AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 32.2001.65
Data decisione, Autorità: 10.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00065
BS/sc
Lugano 10 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
le decisioni del 12 luglio 2001 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nata nel 1948, di professione commerciante indipendente di prodotti naturali, è affetta da diversi disturbi cervico-toraco-lombari causati da un incidente della circolazione occorsole il 13 novembre 1995. In data 24 aprile 1997 ha presentato all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) una richiesta volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità.
Con decisione 17 marzo 1998 l’UAI ha respinto tale richiesta poiché il grado di invalidità dell’assicurata non raggiungeva il minimo pensionabile (doc. AI _).
1.2. Contro tale decisione l’assicurata è insorta davanti al TCA, postulando il riconoscimento di un grado d’invalidità del 70% ed il conseguente diritto ad una rendita intera (doc. AI _).
Mediante sentenza 8 settembre 1999 lo scrivente Tribunale ha parzialmente accolto il gravame nel senso di rinviare gli atti all’amministrazione per l’allestimento di una perizia psichiatrica (doc. AI _).
Adito da __________, con pronunzia 11 gennaio 2000 il TFA, sostenendo che anche l’aspetto organico dell’assicurata meritava un’accurata valutazione, ha accolto il gravame e rinviato gli atti all’UAI affinché procedesse, oltre alla perizia psichiatrica, ad “un esame peritale riguardante i disturbi organici di cui l’assicurata si considera affetta “(doc. AI _).
1.3. Dando seguito a quanto ordinato dal TFA, l’UAI ha incaricato il Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) di allestire una perizia multidisciplinare. Sulla base del relativo referto 26 ottobre 2000 (doc. AI _), con progetto di decisione del 24 novembre 2000 l’amministrazione ha accertato che “il danno alla salute di cui l’interessata è portatrice comporta una incapacità al lavoro nella misura del 50% nell’ambito delle professioni precedentemente esercitate di venditrice ed erborista “ ed ha quindi riconosciuto una mezza rendita d’invalidità, con decorrenza dal 1° ottobre 1996.(cfr. doc. AI _).
Con osservazioni 27 dicembre 2000 l’assicurata, per il tramite del suo legale, ha contestato il grado d’invalidità accertato dall’UAI. Essa rileva di non essere stata visitata da un medico ortopedico e ritiene che le inabilità lavorative dal punto di vista psichico e fisico porterebbero ad un’invalidità del 75%, con diritto ad una rendita intera (doc. AI _). Dopo aver chiesto al SAM una presa di posizione in merito alle osservazioni dell’assicurata (doc. AI _), con pronunzie 12 luglio 2001 l’amministrazione ha confermato il progetto di decisione.
1.4. Contro le decisioni amministrative è nuovamente e tempestivamente insorta __________, per il tramite dell’avv. __________, ed ha postulato l’erogazione di una rendita intera. Essa ritiene innanzitutto che l’amministrazione non ha completamente dato seguito agli accertamenti ordinati dal TFA, in quanto non è stata visitata da un ortopedico. Riferendosi alla perizia del SAM, la ricorrente ha rilevato che:
" (…)
Del resto, dalla stessa perizia SAM traspare quanto segue:
a) che la stessa dottoressa __________ (perizia SAM) ritiene la paziente inabile al lavoro al 50% per problematiche psichiche;
b) che il dottor __________, dal punto di vista fisico e per attività leggere ed in condizioni di lavoro ideali, reputa che la paziente sia inabile al lavoro al 50% (e si precisa che il dottor __________ parla di "condizioni di lavoro ideali", senza specificare cosa esattamente si intende, ritenuto in ogni caso che l'attività di venditrice è tutt'altro che leggera, dato che occorre stare in piedi per molte ore, portare pesi, camminare molto, spostarsi, ecc.);
c) che dal punto di vista neuropsicologico, l'assicurata è stata ritenuta inabile al lavoro in una misura variabile fra H 30 e H 50%; (…)"
(Doc. _, pag. 10-11)
per sostenere:
" (…)
Ora, non si vuole certo sostenere che i singoli gradi di inabilità per le varie patologie (che sono pur sempre delle patologie distinte, e non mi si venga per favore a sostenere il contrario da parte dell'AI, cfr. lettera del dottor __________ del 19 gennaio 2001) vadano semplicemente sommati.
