AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 32.2001.71
Data decisione, Autorità: 02.11.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00071
RG/sc
Lugano 2 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 27 agosto 2001 di
__________,
contro
la decisione del 27 giugno 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. L'assicurato, nato nel 1939, di professione autista in proprio, l'11 gennaio 1999 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti.
In relazione a tale richiesta, con rapporto 30 gennaio 1999, il medico curante dott. __________ ha diagnosticato un'insufficienza circolatoria cerebrale da stenosi carotidea destra (doc. AI _).
1.2. Esperita l'istruttoria, segnatamente accertamenti di natura medica nonché un'inchiesta economica per indipendenti di cui si dirà - per quanto necessario - nel prosieguo, per decisione 27 giugno 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la richiesta con le seguenti motivazioni:
" Giusta l'articolo 28 della legge federale sul l'assicurazione per l'invalidità (LAI), l'assicurato ha diritto ad una rendita se è invalido al 40 per cento almeno. La rendita è scaglionata come segue, secondo il grado d'invalidità.
Grado d'invalidità
Diritto alla rendita in frazioni di una rendita intera
40 per cento almeno
un quarto
50 per cento almeno
una mezza
66 2/3 per cento almeno
rendita intera
Nei casi rigorosi, un'invalidità del 40 per cento almeno apre il diritto ad una mezza rendita.
Le rendite corrispondenti ad un grado d'invalidità inferiore al 50 per cento sono versate solo agli assicurati che hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera. Questa condizione deve pure essere assolta per i parenti prossimi per i quali una prestazione è richiesta.
Per la valutazione dell'invalidità, il reddito del lavoro che l'invalido potrebbe ottenere esercitando l'attività che si può ragionevolmente attendere da lui, dopo l'esecuzione d'eventuali provvedimenti d'integrazione e tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è comparato al reddito che avrebbe potuto ottenere se non fosse stato invalido.
La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento.
Tuttavia, è senza influenza, per la valutazione del grado d'invalidità, che un'attività ragionevolmente esigibile sia effettivamente esercitata o meno.
Dalla documentazione medica acquisita all'incarto, ed in particolare dalla perizia eseguita dalla Dr.ssa __________, si evince un'inabilità lavorativa del 50% sia nella sua professione che in attività generiche leggere. Il confronto del reddito conseguito prima dell'insorgenza del danno alla salute, con quello che potrebbe ancora guadagnare permette di fissare il grado d'invalidità al 32% che, essendo inferiore al 40%, non dà diritto a rendita.
Reddito annuo ragionevolmente esigibile
proveniente da un'attività lucrativa franchi
senza invalidità 25000
con invalidità 17021
perdita di guadagno/grado d'invalidità 7979 = 32%
====
Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta." (Doc. AI _)
1.2. Avverso la decisione dell'UAI è tempestivamente insorto l'assicurato chiedendo il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità. Nel gravame viene in particolare fatto valere:
" (…)
Ho lavorato quale autista di camion indipendente fino al mese di febbraio 1998.
Durante il mese di febbraio 1998 ho avuto 3‑4 episodi di disturbi visivi all'occhio destro. Dopo aver consultato il mio medico curante ‑ dott. __________, __________ ‑ mi è stato riscontrata una stenosi sintomatica della carotide int. di destra. Per questo, sono stato sottoposto a intervento chirurgico il 25.03.1998. La degenza è durata dal 24.03. al 28.03.1998 (vedi doc. _).
Il 07.01.1999 ho presentato richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. _) in quanto dal momento in cui mi si sono presentati i disturbi sopraccitati non ho più potuto svolgere la mia attività (doc. _).
Dopo la presentazione della domanda AI mi sono state richieste ulteriori informazioni alle quali ho dato seguito. Per semplicità e per la completezza delle vostre informazioni, chiedo cortesemente che l'intero mio incarto riguardante la presente procedura venga richiamato.
Così richiesto dall'Ufficio dell'Assicurazione Invalidità, in data 07.11.2000 sono stato sottoposto ad una visita specialistica della dott.ssa __________, la quale ha rassegnato la sua perizia i 15.11.2000 (doc. _).
Premetto sin d'ore che gli accertamenti svolti dalla dott.ssa __________ sono stati parzialmente contestati, risp. completati dal mio medico curante (doc. _). Su questo punto mi esprimerò comunque ancora in seguito.
