AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.59
Data decisione, Autorità: 20.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00024
cs/sc
Lugano 17 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2001 di
contro
le decisioni del 22 febbraio 2001 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con due decisioni del 22 febbraio 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto __________ al beneficio di una rendita semplice d'invalidità di fr. 670 dal 1° agosto 2000 al 31 ottobre 2000 (grado d'invalidità al 50%) e fr. 1'340 dal 1° novembre 2000 (grado d'invalidità del 67%), rispettivamente fr. 1'373 dal 1° gennaio 2001.
La prestazione assicurativa è stata determinata sulla base di una scala di rendita 44 (periodo di contribuzione 3 anni) e di un reddito medio annuo di fr. 24'120, rispettivamente 24'720.
1.2. L'assicurata è tempestivamente insorta al TCA, chiedendo l'erogazione di una rendita più elevata e facendo valere quanto segue:
" Spett.li Giudici,
sono sposata da 4 anni 1/2, purtroppo da almeno due anni, ho preso la malattia della sclerosi multipla a placche diagnosticata dai medici Dr. __________ nonché dal medico Dr. __________, tuttora sto seguendo le sue cure.
Questa malattia mi ha terribilmente scossa in quanto ho enormi limitazioni fisiche che mi impediscono di svolgere la mia attività professionale non solo, ma anche casalinghe come ruolo di moglie. Spesso dopo solo 10 minuti di lavoro in casa lo stato di stanchezza mi assale e la fatica poi di riprendermi non è cosa da poco, inoltre alle ripetute ricadute della stessa malattia molto difficile da gestire.
Fino ad ora grazie all'aiuto dei miei famigliari ho potuto fare fronte alla situazione sia per gli spostamenti che ai lavori casalinghi e questo richiederebbe anche un riconoscimento.
L'AI di Bellinzona mi ha assegnato un reddito di SFr. 1.373.‑- mensile. Ho fatto tre anni di scuole come apprendista e impiegata di vendita. Se avrei potuto lavorare in ottime condizione di salute avrei tuttora uno stipendio di 3.500.‑- mensile.
Ritengo che la decisione dell'AI non abbia tenuto conto di questa mia possibilità di sviluppo nella mia professione.
Tutta la documentazione medica é a Vostra disposizione, come anche i miei diplomi e preparazione.
Ora ho anche bisogno di assistenza in casa per svolgere i miei lavori, e visto che la malattia non é reversibile, devo solo sperare che non avvenga il peggio!
Quindi, faccio appello per avere un reddito Al in base a quello che avrei potuto guadagnare. Resto a disposizione vostra e avrei il desiderio di essere vista e udita personalmente." (Doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 20 luglio 2001 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" Con la contestata decisione l'ufficio Al ha riconosciuto all'assicurata una mezza rendita semplice d'invalidità di fr. 670.-‑ mensili dal 1° agosto 2000 al 31 ottobre 2000 e una rendita intera semplice d'invalidità di fr. 1'340.-‑ mensili dal 1° novembre 2000 aumentati a fr. 1'373.‑- mensili dal 1° gennaio 2001.
Contro queste decisioni è stato interposto il ricorso 14 marzo 2001, mediante il quale l'assicurata contesta l'ammontare della rendita. A suo modo di vedere la stessa dovrebbe essere adeguata al salario che avrebbe potuto percepire se non fosse divenuta invalida.
Il ricorso non è accoglibile.
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art. 29ter cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone:
a. dei redditi risultanti da un'attività lucrativa;
b. degli accrediti per compiti educativi;
c. degli accrediti per compiti assistenziali (art. 29quater LAVS e 36 LAI).
Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
Nel caso specifico, l'ufficio ha proceduto al calcolo della rendita sulla base degli anni di contribuzione dell'assicurata registrati sul suo conto individuale personale per il periodo 1° gennaio 1997 ‑ 31 dicembre 1999. Risulta pertanto un periodo contributivo di 3 anni come gli assicurati della sua classe d'età; ciò consente di applicare la scala massima ossia la 44 e di riconoscere alla signora __________ una mezza rendita d'invalidità di fr. 670.‑ mensili con effetto dal 1° agosto 2000, ed una rendita intera di fr. 1'340.‑- mensili dal 1° novembre 2000 aumentata a fr. 1'373.-- dal 1° gennaio 2001.