Tuttavia appare essere non solo strano ma del tutto inaccettabile che, con tutte le problematiche di cui soffre l'assicurata, le venga riconosciuta unicamente una inabilità al 50%. ed in questo senso la decisione impugnata deve essere annullata.
Oltretutto, nel rapporto della Clinica __________ dell'8 giugno 2001 presente nell'incarto Al ben si evince come le problematiche ortopediche sussistano in effetti nella loro globalità, senza che le stesse siano influenzate particolarmente dalla problematica psichiatrica di cui soffre l'assicurata, contrariamente a quanto desunto, erroneamente, dal dottor __________.
Del resto, in una professione di venditrice, che lo si ripete non è per nulla un lavoro leggero, conta certo molto l'aspetto fisico, per i motivi già menzionati più sopra. Anche l'aspetto psicologico è però importante, e data la situazione psichiatrica della qui ricorrente non si può certo sostenere che, tutto considerato, l'assicurata è da considerare inabile al lavoro unicamente nella misura del 50%.
Si considerino del resto le conclusioni dei rapporti medici della __________ del 5 giugno 1997 e del 7 luglio 1997, dei rapporti medici allegati alla comunicazione dello scrivente legale all'Ufficio Al del 3 aprile 2000, del rapporto medico dell'8 giugno 2001 da parte del Prof. _________, ecc. (…)" (Doc. _, pag. 11-12)
Infine l’assicurata ha anche chiesto di verificare il calcolo della rendita.
1.5. Mediante risposta 12 settembre 2001 l’UAI ha chiesto la reiezione del gravame. L’amministrazione ha osservato quanto segue:
" (…)
In concreto, la perizia eseguita dal SAM risulta chiara, precisa e dettagliata, non offrendo pertanto spunto alcuno di critica.
Si rilevi inoltre che, essendo state le medesime obiezioni sollevate in sede di opposizione al progetto di decisione, i periti del SAM hanno già avuto occasione di prendere posizione, confermando integralmente i risultati cui sono giunti.
La scelta dei singoli periti ‑ in casu di un reumatologo invece di un ortopedico ‑ è una questione prettamente medica. In altri termini è al Servizio preposto che spetta il compito di designare gli specialisti chiamati a chinarsi sul caso, a dipendenza delle patologie che l'assicurato presenta.
Ad ogni modo l'assicurato non presenta valide obiezioni suscettibili di porre in discussione la scelta operata.
Anche la questione relativa alla quantificazione del grado di inabilità complessivo risulta essere squisitamente tecnica. E' infatti compito del collegio dei periti stabilire se ed in quale misura i singoli gradi di inabilità siano sovrapponibili.
Si annota infine che sia i periti del SAM (cf. precis. 19.1.2001, doc. n. _ inc. AI), sia il dottor __________ (cf. doc. n. _ inc. AI), hanno evidenziato una chiara tendenza all'aggravamento della sintomatologia.
In merito poi alla recente documentazione prodotta dalla __________ (cf. doc. n. _ inc. AI), si rileva che la stessa si riferisce ad un periodo successivo all'emanazione della decisione impugnata, e pertanto non può essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio. (…)" (Doc. _)
per spiegare poi il calcolo della rendita (cfr. pag. 3 della risposta).
1.6. Con osservazioni 25 settembre 2001 l’assicurata ha ribadito le richieste ricorsuali (doc. _) ed il 28 settembre 2001 ha prodotto nuova documentazione medica (doc. _). Con lettera 17 ottobre 2001 l’UAI ha ritenuto tali atti ininfluenti anche perché si riferiscono ad uno stato di fatto relativo ad un periodo successivo all’emanazione della decisione contestata, non determinante per la causa in esame (doc. _).