Le motivazioni, di cui sopra, vengono da me integralmente contestate e chiedo che il presente ricorso vengo accolto per i seguenti motivi:
a) Aspetti medici
Anche successivamente al rapporto della dott.ssa __________, il mio medico curante ha sempre attestato la mia inabilità lavorativa al 100 % (doc. _). Il rapporto della dott.ssa non è completo, come il mio medico curante ha personalmente avuto modo di segnalare. In effetti, il dott. __________ con scritto del 03.12.2000, produce le relative osservazioni (doc. _).
Non è stato tenuto conto del fatto che soffro di spondilartrosi discartrosi lombare.
Tutte le pertinenti osservazioni esposte dal mio medico curante non sono state prese in considerazione dall'Ufficio Assicurazione Invalidità. Quest'ultimo, per emanare la sua decisione qui impugnata si fonda esclusivamente sulle conclusioni peritali della dott.ssa __________.
Ribadisco quindi che gli accertamenti peritali svolti dalla dott.ssa __________ non sono completi e che la mia inabilita lavorativa è del 100 %.
Chiedo espressamente il richiamo dell'intero mio incarto del dott. __________ e da ogni altro medico che mi ha avuto in cura.
b) Aspetti finanziari
L'Ufficio AI considera, a torto, un mio reddito medio annuo senza invalidità peri a CHF 25'000. Tale reddito comprende un costo annuo per ammortamenti sulla sostanza f issa di circa CHF 7'000 (doc. _). Questo costo, essendo non monetario, non ha inciso sulla mia liquidità e quindi ho potuto usufruire di tali fondi per ]a mia sussistenza. Vi chiedo espressamente che venga richiamato l'intero mio incarto fiscale all'Ufficio circondariale di tassazione a __________.
Il reddito da tenere in considerazione va quindi di certo aumentato degli importi per gli ammortamenti citati." (Doc. _)
1.3. Con risposta di causa 14 settembre 2001, l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame osservando:
" (…)
L'assicurato, originariamente attivo quale autista indipendente, ha ora cessato la propria attività. A giudizio del medico curante lo stesso sarebbe infatti completamente inabile al lavoro.
Al fine di valutare al meglio la fattispecie, lo scrivente Ufficio ha reputato opportuno sottoporre l'assicurato ad una visita peritale. Presentando l'interessato problemi di natura vascolare , l'incarico è stato affidato alla dottoressa __________, specializzata in neurologia.
L'esperta ha stabilito un'inabilità lavorativa massima dei 50%, sconsigliando l'attività di autista, e ciò non tanto in ragione di concrete difficoltà nello svolgere le proprie mansioni, bensì dei rischio che i problemi di natura circolatoria possano concretizzarsi in improvvisi offuscamenti della vista (ciò che del resto era già accaduto).
Il perito ha comunque sottolineato d'aver ampiamente considerato le patologie dell'assicurato ("in modo generoso si può dunque riconoscere un'inabilità del 50%", cf. perizia 15.11.2000, p. 5, doc. n. _ inc. AI), specificando fra l'altro che tramite l'adozione di adeguati provvedimenti la capacità lavorativa è suscettibile di miglioramento.
L'assicurato obietta che non si sarebbe adeguatamente tenuto conto della problematica a livello lombare.
Innanzitutto si rileva che nel corso della visita peritale l'assicurato non ha messo in evidenza l'esistenza di tali disturbi: "alla richiesta di verbalizzare i propri disturbi attuali il signor __________ si descrive come abitualmente in buona salute ..." (perizia citata, p. 2).
Ad ogni modo occorre sottolineare che il curante, interrogato in merito alla capacità lavorativa del paziente, ha dichiarato che quest'ultimo "non è in grado di dedicarsi a lavori pesanti" (doc. n. _ inc. AI).
Nel proprio giudizio l'amministrazione ha preso quale riferimento il reddito conseguibile in un'attività leggera ed adeguata, svolta oltre a tutto al 50%.
In merito all'aspetto economico, si evidenzia che per stabilire il reddito teorico senza invalidità non si è presa quale riferimento la dichiarazione fiscale, bensì la notifica di tassazione 1997/98, che attesta appunto un reddito aziendale ammontante a fr. 25'000.- (cf. doc. n. _ inc. AI).
Da notare inoltre che tale reddito è stato corretto su reclamo da parte dello stesso assicurato.
