AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.49
Data decisione, Autorità: 16.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00049
BS/nh
Lugano 16 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 giugno 2001 di
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione del 14 maggio 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Il 1° luglio 1999 __________, classe 1954, di professione ausiliaria di pulizie, ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni dell’AI per adulti.
Esperiti gli accertamenti medici ed economici, con progetto di decisione 27 febbraio 2001 l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto tale domanda in quanto:
" Nel suo caso gli atti dell'incarto, segnatamente quello medici specialistici, consentono di evidenziare come la sua precedente professione di ausiliaria in Clinica ospedaliera non sia più esplicabile in misura totale ma al massimo in ragione del 50%.
Comunque in professioni più idonee e confacenti allo stato di salute, di tipo leggero che evitino di portare o sollevare ripetutamente dei pesi sopra ai 15 Kg:, di evitare una posizione seduta o eretta continua, senza possibilità di spostamenti, così come di evitare ripetute flessioni lombari o lavori in posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessione o torsione lombare), lei risulta ancora abile totalmente.
Secondo il nostro Consulente in integrazione professionale, entrerebbero in considerazione attività non qualificate, semplici e ripetitive, quali ad esempio:
‑ operaia nel settore farmaceutico, reparto confezioni,
‑ operaia nel settore artigianale‑industriale, quale bobinatrice, addetta alla confezione di orologi (pulizia e imballaggio), addetta al polissage di componenti (per esempio componenti di orologi), operaia pesatrice, addetta al controllo della qualità nel settore dell'abbigliamento, ... );
‑ operaia nel settore del commercio‑vendita, quale commessa di vendita (per esempio in una stazione di servizio, in una panetteria, in uno spaccio a conduzione familiare,...).
Queste professioni, reperibili per il tramite dei canali di collocamento ufficiali, permettono di alternare la posizione del corpo, rispecchiano le controindicazioni dettate dal medico e possono consentire di guadagnare ancora un reddito presumibile di fr. 32'000.‑ circa all'anno.
Confrontando questo reddito ancora esigibile malgrado il danno alla salute, con il reddito di fr. 48'000.- circa annuo che lei avrebbe invece conseguito senza il danno alla salute (dati relativi all'ultima attività esercitata presso la Clinica __________ ‑ ausiliaria), otteniamo un pregiudizio economico o un grado di invalidità di un terzo (33,3%), tasso insufficiente per accordare il diritto a rendita." (doc. _)
Mediante lettera 22 marzo 2001 il medico curante dell’assicurata, dr. __________ ha invece sostenuto il riconoscimento di un’invalidità del 50% (doc. AI _).
Con provvedimento formale 14 maggio 2001 l’amministrazione ha confermato la proposta decisionale (doc. AI _).
1.2. Contro la decisione amministrativa , rappresentata dall’ (__________), è tempestivamente insorta, chiedendone l’annullamento e l’erogazione di una rendita intera d’invalidità. Sulla base del menzionato rapporto 22 marzo 2001 del suo medico curante, la ricorrente ritiene che l’amministrazione non ha compiutamente valutato la problematica psichiatrica. Essa ha inoltre informato di doversi presentare il 12 giugno 2001 alla Clinica __________ per un esame medico, assicurando di trasmettere a tempo debito la relativa valutazione medica. In conclusione la ricorrente ha sostenuto:
" (…) di poter esercitare la sua precedente professione di ausiliaria in Clinica ospedaliera in misura inferiore del 50%; come pure contesta di essere "abile totalmente" in attività non qualificate, come intende sostenere l'UAI e che potrebbe conseguire un reddito presumibile di Fr. 32'000.‑‑ l'anno.
Infatti, come detto, il rendimento della ricorrente sarebbe ridotto anche per lo svolgimento di un'attività leggera, come sarà dimostrato nel corso di causa dalle certificazioni e perizie mediche.
