AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 32.2001.79
Data decisione, Autorità: 06.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00079
RG/sc
Lugano 6 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2001 di
__________,
contro
la decisione del 14 agosto 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. L'assicurata, nata nel 1948, di professione ausiliaria di lavanderia, in data 14 ottobre 1999 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti.
In relazione a tale richiesta il medico curante dott. __________ ha diagnosticato:
" 3. Diagnosi
sindrome lombo-radicolare (dermatoma L5 a destra) in:
ernia discale L4-L5 bilaterale con compressione discreta radice L5
degenerazione discale L3-L4 e L4-L5
spondilosi L5 e insufficienza muscolare segmentare L4-L5"
(Doc. AI _, pto. 3)
attestando un'incapacità lavorativa del 100% dal 17 agosto 1998.
1.2. Per decisione 14 agosto 2001, dopo aver esperito accertamenti di natura medica ed economica, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha concesso a __________ una mezza rendita per un grado d'invalidità del 62%, con effetto dal 1 agosto 1998. Queste le motivazioni poste alla base della decisione amministrativa:
" Giusta l'articolo 28 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado d'invalidità
Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera
40 per cento almeno
un quarto
50 per cento almeno
una mezza
66 2/3 per cento almeno
rendita intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.
Il diritto alla rendita giusta l'art. 28 LAI, nasce al più presto alla data in cui:
a) l'assicurato presenta un'incapacità al guadagno durevole del 40% almeno, o
b) l'assicurato ha presentato, in media, un'incapacità di lavoro del 40% almeno durante un anno senza interruzione notevole (Art. 29 LAI).
E' ritenuta invalidità durevole o permanente, un danno alla salute irreversibile, ma relativamente stabilizzato, che verosimilmente non evolverà più, né migliorando, né peggiorando. In questo caso, il diritto alla rendita nasce al momento in cui l'incapacità di guadagno ha raggiunto almeno il 40 %.
In assenza di invalidità permanente, si parla di un'invalidità (incapacità di lavoro e di guadagno) di lunga durata. Il diritto alla rendita nasce, in questo caso, alla scadenza del termine di un armo, se c'è stata incapacità di lavoro del 40% almeno, senza interruzione notevole, e se l'incapacità di guadagno che dà diritto a una rendita persiste.
All'occorrenza, si tratta di una malattia di lunga durata.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento.
Dalla documentazione medica acquisita all'incarto, ed in particolare dalla perizia eseguita dal Dr. __________, risulta l'inabilità di 2/3 nella sua attività originale mentre, in attività leggere che rispecchiano gli elementi di controindicazioni, l'esigibilità è di 2/3.
Non vi sono i necessari requisiti attitudinali per cimentarsi con sufficienti garanzie in una riformazione professionale, indispensabile per accedere a campi o sfere d'attività che consentono un
maggior recupero di capacità di guadagno.
Reddito annuo ragionevolmente esigibile
proveniente da un'attività lucrativa franchi
senza invalidità 43617
con invalidità 16792
perdita di guadagno/grado d'invalidità 26825 = 62 %
====
A partire dal 01.08.1999, lei ha diritto ad una mezza rendita." (Doc. _)
1.3. Contro questo provvedimento l'assicurata ha interposto tempestivo ricorso con il quale postulata il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità.
Nel gravame viene in particolare esposto:
" con la presente mi permetto di ricorrere contro questa decisione che stima il mio grado di invalidità nella misura del 62%. Infatti i dolori della schiena mi hanno obbligato non solo a lasciare l'impiego che avevo presso la clinica __________, ma mi impediscono di lavorare in casa. Al massimo posso preparare la tavola e i lavori di casa sono fatti da mia figlia. I dolori di cui soffro non mi permettono di mantenere a lungo la stessa posizione e devo continuamente coricarmi, combatto il dolore con forti analgesici che provocano grande stanchezza.
