AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.68
Data decisione, Autorità: 31.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00068
RG/sc
Lugano 31 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2001 di
__________,
contro
la decisione del 6 agosto 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. L'assicurata, classe 1954, con istanza 23 gennaio 2001 ha chiesto l'assunzione da parte dell'AI delle spese relative all'intervento di cataratta all'occhio destro, eseguito il 21 settembre 2000, nonché all'acquisto di occhiali quale mezzo ausiliario ottico.
1.2. Esperita l'istruttoria, della quale si dirà - per quanto necessario - nei considerandi di diritto, per decisione 6 agosto 2001 l'Ufficio Assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la richiesta di prestazioni motivando:
" In virtù dell'art. 12 della legge federale sull'assicurazione invalidità, l'Al prende a carico un provvedimento sanitario, se questo trattamento è in grado di migliorare in modo importante e duraturo la capacità di guadagno o la possibilità di svolgere gli atti abituali o di preservarli da una diminuzione notevole.
Esiste un'invalidità allorché il danno alla salute fisica o mentale provoca un'incapacità di guadagno presunta permanente o di lunga durata. Una totale capacità al lavoro esclude l'invalidità.
L'articolo 8, cpv. 1 LAI precisa anche che gli assicurati invalidi o minacciati da un'invalidità imminente hanno diritto al provvedimenti reintegrativi che sono necessari e atti a ristabilire la loro capacità di guadagno, a migliorarla, a salvaguardarla o a favorirne lo sfruttamento. Questo diritto deve essere determinato per tutta la durata probabile dell'attività.
Bisogna considerare che è imminente allorché si può prevedere un'incapacità al guadagno in un prossimo avvenire. Se l'insorgenza dell'invalidità è semplicemente possibile o che il momento dell'insorgenza resta incerto, non si può parlare di invalidità imminente.
La sua affezione oculare, considerato il suo carattere unilaterale, non minaccia attualmente, né in un prossimo futuro, l'esercizio della professione perlomeno non in misura tale da causare una diminuzione della capacità di guadagno o per lo svolgimento dei lavori abituali.
La cura della sua cataratta non può pertanto essere a carico dell'Al, poiché non riveste carattere di provvedimento integrativo ai sensi della LAI.
Automaticamente neppure gli occhiali possono essere posti a carico dell'Al poiché non a complemento di provvedimenti sanitari a spese dell'Al." (Doc. AI _)
1.3. Avverso la decisione amministrativa l'assicurata ha interposto tempestivo ricorso col quale chiede la presa a carico da parte dell'UAI almeno dei costi relativi all'acquisto degli occhiali.
Nel suo gravame essa fa in particolare valere:
" con la presente inoltro ricorso contro la decisione dell'Al del 6 agosto 2001, qui allegata.
Prima di entrare nel merito della decisione ne contesto la forma generica, che non analizza in nessun modo la mia situazione, di cui l'Al é perfettamente a conoscenza.
Sono affetta da dermatite atopica costituzionale dalla nascita e con decisione 25.3.1988 mi è stata accordata un'invalidità del 75%. A seguito di un leggero miglioramento di salute dal 1.02.1990 ho lavorato a tempo parziale, ricevendo una rendita invalidità del 45% (decisione dopo riesame del 1.10.1991).
Grazie alle cure ricevute, a fine 1998, il mio stato di salute è notevolmente migliorato. Volontariamente ho così deciso di rinunciare alla rendita di invalidità, che mi ha permesso in quegli anni di curarmi in modo adeguato, sia fisicamente che psicologicamente.
A causa dalla dermatite atopica sono affetta da una cataratta all'occhio destro che mi è stata diagnosticata nel 1984, all'età di trent'anni. l consigli dei medici furono di attendere il più a lungo possibile prima di intervenire chirurgicamente. Così fu fino all'inizio 2000, quando la vista peggiorò al punto da crearmi seri problemi a casa e sul lavoro, limitandomi nello svolgimento delle mie attività.