Essa, infine, si riserva di presentare dettagliate argomentazioni a sostegno della tesi sindacale, secondo cui, per una donna, il reddito presumibile da attività leggera di tipo non qualificato è inferiore ai Fr. 32'000.‑‑ indicati dall'Al."
1.3. Con risposta 9 agosto 2001 l’amministrazione postula la reiezione del gravame. Essa rileva che l’assicurata è stata sottoposta a due perizie; una rematologica (affidata al dr. __________) e l’altra psichiatrica (dr. __________), per poi osservare che:
" In concreto, il dottor __________ è giunto alla conclusione che se nell'ambito della precedente professione l'assicurata presenta un'inabilità del 50%, in un'attività adeguata, nella quale non sia in particolare costretta a sollevare pesi superiori ai 15 kg e non debba mantenere troppo a lungo la medesima posizione, è pienamente abile.
Il dottor __________ dal canto suo, rilevando la presenza di un episodio depressivo lieve (con prognosi favorevole), ha stabilito un'inabilità del 10/15% con riferimento all'attività di ausiliaria di pulizie e casalinga.
Entrambe le perizie sono state redatte in modo dettagliato, e le conclusioni alle quali sono giunti i periti si sono basate su esami esaurienti.
L'amministrazione non aveva quindi ragione alcuna di metterle in discussione, potendo a buon diritto concludere che nell'espletamento di un'attività adeguata la ricorrente conserva una capacità piena.
Eseguita la valutazione medica, si è quindi proceduto a quella economica. Al fine di stabilire il reddito ipotetico da invalido, conformemente alla recente giurisprudenza in materia ci si è riferiti ai valori editi dall'Ufficio federale di statistica, in base ai quali, nel 1998, una donna che esercitava in Ticino un'attività semplice ed adeguata conseguiva in media un salario mensile ammontante a fr. 2672.‑.
Il consulente in integrazione professionale incaricato ha poi reputato di non dover procedere a riduzioni percentuali. In particolare, il fatto che l'assicurata possa ancora sollevare un peso pari a 15 kg esclude la riduzione per attività leggere (indicata nel caso in cui il peso massimo sollevabile si aggira attorno ai 5 kg).
Il paragone dei redditi ha permesso di stabilire un grado di incapacità al guadagno pari al 33,3%.
L'adeguamento al 2000 ha sostanzialmente confermato il risultato (32,2%, rapp. CIP 25.7.01, in annesso).
Per quel che concerne infine l'obiezione sollevata dalla ricorrente, la quale sostiene che l'amministrazione non avrebbe debitamente tenuto conto della problematica psichica, si osserva che nella propria presa di posizione il dottor __________ aveva sì attestato un grado di invalidità pari al 10/15%, ma con esclusivo riferimento alle attività di ausiliaria di pulizia e di casalinga.
Invitato dal consulente in integrazione a fornire maggiori ragguagli in merito, lo psichiatra ha specificato che gli episodi depressivi sono strettamente collegati alla sintomatologia dolorosa. Ne consegue che in attività che non esacerbino la sintomatologia fisica, non
sussistono problematiche a livello psichico (cf. nota CIP 17.1.2001, in annesso)." (III)
1.4. In data 13 settembre 2001 il TCA ha rivolto allo psichiatra dr. __________ alcune domande, ricevendo le relative risposte in data 21 settembre 2001 (doc. _). Con osservazioni 19 ottobre 2001 la ricorrente ha prodotto un certificato della Clinica __________ e un altro della psichiatra curante dr.ssa ___________ (doc. _). Interpellato dal TCA, con lettera 30 ottobre 2001 l’UAI si è espresso in merito alla nuova documentazione ed ha trasmesso una nota del medico dell’AI ed il rapporto 29 ottobre 2001 del consulente in integrazione professionale (doc. _).
A sua volta, con lettera 13 novembre 2001 l’assicurata ha presentato le proprie osservazioni su quanto prodotto dall’amministrazione (doc. _).
