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Numero d'incarto:
32.2001.69
Data decisione, Autorità:
16.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
32.2001.00069
BS
Lugano
16 novembre 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 21 maggio 2001
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24 aprile 2001 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 14 agosto 2001 della
parte convenuta che propone la reiezione del gravame;
vista la lettera 29 ottobre 2001 della
Cassa cantonale di compensazione che ha dato seguito all’accertamento richiesto
dal TCA (doc. _) in merito al termine di perenzione ex art. 47 cpv. 2 LAVS,
applicabile in virtù del rinvio dell’art. 49 LAI;
ritenuto che con scritto 12 novembre 2001 il rappresentante del ricorrente ha
comunicato:
“(…) richiamata la mia lettera
dello scorso 13 settembre, l’insorgente comunica di ritirare il ricorso.
Egli si permette comunque di segnalare a questo lodevole Tribunale il risparmio
di tempo e di risorse a beneficio di tutti quanti, se l’Istituto delle
assicurazioni sociali avesse a suo tempo ottemperato al proprio dovere
d’informarlo e di sentirlo prima di intimargli una decisione a suo detrimento,
oppure se avesse almeno in seguito fornito la documentazione sopra citata già
in sede di risposta, allorquando il tema della perenzione era già noto. (…)”
(doc. _).
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli:
-
non
si prelevano né tasse né spese;
-
intimazione
alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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