Il 21.9.2000 sono stata operata, dal Dr. __________, di cataratta all'occhio destro. Con gli occhiali che portavo precedentemente all'operazione non potevo più vedere e quindi non potevo ricominciare né a lavorare nè a svolgere qualsiasi altra attività. Inoltre mi occorreva un occhiaie scuro da sole che mi proteggesse dal riverbero della luce, che provoca dolore all'occhio operato. Ho dovuto quindi farmi fare degli occhiali provvisori con cui ho ripreso le mie attività e che ho portato per ca. sei mesi.
Dopo questo periodo, nel giugno 2001, la vista si è modificata e stabilizzata e sono stata costretta di nuovo a sostituire tutti gli occhiali con quelli che uso attualmente e che mi permettono di vedere molto bene.
Non entro nel merito della cura della cataratta in quanto non so se, nel mio caso, sia a carico dell'Al o della Cassa Malati, ma ritengo che le spese per gli occhiali debbano essere prese in considerazione.
Contesto l'affermazione generica della decisione nella quale si dice che: "La sua affezione oculare, considerato il suo carattere unilaterale, non minaccia attualmente, né in un prossimo futuro, l'esercizio della professione perlomeno non in misura tale da causare una diminuzione della capacità di guadagno o per lo svolgimento dei lavori abituali".
Purtroppo l'unilateralità dell'affezione non è garantita nel senso che in futuro anche l'occhio sinistro, proprio a causa della malattia costituzionale, può essere colpito da cataratta. Inoltre ho problemi di vista anche all'occhio sinistro, quindi modificandosi notevolmente la vista all'occhio destro ha un'influenza in generale sul campo visivo. In ogni caso senza l'intervento avrei avuto seri problemi nel regolare svolgimento dei lavori abituali.
Ritengo quindi, a norma degli art. 8 cpv. 1 e 12 della LAI, di aver diritto alla prestazione richiesta, e chiedo quindi che la decisione dell'Al del 6 agosto 2001 venga annullata e che mi venga rimborsata la spesa per gli occhiali." (Doc. _)
1.4. Nella risposta di causa 12 settembre 2001 l'UAI ha per contro chiesto la reiezione del gravame osservando:
" L'Allegato all'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità presenta una lista di mezzi ausiliari che possono essere presi a carico. Fra questi figurano anche gli occhiali, con la precisazione che la copertura è attuabile alla condizione che gli stessi costituiscano un complemento importante di provvedimenti sanitari di integrazione.
Giusta l'art. 12 LAI, l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione professionale, e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità.
La condizione di base è che sussista uno stato di invalidità, o che tale stato sia perlomeno imminente.
Per quanto attiene in particolare al caso della cataratta, l'Al non considera sussista invalidità in caso di diminuzione unilaterale della vista, nella misura in cui l'assicurato non necessita di una visione binoculare nell'ambito della propria professione: "il n'y a ( ... ) pas d'invalidité en cas de diminution unilatérale de la vision (p. ex cataracte ou cicatrice sur la cornée) lorsque l'autre oeil a une vision normale, dans la mesure où le métier exercé n'exige pas una vision binoculare ou si, dans ce métier, un effet éblouissant n'a pas un effet perturbant (p. ex chauffeur de bus ou travail sur écran) (Direttiva concernente le misure mediche reintegrative, marg. 37)".
L'assicurata esercitando la professione di impiegata d'ufficio, una visione binoculare non si rivela strettamente necessaria.
L'intervento di cataratta non è quindi direttamente volto alla reintegrazione professionale.
Ne consegue che nel presente caso gli occhiali non costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario d'integrazione, e quindi non possono essere presi a carico." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno (cfr. SVR 1995 IV Nr. 47 p. 131ss.; SVR 1996 IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a) e meglio a
a) provvedimenti sanitari;
b) provvedimenti professionali (orientamento professionale, prima formazione e riformazione professionale, collocamento);
c) istruzione scolastica speciale e l'assistenza ai minorenni grandi invalidi;
d) somministrazione di mezzi ausiliari;
e) pagamento di indennità giornaliere.
