AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.62
Data decisione, Autorità: 06.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00062
BS
Lugano 6 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 agosto 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 4 luglio 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ed ora sull'istanza tendente alla tassazione della nota d'onorario
richiamati, - l’ordinanza 31 agosto 2001 del Vicepresidente del TCA con cui l’assicurata è stata posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria tramite lo studio legale __________;
vista, - la lettera 1° febbraio 2001 mediante la quale l'avv. __________ ha chiesto la tassazione della sua nota professionale, pari ad un onorario di fr. 2'772.-- (70% di fr. 3’960.--), più spese per fr. 357,80 ed IVA per fr. 238.--;
considerato che, a) Secondo l’art. 69 LAI gli articoli da 84 a 85bis LAVS si applicano per analogia.
L’articolo 85 cpv. 2 lett. f LAVS prevede in particolare che la procedura inerente il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve soddisfare tra l’altro il seguente requisito:
" è garantito il diritto a farsi patrocinare. Ove sia giustificato al ricorrente è concessa un’anticipazione sulle spese o l’assistenza giudiziaria.”
b) In ossequio alla giurisprudenza del TFA la questione di sapere se e a quali condizioni esiste nella procedura cantonale di ricorso il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita deve essere stabilito in base al diritto federale, mentre la regolamentazione concernente la commisurazione dell’indennità per gratuito patrocinio spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362ss; RCC 1985 pag. 175 consid. 1b, RCC 1984 pag. 279 consid. 3c; Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht" in SZS 1991 pag. 185; Rumo-Jungo, op.cit., p. 114; E. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995 p. 197).
Nell’ambito dell’assicurazione vecchiaia, infatti, e, quindi, anche nell’ambito dell’assicurazione invalidità, il diritto federale non stabilisce i criteri per la fissazione dell'ammontare dell'indennità in caso di gratuito patrocinio, così come non prevede i criteri per la fissazione dell’ammontare delle spese ripetibili (DTF 110 V 362 consid. 1b; cfr. anche per analogia STFA non pubbl. del 13 dicembre 1995 in re W. A).
Diversa è invece la situazione per quel che concerne il calcolo delle spese ripetibili in materia di assicurazione contro gli infortuni, contro le malattie e assicurazione militare, nei cui ambiti l’importo delle citate spese è determinato in relazione alla fattispecie e alle difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso (cfr. art. 108 cpv. 1 lett. g LAINF, art. 87 lett. g LAMal e art. 106 cpv. 2 lett. g LAM; RAMI 1997 p. 319ss).
c) In caso di gratuito patrocinio l'indennità si calcola secondo i medesimi criteri applicati per la fissazione delle ripetibili, se non esistono disposizioni cantonali di diverso tenore (SZS 1991 p. 186; cfr. DTF 110 V 362‑365 consid. 3b).
Nel Cantone Ticino, l'art. 22 cpv. 2 della Legge di procedura davanti al TCA dispone che l'importo delle ripetibili è determinato in relazione alla fattispecie ed alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso. Questa impostazione è peraltro contenuta nell'art. 61 cpv. 1 lett. g della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali - LPGA - (cfr. FF 2000 pag. 4393 e RAMI 1997 p. 320, adottata dal Parlamento il 6 ottobre 2000 e non ancora entrata in vigore) che prevede che l'importo delle ripetibili è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e della complessità. Del resto in una sentenza del 9 giugno 1998 in re E. B. (inc. 19.97.00040 e pubblicata sul Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 16/dicembre 1998) il Consiglio di moderazione ha dichiarato non applicabile l'art. 30 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino (TOA), anche nelle materie in cui il diritto federale lascia spazio alle disposizioni cantonali, come nell’assicurazione invalidità. Tale norma, che stabilisce l'onorario normale per le cause nell'ambito delle assicurazioni sociali, rinvia infatti, tra l'altro, all'art. 9 della tariffa stessa che prevede il valore litigioso quale base di calcolo dell'onorario. Va ancora ricordato che nei settori in cui la fissazione dell'ammontare dell'indennità relativa all'assistenza giudiziaria non è di diritto federale, il TFA deve limitarsi ad esaminare se l'applicazione del diritto cantonale conduce ad una violazione del diritto federale (DTF 110 V 362 consid. 1b). In tale ambito, il TFA conferisce ai Cantoni e alle istanze cantonali di ricorso un vasto potere di apprezzamento (DTF 111 V 49; DTF 110 V 58 e 365; DTF 98 V 126; cfr. anche RAMI 1997 p. 321 e DTF 125 V 409 consid. 3a).