1.5. Il 13 novembre 2001 il TCA ha nuovamente contattato il dr. __________ (doc. _), ricevendo risposta il 20 novembre 2001 (doc. _). Le risultanze sono state intimate alle parti per una presa di posizione; quella dell’assicurata è datata 26 novembre 2001 (doc. _) e quella dell’UAI 7 dicembre 2001 (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C.,
I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a __________ può essere riconosciuta una rendita d'invalidità.
L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss). L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia, perché la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI, è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente quella procedente dall'infermità.
La diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.
Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Secondo la giurisprudenza la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2d, DTF 114 V 314 consid. 3a, 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1). Non spetta invece al medico di graduare l'invalidità dell'assicurato. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e deve essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432). I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2 luglio 1996 in re M.N. p.4. consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, sotto il profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della Commissione AI.
L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno. Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica; in taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo, 1952, pagg. 140 e 141).
2.5. A seguito della domanda di prestazioni AI, l’amministrazione ha sottoposto __________ a due perizie mediche (rematologica e psichiatrica) per valutare il suo stato di salute e accertare un’eventuale inabilità lavorativa.
2.5.1. Con rapporto 16 febbraio 2000 il dr. __________, specialista in reumatologia, ha accertato che l’assicurata soffre di una sintomatologia algica vertebrale predominante a livello toracico inferiore e lombare, nonché di una sindrome dolorosa relativamente generalizzata dell’emicorpo destro. Egli ha pertanto posto la seguente diagnosi:
" 4.4. Diagnosi:
‑ disturbi degenerativi a livello dorso‑lombare
‑ irradiazione algica all'arto inferiore dx, di carattere non radicolare
Fibromialgia scompensata con emisindrome algica e sensitiva all'emicorpo dx
‑ stato dopo commissurotomia mitrafica del 1978
‑ stato dopo dilatazione con palloncino della valvola mitralica (4.1999)
‑ episodi di fibrillazione atriale parossistica anamnestica
‑ dispnea allo sforzo." (doc. _)
Ha poi rilevato che l’intensità dei dolori “ è sicuramente disproporzionata alla relativa gravità delle alterazioni degenerativa riscontrate a livello toraco-lombare”, e sostenuto che “la sindrome dolorosa e l’emisindrome sensitiva a dx evocano chiaramente una componente funzionale di grado importante anche in un certo lato dimostrativo” (cfr. doc. AI _).
Per quel che concerne il grado di capacità lavorativa nell’attività precedentemente esercitata dall’assicurata, il reumatologo ha concluso:
" A causa delle rachialgie ingravescenti la paziente risulta inabile al lavoro al 100% dal 14.09.98 al 19.01.99, al 50% dal 20.01 al 07.03.99 e di nuovo al 100% dal 08.03.99 a tuttora, nella sua professione di ausiliaria a tempo pieno presso la clinica __________.
Considerando le alterazioni degenerative multi‑segmentali a livello lombare, anche se di grado non avanzato, ritengo che queste possano giustificare un'inabilità lavorativa al 50%. Considerando il contesto clinico globale ritengo poco probabile che questa limitazione sarà migliorabile in futuro." (doc. _)
Escludendo l’esecuzione di provvedimenti sanitari e professionali per migliorare la capacità lavorativa dell’assicurata, il perito ha comunque ritenuto che:
" come già segnalato dal dr. _______, nel suo certificato medico del 27 settembre 1999, la paziente è da ritenere abile al lavoro per delle attività di tipo leggero che evitino di portare o sollevare ripetutamente dei pesi sopra ai 15 kg, di evitare una posizione seduta e eretta continua senza possibilità di spostamenti, così come di evitare ripetute flessioni lombari o lavori in posizioni ergonomiche sfavorevoli (flessione o torsione lombare)."
