AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.1
Data decisione, Autorità: 14.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00001
BS/nh
Lugano 14 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 gennaio 2001 di
contro
la decisione del 13 dicembre 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, impiegato bancario, dal 1995 è affetto da necrosi alla testa dell'anca destra e sinistra ed è stato sottoposto a degli interventi di protesi ad ambedue le anche. Il 26 luglio 1998 egli ha presentato una domanda tendente all'ottenimento di prestazioni assicurative AI per adulti. In relazione a tale domanda, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha acquisito agli atti due certificati del medico curante, dr. __________ (doc. AI _) ed ha espletato un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica (doc. AI _). Infine, l'UAI ha dato incarico al dott. Med. __________, specialista in chirurgia ortopedica, di stendere una perizia al fine di valutare lo stato di salute dell'assicurato e un’eventuale incapacità lavorativa (doc. AI _).
1.2. Con proposta di decisione 23 giugno 2000 l'UAI ha deliberato che:
" Il grado d'invalidità, determinato in base all'articolo 4 LAI, viene fissato al 100% con diritto a una rendita intera a decorrere dal 01.03.1999 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI ‑ dopo un anno ininterrotto di attesa in incapacità lavorativa e lucrativa) e al 50% dal 01.08.1999, dopo tre mesi del perdurare del miglioramento accertato medicalmente (art. 88 OAI).
La presente deliberazione si giustifica alla luce degli accertamenti medici specialistici eseguiti con la collaborazione del medico curante, rispettivamente del medico perito dr. __________." (doc. AI _)
Mediante osservazioni 13 luglio 2000 __________, sulla base di diversi certificati del suo medico curante, sostiene di essere inabile al 100%. Egli rileva altresì che quanto percepisce di rendita non gli è sufficiente per far fronte al proprio mantenimento (doc. AI _).
Su richiesta dell'UAI, con scritto 25 luglio 2000 il dr. __________ ha preso posizione in merito alla proposta di decisione, ribadendo un'inabilità lavorativa totale del proprio paziente e questo a causa dell'instabilità dello stelo della protesi all'anca destra che dovrebbe essere sostituita (doc. AI _).
Mediante lettera 26 settembre 2000 il dr. med. __________ ha ribadito la sua valutazione peritale (doc. _).
Con provvedimento formale del 13 dicembre 2000 l'UAI ha confermato la proposta di decisione.
1.3. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato. Innanzitutto egli contesta il grado di invalidità del 50% poiché dai certificati del suo medico curante risulta attestata un'inabilità completa dal 20 marzo 1998 al 30 giugno 2000. Inoltre l'assicurato chiede spiegazioni in merito alla determinazione della rendita, rilevando in particolare che la sua rendita è inferiore alla rendita minima di legge e che non copre le spese di sostentamento elencate in un separato scritto. Egli chiede altresì il motivo per cui gli arretrati non sono stati ancora versati e perché l'Ufficio del sostegno sociale ha ridotto le prestazioni sociali. Infine il ricorrente sottolinea di non trovare un'occupazione a tempo parziale.
1.4. Con risposta 8 marzo 2001 l'UAI ha proposto di respingere il gravame. Dopo aver elencato le norme di legge disciplinanti il calcolo della rendita, l'amministrazione ha osservato quanto segue:
" Nella fattispecie va quindi precisato che, il grado d'invalidità, determinato in base all'articolo 4 LAI, è stato fissato al 100 per cento con diritto a una rendita intera a decorrere dal 1° marzo 1999 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI ‑ dopo un anno ininterrotto di attesa in incapacità lavorativa e lucrativa) e al 50 per cento dal 1° agosto 1999, dopo tre mesi del perdurare del miglioramento accertato medicalmente (art. 88 OAI).
Per quanto riguarda il calcolo della rendita per il ricorrente l'ufficio ha operato sulla base dei soli anni di contribuzione personali per un periodo contributivo complessivo di 35 anni e 4 mesi, ai quali devono essere aggiunti 2 anni e 8 mesi di gioventù alfine di colmare le lacune contributive per gli anni 1962, 1963, 1988 e 1990. Ciò consente di applicare al Signor __________ la scala massima delle rendite ossia la 44 e di riconoscergli una mezza rendita semplice d'invalidità di fr. 788.‑ mensili (reddito annuo medio di fr. 39'798.‑)."