1.7. Su richiesta del TCA, con lettera 30 ottobre 2001 la ricorrente ha preso posizione in merito al rapporto 20 agosto 2001 del dr. ___________ che l’amministrazione aveva ricevuto pendente causa. Inoltre, sempre su domanda dello scrivente Tribunale, l’assicurata ha trasmesso il certificato 8 giugno 2001 del medesimo medico che è stato citato nel ricorso, ma non prodotto (doc. _). Il 22 novembre 2001 l’UAI ha presentato le proprie osservazioni in merito al rapporto 8 giugno 2001 del dr. __________ (doc. _). Infine, il 26 novembre 2001 l’assicurata ha preso posizione su quanto scritto dall’amministrazione (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l'assegnazione a __________ di una rendita intera d'invalidità.
L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
· un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre, quindi, che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa.
Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Nel caso in esame, l’assicurata è del parere che l’amministrazione non abbia dato seguito agli accertamenti medici ordinati dal TFA. In particolare evidenzia di non essere stata visitata da un ortopedico, ma da un reumatologo.
Occorre innanzitutto rilevare come nelle sentenza di rinvio l’Alto tribunale non ha “prescritto” una visita ortopedica, ma ha precisato che l’UAI “dovrà completare l’istruttoria ordinando non solo l’allestimento di una perizia psichiatrica, bensì pure una perizia riguardante i disturbi organici di cui la ricorrente si considera affetta” (cfr. STFA 11 gennaio 2000 consid. 1c, pag. 5). In merito alla censura della ricorrente, con lettera 19 gennaio 2001 il SAM ha rilevato in modo pertinente che:
" Non abbiamo ritenuto giustificata una valutazione ortopedica, in quanto il reumatologo è specializzato nella valutazione delle patologie croniche (ricordiamo che l’A. soffre di dolori cronici a carico del rachide lombare, della colonna cervicale e degli arti inferiori) e tale condizione è proprio patologia di pertinenza reumatologica. Per altro v’è una valutazione specialistica del prof. __________ (ortopedico), del 1997, il quale riteneva, dal lato somatico-ortopedico, che l’A. non soffrisse di una patologia invalidante e che la problematica fosse d’origine psicosomatica” (cfr. doc. AI _).
Inoltre, durante la degenza presso la Clinica di __________ (31.08 – 21.09.2000) l’assicurata è stata sottoposta ad una consultazione da parte del reumatologo dr. __________ (cfr. rapporto 25.09.2000 della Clinica in doc. AI _). È vero che l’assicurata è stata degente presso la Clinica __________ di __________ dove, come si vedrà in seguito, è stata sottoposta ad un intervento di chirurgia ortopedica (realizzazione di una spondilodesi L4-S1). Ma è altrettanto vero che questa circostanza è stata debitamente presa in considerazione nella perizia del SAM, in particolare dal consulente di reumatologia. Pertanto, trattandosi di valutare delle patologie croniche situate nella zona del rachide lombare, della colonna cervicale e degli arti inferiori, rettamente i periti del SAM hanno esperito un esame reumatologico. Ritenuto inoltre che l’assicurata è stata esaminata anche dal punto di vista psichico e neuropsicologico, all’amministrazione non può essere rimproverato di non aver dato seguito agli accertamenti indicati nella STFA di rinvio.
2.5. Al fine di valutare lo stato di salute di __________, nonché eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa, l’amministrazione ha dunque incaricato il SAM di esperire una perizia multidisciplinare. In esito alle loro indagini, incluso i consulti psichiatrico, neuropsicologico e reumatologico eseguiti da specialisti esterni, con rapporto 26 ottobre 2000 i periti hanno innanzitutto posto la seguente diagnosi principale:
" (…)
Accentuazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche.