Per determinare il reddito teorico da invalido, ci si è riferiti ai dati forniti dall'Ufficio federale di statistica, in base ai quali in Canton Ticino, un uomo che esercitava un'attività semplice e leggera era in grado di guadagnare, nel 1998, un salario pari a fr. 45'390.‑.
In base alla giurisprudenza valida in materia, tale salario teorico può ancora essere ridotto nella misura massima dei 25%, al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito, quali ad esempio le difficoltà linguistiche, l'esigenza di lavorare a tempo parziale, ... .
Considerati i termini di paragone di cui sopra si rileva che, anche volendo dedurre il reddito teorico da invalido nella misura massima consentita, ovvero il 25%, l'assicurato non raggiunge comunque il grado di inabilità minimo che apre il diritto ad una rendita." (Doc. _)
1.4. Con scritto 25 settembre 2001 l'insorgente ha chiesto venga esperita una perizia medica volta a stabilire il suo grado d'invalidità (_).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l'assegnazione di una rendita d'invalidità ad __________.
L'UAI ha infatti respinto la richiesta, ritenendo che l'incapacità di guadagno dell'interessato non raggiunge il grado minimo previsto dalla LAI. In sostanza l'assicurato rimprovera all'amministrazione di non aver correttamente valutato gli atti medici e di non aver nella specie utilizzato il metodo di graduazione dell'invalidità applicabile agli indipendenti (metodo straordinario).
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
· un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
2.3. La misura dell'incapacità lucrativa è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.
Infatti l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:
" l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido."
(metodo ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e giurisprudenza citata).
Ne consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di guadagno effettiva. Infatti, bisogna tener conto, nel calcolo dell'incapacità di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche della circostanza opposta.
2.4. La giurisprudenza permette, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, che un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (AHI praxis 1998 p. 120; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; AHI praxis 1998 p. 121 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (AHI praxis 1998 p. 120 consid. 1.a).
Se ci si fondasse, infine, esclusivamente sul raffronto delle attività, il principio secondo cui l’invalidità delle persone che esercitano attività lucrativa deve essere determinato in base alla capacità di guadagno, sarebbe svuotato del suo significato (AHI praxis 1998 p. 120; DTF 104 V 136 consid. 2c; Valerio, Droits et pratique de l’assurance invalidité, les prestations, p. 217).
L’invalidità degli indipendenti è quindi valutata determinando in che misura l’assicurato può ancora assumere certe funzioni e l’importanza di queste in relazione al prodotto globale della ditta. Inoltre è necessario esaminare in che modo si potrebbe ridurre l’incapacità di guadagno, sostituendo dei compiti con altri, più adatti all’invalidità (DTF 104 V 35).
Se l’attività manuale può essere assunta dai suoi impiegati, si può ad esempio chiedere ad un capo d’azienda di concentrare i suoi sforzi su compiti amministrativi.
In seguito si esamina se l’incapacità di guadagno nei diversi settori influenza il prodotto dell’azienda.
In fine il reddito ipotetico di un indipendente è calcolato determinando quale sarebbe stato lo sviluppo probabile dell’azienda se egli non fosse stato invalido (RCC 1981 p. 40; RCC 1972 p. 289).
Non si deve invece stabilire l’esistenza di un grado di invalidità sulla base delle sole conclusioni mediche (RAMI 1996 p. 34 e 36 consid. 3b), a meno che, congiunte con altri atti, non giustifichino questa conclusione (RCC 1962 p. 441).
2.5. Nel caso di un indipendente il TFA ha precisato che il raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha stabilito che i documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
Se tuttavia l’interessato cessa la propria attività indipendente, chiudendo la ditta, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni non è più possibile (RAMI 1995 p. 106ss).
2.6. In casu dal fascicolo risulta che l'amministrazione, malgrado che l'assicurato abbia cessato la propria attività nel mese di febbraio 1998, ha fatto esperire un'inchiesta economica per indipendenti a cura dell'ispettorato AI. Con rapporto 9 marzo 2000 l'incaricato dell'inchiesta, ha stabilito che l'attività di autista di camion in proprio è ancora proponibile in misura del 20%, l'assicurato essendo da un lato ancora in grado di svolgere in misura completa mansioni direzionali ed amministrative nonché piccole riparazioni, dall'altro risultando completamente inabile nello svolgimento di lavori di scavo e di trasporto.
Al fine di valutare il diritto a prestazioni assicurative l'amministrazione ha inoltre ordinato una perizia neurologica a cura della dr.ssa ___________.