L'UAI ha poi rilevato che:
" Va inoltre precisato che gli arretrati per il periodo dal 1° marzo 1999 al 30 novembre 2000, saranno oggetto dì un'ulteriore nostra decisione non appena saremo a conoscenza della compensazione da effettuare con la Cassa cantonale contro la disoccupazione.
Si osserva inoltre che in data 28 dicembre 2000, il ricorrente ha presentato al servizio prestazioni complementari, una domanda intesa a ricevere un eventuale supplemento alla rendita d'invalidità già stabilita.
Il suddetto servizio provvederà quindi prossimamente all'intimazione della relativa decisione dì prestazione complementare."
1.5. Durante l’istruttoria, il TCA ha chiesto al dr. __________ dei chiarimenti, ricevendo risposta il 24 agosto 2001 e il 3 dicembre 2001. Le risultanze, unitamente alla sentenza del TCA 22 gennaio 2001 concernente l’obbligo di restituzione da parte dell’assicurato di prestazioni LADI indebitamente percepite, sono state intimate alla parti per osservazioni (doc. _). La presa di posizione del ricorrente è del 14 dicembre 2001 (doc. _) mentre quella dell’UAI del 18 dicembre 2001.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Nel caso in esame __________ postula il riconoscimento di una rendita intera AI a partire dal 3 agosto 1998.
L'amministrazione ha invece statuito per rendita intera dal 1° marzo al 31 luglio 1999 e una mezza rendita dal 1° agosto 1999.
L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss). L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia, perché la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI, è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente quella procedente dall'infermità.
La diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Nel caso in esame, a seguito della domanda di prestazioni assicurative dell'assicurato l'amministrazione ha acquisito agli atti due certificati medici stesi dal medico curante, dr. __________. Nel primo, datato 26 agosto 1998, lo specialista in chirurgia ortopedica ha diagnosticato una "grave necrosi della testa dell'anca destra e sinistra, esiti dopo intervento di protesi totale dell'anca sinistra", avvenuto il 23 marzo 1998, per cui ha attestato un’incapacità lavorativa al 100% per un anno. In merito ad un’eventuale capacità lavorativa residua egli ha valutato un'inabilità al 70% in lavoro non sedentario, precisando che in attività in cui non vi sono frequenti spostamenti a piedi né sollevamenti di pesi, l'incapacità diminuirebbe al 50% e questo anche dopo il previsto innesto di una protesi totale dell'anca destra (cfr. doc. AI _). Nel successivo rapporto dell'8 giugno 1999 il dr. __________, rilevando che la prevista operazione all’anca destra è stata eseguita nel mese di novembre 1998, ha ritenuto il paziente inabile nella misura del 70% almeno per un anno (doc. AI _).
Siccome nella domanda di prestazioni AI l'assicurato aveva indicato di essere casalingo (doc. AI _), l'UAI ha quindi esperito un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Nel rapporto 12 maggio 1999 l’assistente sociale conclude per un impedimento nell'espletazione delle mansioni casalinghe del 40% (doc. AI _).
Con rapporto 28 maggio 1999, steso per conto della __________ , il dr. __________ ha invece attestato un’abilità del 50% nell’attività di impiegato di banca (cfr. atti __________ doc. AI _). Tale valutazione è stata confermata dal medesimo medico con lettera 13 luglio 1999 all’UAI (doc. AI _). Venuto dunque a conoscenza che l'assicurato aveva lavorato sino al mese di giugno 1998 presso un istituto bancario, con lettera 18 giugno 1999 l’UAI gli ha chiesto il motivo per cui nel formulario di richiesta di prestazioni assicurative aveva indicato di non svolgere attività lucrativa da diversi anni (doc. AI _), ricevendo risposta al 23 giugno 1999 (doc. AI _).
Ritenendo necessari ulteriori accertamenti medici, l'amministrazione ha dunque incaricato il dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica, di esperire una perizia. Nel rapporto 23 maggio 2000 il perito ha diagnosticato uno stato da protesi totale delle anche, una sospetta instabilità dello stelo femorale destro ed un’anchilosi all'anca sinistra con ossificazione periarticolare. Inoltre egli ha steso la seguente valutazione:
" Il paziente 60enne accusa importanti disturbi a livello dell'anca dx da mettere sul conto di una probabile instabilità dello stelo femorale (migrazione distale dello stelo femorale). A sx vi è una scarsa mobilità dell'anca a causa di ossificazione periarticolare. I disturbi lamentati dal paziente sono quindi credibili. Una rivalutazione presso il Dr. __________ è consigliata per risolvere il problema dell'anca dx.
