AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.87
Data decisione, Autorità: 14.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00087
RG/sc
Lugano 14 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 11 ottobre 2001 di
__________,
contro
la decisione del 17 settembre 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. L'assicurato, nato nel 1939, di professione falegname in proprio, in data 24 gennaio 2001 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da turbe degenerative importanti alla colonna vertebrale e alle ginocchia.
1.2. Esperita l'istruttoria, segnatamente accertamenti di natura medica ed economica di cui si dirà - per quanto occorra - nei considerandi di diritto, per decisione 17 settembre 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI), confermando la propria proposta di decisione 14 agosto 2001, ha respinto la richiesta di prestazioni motivando:
" (…)
Dalla documentazione medica è oggettivata l'inabilità del 50% nella sua professione di falegname indipendente, così come l'inabilità in egual misura in attività generiche leggere che non richiedono qualifiche professionali specifiche.
Il confronto dei redditi con quanto potrebbe conseguire in questo tipo di attività e quanto ha conseguito nell'attività esercitata prima dell'insorgenza del danno alla salute, permette di fissare il grado d'invalidità al 14%.
Si precisa che il reddito ritenuto ancora conseguibile è già stato decurtato al massimo (25%) in base a quanto consentito dalla giurisprudenza.
Reddito annuo ragionevolmente esigibile franchi
proveniente da un'attività lucrativa
senza invalidità 19'700
con invalidità 17'021
perdita di guadagno/grado d'invalidità 2679 = 14 %
====
Le osservazioni presentate in data 27.08.2001 sono state attentamente esaminate tuttavia, non permettono di giungere ad una differente valutazione infatti, il reddito aziendale era diminuito già prima che il danno alla salute assumesse un carattere invalidante: medicalmente viene oggettivata l'inabilità dal 1999 ed economicamente (vedasi notifica di tassazione '99-'00, relativa ai redditi '97-'98) il reddito ha subito un calo già in precedenza e quindi non imputabile allo stato di salute.
Pertanto essendo il grado d'invalidità inferiore al minimo richiesto per l'erogazione di una rendita, la sua domanda di prestazioni è respinta." (Doc. AI _)
1.3. Tempestivamente insorto contro la decisione dell'UAI l'assicurato postula dinanzi a questo TCA il riconoscimento di un'invalidità del 50%, motivando:
" con riferimento al vostro scritto del 14 agosto 2001 inoltro ricorso alla vostra decisione in quanto riferendomi alla mia incapacità di guadagno negli ultimi anni ho dovuto ridimensionare la mia attività in seguito alla mia malattia. Ho tenuto duro per qualche anno ma purtroppo visto la difficoltà di lavorare tutto il giorno ho fatto richiesta alla cassa malati per perdita di salario la quale mi sta corrispondendo il 50%. Dopo un'attesa di un anno ho fatto domanda all'AI in quanto la cassa malati ne ha fatto richiesta e fra breve non avrò più diritto a prestazioni perché raggiunto il periodo massimo dei giorni. Ritengo pertanto che una prestazione da parte vostra del 50% sia più che giustificata anche dal fatto che negli ultimi anni il mio reddito fiscale è diminuito a quasi il 40%.
Vi allego le ultime tassazioni fiscali per visione." (Doc. _)
1.4. Con risposta 29 aprile 2001, l'UAI si riconferma nella propria decisione e chiede la reiezione del gravame, osservando:
" (…)
Giusta l'art. 4 della legge sul l'assicurazione invalidità (LAI) l'invalidità corrisponde all'incapacità di guadagno, presunta permanente o di lunga durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
L'art. 28 cpv. 3 LA] specifica che l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro, ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il reddito conseguito prima dell'insorgere del danno alla salute è scaturito dalla media delle ultime notifiche di tassazione (1999/2000 e 1997/1998). I rapporti medici agli atti attestano infatti che la patologia è divenuta invalidante solo a far tempo dal 1999 (cf. rapp. dott. __________, doc. n. _ inc. Al, rapp. dott. _________, doc. n. _ inc. AI).
