AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.75
Data decisione, Autorità: 22.10.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00075
RG/sc
Lugano 22 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2001 di
__________,
contro
la decisione del 17 agosto 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 31 agosto 17 agosto 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha riconosciuto a __________, classe 1952, docente di scuola elementare, nubile, il diritto ad un'indennità giornaliera di fr. 139.-- per il periodo di riqualifica professionale dal 19 luglio al 31 agosto 2001, calcolata sulla base di un reddito giornaliero medio pari a fr. 215.--.
1.2. Contro l'ammontare dell'indennità giornaliera l'assicurata ha presentato tempestivo ricorso, col quale viene fatto valere:
" sono una ex docente elementare, attualmente a beneficio di un provvedimento di reintegrazione professionale, sotto forma di un apprendistato di commercio a __________, con contratto di tirocinio dal 31.08.01 al 31.08.04.
L'insorgere del disturbo che rese necessario il provvedimento risale al 30.09.98 (ipoacusia bilaterale con conseguente protesizzazione).
La mia richiesta all'AI è del 30.10.1998. Nel periodo immediatamente seguente e fino al febbraio 2001, pur lavorando limitatamente alle mie possibilità, restai in malattia al 50%, essendo diventata la mia una situazione lavorativa difficile, con controindicazioni psicofisiche non propriamente lievi.
Il riconoscimento del caso da parte dell'Ufficio AI e l'avvio delle pratiche per la ricerca di una soluzione professionale è del 5 marzo 2001. Preso contatto a due riprese con un valido orientatore professionale cantonale.
La ricerca di un posto di lavoro adatto alle mie condizioni personali e che nel contempo dia una formazione con buone prospettive di impiego futuro (intendo commercio in generale, non quel posto in particolare!) è iniziata da parte mia immediatamente dopo il riconoscimento.
Dopo un periodo di prova dal 19 giugno al 18 agosto, il Municipio di __________ si dichiara d'accordo di stipulare per me un contratto di tirocinio per __________.
L'Ufficio Cassa Compensazione AI di __________ mi comunica la sua decisione per il calcolo della mia indennità giornaliera, al che son ora in grado di vedere anche le possibili conseguenze finanziarie della mia infermità.
Nella documentazione allegata trovate i conteggi stipendio corrispondenti.
Il mio stipendio annuo effettivo come docente ammontava nel settembre 1998 a 89.247 con uno stipendio assicurato di 73.327 il che corrispondeva a una retribuzione mensile netta di 5.621.
L'ultimo conteggio del luglio 2001 indica che il mio stipendio assicurato è ora di 75.600, ma la paga mensile effettiva ridotta 8art. 23 LSTIP) a 4.455 a causa del prolungato periodo di "malattia", cioè di attesa.
Ora il mio precedente datore di lavoro, il Municipio di __________, ha finito di pagarmi.
Con la giornaliera di 139.-- accordatami dalla Cassa di Compensazione arrivo a uno stipendio di 4.170 lordi, essendoci gli oneri sociali a mio carico.
Io ritengo il passaggio da 5.621 netti (con tredicesima) a 4.170 lordi troppo penalizzante, anche in considerazione del fatto che ho regolarmente pagato la quota AI da quando lavoro, cioè dal 1973, e ho dimostrato disponibilità nel riciclo in atto.
Nell'intento di trovare al più presto un posto adatto, ho cercato e accettato il lavoro di un datore (Comune di __________) che ha il blocco del personale e può offrirmi sì una formazione, ma non lo stipendio di apprendista.
Chiedo se non sia possibile tenere conto di quest'ultimo dato, per ricevere una somma supplementare, corrispondente allo stipendio di apprendista, a carico dell'AI.
In questo modo si coprirebbe almeno parzialmente il mio deficit finanziario." (Doc. _)
1.3. Con risposta di causa 27 settembre 2001 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame osservando che l'indennità giornaliera riconosciuta a __________, calcolata in conformità alle prescrizioni di legge, rappresenta l'indennità massima erogabile ad una persona sola. Dopo aver esposto i principi relativi al calcolo dell'indennità giornaliera secondo la LAI, la parte convenuta ha in particolare rilevato:
" (…)
Dalla documentazione agli atti risulta che l'assicurata, dal 1° settembre 1973 è sempre stata alle dipendenze del Comune di __________ quale "docente di scuola elementare" e il suo ultimo stipendio annuo ammontava a fr. 88'015.85.
Durante il periodo della riqualifica professionale quale impiegata di commercio presso il "__________" di __________ l'Ufficio ha stabilito la sua indennità giornaliera AI come al seguente dettaglio:
Ultimo stipendio lordo: fr. 88'015.85 (limite massimo fr. 77'400.00)
Reddito giornaliero medio: fr. 244.50 (limite massimo fr. 215.00)
Indennità di diritto:
Indennità per persona sola (45% di fr. 215.00) fr. 97.00
Supplemento per persona sola fr. 12.00
Supplemento per l'integrazione fr. 30.00
totale giornaliero fr. 139.00
=========
L'indennità stabilita a favore della ricorrente equivale all'indennità massimo erogabile per una persona sola.
Ulteriori supplementi come auspicato in fase ricorsuale da parte della signora __________ non entrano pertanto in linea di conto.