Dal punto di vista lavorativo il paziente è da considerare attualmente inabile al 50% come impiegato di banca. Non sono da prevedere miglioramenti in futuro." (doc. AI _)
Interpellato dall'UAI, con lettera 25 luglio 2000 il dr. __________ ha preso posizione in merito alla perizia del dr. __________:
" All'ultimo controllo del 15.02.2000 il paziente accusava ancora dolori all'anca destra, e all'esame clinico si constatava una instabilità dello stelo femorale a destra che era migrato in direzione distale. In occasione dell'ultimo controllo del 15.02.2000 avevo consigliato al paziente di eseguire un intervento di cambio dello stelo all'anca destra, tenuto conto della sopravvenuta instabilità. Il controllo sarebbe stato previsto nel corso del mese di giugno di quest'anno, per ora però non ho ancora rivisto il paziente.
Tenuto conto della instabilità dello stelo all'anca destra ritengo che per il momento la sua inabilità lavorativa è totale." (doc. AI _)
Invitato dall’amministrazione a prendere posizione su quanto scritto dal medico curante, con lettera 26 settembre 2000 il dr. __________ ha rilevato:
" In risposta al vostro scritto del 4.9.00, posso completare la mia valutazione confermando l'inabilità lavorativa del 50% come impiegato di banca.
Infatti la presenza di una coxartrosi, necrosi o protesi totale delle anche, autorizza lo svolgimento di un'attività sedentaria come quella d'impiegato di banca almeno in modo parziale. E' altrettanto vero che la presenza di un'instabilità dello stelo della protesi totale dell'anca dx può creare forti dolori, impedendo lo svolgimento di un'attività anche sedentaria.
E' stato consigliato al paziente di sottoporsi al cambio della protesi dell'anca a dx, intervento che dovrebbe eseguire al più presto."
(doc. AI _)
2.5. Con il presente gravame, basandosi sui rapporti del suo medico curante, l’assicurato chiede di essere posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità a partire dalla ricezione della sua domanda di prestazioni all’UAI ( 3 agosto 1998) fino al 30 giugno 2000.
Innanzitutto occorre rilevare che l’UAI ha proceduto alla valutazione del grado d’invalidità ritenendo il ricorrente esercitante, prima del danno alla salute, la professione di impiegato di banca ed ha quindi applicato il metodo ordinario, mediante raffronto dei redditi, previsto dall’art. 28 cpv.2 LAI (cfr. consid. 2.3). Tuttavia, a mente del TCA, l’assicurato deve essere considerato come persona senza attività lucrativa per i seguenti motivi.
Con sentenza 22 gennaio 2001, cresciuta in giudicato, questo Tribunale aveva respinto un ricorso del ricorrente in cui contestava la restituzione di prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione percepite a torto. La Cassa cantonale di disoccupazione si era accorta che in effetti l’assicurato, contrariamente a quanto aveva fatto credere, non ha lavorato dal 1.luglio 1993 al 30 giugno 1998 presso l’istituto bancario __________. Non essendo riuscito a dimostrare il contrario, il TCA ha dunque confermato l’ordine di restituzione, rilevando che:
" Infatti, alla luce delle nuove evenienze e in base al principio della verosimiglianza preponderante, valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 22 agosto 2000 in re K.B., C 116/00, consid. 2b, pag. 5; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag. 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), a torto la Cassa in un primo tempo aveva ritenuto che l'assicurato aveva adempiuto il periodo di contribuzione.
Sempre dagli accertamenti esperiti dall'amministrazione è del resto risultato che l'assicurato durante gli anni dal 1991 al 1997 era affiliato quale persona senza attività lucrativa e che dal 1992 al 31 maggio 1998 ha beneficiato delle prestazioni di assistenza (cfr. doc. _ e _).
Poiché l'assicurato non ha adempiuto e non ha neppure provato di essere liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (l'inabilità lavorativa è infatti iniziata il 20 marzo 1998; cfr. doc. _ e allegato doc. _) manca un presupposto fondamentale perché allo stesso possa essere riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Pertanto a ragione la Cassa ha chiesto la restituzione delle indennità percepite indebitamente dall'assicurato durante il periodo luglio 1998 - giugno 1999 per un importo netto complessivo di fr. 20'839.90 netti (cfr. doc. _).” (sottolineatura del redattore; cfr. STCA 22 gennaio 2001 consid. 2.4., pag. 11; inc. __________).