Lombalgia cronica e sciatalgia ds. con pseudoparesi dell'arto inf. ds., periartropatia di accompagnamento dell'anca ds. e sovraccarico dell'articolazione sacroiliaca ds., con
‑ stato da lombosciatalgia sin. con pseudoparesi nel 1992 (neurochirurgia Ospedale Regionale di __________, 17.08.1992: nessun'indicazione operatoria);
‑ stato da operazione L4‑5, 1992;
‑ stato da spondilodesi L4‑5, febbraio 1993;
‑ esacerbazione dei disturbi dopo incidente automobilistico nel 1995; ‑ asportazione del materiale d'osteosintesi nell'aprile 1996;
‑ fissatore esterno probatorio L4‑S1 senza successo dal 30.05 al 12.06.1997; ‑spondilodesi L4‑S1 il 26.05.2000.
Periartropatia omeroscapolare ds., con cuffia dei rotatori intatta.
Cervicalgia cronica irradiante alla spalla ds., con piccola protrusione discale foraminale C5‑6 ds..
Stato da incidente della circolazione nel 1995, con distorsione cervicale e da lievi a medio ‑ lievi disturbi neuropsicologici. (…)"
(Doc. AI _, pag. 18)
La problematica psichica è stata esaminata dal dr. med. __________ del Servizio di psichiatria e di psicologia di __________, il quale ha concluso:
" (…)
Tenuto conto della personalità premorbosa dell'A., del grado di angoscia depressiva e del mancato reperimento di chiare motivazioni legate a compensi economici, ritengo che la sindrome comportamentale indicata comporti un danno alla salute dal punto di vista psichiatrico influenzando nella misura del 50% la capacità lavorativa dell'A.
Per il procedere ritengo importante che l'A. possa beneficiare di una presa a carico psicoterapica che dovrebbe permetterle di meglio elaborare il rapporto tra la personalità premorbosa e la malattia fisica accertata." (Doc. AI _)
Per quanto riguarda la limitazione della capacità lavorativa, dal profilo reumatologico, lo specialista dr. ___________ ha evidenziato che:
" (…)
Abilità al lavoro:
Tendendo conto della sindrome di amplificazione di sintomi e delle altre diagnosi discusse, nell'ultimo lavoro esercitato di gerente di una boutique o di venditrice nel proprio negozio, la paziente è inabile al lavoro al 50 %. In un lavoro leggero, e particolarmente nella professione di venditrice, la paziente dovrebbe poter rispettare le regole di ergonomia della schiena, dovrebbe poter cambiare frequentemente posizione da seduta a in piedi senza essere costretta a rimanere in una posizione statica prolungata se non se la sente. In condizioni ideali quindi, per un lavoro leggero, la Signora _________ è inabile al lavoro al 50 %. Per un lavoro leggero in cui non fossero riempite queste condizioni, l'inabilità potrebbe raggiungere il 70 %. Per un lavoro mediamente pesante la Signora ___________ è inabile al lavoro al 70 %. (…)" (Doc. AI _)
Infine, la valutazione neuropsicologica è stata eseguita dalla dr.ssa __________, la quale ha rilevato:
" i risultati indicano un disturbo neuropsicologico lieve-medio. Dal punto di vista neuropsicologico l’incapacità lavorativa è circa del 30-50%.” (Doc. AI _).
Per quel che concerne la valutazione medico teorica globale della capacità lavorativa, i periti del SAM hanno concluso che:
" L’A. è da ritenere inabile al lavoro nella misura del 50% nella sua professione precedentemente esercitata di venditrice. In un lavoro più pesante, o in cui le regole ergonomiche non potessero essere praticate, ella presenta un’incapacità lavorativa del 70%.”
Alla domanda di determinare il grado di capacità lavorativa che l’assicurata presenta nell’esercizio dell’attività svolta prima del danno alla salute, i periti hanno risposto:
" (…)
L'A. è da ritenere inabile al lavoro nella misura del 50% nelle professioni precedentemente esercitate di venditrice, erborista, ecc., a partire dall'ottobre 1995 (data dell'incidente automobilistico).