2.5.2. L’aspetto psichico è stato valutato dal dr. __________ che ha visitato l’assicurata il 3 agosto e l’8 settembre 2000. Con rapporto 19 ottobre 2000 lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha diagnosticato “un episodio depressivo lieve (ICD 10.F32.0), con prognosi favorevole” (cfr. doc. AI _). Riguardo al grado di capacità al lavoro, il perito ha concluso:
" La peritanda presenta attualmente, puramente dal punto di vista psichiatrico, un’inabilità lavorativa nella misura del 10-15% nell’attività di ausiliaria, come donna di pulizie, e nella stessa misura in attività di tipo casalinga. Questa percentuale è iniziata praticamente dal settembre 1998.” (doc. AI _ pag. 4).
Ritenuta dunque l’assicurata pienamente abile in attività leggere, l’UAI ha poi proceduto ad un accertamento economico. Sulla scorta del rapporto 17 gennaio 2001 del consulente in integrazione professionale (cfr. doc. _, trasmesso pendente causa) l’amministrazione ha concluso per un’incapacità al guadagno del 33,33% non sufficiente per l’erogazione di una rendita.
Con il presente atto di ricorso l’assicurata contesta innanzitutto una piena abilità in attività leggere, evidenziando in particolare come la problematica psichiatria non sia stata sufficientemente accertata dall’amministrazione.
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In un’altra recente sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230, cfr. SVR 2000 IV no. 10).
2.7. Per quel che concerne la problematica fisica, a mente del TCA, la perizia del reumatologo, dettagliata e completa, non presta fianco ad alcuna censura. Accertata una capacità lavorativa ridotta del 50% nella professione di ausiliaria di pulizia esercitata prima del danno alla salute, il dr. __________, facendo riferimento al rapporto 27 settembre 1999 del dr. __________ del Servizio neurochirugico dell’Ospedale __________ (doc. AI _), ha comunque ritenuto l’assicurata totalmente abile in attività di tipo leggero che non comportano il portare o sollevare pesi sopra i 15 kg, con la possibilità di cambiare la posizione in modo da evitare delle ripetute flessioni e torsioni lombari (doc. AI _). Del resto, nel rapporto 15 giugno 2001 la Clinica ortopedica __________, partendo sostanzialmente dalla medesima diagnosi posta dal perito, ha concluso per una capacità del 50% in attività di donna di pulizia e del 100% in attività leggere (“Aus orthopädisch-chirurgischer Sicht ist die Patientin 50% arbeitsfähig als Putzfrau, 100% arbeitsfähig bei leichter Arbeit” in doc. _) ed ha escluso un peggioramento dall’ultima visita avvenuta nel 1999 (“Im Vergleich zur Beurteilung vom 13.04.1999 kamen wir zu keinen neuen Befunden” ).
2.8. La componente psichica dell’assicurata è stata invece valutata dal dr. __________.
Nel suo rapporto 19 ottobre 2000 egli ha diagnosticato un episodio depressivo di lieve entità, con una prognosi favorevole ed ha quindi valutando un’inabilità lavorativa, quale ausiliaria di pulizia o casalinga, nella misura del 10-15%, senza tuttavia esprimersi in merito all’esigibilità in attività leggere adeguate accertate nella perizia rematologica. (doc. AI _). Di conseguenza, con scritto 13 settembre 2001 questo TCA ha chiesto al dr. __________ di quantificare, dal profilo psichiatrico, l’esigibilità lavorativa in una simile attività. Al perito è stato poi chiesto se la patologia psichiatrica è strettamente legata alla sintomatologia dolorosa. Con lettera del 21 settembre 2001 lo psichiatra ha scritto:
" Per quel che riguarda l’inabilità lavorativa del paziente a margine, nel mio rapporto peritale infatti mi riferivo alla sua incapacità lavorativa del 10-15% in attività di ausiliaria ed anche in un’attività di tipo casalinga, dunque la sua depressione mi appare lieve e non vedevo una grossa difficoltà da parte sue per svolgere l’attività di questo genere. In effetti questa inabilità è strettamente legata alla sua sintomatologia dolorosa, sotto forma di una depressione praticamente reattiva alla sua situazione generale, ma in particolar modo algica.” (doc. _).