Del resto, dall’inchiesta domiciliare per casalinghi risulta che l’assicurato ha dichiarato di aver interrotto la sua attività lavorativa nel 1989, prima dell’inizio dei suoi problemi di salute fatti risalire al 1994, e di aver in seguito beneficiato di prestazioni dell’assicurazione disoccupazione. Inoltre fino al mese di aprile 1998 egli avrebbe vissuto di risparmi, di piccoli lavori di traduzione per una banca e di un sussidio dell’Ufficio assistenza (cfr. rapporto 12 maggio 1999 in doc. AI _).
2.6. Accertato che l’assicurato, prima dell’insorgenza del danno alla salute, non esercitava un'attività lucrativa, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Per questo motivo l'art. 5 LAI parifica "l'impossibilità di svolgere le proprie mansioni consuete" all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, p. 199).
A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 e 2 OAI, precisa:
" L'invalidità degli assicurati senza attività lucrativa nel senso dell'articolo 5 capoverso 1 LAI è calcolata in funzione dell'impedimento ad adempiere le loro mansioni consuete.
Per mansioni consuete di un assicurato occupato nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici e, se è il caso, l'attività svolta nell'azienda del coniuge e l'educazione dei figli; per mansioni consuete dei religiosi s'intende ogni attività svolta dalla comunità."
Al proposito va precisato che si paragona l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, p. 145).
Pertanto l’invalidità dell’assicurato è da stabile confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili alla richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122 e ss nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1. gennaio del 1990.
In particolare la cifra 2124 prevede:
" in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra 2122 prevede che:
" Quale regola generale si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia senza figli e senza membri di famiglia che richiedono cure
%
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Spese e acquisti diversi 10
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
Pulizia dell'appartamento 10
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
della famiglia ---
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In VSI 1997 pag. 299 e seg., l'UFAS ha precisato di aver emesso delle direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona attiva nell'economia domestica su casi differenti (cfr. cifre 2127 ss. delle DIG).
In una sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. pubblicata in VSI 1997 pag. 298 e seg. il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economie domestica di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati
In particolare la cifra 3095 prevede:
"Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
2
5
10
50
5
20
5
10
5
20
0
30
0
50
Mentre alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique
VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
Con sentenza non pubblicata 22 agosto 2000 nella causa G.C., 32.98.119, il TFA (I 102/00) ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
2.7. Come già accennato al consid. 2.4., l’UAI ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare per le persone che si occupano dell’economia domestica.
Dalla lettura del relativo rapporto 12 maggio 1999 si evince come in tale inchiesta è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurato nell'ambito dell'economia domestica. Passando in rassegna le singole mansioni, l’assistente sociale ha accertato che:
" 5.2 Alimentazione
preparazione dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza assegnata
30
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
6%
L'assicurato cucina di persona i pasti giornalieri e provvede al quotidiano riordino del piano di lavoro e del locale.
La sorella si reca a domicilio ogni 2 settimane circa per le pulizie a fondo del locale. L'assicurato si regge infatti in piedi solo sostenendosi ad una stampella, non può chinarsi, non può inginocchiarsi, non può salire su scale o sgabelli.
Considerato l'aiuto della sorella per le sole pulizie a fondo del locale valuto in misura del 20% la percentuale degli impedimenti.
5.3 Pulizia dell'appartamento
rispolvero, pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza assegnata
20
percentuale degli impedimenti
70%
percentuale di invalidità
14%
Il signor __________ garantisce il quotidiano riordino, lo spolvero ad altezza della mobilia, rifà giornalmente il letto e pulisce le vaschette. In tutte le rimanenti attività di pulizia della casa è sostituito dalla sorella a causa delle sue limitazioni a livello di entrambe le gambe.
In quest'ambito la condizione degli arti inferiori limita notevolmente I'assicurato che può occuparsi esclusivamente dei lavori più semplici e di minor impegno. Conscio delle sue difficoltà l'assicurato cerca di preservare il più possibile lo stato della casa perché forzatamente deve dipendere dalla sorella per il ripristino dell'ordine e della pulizia dei vari locali. Valuto in misura del 70 % la percentuale degli impedimenti.