I provvedimenti reintegrativi tendono a procurare, rispettivamente, a garantire un posto di lavoro a quelle persone che, a seguito di un danno alla salute, trovano notevoli difficoltà ad inserirsi nel ciclo produttivo, rispettivamente arrischiano di esserne escluse per il futuro.
Si può ritenere che, la reintegrazione è necessaria, quando l'assicurato, a causa della sua invalidità, non è in grado di esercitare un'attività professionale o non si può ragionevolmente esigere da lui che eserciti alla lunga una simile attività (RCC 1970, p. 521), senza l'applicazione di un provvedimento reintegrativo.
Va inoltre precisato che, per ottenere le prestazioni (re-) integrative, di regola non è necessario che l'invalidità dell'assicurato abbia raggiunto un determinato grado (per la riformazione professionale, vedi tuttavia RCC 1984, pag. 95: esigenza di una incapacità di guadagno del 20%).
L'art. 8 cpv. 1 LAI conferisce infatti un diritto ai provvedimenti d'integrazione sia agli assicurati invalidi che a quelli "direttamente minacciati d'invalidità".
In altre parole, è sufficiente che il danno alla salute possa causare, in un prossimo futuro, un’incapacità al guadagno.
Il grado d'invalidità quindi (come definito dagli art. 4 e 28 LAI, che si riferiscono alla rendita AI) può essere minimo o addirittura non ancora rilevabile, che già all'assicurato dev’essere riconosciuto il diritto ai provvedimenti d'integrazione.
Nondimeno, l'art. 8 al cpv. 1 LAI pone due condizioni essenziali per l'ottenimento dei provvedimenti d'integrazione, e meglio:
a) il provvedimento deve essere idoneo "a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno";
b) il diritto ai provvedimenti reintegrativi deve essere stabilito "considerando tutta la durata di lavoro prevedibile" (cfr. art. 8 cpv. 1 LAI)
Per quel che concerne in particolare i provvedimenti sanitari, l’assicurato può pretendere solo quei provvedimenti che sono atti a migliorare notevolmente la capacità di guadagno o a preservarla da un peggioramento rilevante (DTF 115 V 199 consid. 5a; DTF 101 V 58).
2.3. L'art. 12 LAI conferisce agli assicurati un diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o a evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità (SVR 1995 IV Nr. 47 p. 132).
La norma persegue lo scopo di circoscrivere il campo d'applicazione dell'AI, da quello delle assicurazioni sociali contro le malattie e gli infortuni. Questa distinzione si fonda sul principio secondo cui la cura di una malattia o degli esiti infortunistici appartiene principalmente ai compiti della LAMal, senza tener conto della durata dell'affezione (Rapporto della Commissione degli esperti per la revisione dell'AI del 1° luglio 1966, pag. 31; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 93; DTF 104 V 81s. consid. 1).
La legge definisce provvedimenti sanitari, che non sono assunti dall'AI, quelli tesi alla "cura vera e propria del male". Fintanto che sussiste uno stato patologico labile, che può essere trattato con provvedimenti sanitari volti alla cura causale o sintomatica dell'affezione di base o delle sue conseguenze, essi sono considerati, dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali, come cura vera e propria del male (T. Locher, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea Francoforte 1994, p. 189). La giurisprudenza ha sempre parificato lo stato patologico labile a un danno alla salute, avente carattere di malattia, non ancora stabilizzato (Greber, Droit suisse de la sécurité sociale, pag. 217). Pertanto tutti i provvedimenti che tendono alla cura, rispettivamente alla guarigione di malattie evolutive non rientrano nel campo dell'AI (DTF 104 V 81, consid. 1; SVR 1995 IV Nr. 34 p. 90 consid. 1a).