Nella sentenza pubblicata in RAMI 1997 p. 319 il TFA ha avuto modo di stabilire che in materia di LAINF, di LAMal e LAM, non invece in ambito LAVS, LAI, LPC, LIPG e LAF, l'Alta Corte esamina liberamente se la sentenza cantonale viola il diritto federale.
d) Con decreto del 12 dicembre 2000 nella causa B., 32.1999.59, il TCA ha statuito che l’art. 36 della Legge cantonale sulla tariffa giudiziaria (LTG) non è applicabile alle cause in materia di diritto delle assicurazioni sociali. Questa norma prevede che in caso di assistenza giudiziaria, l'onorario dovuto dallo Stato al patrocinatore d'ufficio è pari al 70% dell'onorario previsto dalla tariffa degli avvocati del Cantone Ticino.
In particolare, lo scrivente Tribunale - facendo riferimento alla menzionata sentenza del Consiglio di moderazione - ha rilevato che, citiamo:
" … nel campo delle assicurazioni sociali l'art. 36 LTG, applicabile per la determinazione dell'onorario in assistenza giudiziaria negli ambiti giuridici per i quali la TOA - che contrariamente all'art. 22 cpv. 2 LPTCA non contiene alcuna norma che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare delle ripetibili e la rimunerazione in assistenza giudiziaria - definisce i criteri di fissazione dell'onorario del patrocinatore di fiducia, ha quindi perso la sua portata specifica. Inoltre, l'art. 36 LTG verrebbe tenuto in considerazione unicamente in quegli ambiti delle assicurazioni sociali dove il diritto federale non ha stabilito dei criteri per la fissazione dell'ammontare dell'indennità relativa al gratuito patrocinio (LAVS, LAI, LPC, LIPG e LAF). Pertanto, alfine di garantire una uniformità in tutti i settori delle assicurazioni sociali, anche alla luce del nuovo art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, questo TCA ritiene che l'indennità per gratuito patrocinio venga determinata unicamente sulla base dei criteri elencati all'art. 22 cpv. 2 LPTCA”.
e) La valutazione del lavoro svolto dall’avvocato avviene prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto delle assicurazioni sociali (S. Leuzinger-Näf, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltlichen Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pag. 183).
Gli elementi da considerare nel calcolo dell’indennità non si limitano tuttavia all’attività svolta nei confronti del Tribunale, bensì anche agli atti preparatori, quali le visite e le conferenze con il cliente, la stesura del ricorso e i preparativi necessari relativi alla redazione dello stesso (DTF 117 Ia 25/26 consid. 4c.; DTF 120 Ia 17 consid. 3f; Favre, L’assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tesi 1989, p. 137).
f) In una sentenza pubblicata in RAMI 1996 p. 261 e 262 il TFA ha stabilito che l’importo di fr. 2’000.-- (spese incluse), attribuito a titolo di ripetibili per una procedura davanti al TFA, è applicabile anche nell’ambito dell’assistenza giudiziaria gratuita. Sono riservati i casi complessi per i quali si sono resi necessari sforzi importanti (cfr. RAMI 1997 p. 322, in cui la nostra Massima istanza ha ritenuto insufficiente un’indennità per ripetibili di fr. 2’500.--).
g) Nel caso concreto, dalla nota professionale risulta che il patrocinatore dell'assicurata ha indicato complessivamente 18 ore ad una tariffa oraria di fr. 220.— per complessivi fr. 3'960.--, ridotta, del 70%, a fr. 2’772.—. Per la fattispecie in esame, di difficoltà media per un avvocato versato nell'assicurazione sociali, egli ha steso un ricorso di 10 pagine (domanda di assistenza giudiziaria e lista degli allegati inclusi). Il legale ha inoltre scritto al TCA di non avere alcune osservazioni in merito ad un complemento peritale eseguito d’ufficio. Altri atti istruttori particolari non vi sono stati. Dalla nota professionale risulta inoltre che il patrocinatore ha avuto dei colloqui telefonici e personali con la propria cliente ed ha esaminato gli atti trasmessi dal Tribunale. Richiamata la giurisprudenza federale riportata nel consid. e), tenuto anche conto del principio indagatorio vigente nelle assicurazioni sociali, che solleva il lavoro del patrocinatore (cfr. DTF 114 V 87 consid. 4b), appare giustificato riconoscere un onorario di fr. 2'000.--. Le spese figuranti nella nota professionale di fr. 357,80 appaiono verosimili e vengono perciò integralmente riconosciute.
La nota è quindi tassata nella misura di fr. 2'357,80, più fr. 179,20 di IVA al 7,6%.
Per questi motivi
decreta
1.- La nota professionale dell'avv. __________ è tassata in fr. 2'537.--, IVA inclusa.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle Istituzioni possono ricorrere entro 15 giorni al Consiglio di moderazione.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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