AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.123
Data decisione, Autorità: 13.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00123
rg/nh
Lugano 13 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 19 dicembre 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 23 novembre 2000 emanata da
Cassa federale di compensazione, 3003 Berna,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. L'assicurato, nato nel __________, in data 29 settembre 2000 ha presentato una richiesta volta all'ottenimento di un assegno per grandi invalidi (AGI) dell'AI.
1.2. Esperita l'istruttoria, della quale si dirà - per quanto necessario - nei considerandi di diritto, per decisione 23 novembre 2000 la Cassa federale di compensazione ha assegnato ad __________ un assegno per grandi invalidi di grado medio con effetto dal 1° settembre 2000.
Queste le motivazioni poste alla base della decisione amministrativa:
" Conformemente alla legge per l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), ha diritto alle prestazioni seguenti:
Hanno diritto a un assegno per grande invalido dell'AVS le persone domiciliate in Svizzera, beneficiarie di una rendita di vecchiaia, e che presentano una grande invalidità media o grave. E' considerato come grande invalido l'assicurato che, in ragione della sua invalidità, necessita in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. Sono reputati atti ordinari della vita, i sei atti seguenti:
1° ‑ vestirsi e svestirsi; 2° ‑ alzarsi, sedersi e coricarsi; 3° ‑ mangiare; 4° ‑ lavarsi; 5° ‑ andare al gabinetto; 6° ‑ spostarsi.
La grande invalidità è considerata di grado medio quando una persona, anche utilizzando dei mezzi ausiliari,
‑ necessita di un aiuto regolare e importante da parte di terzi per compiere almeno quattro atti ordinari della vita, o
‑ necessita di aiuto regolare e importante da parte di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e necessita, inoltre, di una sorveglianza personale permanente.
La grande invalidità è considerata di grado elevato quando una persona, anche utilizzando dei mezzi ausiliari, necessita di aiuto regolare e importante da parte di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e quando il suo stato necessita, inoltre, di cure permanenti o di una sorveglianza personale.
Il diritto all'assegno per grande invalido dell'AVS nasce il primo giorno del mese in cui l'assicurato soddisfa tutte le condizioni di diritto, e presenta una grande invalidità di grado medio o elevato da almeno un anno.
Dalla documentazione agli atti (domanda di prestazioni) risulta che l'assicurato è dipendente da terzi per compiere 4 atti quotidiani della vita (vestirsi‑svestirsi, mangiare, lavarsi e spostarsi).
Dal 01.09.1999, lei presenta una grande invalidità di grado medio. Di conseguenza, ha diritto a un assegno di questo grado a partire dal 01.09.2000." (doc. AI _)
1.3. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato - rappresentato dalla moglie e dalla figlia - postulando il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi di grado elevato. Nel gravame viene in particolare fatto valere:
" Il paziente sopra menzionato (Marito, rispettivamente Papà), soffre da diversi anni e tuttora, in maniera gravissima e purtroppo inesorabile, del morbo di Alzheimer.
Il suo stato di salute psico‑fisico e mentale ha subito ancora, in questi ultimi mesi, un repentino ed inarrestabile peggioramento.
Lo stato dei fatti si riassume così con la assoluta necessità quotidiana, da parte della moglie e parzialmente anche dal figlio, di accudire ed aiutare permanentemente il marito, affinchè lo stesso sia in grado di compiere tutti e 6 gli atti quotidiani della vita.
Questo resoconto dell'attuale situazione, era già anche stato confermato da parte del geriatra Dr. __________, Capo Servizio __________, il quale optava già, con la sua lettera del 24.10.2000, per l'ottenimento di un'invalidità di grado elevato.
Di conseguenza, visto quanto sopra esposto, auspichiamo che il nostro ricorso venga accettato, e che sia quindi riconosciuto l'assegno per grandi invalidi dell'AVS di grado elevato."
1.4. Con risposta 20 febbraio 2001 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame sostenendo:
" Con progetto 10 ottobre 2000, poi integrato nell'impugnata decisione, l'UAI ha stabilito che l'assicurato presenta una grande invalidità di grado medio.
Con tempestivo ricorso la moglie ed il figlio dell'assicurato contestano il grado di grande invalidità stabilito, sostenendo che nel frattempo le condizioni del ricorrente avrebbero subito un netto peggioramento. Si accenna altresì alle osservazioni 24 ottobre 2000 prodotte dal dottor __________, Caposervizio del reparto di geriatria dell'Ospedale __________, in base alle quali lo stato dell'assicurato meriterebbe il riconoscimento di un assegno per grandi invalidi di grado elevato.