Di regola l'AI assume unicamente provvedimenti tesi direttamente all'eliminazione o correzione di un difetto stabile oppure di un deficit funzionale, nella misura in cui, dalla prognosi, si possa presumere un notevole successo reintegrativo. Quest'ultimo, preso a sé, non costituisce un criterio determinante nel quadro dell'art. 12 LAI, poiché, praticamente, ogni provvedimento sanitario che abbia esito positivo influenza favorevolmente la capacità lucrativa (SVR 1995 IV Nr. 34 p. 90; DTF 112 V 349; DTF 105 V 19; DTF 100 V 101 consid. 1a, 98 V 208 consid. 2). Se quindi un provvedimento serve a curare una malattia, non può essere assunto dall’AI neppure se migliora la capacità di guadagno (SVR 1995 IV Nr. 34 p. 90).
Se vi è possibilità di miglioramento duraturo e sostanziale della capacità al guadagno va esaminato da un punto di vista del caso concreto (DTF 115 V 199 consid. 5a; Maurer, op. cit., p. 152). Sostanziale è l’effetto del provvedimento se, in un determinato lasso di tempo, raggiunge un grado rilevante (DTF 115 V 199 consid. 5a; DTF 98 V 211).
Entro un certo lasso di tempo minimo il risultato ottenuto, da un punto di vista della capacità di guadagno, deve raggiungere una certa importanza minima (DTF 115 V 199 consid. 5a).
La rilevanza dipende anche dalla gravità dell’affezione e dal tipo di attività esercitata o che potrà esserlo dopo l’avvenuta integrazione (DTF 115 V 199 consid. 5a)
Miglioramenti esigui non vengono invece presi in considerazione (DTF 115 V 199 consid. 5a; Locher, op. cit. P.190).
Di conseguenza l’AI non si assume provvedimenti sanitari se la capacità lavorativa viene migliorata solo in misura minima. In questo ambito la legge non prevede infatti dei provvedimenti che perseguono lo scopo di mantenere un piccolo e insicuro residuo di capacità lavorativa (DTF 115 V 200 consid. 5c; DTF 101 V 52 consid. 3c). Ciò è spesso il caso per coloro i quali percepiscono una rendita intera con un grado di invalidità di almeno 2/3.
2.4. Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI sono pure previsti i mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 2 lett. d LAI).
In virtù dell'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione o a scopo di assuefazione funzionale.
Giusta la 2a frase dell'art. 21 cpv. 1 LAI, l'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari di integrazione. Tale condizione è stata voluta dal legislatore al fine di evitare abusi che non potrebbero altrimenti essere impediti considerata la notevole diffusione di tale mezzo ausiliario (cfr. BBl 1958 II 1260; cfr. DTF 124 V 10 consid. 5b, bb).
Inoltre giusta la cifra 7.01* dell'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'AI del 29 novembre 1976 (OMAI), gli occhiali vengono considerati mezzi ausiliari "se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione").
L'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compreso in un elenco allestito dal Consiglio federale (art. 21 cpv. 2 LAI).
I mezzi ausiliari sono forniti in proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato.
L'assicurato sopperisce alla maggiore spesa per tipi più perfezionati. Se un mezzo ausiliario sostituisce oggetti, che devono essere acquistati anche senza invalidità, l'assicurato può essere tenuto a partecipare alla spesa (art. 21 cpv. 3 LAI).
In virtù della delega legislativa contenuta nell'art. 21 LAI, il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI.
Secondo questo disposto l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nei limiti dell'art. 21 LAI é oggetto di un'ordinanza del Dipartimento che emana disposizioni complementari riguardanti:
a. la consegna dei mezzi ausiliari;
b. i contributi alle spese di adeguamento di apparecchi e di immobili rese indispensabili dall'invalidità;
c. i contributi alle spese cagionate da servizi speciali di terze persone di cui abbisogna l'assicurato al posto di un mezzo ausiliario.
Il Dipartimento federale dell'Interno ha promulgato il 29 novembre 1976 la summenzionata Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI).
Giusta l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi é stabilito nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza. In particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solo se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC 1989 pag. 44 consid. 2a, RCC 1985 pag. 171 consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).
