata relativi al periodo di contribuzione giungendo così all'importo di fr. 247’242.--. Dal foglio di calcolo risulta che tale importo è comprensivo della ripartizione dei redditi a seguito dei due matrimoni che l’assicurata ha contratto (doc. _).
La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurato è avvenuta nel 1967.
Pertanto, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.414 e quindi i redditi rivalutati ammontano a fr. 349’629.--. L'importo rivalutato va poi diviso per i 25 anni e 3 mesi contribuzione ciò che corrisponde ad un reddito annuo medio di fr. 13’347.--.
Durante i due matrimoni la ricorrente ha avuto tre figli, per cui le sono stati riconosciuti 5 accrediti per compiti educativi interi e 20 mezzi accrediti per una media di fr. 21’279. Da rilevare che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Ne consegue che il reddito annuo medio complessivo corrisponde a fr. 35’820.-- (13’347+ 21’279) che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS, ammonta a fr. 35'820 (stato 1997). Adeguata al 1.1.1999 tale somma corrisponde a fr. 36'180 e dal 1.1.2001 a fr. 37'080.
Di conseguenza la mezza rendita a favore di __________, calcolata con l’ausilio delle citate tabelle (edizione 1997) e sulla base di una scala di rendita 37 ed un RAM di fr. 35’820.--, ammonta a fr. 636.--, rispettivamente fr. 643.- negli anni 1999/2000. La rendita intera risulta dunque di fr. 1’285.— dal 1.1.2000, rispettivamente di fr. 1'317.—, dal 1.1.2001.
Contestualmente alla ricorrente è stata riconosciuta una rendita per il figlio __________ corrispondente al 40% della rendita principale (art. 38 cpv.1 LAI).
Nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che confermare l'ammontare delle rendite assegnate alla ricorrente mediante le decisioni 25 ottobre e 14 novembre 2001 in sostituzione di quelle contestate. In tal senso il gravame va parzialmente accolto.
2.12. Visto l’esito della vertenza, l’assicurata, rappresentata da un legale, ha diritto a delle ripetibili (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS applicabile a seguito del rinvio di cui all’art. 69 LAI) che compensano l’assistenza giudiziaria e quindi il decreto 18 dicembre 2001 è divenuto privo di oggetto (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6; STFA 18 agosto 1999 nella causa T, U 59/99).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi sono parzialmente accolti .
§ Le decisioni contestate sono annullate e sostituite da quelle del 25 ottobre e 14 novembre 2001.
2.- Il decreto 18 dicembre 2001 relativo alla concessione dell’assistenza giudiziaria è privo di oggetto.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI verserà a __________ fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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