Esaminati gli atti in questione lo scrivente Ufficio non può che riconfermare integralmente la propria presa di posizione iniziale.
In effetti, giusta l'art. 36 cpv. 2 OAI la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna di una sorveglianza personale permanente.
Il grado è invece elevato allorquando l'assicurato necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita (inteso tutti gli atti ordinari, ndr) ed il suo stato richiede inoltre cure permanenti o sorveglianza personale (cpv. 1).
Nel presente caso il ricorrente, affetto dal morbo di Alzheimer, è ancora in grado di compiere due dei sei atti ordinari della vita, così come è stato attestato dalla moglie dello stesso nel formulario di richiesta di prestazioni (cf. doc. n. _ inc. AI). In tali circostanze non è quindi possibile riconoscergli lo statuto di grande invalido di grado elevato.
E del resto nemmeno le affermazioni del dottor __________ conducono a diversa conclusione. Questi, precisando che la valutazione operata dall'UAI è "sicuramente pertinente", pone l'accento sul fatto che l'assicurato necessita di una continua sorveglianza (cf. doc. n. _ inc. AI). Vi è però che tale circostanza non è di per sé sufficiente, essendo le condizioni poste dall'art. 36 cpv. 1 OAI (aiuto per tutti gli atti della vita e cure permanenti) cumulative.
D'altro lato giova ricordare che eventuali peggioramenti di salute intervenuti dopo l'emanazione della decisione non possono venire considerati che in casi del tutto eccezionali, allorquando siano adempiute determinate condizioni. Non è però il caso nella fattispecie.
Qualora si accertasse un effettivo peggioramento, l'assicurato ha infatti sempre la facoltà di introdurre una nuova richiesta volta al riesame della situazione.
Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole Tribunale voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso." (doc. _)
1.5. Con scritto 26 febbraio 2001 le rappresentanti dell'assicurato hanno ribadito le argomentazioni esposte nel gravame.
1.6. In data 28 giugno 2001 il TCA ha sottoposto alcuni quesiti al dott. __________, capo servizio dell'Unità geriatrica dell'Ospedale __________.
Le risposte del dott. __________ datate 5 luglio 2000 sono quindi state trasmesse all'assicurato e all'UAI, i quali con rispettive osservazioni 6 agosto 2000 e 20 agosto 2000 hanno riconfermato le loro antitetiche domande di giudizio.
1.7. Con scritto 27 agosto 2001 l'assicurato ha preso posizione sulle osservazioni 20 agosto dell'UAI ribadendo in sostanza le sue precedenti argomentazioni.
1.8. Con scritto pervenuto al TCA in data 30 agosto 200, la Cassa federale di compensazione, nel termine assegnatole dal TCA per pronunciarsi in merito al gravame ed ai successivi atti acquisiti nell'incarto, ha comunicato di non aver nulla da aggiungere a quanto già osservato dall'UAI.
1.9. In data 5 settembrer 2001 l'UAI ha infine precisato di non aver osservazioni da formulare a quanto esposto dall'assicurato con osservazioni 27 agosto 2001.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l’erogazione a __________ di un assegno per grandi invalidi di grado elevato. L’amministrazione ha infatti riconosciuto una grande invalidità di grado medio, in quanto l'assicurato necessita dell'aiuto di terze persone per compiere 4 atti quotidiani della vita.
Ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 LAI gli assicurati domiciliati in Svizzera, se sono grandi invalidi, hanno diritto a un assegno per grandi invalidi, sempreché non spetti loro un assegno per grandi invalidi giusta la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni o secondo la legge federale sull'assicurazione militare. L'assegno è erogato, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui sono stati compiuti i 18 anni di età e, al più tardi, fino alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata oppure del mese in cui essa raggiunge l'età del pensionamento.
2.3. E' grande invalido l'assicurato che, in seguito alla propria invalidità, ha bisogno dell'aiuto permanente di terzi per compiere gli atti ordinari della vita o di una sorveglianza personale (art. 42 cpv. 2 LAI).
L'art. 36 OAI distingue tre gradi di grande invalidità:
il grado elevato, quando il grande invalido "necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita" e "il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale";
il grado medio, quando il grande invalido, anche se munito di mezzi ausiliari, "necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita" oppure "di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente";
il grado esiguo, quando il grande invalido, anche se munito di mezzi ausiliari, necessita, "in modo regolare e considerevole dell'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita", oppure "di sorveglianza personale continua", oppure "in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità". L'assegno di grado esiguo è pure dato, allorquando, "a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, l'assicurato può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole".
Infine, spetta all’Ufficio per l’assicurazione invalidità determinare, per le Casse di compensazione, il grado della grande invalidità (art. 43bis c.p. 5 seconda frase LAVS).