La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (RCC 1992 pag. 224 consid. 1a, RCC 1990 pag. 211 consid. 2b, RCC 1983 pag. 205 consid. 1b, RCC 1979 pag. 225 consid. 1; STFA 26 luglio 1993 in re M.V.).
2.5. Nella fattispecie in esame l'UAI ha negato l'assunzione dei costi per l'intervento di cataratta ritenendo che l'affezione di cui ___________ è portatrice non provoca una diminuzione della capacità al guadagno o della capacità di svolgere lavori abituali, rispettivamente non ha riconosciuto il diritto a mezzi ausiliari non costituendo il porto di occhiali un complemento a provvedimenti sanitari d'integrazione. A mente dell'amministrazione, infatti, l'assicurata presenta una diminuzione unilaterale della vista, ciò che tuttavia non costituisce ostacolo all'esercizio della propria professione né allo svolgimento di lavori abituali.
Dal canto suo l'insorgente sostiene che senza l'intervento di cataratta all'occhio destro avrebbe avuto problemi nel regolare svolgimento della sua professione (essa è alle dipendenze del comune di Lugaggia quale vice- segretaria e contabile a tempo parziale), adducendo inoltre di presentare problemi anche all'occhio sinistro, il quale potrà in futuro esse "colpito da cataratta". Col gravame l'assicurata rivendica in particolare la copertura delle spese relative all'acquisto degli occhiali che essa porta a seguito dell'intervento di cataratta all'occhio destro.
2.6. In merito alla diminuzione della capacità lucrativa in caso di perdita funzionale di un occhio, in una sentenza del 20 dicembre 1985, pubblicata in RAMI 1986 pag. 258 e segg. il TFA ha avuto modo di stabilire (la sottolineatura è del redattore):
" (…)
Dr. med. Sch., Unfallarzt des Versicherers, führt aus, dass durch den funktionellen Verlust eines Auges das Tiefen‑ oder Plastischsehen beeinträchtigt sei. Die ophtalmologische Erfahrung zeige aber, dass dieser Mangel durch Angewöhnung und Anpassung weitgehend korrigiert werden könne. Die Angewöhnungszeit bis zum Erreichen des rudimentären Tiefenschätzungsvermögens sei unterschiedlich in verschiedenen Altersgruppen. Bei jüngeren Leuten betrage sie höchstens sechs Monate, bei älteren könne sie bis zwei Jahre dauern. Laut den gesetzlichen Strassenverkehrsregeln bedinge die Einäugigkeit nicht eine Fahruntauglichkeit. Umso weniger würde sie eine Unzumutbarkeit für die meisten beruflichen Tätigkeiten rechtfertigen. Im vorliegenden Falle sei dem Versicherten die Maurertätigkeit (auch auf Gerüsten) sicher zumutbar (Bericht vom 8. November 1984). In seiner Vernehmlassung verweist der Versicherer auf ein (in anderem Zusammenhang) von Prof. B. erstelltes Gutachten vom 5. Juli 1968. Danach würden medizinische Sachverständige seit längerem darauf hinweisen, dass sich der einseitige Sehausfall weit weniger einschneidend und benachteiligend auswirke, als man ohne nähere Prüfung zu vermuten geneigt sei. Es entspreche einer Erfahrungstatsache, dass die Erwerbsfähigkeit durch den Verlust eines Auges überraschend selten (nämlich nur etwa in 10 % aller Fälle) beeinträchtigt werde und eine Erwerbseinbusse nach Verlust eines Auges meist fehle oder nur geringfügig ausfalle. Die Furcht, das gesunde Auge durch Ueberanstrengung zu schädigen, sei unbegründet und auch der Ermüdungsfaktor spiele eine weit geringere Rolle als oft angenommen werde. Das Gesichtsfeld erleide beim Blick in die Nähe praktisch keine Einschränkung, beim Blick in die Ferne lasse sie sich durch eine leichte kopfbewegung kompensieren. Stereoskopisches Sehen sei nicht unbedingt mit Binokularsehen gleichzusetzen, denn zur Tiefenlokalisation diene auch die scheinbare Grösse der betrachteten Objekte, die Linienüberschneidung, die perspektivische Verkürzung, die Verteilung von Licht und Schatten usw., welche es nach der