AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.114
Data decisione, Autorità: 10.09.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00114
BS/sc
Lugano 10 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 25 ottobre 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. L'assicurato, nato nel , di professione muratore/manovale, in data 20 aprile 1999 ha presentato all'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando, quale danno alla salute: "caduta dalle scale, dolori al collo, lombalgia, sciatica e depressione". L'assicurato è stato vittima di diversi infortuni avvenuti il 19 luglio 1994 (caduta a seguito del tiro di una corda), il 28 luglio 1997 (contusione al rachide dovuto a scivolamento), l'8 dicembre 1997 (caduta dalle scale con contusione al rachide lombare) ed il 27 settembre 1999 (tamponamento in auto). Egli ha percepito delle prestazioni da parte dell' e dalla Cassa malati per perdita di guadagno. A partire dal 27 luglio 1998 l'__________ ha cessato il versamento delle prestazioni assicurative poiché i disturbi alla schiena non erano più riconducibili ai postumi degli infortuni (cfr. doc. AI _).
1.2. Dopo aver acquisito della documentazione medica, nonché il rapporto medico 25 maggio 1999 del servizio psicosociale di __________ (doc. _) ed il rapporto 20 agosto 1999 del medico di famiglia dr. __________ (doc. _), l'UAI ha incaricato il Servizio di accertamento medico (SAM) di procedere ad una perizia pluridisciplinare il cui referto è stato redatto il 15 maggio 2000 (doc. _). Con proposta di decisione 26 maggio 2000, l'UAI ha deciso che:
" Il grado d'invalidità, determinato in base all'articolo 4 LAI, viene fissato al 50% con diritto alla mezza rendita AI a decorrere dal 1° dicembre 1999.
Dalla documentazione raccolta agli atti ed in particolare dal rapporto peritale stilato dai medici del Servizio accertamento medico di __________ risulta infatti che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa e di guadagno globale del 50% a partire dal dicembre 1998. La mezza rendita viene concessa dopo un anno di attesa."
(Doc. AI _).
L'assicurato, per il tramite della __________, contestando la valutazione fatta dall'amministrazione, ha trasmesso il rapporto 10 luglio 2000 del Servizio psicosociale di __________ e rilevato che:
" (…)
Richiamato il contenuto di tale relazione peritale, riteniamo che vi siano i validi presupposti per annullare la vostra precedente proposta di decisione data 26 maggio 2000 e per procedere, da parte del vostro competente servizio, a degli ulteriori accertamenti più approfonditi per concedere una rendita intera al signor __________. (.)" (Doc. AI _)
Dopo aver chiesto un parere del SAM in merito al citato rapporto del Servizio psicosociale, con lettera 11 dicembre 2000 l'UAI ha ha confermato la proposta di decisione del 26 maggio 2000.
Di conseguenza, con decisione 25 ottobre 2000 l'UAI ha riconosciuto all'assicurato una mezza rendita AI a decorrere dal 1° dicembre 1999 e cinque rendite completive per figli.
1.3. Contro tale decisione __________ è tempestivamente insorto, per il tramite del suo legale, postulando l'erogazione di una rendita intera.
Sostanzialmente egli contesta le risultanze della perizia del SAM.
Dal punto di vista ortopedico l'assicurato ritiene che gli atti medici già depositati mostrano un'inabilità lavorativa almeno del 50%, argomentando in particolare che:
" (…)
Non è comunque esatto, ed anzi è del tutto arbitrario, considerare il qui ricorrente abile al 100% dal punto di vista somatico. In effetti, già solo analizzando il contenuto della perizia SAM, si evince come tale valutazione non stia per nulla in piedi.
Il dottor __________ in effetti valuta il paziente abile al lavoro al 100% in professioni nelle quali il signor __________ non debba sollevare pesi superiori ai 25 kg e nelle quali possa cambiare regolarmente posizione di lavoro.
In altri termini, il qui ricorrente sarebbe abile, secondo il dottor __________, per delle professioni leggere, che secondo l'attuale giurisprudenza del TCA consentono un reddito annuo di fr. 35'000,00. In ogni caso il qui ricorrente, già solo dal punto di vista ortopedico, non sarebbe di certo abile al lavoro per la professione di manovale, che notoriamente è un'attività pesante.
Anche quindi prendendo quale base il rapporto del dottor __________ (ciò che è contestato in quanto le problematiche somatiche del qui ricorrente sono comunque ben più gravi di quanto non valuti la parte resistente), già solo dal punto di vista ortopedico il qui ricorrente è da considerare inabile al lavoro nella misura di almeno il 47% (ossia fr. 66'000,00 ‑ fr. 35'000,00 x 100: 66'000,00). Né la parte avversa può applicare il principio del reddito ipotetico concreto, ritenuto che l'Al non ha nemmeno tentato di procedere ad una tale valutazione.