2.4. Secondo costante giurisprudenza, sono considerati come atti ordinari della vita gli atti consistenti nel vestirsi, svestirsi, alzarsi, sedersi, sdraiarsi, mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al gabinetto, spostarsi e stabilire dei contatti sociali.
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l’ambiente bisogna intendere il comportamento normale all’interno della società così come richiesto dall’esistenza quotidiana (cfr. DTF 117 V 27 consid. 4b e 146 consid. 2; DTF 105 V 52; DTF 104 V 127; RCC 1980 pag. 62; Valterio, Droit et pratique de l’assurance-invalidité, pag. 275).
La giurisprudenza del Tribunale federale ha inoltre stabilito che un assicurato deve essere ritenuto “totalmente” grande invalido quando abbisogna dell’aiuto di terzi in tutti gli atti ordinari della vita rilevanti. E’ tuttavia sufficiente che l’aiuto sia necessario in “misura notevole” in ogni singolo atto (DTF 106 V 157; 105 V 55 consid. 2; 104 V 130). Negli atti ordinari della vita composti da più operazioni parziali non è necessario che l'assicurato abbisogni dell'aiuto di terzi nella maggior parte di essi, ma basta che in una singola operazione parziale abbisogni regolarmente ed in misura notevole di tale aiuto. L'aiuto è da ritenere notevole quando, per esempio (RCC 1990 pag. 50, RCC 1989 pag. 229, RCC 1987 pag. 265, RCC 1981 pag. 364):
nel cibarsi l'assicurato provvede da solo a tale atto, ma non può spezzettare gli alimenti oppure è in grado di portare il cibo alla bocca soltanto con l'aiuto delle dita;
nel farsi la pulizia personale quotidiana l'assicurato non può lavarsi, pettinarsi o radersi, oppure fare il bagno o la doccia da solo;
nello spostarsi e nel contatto con l'ambiente abituale l'assicurato non può spostarsi da solo in casa o fuori di casa oppure abbisogna dell'aiuto di terzi per stabilire il contatto con l'ambiente abituale.
Con sentenza 22 maggio 1995 nella causa S. pubblicata in DTF 121 V 88, il TFA - modificando la propria precedente giurisprudenza - ha ancora stabilito che pure la messa in ordine degli abiti, la pulizia del corpo, l’utilizzazione di gabinetti speciali in relazione con la necessità di fare i propri bisogni costituiscono funzioni parziali di quest'ultimo atto ordinario della vita. La persona che per effettuare una di queste funzioni necessita dell’aiuto di terzi, è pertanto considerata grande invalida per questo atto fisiologico ordinario.
Di principio, dunque, si deve ritenere che un assicurato non sia atto a compiere un atto ordinario della vita nella misura in cui non può eseguirlo se non in un modo non conforme agli usi correnti (DTF 106 V 159 consid. 2b).
Inoltre, il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi, sia come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari della vita rilevanti: per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto, che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (aiuto indiretto di terzi: RCC 1990 pag. 50, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 149 consid. 1c, DTF 106 V 157, 105 V 56 consid. 4a).
Infine, la giurisprudenza federale ha stabilito che la condizione dell'aiuto di terzi (diretto, rispettivamente indiretto) è talmente ampia che gli altri presupposti cumulativamente richiesti dall'art. 36 cpv. 1 OAI delle cure permanenti o della sorveglianza personale assumono soltanto importanza secondaria. Il termine "permanente" deve essere inteso come antitesi di transitorio e non nel senso di 24 ore su 24. Le cure e la sorveglianza non sono da riferire agli atti ordinari della vita: si tratta invece di prestazioni di ordine medico o di aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico dell'assicurato. Come cure si intendono, per esempio, la necessità di somministrare giornalmente dei medicamenti o fare delle fasciature. Il presupposto della sorveglianza personale è dato, per esempio, quando l'assicurato non può essere lasciato solo tutta la giornata a causa delle sue assenze mentali (RCC 1990 pag. 51, RCC 1986 pag. 512, DTF 107 V 139, DTF 106 V 158; DTF 105 V 56 consid. 4b).
2.5 Nel caso in esame, del questionario relativo alla richiesta di un assegno per grandi invalidi compilato in data 6 ottobre 2000 dalla moglie dell'assicurato emerge che quest'ultimo necessita dell'aiuto di terze persone per l'esecuzione dell'atto del vestirsi, della funzione parziale del taglio degli alimenti nell'ambito dell'atto del mangiare, di tutte le singole funzioni relative all'atto dello spostarsi e, per quanto riguarda la pulizia personale, delle funzioni parziali del lavarsi, pettinarsi e fare il bagno (doc. AI _). Non è stata per contro indicata alcuna necessità di aiuto per quanto riguarda gli atti ordinari dell'alzarsi/svestirsi/coricarsi e dell'andare al gabinetto.