Per quel che concerne il secondo termine di paragone, giova ricordare che il reddito che l'assicurato può ancora ricavare nell'ambito dell'attività lavorativa sinora svolta non è determinante.
Occorre infatti stabilire se in un'altra attività, più consona al proprio stato di salute, il ricorrente sarebbe teoricamente in grado di conseguire un guadagno maggiore.
Non va infatti dimenticato che all'assicurato incombe l'onere di limitare per quanto possibile le conseguenze che il danno alla salute implica, e che in virtù di tale principio è appunto esigibile che questi intraprenda un'altra professione, se quest'ultima risulta essere più redditizia rispetto all'attività sino ad allora esercitata.
In concreto è stata medicalmente stabilita un'inabilità lavorativa del 50% riferita all'attività di falegname. Il relativo reddito conseguibile si aggira attorno ai 10'000.‑ franchi annui. Con riferimento ai dati forniti dall'Ufficio federale di statistica, si è stabilito che un uomo che esercita in Canton Ticino un'attività semplice ed adeguata a tempo pieno è in grado di guadagnare teoricamente fr. 46'000.‑ circa all'anno (fr. 46'008.‑ nel 2000). Anche volendo ammettere una limitazione della capacità lavorativa pari al 50% in attività adeguata, ed anche considerando una diminuzione di tale salario teorico nella massima misura consentita dalla giurisprudenza (25%), otterremmo un reddito comunque maggiore a quello che l'assicurato potrebbe conseguire come falegname.
Quale secondo termine di paragone è stato quindi adottato il salario teorico riferito ad attività non qualificate.
Il grado di invalidità è quindi stato correttamente stabilito.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (Doc. _)
1.5. Con scritto 19 novembre 2001 l'assicurato ha prodotto della certificazione medica ed economica, confermando la propria richiesta ricorsuale (V).
1.6. Prendendo posizione sulla documentazione prodotta dall'assicurato, con osservazioni 10 dicembre 2001 l'UAI ha ribadito la fondatezza della decisione impugnata (VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Questo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2 luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della Commissione AI.
L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno.
Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pagg. 140 e 141).
Quindi, il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell’incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Nella concreta evenienza, con rapporto 7 febbraio 2001 il medico curante dott. __________, generalista, ha diagnosticato una "sindrome lombo-vertebrale cronica su gravi turbe statiche, discopatie, ernia discale paramediana sin L3-L4, spondilartrosi / sindrome cervicale su turbe degenerative" precisando che "dal 1999 la sintomatologia è nettamente peggiorata con necessità di continue interruzioni del lavoro". Il sanitario ha quindi indicato le seguenti percentuali d'incapacità lavorativa: 100% dal 24 dicembre 1999 al 23 gennaio 2000, 50% dal 24 gennaio al 13 febbraio 2001, 100% dal 27 marzo al 1. maggio 2001, 50% dal 2 maggio al 24 luglio 2000, 75% dal 25 luglio al 3 settembre 2000, 50% dal 4 al 30 settembre 2000 e 75% dal
A complemento del rapporto 7 febbraio 2001 in data 2 agosto 2001 il curante ha precisato che l'assicurato è abile "quale falegname-artigiano in proprio per alcune ore al giorno" ed è in grado di effettuare "solo parzialmente lavori leggeri", escludendo altresì la possibilità di un cambiamento d'attività lavorativa (AI 23).
Dagli atti emerge inoltre che con referto 2 novembre 2000, il dott. __________, chirurgo ortopedico, incaricato dalla __________ di peritare l'assicurato in relazione ai disturbi lombari, ha in particolare osservato:
" (…)
Il quadro clinico è peggiorato confronto a quello riscontrato durante la visita del 21.9.99. Ora vi è una componente radicolare L4 sx (diminuzione riflesso rotuleo sx e atrofia coscia sx). A questo punto ritengo che l'incapacità lavorativa attuale raggiunge il 50%. Non vi sono speranze di miglioramento per il futuro."" (Doc. AI _, pag. 3)
2.5. Con l'atto impugnato l'UAI, ritenendo in sostanza l'assicurato - con riferimento alla certificazione medica agli atti - abile al lavoro nella misura del 50% quale falegname come pure in attività generiche leggere non richiedenti specifiche qualifiche professionali, ha stabilito, raffrontando il reddito di fr. 19'700 conseguibile senza invalidità quale falegname con il reddito di fr. 17'021 che __________ potrebbe ancora conseguire in attività leggere svolte in misura del 50% ulteriormente ridotto del 25%, un grado d'invalidità del 14% e consequenzialmente negato il diritto alla rendita.