Fatte queste considerazioni si chiede pertanto a codesto Lodevole Tribunale di confermare la decisione impugnata e conseguentemente respingere il ricorso." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. L'assicurato ha diritto, durante l'integrazione, a un'indennità giornaliera, se l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione gli impedisce di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità di lavoro nella sua attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento. Gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli assicurati minorenni che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono un'indennità giornaliera se subiscono una perdita di guadagno causata dall'invalidità (art. 22 cpv. 1 LAI).
L'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato ha compiuto i 18 anni. Il diritto si estingue, al più tardi, alla fine del mese in cui gli uomini hanno compiuto i 65 anni e le donne i 62 anni (art. 22 cpv. 2 LAI).
Per l'art. 24 LAI
" 1 Il calcolo delle indennità giornaliere sottostà alle stesse disposizioni e limiti massimi previsti per le indennità secondo la LIPG.
1bis L’indennità totale è ridotta nella misura in cui supera l’indennità massima di cui al capoverso 1.
1ter Essa è ulteriormente ridotta nella misura in cui supera il reddito massimo determinante per il calcolo di cui al capoverso 2, ma soltanto fino a un’aliquota minima del 43 per cento dell’indennità massima secondo il capoverso 1. L’aliquota minima spetta anche agli assicurati che, prima dell’integrazione, non esercitavano un’attività lucrativa.
2 L’indennità giornaliera dell’assicurato che ha esercitato un’attività lucrativa è calcolata fondandosi sul reddito del lavoro conseguito nell’ultimo periodo di piena attività.
2bis Gli assicurati che seguono una prima formazione professionale e gli assicurati fino ai 20 anni compiuti che non hanno ancora esercitato un’attività lucrativa ricevono al massimo l’indennità minima ai sensi dell’articolo 24bis capoversi 1 e 2 ed eventualmente i supplementi ai sensi degli articoli 24bis capoverso 3 e 25.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni completive sul calcolo delle indennità giornaliere e fa allestire dal competente ufficio federale tavole vincolanti con importi arrotondati per eccesso. Esso stabilisce l’importo delle indennità giornaliere secondo il capoverso 2bis, regola il computo di un eventuale reddito da attività lucrativa e per certi casi può prevedere riduzioni."
Per periodo di piena attività ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 LAI si considera quello che l'assicurato ha esercitato senza essere ostacolato in modo notevole da un danno alla salute fisica o psichica. Per le persone diventate invalide a seguito di infortunio ci si fonda di regola sul reddito conseguito prima dell'infortunio (cifra marginale 2007 DCPIC).
Per quanto riguarda la fissazione del reddito determinante, per i salariati occorre considerare il salario orario, di quattro settimane o mensile mentre per i lavoratori indipendenti determinante è il reddito annuo (cifra marginale 2009 DCPIC).
Se l'ultimo periodo di piena attività dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che l'assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe conseguito esercitando la stessa attività immediatamente prima dell'integrazione (art. 21 cpv. 2 OAI; cifra marginale 2010 DCPIC).
Inoltre giusta l'art. 21 cpv. 1 OAI
" 1 Riservato l’articolo 24 capoversi 2 e 2bis LAI, per il calcolo dell’indennità giornaliera e la determinazione degli assegni per assistenza, sono applicabili, per analogia, le disposizioni dell’ordinanza del 24 dicembre 1959 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG).
Giusta il cpv. 3 del medesimo disposto di legge
" Ove l’assicurato eserciti un’attività lucrativa durante l’integrazione, l’indennità giornaliera, incluso il supplemento per l’integrazione, è decurtata nella misura in cui, addizionata al reddito di quest’attività, sorpassa il reddito determinante ai termini dei capoversi 1 e 2. È riservato l’articolo 21bis capoverso 4."
A norma dell'art. 24bis cpv. 2 LAI:
" 1L'indennità giornaliera per persone sole ammonta al 45 per cento del reddito medio conseguito durante l'ultima attività esercitata a tempo pieno, ma almeno al 15 per cento e al massimo al 45 per cento dell'indennità totale massima."
2.3. Dagli atti emerge che l'ultimo stipendio lordo percepito dall'assicurata quale insegnante di scuola elementare ammontava, nel 1998, a fr. 88'015.85, cui corrisponde un reddito giornaliero medio di fr. 244.50. Tale reddito non può tuttavia essere considerato ai fini del calcolo dell'indennità di base (in casu indennità per persona sola), ritenuto che, come visto (cfr. consid. 2.2), giusta l'art. 24bis cpv. 2 LAI l'ammontare dell'indennità giornaliera per persone sole, corrispondente al 45% del reddito medio conseguito durante l'ultima attività esercitata a tempo pieno, non può superare il 45% dell'indennità totale massima.
Ora, dal
Ne consegue che a __________, il cui reddito nel 1998 ammontava a fr. 88'015.85, deve essere riconosciuta l'indennità di base massima pari a fr. 97 (45% di 215).
L'assicurata ha inoltre diritto ad un supplemento per l'integrazione di fr. 30 fissato in applicazione degli artt. 25 LAI, 22 bis OAI e 11 OAVS, nonché ad un supplemento per persona sola pari a fr. 12 (art. 22 ter OAI).
Ciò stante, l'indennità giornaliera è stata correttamente cifrata dall'amministrazione in fr. 139 (97 + 12 + 30), ciò che corrisponde, come rettamente osservato in sede di risposta di causa, al massimo dell'indennità che può essere riconosciuta, in virtù delle legge, ad una persona sola durante l'integrazione.
Per il che il gravame deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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