Tuttavia egli non ha apportato alcuna indicazione in merito ad un’eventuale abilità lavorativa in mansioni semplici e leggere. Contattato nuovamente dal TCA, con lettera 19 novembre 2001 il dr. __________ ha risposto che:
" Dal punto di vista psichiatrico l’assicurata non ha una capacità lavorativa completa, ma un’inabilità nella misura del 10-15% in attività leggere e semplice come l’ausiliaria, come donna di pulizie come pure in un’attività di tipo casalingo.” (doc. _).
2.9. L’assicurata contesta le risultanze peritali, in particolare per quel che concerne la valutazione psichiatrica. Essa ha esibito il certificato 22 marzo 2001 del suo medico curante, il quale ha sostenuto:
" Mi trovo sempre concordante con le mie proprie dichiarazioni del 1999, quanto alle diagnosi mediche. Probabilmente la Vostra decisione è motivata dal fatto che dei testi non risulta abbastanza evidente la qualità di vita di questa paziente ed il suo vissuto per ciò che concerne le malattie: paura di morire di cuore, paura di essere affetta di una grave malattia reumatica con amplificazione, su base ansiosa, della sintomatologia fino ad uno stato invalidante.
L'evoluzione durante l'ultimo anno è peggiorata anche dal fatto che la paziente non è in misura di elaborare correttamente la proprio situazione, forse sulla base di una debilità ma sicuramente in una personalità molto semplice e poco scolarizzata, incapace di contenere il proprio stress.
A questa situazione viene ad aggiungersi una mancanza di sostegno dall'ambiente famigliare: il marito ed una figlia sono già invalidi, essa stessa si ritiene invalida e nell'impossibilità di lavorare.
E' proprio l'insieme di questa polipatologia che dovrebbe giustificare l'intervento dell'AI con una rendita del 50%, destinata e migliorare l'andamento dell'economia domestica senza ricercare un impiego possibile solo in teoria (lavori leggeri, senza responsabilità, a tempo parziale).
Con la presento ritengo quindi che la paziente sia invalida al 50% almeno e che sia giusto il ricorso inoltrato, a suo nome, entro il termini legali, del Signor __________. Consiglio quindi una rivalutazione del caso dal lato amministrativo, eventualmente con una nuova perizia medico‑psichiatrica." (doc. _)
Innanzitutto va rilevato che, come riportato al consid. 2. 4, non è compito del medico di valutare il grado d’incapacità al guadagno, ma unicamente di porre un giudizio sullo stato di salute dell’assicurato e di indicare in quale misura e in quali attività questi è incapace al lavoro. Del resto, quanto certificato dal medico curante non è idoneo a sovvertire le conclusioni della perizia del dr. __________ che si basa su un’indagine specialistica approfondita e completa.
Lo stesso vale anche per quanto concerne il certificato 16 ottobre 2001 dalla d.ssa __________, psichiatra curante dell’assicurata (“certifico di aver visitato a più riprese l’interessata a margine”, doc. _). Dopo aver concordato con la valutazione del dr. __________, essa ha sostenuto:
" Mi risulta inoltre misterioso come si possa misurare oggettivamente, una riduzione del 10‑15% per motivi esclusivamente psichiatrici (e sarei grata di conoscere i criteri e i rispettivi parametri di valutazione, per esempio 8, rispettivamente 17% ecc).
Consiglio quindi di riaprire il caso onde rivalutare l'effettiva inabilità lavorativa, che la sottoscritta dal punto di vista medico‑psichiatrico, tenendo presente le valutazioni sia di Dr. __________ nonchè della clinica universitaria __________, considero del 50%.
Non trattandosi di un soggetto in possesso di un diploma professionale per un'attività "leggera, in piedi, ma non in piedi a lungo" (che comunque sarebbe condizione difficile anche per un impiegata d'ufficio), un soggetto inoltre per il quale provvedimenti professionali d'integrazione non fanno al caso.