Il rapporto con il trauma è dettagliatamente spiegato dal nostro consulente psichiatra, dr. __________, al capitolo "E".
La capacità lavorativa da allora non ha mostrato modifiche importanti ed in futuro non ci si può attendere a miglioramenti, in quanto la prognosi medico ‑ sociale è incerta. (…)" (Doc. AI _, pag. 21)
Infine, essi hanno consigliato, quale misura per il miglioramento della capacità di lavoro, una cura psichiatrica e psicoterapica assidua e segnalato che l'assicurata necessita di stampelle.
2.6. L’assicurata contesta la valutazione dell’incapacità lavorativa eseguita dai periti del SAM.
Affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.7. Dal referto del SAM risulta che i periti hanno compiutamente valutato il danno alla salute (sia psichico che fisico) lamentato dall'assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi, dal profilo psichiatrico, reumatologico e neuropsicologico, giungendo a conclusioni logiche e motivate in merito alla capacità di lavoro.
In particolare per quel che concerne l’incapacità lavorativa dal punto di vista reumatologico, il dr. __________ ha innanzitutto vagliato l’inabilità nella professione esercitata dalla ricorrente ( “nell’ultimo lavoro esercitato di gerente di una boutique o di venditrice nel proprio negozio, la paziente è inabile al lavoro 50%). Inoltre egli ha equiparato la professione di venditrice con un’attività leggera, indicando le diverse posizioni che l’assicurata dovrebbe assumere per ritenerla inabile al 50% ( “In un lavoro leggero, e particolarmente nella professione di venditrice, la paziente dovrebbe poter rispettare le regole di ergonomia della schiena, dovrebbe poter cambiare frequentemente posizione da seduta in piedi senza essere costretta a rimanere in una posizione statitica prolungata se non se la sente. In simili condizioni ideali quindi, per un lavoro leggero, la Signora __________ è inabile al lavoro al 50%.”). Senza la possibilità di rispettare tali regole ergonomiche o in caso di attività più pesante, secondo il reumatologo, l’assicurata presenterebbe un’inabilità del 70% ( “Per un lavoro leggero in cui non fossero adempiute queste condizioni, l’inabilità potrebbe raggiungere il 70%. Per un lavoro mediamente pesante la Signora __________ è inabile al lavoro al 70%.”, cfr. doc. AI _).
L’assicurata contesta che l’attività di venditrice possa essere ritenuta come leggera, rilevando come lo specialista non abbia specificato cosa intenda per “condizioni ideali”.
Nel caso in esame, come visto, lo specialista ha definito l’inabilità lavorativa al 50% nell’attività di gerente di boutique precedentemente esercitata dall’assicurata, senza apportare indicazioni particolari.
Nella professione di venditrice la ricorrente è stata ritenuta inabile al 50%, a condizione che “ la paziente dovrebbe poter rispettare le regole di ergonomia della schiena, dovrebbe poter cambiare frequentemente posizione da seduta in piedi senza essere costretta a rimanere in una posizione statica prolungata se non se la sente” (cfr. doc. AI _) Queste indicazioni, a mente del TCA, possono essere rispettate anche nella professione di esercente che l’assicurata svolgeva precedentemente, attività che, rispetto a quella di venditrice, non necessita particolari sforzi fisici. Del resto, nel suo negozio di erboristeria e cosmetici, chiuso nel 1997, l’assicurata aveva alle dipendenze due persone (cfr. doc. _).