Con la decisione della Al, la rendita di mio marito è stata pure dimezzata. Insieme riceviamo Fr. 1'405.‑-, somma che non ci permette di vivere.
lo ho sempre lavorato durante la mia vita e sono stata obbligata dalla malattia a lasciare il mio posto di lavoro (sono stata licenziata per assenza prolungata per malattia).
lo domando alla Al una rendita che corrisponde alla mia invalidità che è totale e che mi permetta di vivere con dignità." (Doc. _)
1.4. Con risposta di causa 20 settembre 2001 l'UAI ha proposto la reiezione del gravame osservando:
" (…)
Riesaminato il caso, lo scrivente Ufficio ritiene corretta la propria presa di posizione, fondata su dettagliati elementi tanto dal punto di vista medico che economico. Per quanto attiene al primo aspetto, si rileva che l'assicurata, sofferente di sindrome lombo‑vertebrale cronica, è stata sottoposta ad una perizia specialistica, effettuata dal reumatologo __________ (cf. doc. n. _ inc. AI). La stessa risulta chiara e circostanziata, e non offre alcuno spunto di critica.
Giova fra l'altro sottolineare come a detta del perito "vi è inoltre sicuramente un fattore aggravante" (perizia, p. 6).
Alla stessa conclusione era del resto giunto anche il dottor __________, il quale osservava la presenza di "attitudini abbastanza teatrali" e rilevava come "al contrario, quando non si sente osservata, e si avvia all'automobile, la marcia è molto più spedita e la zoppia solamente minima" (cf. doc. n. _ inc. AI).
Anche la valutazione effettuata dal consulente in integrazione professionale (cf. doc. n. _ inc. AI) merita integrale conferma.
Nel calcolo relativo alla quantificazione del grado di invalidità l'incaricato ha ampiamente considerato i fattori che possono esercitare un influsso negativo sul reddito conseguibile, deducendo dalla mediana di riferimento il 25%, ovvero il massimo consentito.
Per quanto attiene poi alle possibilità lavorative residue si rileva che, pur non essendo il ventaglio di possibilità estremamente esteso, pur tuttavia v'è ancora un buon numero di ambiti lavorativi nei quali l'assicurata può inserirsi (cf. p. 4 rapporto CIP).
Infine, in merito alle puntuali obiezioni sollevate dall'assicurata in sede ricorsuale, si tiene a precisare innanzitutto che dalla documentazione agli atti ed, in particolare dal certificato redatto dall'ex datore di lavoro, risulta che il rapporto d'impiego è stato disdetto non per motivi di salute, bensì logistici (chiusura del reparto, cf. doc. n. _ inc. AI).
In merito poi alle difficoltà riscontrate dall'assicurata nell'espletamento delle mansioni domestiche si rileva che, risultando la stessa salariata al 100% prima dell'insorgere del danno alla salute, la valutazione deve limitarsi a quantificare in quale misura la capacità di guadagno dell'interessata ha subito una diminuzione dopo l'insorgere del danno alla salute. Le obiezioni sollevate sono quindi ininfluenti ai fini del presente giudizio." (Doc. _)
1.5. In data 31 ottobre 2001 l'assicurata ha prodotto un rapporto medico del dott. __________ (VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l'attribuzione a __________ di una rendita intera d'invalidità.
Con l'atto querelato l'amministrazione ha infatti assegnato all'assicurata una mezza rendita AI. A mente dell'UAI, malgrado il danno alla salute, l'interessata è ancora in grado di conseguire un reddito di fr. 16'792, dal cui raffronto con quello conseguibile, senza l'invalidità, nella precedente attività di ausiliaria di lavanderia (fr. 43'617) emerge un tasso d'invalidità pari al 62%.
Dal canto suo l'insorgente assevera, in sostanza, che a causa del danno alla salute di cui è portatrice essa è in grado di svolgere attività leggere in misura non completa, sostenendo che il tasso d'incapacità al guadagno risultante dal raffronto del reddito ricavabile dall'esercizio di tali attività con quello conseguibile ipoteticamente quale scalpellino senza invalidità è tale da giustificare l'erogazione di una rendita AI intera. Nel giustificare tale assunto l'insorgente adduce altresì le difficoltà di reperimento di un'occupazione adeguata e confacente allo suo stato di salute.