erforderlichen Angewöhnungszeit auch beim Einäugigen erlaubten, räumlich zu sehen. Selbst Patienten im mittleren Lebensalter vermöchten den Ausfall des Binokularsehens weitgehend zu kompensieren. Höchstens bei sehr raschen bzw. rasch wechselnden Arbeitsvorgängen könne sich ein gewisser Qualitätsunterschied im Tiefensehen auswirken, beispielsweise bei Akkordarbeit am Fliessband oder Aehnlichem. Die frühere Einstufung in Berufe mit geringen, mittleren und hohen Anforderungen erscheine als fragwürdig, weil weniger die Berufsart, als vielmehr die Art der Arbeit, die Arbeitsweise und das Arbeitstempo eine Rolle spielten. (…)"
In una successiva sentenza dell'8 luglio 1999 in re A.F., non pubblicata, l'alta Corte, per quanto riguarda la capacità al lavoro di persone con visione monoculare ha precisato (la sottolineatura è del redattore):
" (…)
3.‑ Au cours de la procédure judiciaire cantonale, les parties sont convenues de requérir l'avis d'un expert indépendant, le professeur Huber, spécialiste en ophtalmologie. Dans des rapports des 30 mai et 10 juin 1997, ce médecin a indiqué que, selon l'expérience, les personnes présentant une vision monoculaire sont en mesure d'effectuer la plupart des métiers et qu'il est fréquent que le travail à l'écran permette à des personnes possédant une acuité visuelle fortement réduite d'être encore productive, les documents pouvant être aggrandis à volonté. Si l'assuré rencontre des problèmes de réglage de distance en raison de son hypermétropie et de sa presbytie, ces problèmes peuvent normalement être résolus à l'aide d'une correction optique adéquate. (…)"
2.7. Dai rapporti 7 febbraio e 27 marzo 2001 del dr. __________, oculista, emerge che __________ é affetta da cataratta giovanile all'occhio destro nonché da dermatite atopica. Essa è stata quindi sottoposta ad intervento di cataratta nel settembre 2000. In occasione del controllo medico eseguito nell'ottobre 2000 essa presentava un'acuità visiva, con correzione, pari a 1.0 (cfr. doc. AI _). Gli atti medici non evidenziano per contro alcuna affezione all'occhio sinistro.
Dalla certificazione medica agli atti si evince quindi che l'assicurata presenta una visione normale dell'occhio sinistro e che la sua affezione oculare ha quindi carattere unilaterale.
Orbene, alla luce della giurisprudenza sopra citata e sulla base della certificazione medica agli atti, questo TCA non intravede motivi che permettono di ritenere che la perdita della visione binoculare, dovuta a cataratta all'occhio destro, possa nel caso concreto ostacolare l'assicurata sia nell'esercizio della sua professione di segretaria e di contabile a tampo parziale - per lo meno in misura idonea a provocare una notevole diminuzione della capacità al guadagno ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 LAI - sia nello svolgimento, per la restante parte d'attività non salariata, delle mansioni abituali. Ciò tantomeno se si considera che per sua natura la cataratta è un'affezione che si sviluppa progressivamente lasciando all'assicurato un tempo sufficiente per adattarsi al suo handicap (cfr. RAMI 1986 pag. 258 e segg., sopra citato; cfr. anche VSI 2000 pag. 300 e segg.).
Nella fattispecie non appaiono quindi adempiute le premesse per il riconoscimento da parte dell'AI dell'intervento di cataratta quale provvedimento sanitario ai sensi dell'art. 12 LAI. A ragione l'amministrazione ha quindi parimenti negato l'assunzione delle spese per l'acquisto di occhiali quale mezzo ausiliario, non costituendo essi un complemento importante di un provvedimento sanitario ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LAI e della cifra 7.01* OMAI.
Il ricorso deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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