2.8. La ricorrente fa riferimento al rapporto 8 giugno 2001 del dr. __________, ortopedico alla Clinica __________ (non prodotto in sede di osservazioni alla proposta di decisione), in cui egli ha attestato una piena inabilità lavorativa (“ Zur Zeit ist die Patientin 100% arbeitsunfähig”. Cfr. doc. _), questo a seguito dell'asportazione appena eseguita delle placche di metallo ed ha comunque osservato un minimo miglioramento (“Sie hat sich soeben einem Eingriff zur Metallentfernung unterzogen. Soweit di ersten Resultate abschätzbar sind, ist nur eine kleine Verbesserung eingetreten.”, cfr. doc. _). Precisando che una prognosi dipende dall’esito dell’operazione e che può essere fatta fra circa due mesi ( “ Die weitere Zukunft wird von unmittelbaren Operationsresultat abhängen, was nach ca. zwei Monaten beurteilt werden kann .”), il medico ha tuttavia concluso per una inabilità lavorativa futura al massimo del 50% (“In Zukunft wird eine maximal 50%-ige Arbeitsfähigkeit als realistisch einzustufen sein.”, cfr. doc. _).
Infine, dal rapporto 20 agosto 2001 del dr. __________ si evince come, a due mesi dall’estrazione delle placche metalliche, l’assicurata abbia sostenuto di non aver beneficiato di un miglioramento del suo stato di salute, accusando dolori persistenti alla gamba destra e rilevato di essere stata vittima di una caduta con frattura al gomito destro, per i cui postumi è in cura presso il dr. _____________ (“ Zwei Monate nach Metallentfernung berichtet die Patientin, nicht nur über keine Verbesserung durch den letzten Eingriff und Persistenz der Beschwerden mit plötzlichen Giving-way des rechten Beines, sondern sie berichtet auch über einen Sturz mit nachfolgender Fraktur des Ellenbogens rechts, diesbezüglich ist die Patientin bei Dr. __________ in Behandlung. “ cfr. doc. AI _). Il medico ha quindi accertato uno stato di salute non soddisfacente, confermato un’inabilità lavorativa del 100% continua e consigliato, dopo la guarigione del gomito, l’esecuzione di una mielotomografia computerizzata (“ Nach wie vor unbefriedigendes Bild mit nicht akzeptablem Giving-way des rechten Beines und Folgverletzung, sodass die Patientin weiterhin 100% arbeitsunfähig ist. Nach Sanierung der oberen Extremität rechts, empfehlen wir weitere diagnostisce Massnahmen, insbesondere die Durchführung eines Myelocomputertomogrammes.”, cfr. doc. AI _).
Ora, va ricordato che, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui esse sono state rese - in casu il 13 luglio 2001 -, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. Invece, i fatti avvenuti posteriormente, e che hanno modificato la situazione, generalmente fanno parte di una nuova decisione amministrativa ( DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). Va altresì rilevato che, nel contesto della revisione della rendita ex art. 41 LAI, un’aggravamento dell’incapacità al guadagno è determinante ai fini del diritto alle prestazioni se tale cambiamento dura almeno da tre mesi senza notevole interruzione (cfr. art. 88a cpv. 2 OAI).
È vero che il certificato 8 giugno 2001 del dr. __________ è stato redatto un mese prima dell’emissione della decisione e che nel rapporto 20 agosto 2001 egli ha confermato una totale inabilità lavorativa (“… die Patientin weiterhin 100% arbeitsunfähig…” , sottolineatura del redattore; cfr. doc. AI _) Ma è altrettanto vero che, come rettamente rilevato dall’UAI nelle osservazioni 22 novembre 2001, da tali atti non risulta certificato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurata, con conseguente aggravamento della capacità lucrativa, di almeno tre mesi antecedenti al 12 luglio 2001 (cfr. art. 88a cpv. 2 OAI). In questo contesto va del resto rilevato che nel rapporto medico 24 maggio 2000 lo stesso dr. __________ non ha potuto fornire una valutazione sul grado d’incapacità lavorativa dell’assicurata poiché a fine maggio – inizio giugno era prevista una spondilodesi L4-S1. Egli ha tuttavia attestato che nel frattempo sono possibili lavori leggeri in cui l’assicurata possa alternare la propria posizione ed escluso quindi i lavori pesanti a causa di una riduzione della capacità di sovraccarico della colonna vertebrale (cfr. doc. AI _). In simili circostanze appare giustificato chiedersi se il cambiamento dello stato di salute della ricorrente è tale da comportare una revisione della rendita ai sensi dell’art. 41 LAI. Tuttavia gli atti a disposizione non sono sufficienti per permettere al TCA di determinarsi in merito. Innanzitutto perché la prognosi non è ancora definitiva, visto che nel rapporto 20 agosto 2001 il dr. __________ ha consigliato una mielotomografia al computer. Tale esame è stato eseguito il 19 settembre 2001 (doc. _), ma al riguardo non vi è una presa di posizione definitiva del curante. Va inoltre ricordata la frattura al polso occorsa nel mese di agosto 2001 (doc. _) le cui eventuali ripercussioni invalidanti non sono state ancora chiarite. Pertanto, è opportuno che gli atti siano trasmessi all’amministrazione affinché, mediante accertamenti medici ed economici, si pronunci in merito ad un’eventuale revisione della rendita dell’assicurata.