Dal questionario emerge inoltre che l'interessato necessità sia di cure permanenti che di una sorveglianza personale di giorno e di notte (a quest'ultimo riguardo nel questionario è precisato che l'assicurato "non è da lasciare da solo").
Con progetto di decisione 10 ottobre 2000 l'UAI, sulla base di quanto indicato nel questionario, ha stabilito il diritto ad un assegno per grande invalido di grado medio non abbisognando l'assicurato dell'aiuto di terzi per il compimento di tutti gli atti ordinari della vita.
Nella sua presa di posizione sul progetto di decisione dell'UAI, con scritto 24 ottobre 2000 il dott. __________, caposervizio geriatria dell'Ospedale __________ - che aveva già avuto modo di confermare la compatibilità delle summenzionate indicazioni fornite nel questionario con le costatazioni mediche da esso effettuate - ha osservato:
" Tenendo conto del grado di assistenza necessario negli atti ordinari della vita le vostre conclusioni arrivano a riconoscere un grado medio di invalidità, a partire dal 01.09.00.
Ora, se la valutazione in questo senso è sicuramente pertinente, occorre tener presente che il paziente, affetto da malattia di Alzheimer, presenta importanti disturbi comportamentali che rendono necessaria una praticamente continua sorveglianza su tutto l'arco della qiornata. Questi disturbi che si caratterizzano con stati di importante agitazione e aggressività e che sono all'origine di un costante conflitto coniugale, sono esasperati anche da un aspetto anosognosico secondario alla stessa malattia di Alzheimer che impedisce alla paziente una corretta e adeguata presa di coscienza della propria situazione. Ciò ha avuto tra l'altro come conseguenza un sistematico rifiuto di tutte le proposte finora avanzate per sgravare la famiglia con il ricorso ad assistenza istituzionale (Centri Diurni __________, Centro Diurno Casa per Anziani di __________, Centro Diurno Organizzazione __________), costringendo la famiglia al ricorso ad un'assistenza personale da parte di un infermiere domiciliare con scopi di attivazione del paziente, mobilizzazione, elaborazione di stati di tensione psichica. Inoltre un intervento di aiuto famigliare per l'assistenza al governo della casa è attualmente indispensabile.
Sulla base di tale situazione clinica mi permetto di proporre di rivedere il progetto avanzato considerando la possibilità di riconoscimento di un'invalidità di grado elevato. Ciò costituirebbe un importante aiuto al mantenimento del signor __________ a domicilio evitando una sua istituzionalizzazione in lunga degenza." (doc. AI _)
Con provvedimento formale 23 novembre 2000, sulla base delle constatazioni e delle indicazioni fornite dall'UAI, la Cassa federale di compensazione ha confermato il diritto ad un assegno di grado medio.
2.6. Con il gravame l'assicurato, adducendo un repentino peggioramento dello stato di salute intervenuto negli ultimi mesi e richiamando l'attestazione 24 ottobre 2000 del dott. __________, ha postulato il riconoscimento di un assegno di grado elevato l'interessato necessitando dell'aiuto e dell'assistenza di terze persone nel compimento dei 6 atti ordinari della vita.
Pendente lite questo TCA ha sottoposto al dott. __________ alcuni quesiti in relazione alla necessità da parte dell'assicurato dell'aiuto di terze persone per il compimento di atti quotidiani quali l'alzarsi, il sedersi e il coricarsi nonché l'andare al gabinetto, chiedendo altresì al medico di pronunciarsi in merito ad un eventuale peggioramento dello stato di salute psico-fisico intervenuto successivamente alle situazione descritta nel questionario 6 ottobre 2000.
Con scritto 5 luglio 2001 il citato sanitario ha risposto alle domande postegli dal TCA osservando:
"‑ Pur essendo in grado il paziente di svolgere autonomamente, dal punto di vista funzionale gli atti quotidiani menzionati (alzarsi/ sedersi/coricarsi e andare al gabinetto) è sicuramente necessaria da parte dei famigliari una costante sollecitazione e sorveglianza all'integrazione di tali atti nell'organizzazione spazio‑temporale della giornata; le capacità pianificatorie‑esecutive del paziente essendo compromesse. Concretamente, per esempio il paziente deve essere sollecitato periodicamente a recarsi alla toilette per crescenti stati di agitazione che da solo non riesce ad interpretare.