La verifica del calcolo ha potuto stabilire l'esattezza degli importi assegnati quale rendita semplice d'invalidità.
L'assicurata accenna poi al fatto che l'attuale stato valetudinario compromette in maniera rilevante anche lo svolgimento delle mansioni più semplici.
Al proposito ricordiamo di straforo che l'assicurazione invalidità prevede fra le altre prestazioni l'assegno per grandi invalidi. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LAI, è considerato grande invalido colui che, a causa della sua invalidità, ha bisogno dell'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita (mangiare, vestirsi, lavarsi,...) o di una sorveglianza personale.
La domanda può essere introdotta in ogni tempo; i relativi moduli sono ottenibili presso le agenzie AVS del comune di domicilio.
Visto quanto precede l'ufficio Al chiede quindi a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso confermando le decisioni impugnate." (Doc. _)
1.4. Con scritto 2 agosto 2001 la ricorrente ha fatto valere quanto segue:
" La rendita assegnatomi dall'AI, di fr. 1'373.‑ non prende in considerazione il guadagno avuto dalla disoccupazione dal marzo 1998 al dicembre 1998.
Accludo copie della cassa disoccupazione.
Inoltre, in febbraio 1999 sono stato male ed invece di ricevere l'indennità' di perdita di guadagno per malattia dalla ditta __________, mi sono licenziata in quanto stavo cosi male e non riuscivo nel mio smarrimento di valermi dei miei diritti.
Quindi, questi ulteriori motivi li presento per valermi di una rendita superiore.
Inoltre, attualmente ho bisogno di terzi per compiere gli atti ordinari della vita, da mia madre che abita accanto a me.
Se fosse possibile avrei piacere di essere udito in persona da questo Onorevole Tribunale." (Doc. _)
1.5. In data 9 agosto 2001 la Cassa ha osservato:
" in riferimento alla vertenza a margine, vi precisiamo che dalle riunioni dei conti personali dell'assicurata in oggetto, si evince che per l'anno 1998 sono state registrate le indennità di disoccupazione corrispondenti alla documentazione presentata dalla stessa assicurata con scritto del 2 agosto 2001. Contrariamente a quanto asserito dalla signora __________, l'indennità da lei ricevuta è stata regolarmente computata nel calcolo della sua rendita d'invalidità, per questo motivo non ci resta che confermare la nostra decisione e le relative osservazioni al ricorso in questione." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. A norma dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento; nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv. 1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del 40 per cento.
Il diritto alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (art. 29 LAI).
2.3. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita, che quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi AVS per almeno un anno. Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv. 2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate alcune norme specifiche della LAI. Se l'assicurato non ha ancora compiuto quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Tale supplemento è fissato dal Consiglio federale secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 36 cpv. 3 LAI). Infine, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 133 1/3 per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI).
2.4. A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita d'invalidità è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è dunque determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.5. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett. b);
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.6. In concreto la ricorrente ritiene che l'ammontare della rendita non sia conforme alla sua situazione, potendo, se non fosse invalida, percepire uno stipendio di fr. 3'500. La decisione non avrebbe tenuto conto della possibilità di sviluppo nella sua professione.
Va preliminarmente rammentato che l'ammontare della rendita AI dipende esclusivamente, come visto in precedenza (consid. 2.4.), dal periodo di contribuzione durante il quale l'assicurata ha pagato i contributi sociali e dal reddito annuo medio conseguito in quel periodo (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Ininfluente, per il calcolo dell'ammontare della rendita, è invece l'attuale, rispettivamente la futura situazione finanziaria dell'assicurata.