A norma dell'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, è l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
· un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
La misura dell'incapacità di guadagno è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.
Infatti l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:
" l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido."
(metodo ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e giurisprudenza citata).
Ne consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di guadagno effettiva. Infatti, bisogna tenere conto, nel calcolo dell'incapacità di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche della circostanza opposta.
2.3. Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Questo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2 luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della Commissione AI.
L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno.
Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pagg. 140 e 141).
Il grado d'invalidità di un assicurato non può essere pertanto fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che può ragionevolmente esercitare e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
2.4. Nell'evenienza concreta, ai fini di accertare lo stato di salute e le eventuali conseguenze sulla sua capacità lavorativa, l'UAI ha sottoposto l'assicurata ad esame peritale a cura del dott. ________, reumatologo.
Con referto peritale 29 maggio 2000 il perito ha osservato:
" (…)
4.1 Anamnesi:
4.2 Dati soggettivi dell'assicurato:
4.3 Constatazioni obiettive:
Vedi quanto detto sopra
4.4. Diagnosi:
‑ irradiazione algica diffusa all'arto inferiore dx di carattere non radicolare
‑ discopatia L3/4, L4/5 e in minor misura L5/S 1
‑ ernia discale medio‑laterale bilaterale L4/5
Emisindrome sensitiva ed algica all'emicorpo dx
Obesità (BMI 30.7 kg / m2)
La signora __________ presenta dunque una sintomatologia dolorosa generalizzata a tutto l'emicorpo dx e focalizzata sulla regione lombo‑sacrale ed all'arto inferiore dx. Dal lato oggettivo, per quanto riguarda l'eventuale sindrome radicolare all'arto inferiore dx, il Prof. __________ nel suo rapporto del 24.11.98 segnalava una componente radicolare solo discreta (minimi segni in L5 a dx per un Lasègue di 90°). In seguito nei vari altri rapporti specialistici, vedi quelli del Dr. __________ del 29.4.99 e del Dr. __________ dell'1.11.99, dei medici della Clinica di __________ del 12.2.99 e in particolare del rapporto specialistico del Dr. __________ del 22.2.99, non sono mai emersi dei dati oggettivi in favore di una radiculopatia. La signora __________ soffre certamente di una problematica lombare, che emerge anche dall'esame RMN della colonna lombare ma con una estensione algica sproporzionata a tutto l'emicorpo dx. Una componente funzionale è evidente in presenza di una sindrome algica e sensitiva soggettiva a tutto l'emicorpo dx. Vi è inoltre sicuramente un fattore aggravante, anche se non sono in grado di dire se sia cosciente o meno.
A questo si aggiunge un altro fattore sfavorevole legato al sovrappeso ed ad un certo decondizionamento fisico dopo due anni di inattività.
4.5. Grado di capacità lavorativa:
Nel caso dell'assicurata è certificata un'inabilità lavorativa completa dal 17.8.98 a tuttora.
La problematica lombare della paz. e delle ultime attività svolte nella lavanderia di grandi istituti dì cura, occorre riconoscere alla paz. una incapacità lavorativa di 2/3, probabilmente definitiva. L'inabilità lavorativa è giustificata dal fatto che la patologia discale della paz. è effettivamente limitante in buona parte delle attività richieste nelle lavanderie dei grandi istituti di cura in cui è stata impiegata da ultimo.
4.6. Possibilità di migliorare la capacità di lavoro:
4.6.a Tramite provvedimenti sanitari:
Non ci sono proposte particolari sotto questo punto di vista, la paz. avendo già beneficiato di tutte le misure terapeutiche conservative. L'indicazione a delle misure chirurgiche, in assenza di deficit radicolari, è molto relativo, come già citato dal Prof. __________, il quale già all'epoca esprimeva che un'operazione dovrebbe essere valutata con prudenza visto l'atteggiamento della paz. e che la capacità lavorativa non potrebbe essere migliorata chirurgicamente. Non sono in grado di giudicare se una presa a carico dal punto di vista psichiatrico potrebbe portare un beneficio alla paz. Considerando il quadro clinico globale non credo comunque che si otterrebbe un miglioramento significativo della sua capacità lavorativa.