‑ Dall'ottobre 2000, malgrado l'intervento farmacologico, abbiamo assistito ad un ulteriore progressivo aggravamento del deficit cognitivo del paziente, legato alla progressione della conosciuta malattia di Alzheimer. Tale peggioramento è stato sostanzialmente costante e regolare nel tempo, come in genere è tipico per questa malattia. Per gli atti ordinari della vita elencati (alzarsi/sedersi/ coricarsi e l'andare al gabinetto) il paziente resta ancora sostanzialmente autonomo sul piano funzionale, non richiedendo aiuto di terze persone. Si riconferma per contro, in modo ancora più marcato, l'esigenza soprammenzionata di una pressoché costante sorveglianza. Va inoltre segnalata una maggiore difficoltà in atti di base della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, alimentarsi) prima autonomamente assunti, che necessitano attualmente assistenza parziale." (doc. _)
Nelle loro osservazioni allo scritto 5 luglio del dott. __________, le parti si sono riconfermate nelle loro antitetiche posizioni. L'assicurato ha inoltre prodotto un ulteriore scritto del dott. __________ datato 3 agosto 2001, nel quale viene ribadita la necessità di una costante sorveglianza e sistematica sollecitazione dell'assicurato per l'esecuzione anche di atti quotidiani quali l'alzarsi/sedersi/coricarsi e l'andare al gabinetto come pure la necessità di un costante accompagnamento dovuta anche allo stato depressivo dell'assicurato (cfr. doc. _).
Si tratta ora di stabilire se sono nella fattispecie adempiute le premesse giustificanti la concessione di un assegno per grandi invalidi di grado elevato. Posta l'incontestata - e per altro comprovata - necessità d'aiuto per il compimento di atti ordinari quali il vestirsi/svestirsi, lo spostarsi, il mangiare (anche limitatamente al taglio degli alimenti) e il provvedere alla propria pulizia (pur escludendo il radersi) nonché di cure permanenti e di sorveglianza personale continua (cfr. questionario 6 ottobre 2000, cfr. doc. AI _; cfr. anche decisione impugnata), occorre unicamente esaminare se l'assicurato necessita anche dell'aiuto di terze persone per l'esecuzione degli atti ordinari quali alzarsi/sedersi/coricarsi e l'andare al gabinetto.
2.7. Dalle precisazioni fornite dal dott. __________ in data 5 luglio 2001 emerge che l'assicurato, ancorché capace dal profilo funzionale di svolgere autonomamente gli atti quotidiani dell'alzarsi/sedersi/ coricarsi e dell'andare al gabinetto, a motivo della mancanza di capacità pianificatorie-esecutive necessita di una costante sollecitazione e di sorveglianza per l'esecuzione degli stessi. Al proposito il sanitario ha menzionato, a titolo esemplificativo, la necessità di sollecitare l'assicurato a recarsi al gabinetto a causa di crescenti stati di agitazione che l'assicurato da solo non è in grado di interpretare.
Orbene, alla luce di quanto precede si deve concludere che se da un lato l'assicurato necessita - come visto - di una continua sorveglianza personale su tutto l'arco della giornata non potendo essere lasciato da solo a causa del suo stato mentale e psichico, dall'altro lato le precisazioni fornite dal dott. __________ in corso di causa consentono di ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (cfr. pro multis DTF 125 V 195, DTF 121 V 6, 47, DTF 118 V 289), che per l'esecuzione degli atti dell'alzarsi/sedersi/coricarsi e dell'andare al gabinetto __________ abbisogna, seppur in maniera indiretta ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.4), dell'aiuto di terze persone, atteso che senza la sollecitazione da parte di terzi è da ritenere che tali atti rimarrebbero incompiuti a causa del suo stato psichico e mentale, il quale, come rilevato in sede medica, è tale da compromette le sue capacità pianificatorie ed esecutive.
Tale è quindi la situazione effettiva presente sino a ottobre 2000, dopo di che risulta addirittura essere intervenuto un peggioramento del deficit cognitivo dell'assicurato, dovuto alla progressione della malattia, che ha tra l'altro reso necessario l'aiuto diretto di terze persone anche per singoli atti precedentemente assunti in maniera autonoma dall'assicurato (cfr. XII).
Questa circostanza appare tuttavia irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto sulla base delle considerazioni che precedono a __________ deve comunque essere riconosciuto un assegno per grande invalido di grado elevato a far tempo dal 1. settembre 2000.
In simili circostanze, a far tempo dal 1. settembre 2000 ad __________ deve essere riconosciuto un assegno per grandi invalidi di grado elevato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione impugnata è annullata.
§§ __________ ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato con effetto dal 1° settembre 2000.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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