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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.104
Data decisione, Autorità: 23.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00104
RG/sc
Lugano 23 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 1 ottobre 2001 di
__________,
contro
la decisione del 12 settembre 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
Considerato in fatto e in diritto che
per decisione 12 settembre 2001 l'Ufficio AI ha chiesto a __________ la restituzione dell’importo di fr. 2'196 indebitamente percepito a titolo di rendite completive AI a favore del figlio ________ nel periodo 1. luglio - 30 settembre 2001;
con scritto 1. ottobre 2001 indirizzato al TCA l’assicurato non contesta la decisione di restituzione ma chiede unicamente che, a motivo della sua precaria situazione finanziaria, gli venga concessa la facoltà di dilazionare il pagamento dell'importo dovuto tramite trattenuta di fr. 200 mensili sulla sua rendita d'invalidità;
giusta l'art. 84 cpv. 1 LAVS, applicabile per analogia all'assicurazione invalidità, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione, poiché costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
nel caso di specie l'Ufficio AI non risulta essersi pronunciato sulla richiesta formulata dall'assicurato dinanzi a questo TCA con scritto 1. ottobre 2001;
l'atto 1 ottobre 2001 deve quindi essere dichiarato irricevibile e l’incarto viene trasmesso all'UAI affinché si pronunci sulla richiesta di restituzione dilazionata dell'importo indebitamente percepito;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
2.- L’incarto è trasmesso all'Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona affinché si pronunci sulla richiesta di dilazione di pagamento.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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