Prego quindi di valutare sia l'incisività dello stato psichico sul suo funzionamento socioeconomico tenendo presente la compromissione fisiatrica.
Ovviamente sono dell'avviso che il difficile substrato famigliare e l'attuale situazione del mercato di lavoro incidono anche sullo stato psichico e quindi sussiste una componente reattiva non indifferente e quindi di per se non patogena e non di competenza medica, ma si tratta di una percentuale a mio modo di vedere non incisiva sulla valutazione del 50% di diminuzione della capacità di guadagno." (doc. _)
A questo punto occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui esse sono state rese, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa ( DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Orbene, nel caso in esame, il certificato in questione è stato redatto cinque mesi dopo l’emissione della decisione impugnata (datata 14 maggio 2001). Inoltre, non vi sono validi motivi per ritenere che nel lasso di tempo intercorso tra la perizia psichiatrica (19 ottobre 2001) e la contestata pronunzia (14 maggio 2001) vi sia stato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata poiché il certificato si appalesa poco circostanziato. La d.ssa __________ non attesta l’inizio della cura, non pone alcuna diagnosi invalidante e tantomeno pone in relazione l’incapacità lavorativa dell’assicurata (anche se parla di incapacità di guadagno) ad una determinata professione.
2.10. Come già detto, la perizia psichiatrica non fa alcun riferimento all’esigibilità da parte dell’assicurata in attività semplici e leggere. Per questo motivo il TCA ha chiesto al perito di prendere posizione nel merito. Con lettera 19 novembre 2001 il dr. __________ ha osservato :“Dal punto di vista psichiatrico l’assicurata non ha una capacità lavorativa completa, ma un’inabilità nella misura del 10-15% in attività leggere e semplice come l’ausiliaria, come donna di pulizie come pure in un’attività di tipo casalingo.”(doc. _).
Nelle osservazioni 7 dicembre 2001 l’UAI ha comunque rilevato che quanto dichiarato dal perito risulta essere incongruente con le precedenti attestazioni poiché “ sino a questo momento il dr. __________ ha sempre messo in rilievo il fatto che l’inabilità psichica si riferiva ad attività che sollecitavano l’assicurata dal punto di vista fisico, in quanto la reazione psichica e la conseguente inabilità, erano intimamente connesse alla sintomatologia dolorosa che solo un’attività relativamente impegnativa dal punto di vista fisico comportava “, motivo per cui secondo l’amministrazione, lo psichiatra ha “chiaramente stabilito che l’assicurata era inabile nella misura del 10/15% solo nell’attività di casalinga ed ausiliaria, mantenendo per conto una piena integrità psichica nello svolgimento di attività leggere, che non determinano l’insorgenza di dolori “( doc. _). Nel medesimo scritto l’amministrazione ha sottolineato che nel mese di gennaio 2001, mediante un colloquio telefonico il consulente professionale ha “approfondito direttamente col Dr. __________ la questione dell’inabilità lavorativa. Questa percentuale (inabilità del 10-15%, ndr.) si riferisce ad un episodio di breve durata e riferita unicamente ai ruoli citati nella perizia (ausiliaria, donna di pulizia, casalinga). Per quanto riguarda le attività semplici e leggere, il medico non propone nessuna riduzione!” (doc. _; cfr. anche rapporto 17 gennaio 2001 CIP in doc. _).
Orbene, nella risposta data dallo psichiatra non è riscontrabile alcuna incongruenza: da una parte il dr. __________ si è espresso unicamente sui ruoli di ausiliaria, donna di pulizie e casalinga; d’altra parte, se egli ha valutato l’assicurata inabile al 10-15% anche in mansioni casalinghe, non vi è motivo per non ritenere un’inabilità di pari grado per attività semplici e leggere. Del resto, come visto, su quest’ultima attività lo specialista non ha preso posizione (cfr. perizia 19 ottobre 2001 doc. AI _). In queste circostanze è versosimile ritenere che la ricorrente è inabile al 12,5% (media tra il 10-15%) nelle attività adeguate in discussione.