2.6.1. Periodo di contribuzione
Come visto (consid. 2.4), per determinare gli anni interi di contribuzione di una persona occorre basarsi sulla durata di contribuzione che essa ha compiuto dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Si considera come evento assicurato il compimento dell'età di pensionamento, la data d'inizio dell'invalidità o del decesso (cfr. direttive UFAS sulle rendite marg. 5020). Da rilevare inoltre che giusta l'art. 52c OAVS i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita. Inoltre, l'art. 52b OAVS prevede che i periodi di contribuzione compiuti prima dei 20 anni vanno presi in considerazione ove la durata di contribuzione sia incompleta.
Nella fattispecie in esame per __________ fa stato il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 1997 (anno susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 1999 (anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato).
Dall’esame dei conti individuali dell'insorgente, dove sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati versati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS) risulta che essa presenta un periodo di contribuzione completo di 3 anni. In base alle tabelle sulle rendite edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30 bis LAVS, con un simile periodo di contribuzione si ottiene la scala di rendita 44, che è la massima prevista.
2.6.2. Reddito annuo medio
Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM).
Come già detto (cfr. consid. 2.4), il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione. In particolare non sono computati i redditi dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (art. 52c OAVS), né, di regola, quelli compiuti prima dei 20 anni (art. 52b OAVS: solo in caso di durata di contribuzione incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS vengono computati).
Nel caso di specie, la cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurata relativi al succitato periodo, giungendo così all'importo di fr. 39'549. L'amministrazione, contrariamente a quanto ritenuto dall'insorgente (doc. _), ha tenuto conto anche dei redditi derivanti dall'assicurazione disoccupazione percepita nel corso del 1998 (doc. _).
Orbene, la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurato è avvenuta nel 1997. Pertanto, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.000. L'importo va poi diviso per i 3 anni effettivi di contribuzione (39'549 x 1.000 : 3), per un reddito annuo di fr. 13'183.
Come visto al consid. 2.2., giusta l'art. 36 cpv. 3 LAI, se l'assicurato non ha ancora compiuto i quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. In concreto, in virtù dell'art. 33 OAI il reddito va aumentato dell'80%, e raggiunge un importo complessivo di fr. 23'729.
Ne consegue che il reddito annuo medio della rendita corrisponde a fr. 23'729.-- che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS, ammonta a fr. 24'120.-- nel 2000 e a fr. 24'720.-- nel 2001, per delle prestazioni che sarebbero di fr. 1'266 (633 con un'invalidità al 50%), rispettivamente di fr. 1'298.
Tuttavia, giusta l'art. 37 cpv. 2 LAI, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 133 1/3 per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa (nel 1999 e 2000: fr. 1005; nel 2001: fr. 1'030).
Di conseguenza, in concreto, la prestazione a favore di __________ calcolata con l’ausilio della citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 44 ammonta a fr. 670 dal 1.8.2000 al 31.10.2000 (invalidità al 50%: 1005 X 133 1/3% : 2), fr. 1'340 (1005 X 133 1/3%) dal 1.11.2000 al 31.12.2000 (invalidità al 67%, rendita al 100%) e fr. 1'373 (1'030 X 133 1/3%) dal 1.1.2001, come rettamente calcolato dalla Cassa.
In queste circostanze la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.7. Nel proprio gravame l'assicurata chiede di essere sentita (doc. _ e _).
Il TCA rileva innanzitutto che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5b, pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., pag. 135; Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pag. 63; cfr. pure STFA del 13 novembre 2000 in re F.S., H 238/98; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e rinvii). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e rinvii).
In concreto, alla luce delle risultanze degli atti di causa, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'audizione della ricorrente e all'assunzione di ulteriori prove.
2.8. Infine, va abbondanzialmente rilevato, come correttamente affermato dalla Cassa nella sua risposta, che l'assicurata, se ritiene di dover far capo all'aiuto di terzi e di aver diritto ad un assegno per grandi invalidi (art. 42 LAI), può presentare una domanda utilizzando i relativi moduli previsti a questo effetto e ottenibili presso le agenzie AVS del Comune di domicilio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster