AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.20
Data decisione, Autorità: 10.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00020
cs/nh
Lugano 10 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2001 di
__________,
contro
la decisione del 13 febbraio 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con una decisione del 13 febbraio 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto __________, con effetto dal 1° febbraio 2000, al beneficio di una rendita semplice d'invalidità di fr. 1'560 al mese (fr. 1'599 dal 2001), di una rendita completiva per la moglie di fr. 468 (fr. 480 dal 2001) e per i tre figli di fr. 452 (fr. 463 dal 2001).
La prestazione è stata calcolata in base ad un reddito annuo medio di fr. 39'552, una durata di contribuzione di 33 anni e una scala di rendita 44.
1.2. L'assicurato è tempestivamente insorto contro la predetta decisione, facendo valere quanto segue:
"1) In data 13.02.2001 l'Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio assicurazione invalidità ha emesso la decisione impugnata con cui stabiliva il diritto alla rendita invalidità del sottoscritto con effetto retroattivo al 1.02.2000.
La rendita è stata assegnata per un'accertata invalidità nella misura dell'80%.
Anno 1999/00
Dal 2001
Rendita semplice d'invalidità
fr. 1560.00
fr. 1599.00
Rendita completiva per la moglie
fr. 468.00
fr. 480.00
Rendita semplice per figli (di un beneficiario di rendita)
fr. 452.00
fr. 463.00
Rendita semplice per figli (di un beneficiario di rendita)
fr. 452.00
fr. 463.00
Rendita semplice per figli (di un beneficiario di rendita)
fr. 452.00
fr. 463.00
TOTALE
Il sottoscritto desidera una verifica del conteggio sopra indicato ed in particolare desidera sapere se nel calcolo della rendita a lui spettante sono stati presi in considerazione tutti i redditi da lui conseguiti nel corso della sua attività professionale.
La rendita a lui assegnata risulta infatti essere insufficiente al sostentamento della famiglia composta, oltre che dai genitori, da tre figli in tenera età.
Il signor __________ chiede inoltre una spiegazione relativa alla riduzione della rendita completiva per figli a causa della sovrassicurazione conformemente all'art. 38 bis LAI." (doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 20 aprile 2001 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" Nel caso specifico, l'ufficio ha proceduto al calcolo della rendita sulla base degli anni di contribuzione dell'assicurato registrati sul suo conto individuale personale per il periodo 1° gennaio 1967 ‑ 31 dicembre 1999. Risulta pertanto un periodo contributivo di 33 anni (31 anni da attività lucrativa, 1 anno da attività lucrativa in gioventù e un anno di accredito educativo) come gli assicurati della sua classe d'età; ciò consente di applicare la scala massima ossia la 44 e di riconoscere al Signor __________ una rendita d'invalidità di fr. 1'560.‑ mensili dal 1° febbraio 2000 aumentata a fr. 1'599.‑ mensili dal 1° gennaio 2001, una rendita completiva moglie di fr. 468.‑ dal 1° febbraio 2000 aumentata a fr. 480.‑ dal 1° gennaio 2001.
Per determinare il limite di riduzione, al reddito annuo medio di fr. 38'592.‑ bisogna aggiungere l'importo della rendita mensile di fr. 2'010.‑ ottenendo così l'ammontare massimo che la famiglia può percepire ossia fr. 40'602.
Considerato che la rendita per ciascun figlio ammonterebbe a fr. 624.‑ mensili e aggiunte a quella dell'invalido e della moglie risulterebbe di fr. 3'900.‑ al mese pari a fr. 46'800.‑ annui, è necessario operare una riduzione delle rendite per i figli.
La riduzione è di fr. 6'198.‑ (fr. 46'800.‑ ‑ fr. 40'602.‑) e dev'essere dedotta dal totale delle rendite per i figli di fr. 22'464.‑ (624.‑ x 3 x 12).
L'importo della rendita attribuibile per i figli è pertanto di fr. 16'266.‑ (fr. 22'264.‑ ‑ fr. 6'198.‑) e consente quindi di riconoscere una rendita di fr. 452.‑ mensili per ciascuno di loro, rendita aumentata a fr. 463.‑ dal 1° gennaio 2001.
Si osserva inoltre che in data 2 aprile 2001, il ricorrente ha presentato al servizio prestazioni complementari, una domanda intesa a ricevere un eventuale supplemento alla rendita d'invalidità già stabilita.
Il suddetto servizio provvederà quindi prossimamente all'intimazione della relativa decisione di prestazione complementare." (doc. _).
1.4. Con scritto 30 aprile 2001 il ricorrente ha ribadito quanto segue:
" Non sono affatto d'accordo con il contenuto della risposta che è particolarmente oscuro per chi non è addetto ai lavori.
In particolare non capisco cosa intende l'UAI quando afferma che io avrei, nel frattempo, chiesto la Prestazione complementare: tale prestazione è separata indipendente dalla rendita Al.
Poiché l'UAI cita un mucchio di articoli di legge a me ignoti, espone le sue argomentazioni in modo a dir poco "incomprensibile", chiedo che il Tribunale verifichi accuratamente l'operato dell'Ufficio Al e che accolga il mio ricorso." (doc. _)
1.5. Pendente causa il TCA ha proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno un anno. Il capoverso 2 prevede che, fatto salvo il capoverso 3, le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie. A norma del citato capoverso 3 prima frase se l'assicurato non ha ancora compiuto i 45 anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale.
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.3. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
(lett. b);
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.4. Con il ricorso in esame il ricorrente contesta la decisione dell'UAI sostenendo che le rendite percepite non sono sufficienti al suo sostentamento. Egli chiede inoltre spiegazioni circa l'applicazione dell'art. 38 bis LAI.
Come visto in precedenza, le rendite sono calcolate in base al periodo di contribuzione e al reddito annuo medio (consid. 2.2.).
2.4.1. Periodo di contribuzione
Va qui preliminarmente rilevato che il ricorrente con il suo gravame ha in particolare richiesto di controllare che tutti i redditi da lui conseguiti nel corso della sua attività professionale siano stati presi in considerazione (doc. _).
Ritenuto che dagli atti risultavano lacune contributive per il 1971 e per il 1991 (colmate comunque con i redditi conseguiti prima del 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età, conformemente all'art. 52b OAVS, rispettivamente con gli accrediti educativi), il TCA ha interpellato l'insorgente (doc. _ e _), il quale ha rilevato:
" Per quanto concerne l'anno 1971, mio marito ha lavorato fino allora alle dipendenze __________, in qualità di pittore-imbianchino, e dovreste risalire a loro per le trattenute AVS!
Per l'anno 1991, posso dire che avevamo un'attività quale S.A., poi regolarmente chiusa, se non erro a fine 1991.
Ho trovato uno scritto dell'agenzia __________ ed altri due della Cassa Cantonale Compensazione AVS/B.zona, oltre alla ns. dichiarazione d'imposta 1993/94, ove è citato un importo di fr. 1'006.‑‑ versati quell'anno.
Purtroppo, non ho altra documentazione, poichè dopo qualche anno, con il ns. trasferimento di domicilio a __________, ho eliminato la contabilità di quegli anni.
Allego al presente scritto, alcune fotocopie inerenti la corrispondenza con gli uffici competenti negli anni 1991/1992." (doc. _)
Chiamato dal TCA a trasmettere la documentazione inerente il ricorrente, __________ ha affermato:
" Le comunichiamo che l'interessato è stato alle dipendenze dell'allora Ospedale __________, ora __________, a contare dal 15 febbraio 1967 e sino al 31 luglio 1970. Più precisamente: dal 15 febbraio 1967 al 31 dicembre 1967 quale allievo infermiere, ed a partire dal 1. gennaio 1968 al 31 luglio 1970 quale operaio pittore.
Ha lasciato il posto di lavoro all'__________, a seguito di sue dimissioni.
La vostra richiesta inerente i salari pagati ed i vari contributi, viene trasmessa all'Ufficio cantonale stipendi ‑che ci legge in copia‑, competente in merito." (doc. _)
Interpellata dal TCA per verificare se nel 1971 e nel 1991 risulta che il ricorrente ha pagato ulteriori contributi, l'amministrazione ha affermato:
" Da ulteriori ricerche, in particolare per gli anni contributivi 1971 e 1991, abbiamo riscontrato che: per l'anno 1971 l'assicurato era affiliato presso la nostra cassa quale indipendente con un reddito di fr. 8'000.-. Per il 1991, contrariamente al 1990, anno in cui è stata costituita la __________, non è stato registrato alcun dipendente salariato.
A tal proposito alleghiamo un questionario per l'affiliazione degli indipendenti e una distinta di salario.
Precisiamo tuttavia che, dopo aver ricalcolato la rendita del signor __________, con l'aggiunta del reddito di cui sopra, l'importo mensile di diritto non si modifica e pertanto riconfermiamo le nostre osservazioni precedentemente inviate." (doc. _)
Per cui, in realtà nel 1971, contrariamente a quanto sostenuto in un primo tempo dalla Cassa, non esiste nessuna lacuna, avendo il ricorrente contribuito a sufficienza. Va tuttavia rilevato che malgrado la nuova iscrizione di fr. 8'000 per il 1971, come si vedrà in seguito, l'ammontare della rendita non viene modificato.
Circa il 1991, il TCA oltre a chiedere all'amministrazione la verifica di un'eventuale iscrizione del pagamento dei contributi, che avuto esito negativo (doc. _), ha chiesto al ricorrente di produrre documenti comprovanti il pagamento di contributi nell'anno in esame e ha richiamato l'incarto fiscale dell'insorgente relativo agli anni 1991/1992 e 1993/1994. Infatti, dalla dichiarazione fiscale allegata dall'insorgente emergeva che nel biennio 1993/1994 aveva dichiarato di aver versato fr. 1'006 di contributi AVS/AI/IPG. Tuttavia, né dall'incarto fiscale, né dagli ulteriori documenti vi è la prova di tale pagamento. Inoltre, dagli scritti presentati dal ricorrente emerge che l'iscrizione quale indipendente ha avuto luogo nel 1992 (doc. _).
Pure gli altri documenti allegati dall'assicurato si riferiscono in gran parte al 1992. Spettava all'assicurato, qualora già esercitava un'attività indipendente nel 1991, annunciarsi presso la Cassa competente, ciò che costituisce un obbligo di diritto pubblico (art. 64 cpv. 5 LAVS, Greber, Duc Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, n. 30, pag. 30).
Ora, va ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali é retta dal principio inquisitorio (STFA inedita del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01, STFA inedita del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01, STFA inedita del 13 marzo 2001 nella causa P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non é tuttavia assoluto, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversiche- rung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.)
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (STFA inedita del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In concreto, non avendo provato e nemmeno reso verosimile il pagamento di contributi nel 1991, per quell'anno risulta una lacuna contributiva. Va infatti rammentato che un eventuale pagamento dei contributi non sarebbe possibile al momento attuale, essendo ormai prescritti (art. 16 cpv. 1 LAVS: prescrizione quinquennale).
Va tuttavia rilevato che la Cassa ha rettamente proceduto a colmare la lacuna, prendendo in considerazione il 1991 quale anno di contribuzione, in virtù dell'art. 29ter cpv. 2 lett. c LAVS giusta il quale sono considerati anni di contribuzione i periodi durante i quali possono essere computati accrediti per compiti educativi, come in concreto.
Per cui il periodo di contribuzione dell'assicurato (classe __________), che va dal 1° gennaio 1967 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 1999 (anno precedente l'insorgere del diritto alla rendita AI), raggiunge un periodo di 33 anni, corrispondente alla scala di rendita massima, ossia la 44.
2.4.2. Reddito annuo medio
Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM).
Come già detto (cfr. consid. 2.2 e 2.3), il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione.
Nel caso di specie, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurato relativi al succitato periodo giungendo così all'importo di fr. 655'379, compresi i fr. 8'000 del 1971.
Orbene, la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell’assicurato è avvenuta nel 1967 e, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1,348.
L'importo rivalutato va poi diviso per i 33 anni di contribuzione per un importo di fr. 26'771 (655'379 x 1,348 : 33)
Per ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.3).