Con rapporto peritale 15 novembre 2000 la specialista ha osservato:
" (…)
I. ANAMNESI RILEVANTE:
Documentazione clinica:
Il 24.2.1998 il Prof. Dr. __________ trova dopplersonograficamente una stenosi dell'arteria carotide interna destra, occlusione almeno dell'80%, confermata poi anche radiologicamente con una TAC cerebrale e TAC del collo del 27.2.1998. In questo esame viene constatata una placca alla biforcazione di 1 cm. che provoca un'occlusione. Retrospettivamente il Dr. __________ neurologo constata che questa stenosi è stata responsabile di almeno tre TIA con amaurosi fugace.
Il 25.3.1998 viene eseguito l'intervento di endarterectomia della carotide destra con Patch dell'arteria tiroide superiore.
Il 21.1.1999 il Dr. __________, medico curante, fornisce un rapporto che conferma un'incapacità lavorativa a partire dal 19.2.1998 per "insufficienza circolatoria cerebrale" con disturbi persistenti quali capogiri, cefalea e perdita della memoria.
Vi allego i risultati ematologici ottenuti.
Dichiarazioni del paziente:
alla richiesta di verbalizzare i propri disturbi attuali il signor __________ si descrive come abitualmente in buona salute, a parte un piccolo incidente con contusione cranica anni fa, non ha mai avuto bisogno di cure mediche. Già prima dell'operazione (non ricorda i dati precisi) avrebbe avuto circa 2‑3 volte un disturbo della vista all'occhio destro per almeno 10 minuti. Non altri disturbi. Comunque su insistenza esplicita dei familiari si è recato dal Dr. __________ il quale ha richiesto gli esami complementari ed organizzato l'intervento. Da allora è sotto antiaggregazione con Aspirina 300 mg. e occasionalmente assume medicinali per disturbi gastrici.
Fuma tuttora. Beve alcuni bicchieri di vino al giorno. Guida la macchina.
L'anamnesi familiare non rivela predisposizioni per disturbi circolatori (padre morto a 67 anni per problemi gastrici) la madre di 86 anni in buona salute, un fratello minore anche in buona salute. Il signor __________ è sposato, padre di 4 figli sani.
Di professione autista in proprio. La ditta è stata rilevata dal figlio. Attualmente occupa le sue giornate facendo passeggiate, lavora in giardino (viticultura). Si descrive come stanco, abbastanza equilibrato, nessun hobby.
II. ESAME NEUROLOGICO:
Stato generale buono, paziente con facies pletorico, iniezione congiuntivale. Fetore etilico (il mattino ore 10.00), denti cariati. Callo di lavoro alle mani con Dupuytren operato a destra, tuttora manifesto. Nodi linfatici palpabili sottomandibolari (tabagismo). Cicatrice nel triangolo laterale del collo a destra. Ascolatazione cardiopolmonare normale. Pressione arteriosa in posizione seduto 160/110 a destra, 150/110 a sinistra (controllata dopo l'esame in posizione sdraiata 150/100 con polso a 74).
Elenco come documento i dettagli dello stato neurologico che sono risultati tutti normali.
Testa: liberamente mobile, indolente alla palpazione.
Nervi cranici:
I. Olfatto intatto.
II.III.IV.VI Oculomotoricità coordinata, campo visivo integro. Reazione pupillare normale alla luce e alla convergenza. Fondo oculare n.d.p.
V. Sensibilità del volto integra, riflesso corneale vivace sui due lati, massettere vigoroso bilateralmente.
VII. Innervazione facciale simmetrica nel tre rami.
VIII. Udito soggettivamente normale, Rinne negativo, Weber non lateralizzato
Nervi craniali caudali n.d.p.
Lo stato periferico rivela un tono muscolare normale con riflessi propriocettivi tutti presenti, nessun riflesso patologico, lieve indebolimento dell'achilleo. Il testing muscolare risulta normale (deficit per l'estensione del IV raggio a sinistra a causa del Dupuytren). Motilità fine e coordinazione intatta e simmetrica. Rimbalzo negativo.
Andatura a funambolo stabile. Unterberger e Romberg senza deviazione e senza instabilità. Sensibilità superficiale normale. Lieve ipopallestesia agli arti inferiori (7/8).