2.9. __________ ritiene strano che, tenuto conto delle problematiche di cui soffre, le venga riconosciuta un’incapacità lavorativa globale del 50%.
Come pertinentemente rilevato dall’amministrazione in sede di risposta, in merito alla quantificazione del grado d’inabilità lavorativa, spetta al collegio dei periti stabilire se ed in che misura i singoli gradi di inabilità siano o meno sovrapponibili. In questo contesto, nella presa di posizione 19 gennaio 2001, il SAM ha ben rilevato come sostanzialmente l’assicurata soffra di una sindrome d’amplificazione dei sintomi che la porta “ad elaborare in chiave ipocondriaca i propri disturbi”, per continuare come segue:
" Sulla base di tale disturbo v’è inoltre un bisogno di richiamo d’attenzione d’ordine istrionico. L’A. presenta una lombasciatologia sin. con una pseudoparesi, manifestazione somatica di un’affezione psicosomatica. La valutazione reumatologica e psichiatrica riguarda dunque la medesima patologia”. Per quanto concerne i disturbi neuropsicologici, questi sono stati considerati dalla psichiatra ed inglobati nella sua valutazione, motivo per il quale non da considerarsi come patologia a se stante.”
Infine, riesaminando i documenti medici presentati dall’assicurata, essi hanno concluso che:
" (...) il grado d’incapacità lavorativa del 50% da noi proposto è da considerare assolutamente giustificato: Non vi sono, al contrario, argomenti in favore di un aumento del grado d’incapacità lavorativa, considerando che la patologia principale invalidante dell’A. è una sola considerata da vari punti di vista “ (sottolineatura del redattore, cfr. doc. AI _).
In definitiva, visto che le varie affezioni invalidanti sono sovrapponibili, preso atto delle risultanze della perizia del SAM, alle quali va fatta piena adesione, a mente del TCA è da ritenere dimostrato, con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali ( cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che l’assicurata presenta un’inabilità lavorativa globale del 50% nella sua attività di gerente di boutique precedentemente esercitata, ciò che comporta un grado d’invalidità del 50% con conseguente diritto ad una mezza da rendita.
2.10. Infine, la ricorrente ha chiesto di verificare il calcolo delle rendita, senza comunque indicare alcun motivo di censura.
AI sensi dell’art. 36 LAI, per il calcolo delle rendite d’invalidità sono applicabili le analoghe disposizioni della LAVS, eccezion fatta dell’art. 36 cpv. 3 LAI che comunque non concerne il caso in esame. Va inoltre ricordato che alla fattispecie in esame sono da applicare le norme della LAVS in vigore sino al 31 dicembre 1996, poiché il diritto alla rendita è sorto al 1° ottobre 1996. Infatti, le nuove disposizioni di legge sul calcolo delle rendite introdotte al 1° gennaio 1997 con la 10.a revisione della LAVS sono da tenere in considerazione, tra l’altro, per tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996 (cfr. lett. c cpv. 1 disp.trans. 10.a revisione dell’AVS, da applicare anche all’AI cfr. art. 1 delle disp. trans. LAI), ciò che, come visto, non è il caso in esame.