Si precisa tuttavia che, sulla base dei certificati medici agli atti, si ritiene che dal punto di vista ortopedico il qui ricorrente debba essere ritenuto abile al lavoro nella misura massima del 50% in un'attività leggera, e quindi con un grado di invalidità di oltre il 70% (e ciò, lo si ribadisce, già solo dal profilo ortopedico). (…)" (Doc. _)
Inoltre, in merito all'affezione psichica, ritenuta la principale causa invalidante, l'assicurato ha rilevato che:
" (…)
Come detto tuttavia, il qui ricorrente presenta una notevole componente psichiatrica, che deve fra l'altro essere considerare la principale causa invalidante. A questo proposito gli atti medici, ed in particolare le conclusioni della dottoressa __________, del servizio psicosociale di __________ e del dottor __________, sono concordi nel concludere nel senso che il qui ricorrente deve essere considerato inabile al lavoro in misura totale, e non certo unicamente nella misura del 50%.
La valutazione psichiatrica effettuata dal SAM va contestata, e si ritiene che la stessa sia alquanto superficiale, e che in particolare consideri il paziente inabile al lavoro dal punto di vista psichiatrico unicamente nella misura del 50% non tanto poiché il paziente presenta un tale grado di invalidità (che è in effetti superiore) ma quale terapia. Il SAM sostiene cioè che il paziente sarebbe anche inabile al lavoro in misura maggiore ma che viene considerato inabile unicamente nella misura del 50% in quanto una ripresa parziale del lavoro avrebbe sicuramente (su quali basi poi) una valenza ergoterapica. Si chiede quindi l'effettuazione di una perizia giudiziaria in ambìto psichiatrico.
A parte il fatto che il SAM non ha per nulla motivato tale presa di posizione dal punto di vista medico‑psichiatrico (e del resto il dottor __________ non ne fa accenno nel suo rapporto del 20 aprile 2000), va detto che la posizione del SAM costituisce, per il ricorrente, una contraddizione nei termini. (…)" (Doc. _)
1.4. Mediante risposta 16 febbraio 2001 l'UAI ha chiesto che il ricorso venga respinto. Innanzitutto, con certificati medici alla mano, l'amministrazione ha confermato la piena capacità del ricorrente dal punto di vista somatico. In via abbondanziale essa ha constestato i redditi di riferimento presi dal ricorrente, precisando comunque che:
" (…)
Nel presente caso dette considerazioni appaiono però ininfluenti, in quanto il dottor __________ non ha stabilito che le capacità del ricorrente sono limitate all'esercizio di attività leggere, avendolo ritenuto in grado di sollevare sino a 25 kg, ed avendo posto quale unica limitazione quella di cambiare regolarmente la posizione di lavoro ("con queste limitazioni ortopediche, peraltro modeste e che gli permettono diverse attività lavorative, l'incapacità lavorativa è determinata unicamente dalla patologia psichiatrica", perizia SAM, p. 10, doc. n. _ inc. AI). (…)" (Doc. _)
Riguardo alla patologia psichiatrica l'UAI ha osservato quanto segue:
" (…)
Nella fattispecie, si rileva innanzitutto che la perizia effettuata dal SAM non può essere messa in discussione per il fatto che la stessa non si sarebbe basata su accertamenti sufficientemente approfonditi. La problematica psichica è stata esaminata principalmente dal dottor __________, ma non solo: "Sicuramente non è facile entrare nell'io di quest'A. che sta piuttosto sulle sue e si esprime male. Ho potuto avere un'idea precisa dell'A. solo dopo ore ed ore di colloqui, di domande e d'osservazioni" (perizia SAM, p. 9).
Del resto non è necessario conoscere il paziente da mesi o anni per poter esprimere un giudizio in merito. A titolo d'esempio si citerà la perizia effettuata dalla dottoressa __________, la quale ha espresso le proprie valutazioni dopo due consultazioni.
Contestata altresì l'affermazione del ricorrente in base alla quale il grado di inabilità psichica sarebbe stato volutamente mantenuto più basso di quanto non sia in realtà, in quanto il "riconoscimento di una rendita intera sarebbe controproducente" (allegato ricorsuale, p. 10). I medici del SAM hanno stabilito una capacità di lavoro corrispondente allo stato psichico del paziente.
L'incitamento alla ripresa del lavoro costituisce semplicemente una considerazione dei medici, a detta dei quali tale modo di procedere eserciterebbe un'influenza positiva sullo stato del paziente, sia direttamente che indirettamente.