4.6.b Tramite provvedimenti d'ordine professionale:
Dei provvedimenti di integrazione non mi sembrano ragionevoli tenendo conto del fatto che la paz. non è motivata, essendo già convinta a priori che i dolori precluderanno qualsiasi attività lavorativa.
In una attività lavorativa leggera generica si può ritenere una capacità lavorativa residua di 2/3 tenendo conto delle lesioni oggettivabili a livello lombare. Una tale attività dovrebbe evitare delle posizioni ergonomiche sfavorevoli prolungate, portare o sollevare pesi superiori a 10 kg e permettere alla paz. di cambiare di tanto in tanto la propria posizione.
4.6.c Tramite mezzi ausiliari:
Nel contesto generale della paz. ritengo che un corsetto lombare non gioverebbe nè ai dolori nè alla capacità funzionale." (Doc. AI _)
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), cfr. U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.6. Nel caso in esame, questa Corte non può che conferire alla perizia del dott. __________ forza probatoria piena. Conformemente ai criteri giurisprudenziali sopra ricordati, il cennato referto è infatti completo, approfondito, chiaro nell'esposizione e logico nonché motivato nelle conclusioni.
E' pertanto da ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 208; DTF 115 V 142; SVR 1996 KV Nr. 85 p. 269) che, a causa del danno alla salute, la capacità lavorativa dell'assicurata quale ausiliaria di lavanderia è ridotta di 2/3, mentre in attività leggere generiche in cui sia possibile evitare posizioni ergonomiche sfavorevoli prolungate, evitare il trasporto o sollevamento di pesi superiori ai 10 kg e dove sia possibile cambiare posizione, essa presenta una capacità al lavoro pari al 66.66%.
Dalle tavole processuali non emergono per il resto elementi o concreti indizi atti a contraddire le conclusioni peritali in merito alla capacità lavorativa, né d'altronde l'assicurata è stata in grado di produrre nuova documentazione medica idonea a far ritenere la valutazione del dott. __________ siccome inaffidabile. Il rapporto medico 29 ottobre 2001 del dott. __________ (VII), prodotto nelle more della presente procedura, si limita infatti a confermare in sostanza l'esistenza, da una decina d'anni, di una patologia lombare rimasta sostanzialmente invariata, senza esprimere alcuna valutazione circa gli effetti invalidanti riconducibili a tale affezione.
2.7. Incaricato dall'amministrazione di procedere ad una valutazione delle possibilità di reintegrazione dell'assicurato, con rapporto 26 aprile 2001 il Consulente in integrazione professionale dell'AI ha in particolare evidenziato come in attività fisicamente leggere - quali, per esempio, addetta alla vendita di carburanti con compiti essenzialmente di incasso, operaia ausiliaria in lavori leggeri, operaia generica nell'industria cioccolatiera, operaia in industria farmaceutica, di lavorazione o distribuzione di prodotti tabagiferi, operaia nel settore componentistica elettronica, nell'industria orologiera, impacchettatrice o imballatrice, venditrice o cassiera in grande magazzino senza diploma, commessa in chiosco ecc. - rispecchianti le controindicazioni mediche, l'assicurata, sarebbe ancora in grado di conseguire un reddito pari a fr. 16'792 (cfr. doc. AI _).
Sulla scorta della refertazione medica agli atti e del rapporto della Consulente AI, con l'atto impugnato l'UAI ha indi stabilito un'incapacità al guadagno del 62%, risultante dal raffronto di un reddito da valido - incontestato - di fr. 43'617 con un reddito da invalido pari a fr. 16'792.