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se l'assicurato, dal 1° gennaio dopo aver compiuto i 20 anni e fino all'inizio del diritto alla rendita, ha pagato i contributi per lo stesso numero di anni come gli assicurati della sua classe di età (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 30 cpv. 1 LAVS). A sua volta, il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi dell'attività lucrativa sui quali l'assicurato ha pagato i contributi e dividendo il totale così ottenuto per il numero degli anni di contribuzione. E' tenuto conto tuttavia soltanto dei contributi pagati dall'assicurato dal 1° gennaio dopo aver compiuto i 20 anni, fino al 31 dicembre precedente la nascita del diritto alla rendita, nonché dei corrispondenti anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito accertato in conformità delle norme surriferite, rivalutato secondo il fattore di cui all'art. 51 bis OAVS (cfr. art. 30 cpv. 4 e art. 33ter LAVS) darà il reddito annuo medio determinante.
Ovviamente, il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita. Questa è, in sostanza, calcolata tenendo conto e del totale dei contributi versati, e del numero di anni in cui i contributi sono stati pagati (durata di contribuzione dell'assicurato).
2.11. Nella fattispecie in esame, dai conti individuali, dove sono registrati i contributi versati, nonché dalla tabella di calcolo della Cassa di compensazione, competente per la determinazione della rendita (art. 60 cpv. 1 lett.b LAI), contenuti agli atti (doc. _), risulta che l’amministrazione ha rettamente riconosciuto all’assicurata la scala di rendita 44, che è la massima prevista per un periodo di contribuzione ininterrotto (cfr. tabelle sulle rendite edite dall'UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30bis LAVS).
Il reddito annuo medio (RAM) è ottenuto sommando i redditi da attività lucrativa sui quali l’assicurata ha pagato i contributi, rivalutati secondo il fattore di cui all’art. 51 bis. OAVS, e dividendo il totale così ottenuto per il relativo periodo di contribuzione.
Procedendo a tale calcolo, il reddito annuo medio della ricorrente risulta essere di fr. 25'608.-- ai quali sono stati aggiunti fr. 23'280.— di accrediti per compiti educativi, allora previsti per le donne divorziate (cfr. art. 2 del Decreto federale concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento del 19 giugno 1992; RS 831.100.1). Complessivamente, nel 1996, anno d’inizio del diritto alla rendita, il reddito annuo medio è risultato di complessivi fr. 48'888.— che, adeguato, al 2001, ammonta a fr. 51'912.--. Di conseguenza la rendita intera a favore di _____________, calcolata con l’ausilio delle citate tabelle e sulla base di una scala di rendita 44 ed un RAM di fr. 48’888.--, nel 1996 ammonterebbe a fr. 1’662.--. La mezza rendita AI risulta essere quindi di fr. 831.--. A seguito dei periodici adeguamenti, al 1.1.1997 tale importo è aumentato a fr. 852.--, al 1.1.1999 a fr. 861.— ed al 1.1. 2001 a fr. 882.-. Contestualmente alla ricorrente sono state riconosciute delle rendite per figli corrispondenti al 40% della rendita principale (art. 38 cpv.1 LAI).
Ne consegue dunque l’esattezza del calcolo operato dall’amministrazione e la conferma delle decisioni contestate.
2.12. L'assicurata ha chiesto l'erezione di una perizia giudiziale interdisciplinare volta ad accertare il grado d'incapacità lavorativa.
Al proposito, va ricordato che, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove, senza che ciò costituisca una violazione del diritto di essere sentito (apprezzamento anticipato delle prove; cfr. DTF 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all’art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e riferimenti).
Nel caso in esame, secondo il TCA, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- L’incarto è trasmesso all’UAI per le sue incombenze come al consid. 2.8.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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