L’assicurato ha avuto cinque figli nati nel __________.
Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati dal 1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni e al massimo fino al 31 dicembre prima dell'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS).
In concreto vanno attribuiti accrediti dal 1979 (anno susseguente la nascita del primo figlio) al 1999 (anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato).
Infatti, gli accrediti educativi sono computati unicamente per il periodo di contribuzione e nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
Da rilevare infine che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Ne consegue quindi che a __________ vanno computati
21 mezzi accrediti per un importo di fr. 11'512.
Per cui il reddito annuo medio ammonta a fr. 38'592 (fr. 26'771 + 11'512 = 38'283 arrotondato all'importo immediatamente superiore secondo le Tabelle UFAS) nel 2000 e a fr. 39'552 nel 2001, per una prestazione di fr. 1'560 nel 2000 e una completiva per la moglie di fr. 468, rispettivamente di fr. 1'599 dal 2001 e fr. 480 per la moglie, come calcolato dalla Cassa.
2.5. Circa la rendita semplice da accordare ai figli essa ammonterebbe a fr. 624 nel 2000 e a fr. 639 nel 2001. Tuttavia, l'amministrazione ha ridotto la prestazione in applicazione dell'art. 38 bis LAI assegnando fr. 452 nel 2000 e fr. 463 nel 2001.
Giusta l'art. 38bis LAI le rendite per figli sono ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre superino sensibilmente il reddito annuo medio determinante per il calcolo di queste ultime. Il Consiglio federale stabilisce tuttavia un importo minimo (cpv. 2). Il Consiglio federale disciplina i particolari, specialmente la riduzione delle rendite parziali, delle mezze rendite e dei quarti di rendita (cpv. 3). L'art. 33 bis OAI, cui rinvia l'art. 38bis LAI, prevede che la riduzione delle rendite per figli è retta dall'art. 54 bis OAVS.
Giusta l'art. 54 bis cpv. 1 OAVS le rendite per figli e le rendite per orfani sono ridotte conformemente all'articolo 41 capoverso 1 LAVS nella misura in cui, aggiunte alla rendita del padre o a quella della madre, il loro importo supererebbe quello del reddito annuo medio determinante per il calcolo di questa rendita, aumentato dell'importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).
Il cpv. 2 prevede che esse non sono ridotte quando, addizionate alla rendita del padre o della madre, non superano la somma del 150 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia a cui si aggiungono gli importi minimi di tre rendite per figli o per orfani. Questo importo è aumentato, a partire dal quarto figlio, e per ciascuno dei seguenti, dell'importo mensile massimo della rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 3 LAVS).
A norma del cpv. 3 la riduzione è ripartita tra ciascuna delle rendite per figli o delle rendite per orfani.
Nei casi di rendita parziale, l'importo ridotto corrisponde alla percentuale, fissata secondo l'articolo 52, della rendita completa, ridotta conformemente ai capoversi 1 e 2.
In concreto, come rettamente esposto dalla Cassa nella sua risposta, al reddito annuo medio di fr. 38'592 nel 2000 (39'552 nel 2001) va aggiunto l'importo della rendita massima (fr. 2'010 nel 2000, 2'060 nel 2001), per un importo totale di fr. 40'602 (fr. 41'612 nel 2001).
Come visto in precedenza le rendite per i tre figli ammonterebbero a fr. 624 nel 2000 (fr. 639 nel 2001), che sommate alle rendite percepite dai genitori, raggiungerebbero fr. 3'900 al mese nel 2000 (fr. 3'996 nel 2001) e fr. 46'800 all'anno (fr. 47'952 nel 2001).
Per cui la deduzione ammonta a fr. 6'198 (46'800 - 40'602) nel 2000 (nel 2001: fr. 6'340 = fr. 47'952 - 41'612).
Tale importo va dedotto dalla somma delle rendite dei figli (624 X 3 X 12 - 6'198), per un ammontare di fr. 16'266 (nel 2001: 639 X 12 X 3 - 6'340 = 16'664) e una rendita di fr. 452 (16'266 : 12 : 3) al mese per i tre figli nel 2000 e di fr. 463 dal 2001 (16'664 : 12 : 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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