Infine, la diversa valutazione operata è con ogni probabilità riconducibile al fatto che i periti del SAM hanno preso in considerazione nella diagnosi solo gli aspetti strettamente patologici. I rapporti stilati dalla dottoressa __________ e dal Servizio psicosociale sembrano invece aver inserito nella valutazione anche elementi estranei, così come affermato dai medici SAM nel complemento 9 agosto 2000 (doc. n. _ inc. AI): "In questo A., che da un punto di vista somatico può lavorare al 100%, vi sono elementi socio‑economici che influenzano la situazione esistenziale. Questi problemi sono ben comprensibili, ma non significano automaticamente una patologia psichiatrica invalidante. (...). Non possono essere considerate come malattia tutte le difficoltà esistenziali, come le difficoltà di adattamento e le difficoltà di lavoro"."
(Doc. _, pag. 3)
1.5. Il 21 febbraio 2001 il legale del ricorrente ha prodotto lo scritto 27 dicembre 2000 del Servizio psicosociale in cui conferma nuovamente la totale inabilità lavorativa dell'assicurato (doc. _). Il 15 marzo 2001 il ricorrente ha preso posizione in merito alla risposta dell'amministrazione (doc. _). Interpellato dal TCA, l'UAI ha replicato il 22 marzo 2001 (doc. _). Il 6 giugno 2001 l'assicurato ha confermato nuovamente la propria posizione (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l'assegnazione a __________ di una rendita intera d'invalidità.
Mediante la decisione contestata l'amministrazione ha riconosciuto una mezza rendita essendo l'incapacità lavorativa del 50% unicamente riconducibile all'affezione psichica
L'insorgente contesta le conclusioni del SAM poiché l'incapacità lavorativa è dovuta sia dal punto di vista ortopedico che psichico in maniera tale da giustificare una rendita intera.
2.3. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
· un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Giusta l'art. 28 cpv. 1ter, inoltre, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati o dimorano abitualmente in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche per i congiunti per i quali è chiesta una prestazione.
2.4. La misura dell'incapacità lucrativa è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.
Infatti l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:
" l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido"
(metodo ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e giurisprudenza citata).
Ne consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di guadagno effettiva. Infatti, bisogna tener conto, nel calcolo dell'incapacità di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche della circostanza opposta.
Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Nel caso che ci occupa, al fine di stabilire lo stato di salute e le eventuali conseguenze sulla capacità lavorativa, l'amministrazione ha sottoposto l'assicurato a perizia pluridisciplinare da parte del SAM. Nel rapporto peritale 15 maggio 2000 (doc. AI _) gli specialisti hanno posto la seguente diagnosi (con influsso sulla capacità lavorativa): sindrome depressiva ricorrente; sindrome lombovertebrale cronica su discopatia L3-4 e L5 -S1, sindrome cervicale cronica e fibromialgia diffusa.
In merito alla capacità lavorativa, differenziata tra l'affezione ortopedica e psichica, i periti hanno rilevato quanto segue:
" (…)
Patologia ortopedica
Per quanto riguarda la colonna, fa il punto sulla situazione ortopedica il dr. __________. Egli pone le diagnosi di sindrome lombovertebrale cronica su discopatia L3‑4 e L5‑S1, di sindrome cervicale cronica e di fibromialgia diffusa. Egli nota una discrepanza tra le lamentele del paziente ed i referti oggettivabili e così continua il dr. __________: "il quadro radiologico non evidenzia alterazioni molto significative. Le lievi protrusioni discali evidenziate alla TAC rientrano nella norma. Infatti, queste alterazioni riscontrate alla TAC sono anche visibili su una buona parte della popolazione asintomatica. Dal punto di vista ortopedico ritengo che il paziente sia completamente abile al lavoro in un'attività adatta, nella quale non debba alzare pesi superiori ai 25 kg e durante la quale possa cambiare regolarmente la posizione di lavoro".
Anche il rapporto d'uscita della Clinica __________ parla di sovrapposizioni funzionali sicure. Si propone di chiudere il caso in ambito infortunistico. Ciò è esatto anche per noi.
Patologia psichiatrica
Sicuramente non è facile entrare nell'Io di quest'A. che sta piuttosto sulle sue e si esprime male.
Ho potuto avere un'idea precisa dell'A. dopo ore ed ore di colloqui, di domande e d'osservazioni. Pare che non vi siano malattie psichiatriche nel gentilizio.
L'A. in questo campo, gode di buona salute fino all'estate 1998. Presenta infatti, in questo periodo, una sindrome depressiva. Nel dicembre 1998 vi e una perizia della dr.ssa __________ per la __________. Si parla d'episodio depressivo di media gravità, disturbo di personalità passivo ed autosvalutativo. Lo si dichiara inabile al 100%. Dall'aprile 1999 è regolarmente seguito dal Servizio Psicosociale di __________, dr. __________ e dr. __________. Anche qui si parla di sindrome depressiva persistente.