Con il suo gravame l'assicurato, rilevando come il danno alla salute lo abbia costretto negli ultimi anni a ridurre e ridimensionare la propria attività di falegname, postula in sostanza il riconoscimento di un'incapacità al guadagno del 50%.
2.6. Dopo attento esame degli atti, questo TCA non può che rilevare come la refertazione medica agli atti non consenta di addivenire, secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 22 agosto 2000 in re K.B., C 116/00, consid. 2b, pag. 5, STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag. 6, STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimeti ivi citati, DTF121 V 47, DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), ad un motivato e chiaro giudizio sia in merito al momento in cui il danno alla salute ha effettivamente iniziato ad incidere sulla capacità lavorativa dell'assicurato - e ciò ai fini della determinazione del reddito ipotetico senza invalidità -, sia in merito alla graduazione dell'incapacità lavorativa tanto nell'attività intrapresa di falegname quanto, e soprattutto, in attività leggere adeguate in riferimento alle quali l'amministrazione ha stabilito un reddito da invalido di fr. 17'021.
Infatti, da una parte gli atti all'inserto non consentono di stabilire con la necessaria certezza e precisione se l'assicurato, come succintamente e genericamente attestato dal medico curante con certificato 12 novembre 2001 (doc. _), ha dovuto ridurre la propria attività già a far tempo dal 1994, anno a partire dal quale vi è effettivamente stata una diminuzione del reddito aziendale fiscalmente imposto (fr. 33'975 nel 1993 e 1994, fr. 22'000 nel 1995 e 1996, fr. 17'400 nel 1997 e 1998, cfr. doc. AI _), ritenuto che per la fissazione del reddito da valido deve essere tenuto conto del reddito - che in casu appare giustificato determinare, trattandosi di attività svolta a titolo indipendente, operando una media dei redditi percepiti negli ultimi 4-5 anni precedenti l'insorgenza del danno alla salute) - conseguito allorquando l'assicurato presentava una piena capacità al lavoro.
D'altra parte la certificazione medica all'inserto non permette di concludere, neppure secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, per una incapacità di ___________ in attività leggere pari al 50%, atteso che tale giudizio non è in realtà evincibile né dalla valutazione del medico curante (cfr. doc. AI _, cfr. consid. 2.4), il quale si è limitato ad osservare in maniera generica che l'assicurato è in grado di svolgere "solo parzialmente lavori leggeri" indicando oltretutto un'incapacità quale falegname del 75% - e non del 50% come riportato nell'atto impugnato - a partire dall'ottobre 2000, né dal referto del dott. ________ del 2 novembre 2000, il quale non ha espresso alcuna valutazione circa l'esigibilità di attività leggere (cfr. doc. AI _, cfr. consid. 2.4).
A mente di questo TCA la fattispecie palesa mancanze istruttorie e merita quindi ulteriori approfondimenti di natura medica, ed eventualmente economica, da parte dell'amministrazione, la quale dovrà procedere ai necessari accertamenti atti a stabilire, ai fini della determinazione del reddito da valido, sino a quando l'assicurato ha svolto senza limitazioni la propria attività di falegname, rispettivamente a definire, quo alla fissazione del reddito da invalido, in che misura l'assicurato è effettivamente in grado di svolgere attività leggere adeguate.
Visto quanto precede, l'atto querelato deve essere annullato e la causa retrocessa all'amministrazione perché renda un nuovo provvedimento sulla base dei nuovi accertamenti sopra indicati.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ L'incarto viene retrocesso all'UAI per nuova decisione dopo l'esperimento degli accertamenti come ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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