Dopplersonografia:
asse carotidea: a causa della cicatrice è difficile valutare il flusso dell'arteria carotide comune destra, comunque non vi sono segni di soffi di stenosi e la biforcazione mostra il flusso ortogrado senza turbolenza. L'esame indiretto all'arteria sopraorbitale e sopratrocleare mostra un flusso favorevole per il lato destro con reazione normale alla compressione della carotide omolaterale e controlaterale.
Prelievo de sangue: fattori di rischi vascolari:
vedi allegato.
III. CONCLUSIONI:
in marzo 1989 questo allora 59enne è stato operato alla carotide destra con (endarterectomia) per una stenosi dell'80%. Poco tempo prima aveva presentato episodi di amaurosi fugace che avevano motivato un esame Dopplersonografico che ha poi confermato la stenosi summenzionata. Come fattori di rischi vascolari: un tabagismo, una iperlipidemia e ipercolesterinemia.
Il decorso post‑operatorio è stato senza complicazioni e il paziente è rimasto a casa e trattato dal medico di famiglia, Dr. __________. Non sono stati effettuati ulteriori controlli né instaurate terapie. In gennaio 99 il Dr. __________ sì è limitato a riempire il formulario per una richiesta di invalidità, segnalando che il paziente soffre di capogiri, perdita di memoria, senza tuttavia indicare uno stato obiettivo oppure un eventuale terapia. Da allora il signor __________ non ha più consultato il medico. La ditta di cui era proprietario è stata rilevata dal figlio.
Alla richiesta di verbalizzare i propri disturbi attuali mi riferisce: fasi di sonnolenza, talvolta un po' di debolezza (si addormenta davanti alla televisione) non altri disturbi.
All'esame clinico trovo una lieve adiposità (fetore etilico), con facies pletorico e valori pressori elevati. Persiste un tabagismo e l'esame ematologico evidenzia una lieve epatopatia, la notevole dislipidemia e alle mani calli di lavoro. Non attuali soffi a livello dei vasi precefalici, non segni di Horner né Dopplersonograficamente elementi di un'insufficienza cerebrovascolare emodinamicamente significante all'asse carotidea. Lo stato neurologico insomma è dunque normale.
Sul piano psicoaffettivo, non elementi di deteriorazione, non lamenti di cefalea né vertigini.
Visto quanto precede il problema del paziente non è lo stato dopo endarterectomia ma la persistenza dei fattori di rischi vascolari tuttora non trattati. Sotto adeguata terapia in astinenza da alcool e con un buon ridimensionamento del tabagismo il paziente potrebbe svolgere una vita normale. La responsabilità del trattamento dell'ipertensione e per l'ipercolesterinemia incombe anche al medico trattante. Naturalmente nella situazione attuale trovo sconsigliata la guida di un camion o di un trac.
In modo generoso si può dunque riconoscere un'inabilità lavorativa del 50% incitando però il medico a prenderlo in carica.
Rispondo alle Vostre domande come segue:
IV. DIAGNOSI:
‑ stato dopo amaurosi fugace e
‑ diagnosi di una stenosi della carotide interna destra
‑ stato dopo endarterectomia della carotide destra chiusura tramite un patch dell'arteria tiroide superiore il 25.3.98
persistenza di un tabagismo, tendenza all'ipertensione, iperlipidemia e ipercolesterinamia.
V. GRADO DI CAPACITA' DI LAVORO:
lo stato neurologico è normale e non vi sono sequele di un insufficienza vascolare né di complicazioni post‑operatorie. In presenza però di fattori di rischi vascolari non trattati, trovo giustificato riconoscere una inabilità lavorativa al 50% fino a che questi parametri siano adeguatamente trattati. Il paziente e il medico trattante devono assumersi la responsabilità.
VI. POSSIBILITA' DI MIGLIORARE LA CAPACITA' DI LAVORO:
vedi sopra." (Doc. AI _)
Prendendo posizione sulle risultanze peritali, con rapporto 3 dicembre 2000 il medico curante dott. __________ - che con precedente certificato 29 settembre 2000 aveva comunicato all'AI che l'assicurato, peritato come visto in data 7 novembre 2000 dal profilo neurologico, era parimenti affetto da spondilartrosi-discartrosi lombare (cfr. doc. AI _) - ha dichiarato:
" Ho preso visione del rapporto 15.11.00 della dr.ssa __________ e desidero fare alcune osservazioni:
‑ non risulta vero che il sig. __________ non ha più consultato il medíco (V. pag. 4): tant'è vero che durante la cura vi ho comunicato (29.08.00) che il sig. __________ soffre di una spondilartrosi‑discartrosi lombare.