2.8. Riguardo alla fissazione del reddito da invalido in attività di tipo leggero, giova ricordare che, per quanto riguarda i salari applicati nel Canton Ticino, questo Tribunale, utilizzando dati salariali concreti ed analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in materia, ha stabilito - con sentenza 13 luglio 1995, confermata dal TFA (cfr. SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI 1998 pag. 223) - che in attività leggere e non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per la manodopera maschile ammonta:
per il 1992 fr. 34'000.--
per il 1993 fr. 34'500.--
per il 1994 fr. 35'000.--
per il 1995 fr. 35'000.--
Il TCA ha inoltre escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.). Simile aumento è stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H.) e per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.) e per il 1999 (STCA 28.1.2000 in re B.C).
I parametri utilizzati dal TCA sono stati in passato approvati dal TFA, ad esempio nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella pubblicata in SVR 1998 UV N° 6.
In seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione invalidità..." (stfa 30.6.1998 in re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. STCA del 18 maggio 1999 in re B.K).
Nel 1995 per le donne il reddito era invece di fr. 24’500.--.
Il TCA ha riconfermato la propria giurisprudenza nelle recenti sentenze 27 ottobre 1999 in re T.S., 15 novembre 1999 in re F.P, 4 gennaio 2000 in re M.K. e 28 gennaio 2000 in re B.C.
Tuttavia, la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni.
In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), riprendendo in sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A, ora pubblicata in DTF 126 V 75 e segg., l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame:
" 2.‑ Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b).
L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).
3.‑ a) Nell'evenienza concreta l'assicurato, contitolare a D. di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990. Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel febbraio 1996.
Ora, dagli atti contenuti nell'inserto della causa non risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente. Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.
b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.‑, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione.
4.‑ In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali.
La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro.
Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare ‑ percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione ‑, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione.
5.‑ Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata.
In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite."
Con sentenza 4 settembre 2000 nella causa N. R. (32.1999.113) questa Corte, tenuto conto per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha precisato che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne.
2.9. Nella fattispecie in esame, alla luce delle considerazioni che precedono, considerata una capacità lavorativa del 66,66% in attività leggere adeguate ai sensi della citata giurisprudenza, pur tenendo conto del massimo della riduzione (25%) applicabile al salario stabilito per siffatte attività nel settore privato femminile nel 1998 (33'587), tenuto conto di un adeguamento di tale reddito sino all'anno 2000 (cfr. La Vie économique, 9/2001, pag. 28, tabella B.10.3), il reddito da invalido computabile ammonta a fr. 17'057 (33'587 x 2190 : 2156 x 66.6% x 75%).
Ritenuto un reddito da valido (incontestato) di fr. 43'616.95 nel 1999, indicizzato al 2001 (anno in cui è da riferire l'ammontare dei redditi ai fini del calcolo dell'invalidità, cfr. RCC 1991, 332; RCC 1989, 123, DTF 116 V 248 consid. 1a) in fr. 44'445,70 (43'616.95 x 101.9%; cfr. La Vie économique, 9/2001, pag. 28, tabella B.10.2), pur senza considerare, come visto, un aumento del reddito da invalido nell'anno 2001, il tasso d'invalidità emergente dal raffronto dei due redditi è pari 61.62%.
Stante quanto sopra, __________ ha pertanto diritto ad una mezza rendita d'invalidità.
3.1. Con il gravame l'insorgente sostiene di non poter vivere che con la mezza rendita d'invalidità assegnatagli dall'UAI. Considerando anche la rendita AI percepita dal marito, complessivamente i coniugi __________ percepiscono un importo mensile pari a fr. 1'405 (cfr. ricorso).
A tale proposito all'assicurata occorre ricordare che se essa dovesse trovarsi in condizioni economiche disagiate, può sempre chiedere quale beneficiaria di una rendita AI - qualora non l'avesse già fatto - l'erogazione di una prestazione complementare.
La domanda dovrà essere formulata su apposito modulo che può essere chiesto all'Agenzia comunale AVS del proprio comune di domicilio.
Tale richiesta sarà accolta, mediante una separata decisione, impugnabile al TCA, nella misura in cui il reddito determinante risulterà inferiore al limite imposto dalla legge.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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