5.4 Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza assegnata
20
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
L'assicurato provvede tuttora di persona alle sue necessità recandosi con i mezzi pubblici (battello e bus) nei negozi. A causa di una deambulazione difficoltosa e alla necessità di sostenersi sempre almeno ad una stampella il signor __________ utilizza una borsa a tracolla per portare la merce a casa. Il peso deve comunque rimanere contenuto, ma dovendo effettuare gli acquisti solo per sé I'assicurato riesce ad organizzarsi discretamente per cui a beneficiare di una ottimale autonomia.
Considerato che il signor __________ riesce ad assicurare di persona tutti gli acquisti necessari non considero impedimenti di sorta.
5.5 Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare, stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza assegnata
20
percentuale degli impedimenti
100%
percentuale di invalidità
20%
Il locale lavanderia si trova al livello della cantina, nella casa non è presente l'ascensore e gli scalini per arrivarci sono molto alti e ripidi. Il signor __________ dalla prima operazione di protesi dell'anca, per cui dal mese di marzo 1998, non è più in grado di raggiungere la lavanderia. E' quindi la sorella ad occuparsi interamente del bucato.
In questo settore domestico lo stato di entrambe le gambe impedisce addirittura I'accesso dell'assicurato al locale lavanderia. L'attività è quindi interamente delegata a terze persone per cui valuto in misura del 100% la percentuale degli impedimenti." (doc. AI _)
L’assistente sociale ha dunque accertato un impedimento complessivo del 40%, ciò che costituisce un’invalidità di pari grado.
Al fine di aver una valutazione medica dell’inabilità dell’assicurato in attività casalinghe, il TCA si è rivolto al dr. __________ chiedendogli anche di prendere posizione in merito all’inchiesta domiciliare (doc. _). Con lettera 3 dicembre 2001 il dr. __________ ha precisato che:
" Posso soltanto ribadire che su base all'esame clinico e radiologico eseguito il 18.5.00, il paziente presenta un'instabilità della protesi d'anca dx inserita nel novembre del '98. Quest'instabilità protetica crea dolori al carico e nei movimenti dell'anca dx.
Ho valutato l'inabilità lavorativa tale casalingo nella misura del 40%, su base all'inchiesta economica che condivido su tutti i punti. Potrà quindi trovare le motivazioni nell'inchiesta economica domestica eseguita il 6.5.99.
Faccio notare che un'instabilità di una protesi d'anca, può essere curata tramite un cambio della protesi. Questo trattamento chirurgico potrebbe potenzialmente migliorare l'attuale capacità lavorativa del signor __________."
Ora, secondo questo TCA, tale documentazione non permette di avere un quadro della situazione chiaro e preciso. La motivazione del dr. __________ non è infatti soddisfacente, anche perché non si riesce a capire come mai, dal punto di vista clinico, egli possa confermare un’inabilità del 40% in attività casalinghe, allorquando nella professione sedentaria di impiegato di banca l’incapacità è stata quantificata in 50%. D’altra parte secondo il medico curante sarebbe data una completa incapacità dovuta dall’instabilità dello stelo dell’anca destra (“ Tenuto conto della instabilità dello stelo all’anca destra ritengo che per il momento la sua inabilità lavorativa è totale. “; cfr. doc. AI _). Tuttavia, il certificato 25 luglio 2000 del dr. __________, oltre ad essere breve, non è sufficientemente motivato per quel che concerne l’incapacità lavorativa e non consente di addivinire ad un giudizio corretto circa l’inabilità dell’assicurato nello svolgimento delle attività domestiche.
In queste circostanze, dunque, gli atti sono rinviati all’UAI affinché esperisca un approfondito e dettagliato esame medico specialistico dell’incapacità dell’assicurato in attività domestiche tenuto altresì conto delle risultanze dell’inchiesta domiciliare del 6 maggio 1999 (doc. AI _), e si pronunci nuovamente sull'invalidità di __________ in applicazione del metodo specifico.
Va infine rilevato che, a seconda delle risultanze istruttorie, l'assicurato dovrà comunque essere posto nella condizione di evitare una reformatio in peius della decisione qui impugnata (cfr. Pratique VSI 1999 pag. 264).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione contestata è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’UAI affinché proceda agli accertamenti conformemente al consid. 2.7 e renda in seguito una nuova decisione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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