‑ Dalle analisi effettuate il 07.11.00 alle ore 11.00 dalla dr.ssa ________ mi risulta una ipoglicemia molto marcata a quota 43 che necessita ovviamente ad ulteriori indagini atte ad escludere per es. un insulinoma.
Sulla scorta della perizia della dr.ssa __________ con la querelata pronuncia l'UAI, rilevando come l'assicurato presenti un'incapacità lavorativa del 50% sia nella professione intrapresa che in attività di tipo leggero, ha stabilito un tasso d'invalidità del 32% emergente dal raffronto di un reddito da valido di fr. 25'000 con un reddito da invalido pari a fr.17'021.
Con il suo gravame l'assicurato rimprovera anzitutto all'amministrazione di non aver proceduto ad un completo accertamento della fattispecie dal profilo medico, l'affezione lombare di cui egli è portatore non essendo segnatamente stata considerata dall'UAI nell'esame del suo diritto a prestazioni assicurative. Egli contesta altresì l'ammontare del reddito da valido posto alla base dell'atto impugnato.
Dopo attento esame degli atti, questa Corte non può non rilevare come la refertazione medica all'inserto non consente di addivenire, secondo il grado di verosimiglianza preponderante valido nel campo della assicurazioni sociali (DTF cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a; DTF 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) ad un motivato e chiaro giudizio in merito alla capacità lavorativa e, di riflesso, di guadagno di ___________ tenuto conto dell'insieme delle affezioni di egli è portatore. In effetti se il fascicolo contiene sufficienti elementi per una corretta valutazione della capacità lavorativa dal profilo neurologico, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la valutazione della capacità al lavoro in attività leggere adeguate con riferimento all'affezione lombare, la cui esistenza, come visto, è stata ripetutamente segnalata dal medico curante nel corso della procedura amministrativa.
Pur non essendosi il dott. __________ mai pronunciato in merito alle ripercussioni invalidanti dovute a siffatta patologia, non può essere escluso, sulla base della refertazione medica agli atti, che la stessa, unitamente all'affezione neurologica, possa incidere sulla capacità lavorativa in attività leggere in misura superiore al 50%, ritenuto in particolare che già solo un'incapacità nello svolgimento di siffatte attività di poco superiore al 50% - e considerando un reddito da valido di fr. 25'000 (un reddito superiore non può essere validamente ritenuto in quanto l'importo di fr. 25'000 corrisponde al reddito aziendale massimo fiscalmente accertato negli anni precedenti l'insorgenza del danno alla salute (cfr. notifiche di tassazione 1995-19961997-1998, 1999-2000, cfr. inc. AI) - inciderebbe in maniera decisiva sul diritto alla rendita di __________.
Ai fini di una corretta istruzione della causa, l'amministrazione avrebbe quindi dovuto procedere ad un completo esame dello stato di salute dell'assicurato considerando l'insieme delle affezioni di cui egli soffre. Il fatto che in sede d'esame peritale neurologico non siano stati segnalati da parte dell'assicurato disturbi a livello lombare non è circostanza idonea a mutare l'esito del presente giudizio, l'esistenza di siffatti disturbi essendo infatti stata più segnalata in fase istruttoria da parte del medico curante, sia prima che dopo l'esperimento dell'esame peritale e in ogni caso prima dell'emanazione della denunziata pronuncia.
La fattispecie palesa mancanze istruttorie e merita pertanto ulteriori approfondimenti da parte dell'amministrazione, la quale dovrà disporre un esame medico pluridisciplinare che tenga conto dell'insieme delle patologie di cui soffre l'assicurato e nel quale i medici dovranno pronunciarsi in maniera chiara, motivata e completa sulla capacità lavorativa di __________ in attività confacenti al suo stato di salute. Se necessario, l'amministrazione dovrà inoltre predisporre accertamenti di natura professionale atti a valutare, sulla base delle nuove risultanze mediche, l'effettiva esigibilità di tali attività da parte dell'assicurato.
Visto quanto precede, l'atto querelato deve essere annullato e la causa retrocessa all'amministrazione perché renda un nuovo provvedimento sulla base dei nuovi accertamenti sopra indicati.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§) Di conseguenza la decisione impugnata è annullata.
2.- Gli atti vengono retrocessi all'UAI perché esperisca nuovi accertamenti conformemente ai considerandi e renda un nuovo giudizio.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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