2.11. Al fine di determinare il grado d’invalidità dell’assicurata, occorre procedere al raffronto dei redditi come esposto al consid. 2.3..
Per quel che concerne il reddito da valido, nel 1999 il salario annuo che l’assicurata avrebbe potuto percepire senza il danno alla salute risulta essere di fr. 49'561,20 (fr. 3'812,40 per tredici mensilità, cfr. attestato dal datore di lavoro doc. AI _). Nel rapporto 25 luglio 2001 il consulente IP ha aggiornato tale dato al 2000 e 2001 secondo le indicazioni ricevute dall’ex datore di lavoro della ricorrente, giungendo così all’importo di fr. 50'230.05, rispettivamente fr. 51'184,90 (doc. _).
Riguardo al salario da invalido, considerato che l'assicurata non ha mai intrapreso un’attività in mansioni leggere, la determinazione di tale reddito può essere ricavata dai dati statistici salariali (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb, RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In applicazione dei succitati criteri, nella sentenza 4 settembre 2000 pubblicata in SVR 2001 IV Nr. 21 questo Tribunale ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998”), il salario ipotetico nel 1998 conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno nel Cantone Ticino e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25%, riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.‑‑ nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.‑‑ nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.‑‑ (rispettivamente fr. 33'725.‑‑ ) per le donne.
Ora, come visto, nel caso in esame il reddito in attività leggere di fr. 33'587.‑‑ si riferisce al 1998. Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a), questo reddito, adeguato al 2000 in base all’indice dei salari nominali (cfr. “La vie économique 9/2001”, Tabella B10.3, pag. 85), ammonta a fr. 34'340.--- ( 33587 x 2190 : 2142). Infine, facendo proprio il rapporto 29 ottobre 2001 del consulente IP (cfr. doc. AI _ bis), a mente del TCA, non vi è motivo per apportare alcuna riduzione di rendimento. Ne consegue che il reddito da invalido corrisponde a fr. 30'048.-- (87,5 % di 34'340). Pertanto, dal raffronto di tale reddito con quello da valido di fr. 50'230,05, emerge un’incapacità al guadagno del 40,18% (fr. 50'230,05– 30'048 x 100 : fr. 50'230,05), conferente il diritto ad un quarto di rendita. Questo senza considerare gli adeguamenti che comporterebbero un aumento dei due redditi di riferimento per l'anno 2001 (anno in cui è stata emanata la decisione amministrativa e a cui è da riferire l'ammontare dei redditi ai fini del calcolo dell'invalidità), adeguamenti che verosimilmente non comporterebbero una determinante modifica del grado d’invalidità. Ritenuta un’incapacità lavorativa ininterrotta a partire da settembre 1998, il diritto al quarto di rendita nasce il 1° settembre 1999 (cfr. art. 29 cpv. 1 lett. b LAI). In queste circostanze, dunque, la decisione contestata deve essere annullata ed il ricorso parzialmente accolto. Spetterà infine all’amministrazione accertare se se si tratta di un caso di rigore ai sensi dell’art. 28 cpv.1bis LAI. Per questo motivo gli atti sono rinviati all’UAI.
2.12. Con il gravame l’assicurata ha chiesto al TCA di ordinare una perizia medica specialistica.
Al proposito si osserva che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 vCF, ora esplicitato dall'art. 29 cpv. 2 nuova Costituzione (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).
Poiché la documentazione agli atti risulta sufficiente ai fini della pronuncia del presente giudizio, la richiesta d'assunzione di prove dev'essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 14 maggio 2001 è annullata.
§§ __________ ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° settembre 1999.
2.- Gli atti sono rinviati all'UAI per le incombenze di cui al consid. 2.11.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’amministrazione verserà alla ricorrente fr. 1000.— a titolo di ripetibili parziali.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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