L'A. in casa è molto nervoso, rimane inoperoso e fuma anche due pacchetti di sigarette il giorno. Nell'agosto 1999, il dr. __________, a proposito della componente psichica, dichiara che il quadro psicologico è poco chiaro anche se, un disturbo in quest'ambito, è fuori discussione.
Fa il punto sulla situazione psichiatrica il dr. __________, nel suo consulto del 20.04.2000. Egli parla di persona poco differenziata, che attualmente sta attraversando un periodo molto difficile, non solo dal punto di vista medico, ma in particolare modo dal punto di vista socioeconomico. Ha una famiglia numerosa e sono ben comprensibili le problematiche che possono insorgere dal punto di vista sociale e che giocano come fattori negativi per la persistenza dei suoi disturbi psichici. Così continua il dr. __________: "si sta isolando socialmente, ha sentimenti d'insufficienza, a volte di colpa e di vergogna e persistono non solo i suoi disturbi algici, ma anche i sintomi della sua patologia psichiatrica, permangono malgrado l'importante presa a carico, con una psicofarmacoterapia già in atto da circa due anni. Si tratta di una sindrome depressiva ricorrente con una prognosi a medio ‑ lungo termine poco favorevole ed un'incapacità lavorativa, puramente dal punto di vista psichiatrico, attualmente nella misura del 50%".
Il dr. __________ conferma dunque la patologia psichiatrica, ma ne ridimensiona in parte l'importanza dal punto di vista valetudinario. Sicuramente una ripresa parziale del lavoro avrebbe valenza ergoterapica. Lo stesso A. si sente insoddisfatto proprio anche perché non ha più le gratificazioni che gli dava il lavoro, insieme ovviamente ad una tranquillità economica che ora viene messa in forse.
Dal momento che la capacità lavorativa strettamente ortopedica rimane altissima, solo con poche controindicazioni, la patologia psichiatrica necessita di cure specialistiche, ma anche come detto di un'ergoterapia che in questo caso è altrettanto importante che la cura psichiatrica. (…)" (Doc. AI _)
Di conseguenza, per quel che concerne il grado della capacità nell'attività lucrativa svolta prima del danno alla salute, sugli sviluppi della stessa, i periti hanno valutato che:
" L'A., ai fini Al, presenta una totale capacità lavorativa fino al 30.11.1998.
Dall'1.12.1998, fino ad ora e continua, egli presenta un'incapacità lavorativa globale del 50% determinata essenzialmente dalla sindrome depressiva ricorrente.
Per quanto riguarda l'ambito ortopedico, sempre a partire dal dicembre 1998 fino ad ora e continua, sono controindicati lavori in cui debba alzare pesi importanti (superiori ai 25Kg) ed in lavoro in cui debba assumere una posizione del rachide fissa, senza la possibilità di cambiare regolarmente la posizione di lavoro.
Con queste limitazioni ortopediche, per altro modeste e che gli permettono diverse attività lavorative, l'incapacità lavorativa è determinata unicamente dalla patologia psichiatrica.
Per quanto riguarda la prognosi di questa patologia psichiatrica, essa appare a medio ‑ lungo termine poco favorevole.
La capacità lavorativa del 50% deve avere un rendimento nell'arco di un'intera giornata lavorativa. (…)" (Doc. AI _)
Infine, riguardo alla possibilità di migliorare la capacità di lavoro, nella perizia si legge quanto segue:
" (…)
Sarà difficile, data la prognosi psichiatrica poco favorevole, intravvedere un miglioramento della presente capacità lavorativa.
Vogliamo inoltre sottolineare l'utilità ergoterapica di un'attività lavorativa al 50%. Questa ergoterapia è altrettanto importante che la cura psichiatrica.
Una riformazione professionale dell'A. attualmente, vuoi per la scarsa differenziazione dell'A., sia per la sua depressione ricorrente, appare per il momento da escludere." (Doc. AI _)
2.6. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
A proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili ((DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Il TFA ha inoltre precisato che, nell’ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In un’altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l’Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l’istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell’assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.7. L'assicurato, come detto, contesta le conclusioni del SAM. Dal punto di vista somatico sostiene che, tenendo conto di una piena abilità in attività leggere con conseguente reddito da invalido di fr. 35'000.-- e un reddito di valido di fr. 66'000.--, l'incapacità risulterebbe del 47%.
L'amministrazione ritiene che l'assicurato sia da considerare pienamente abile al lavoro dal profilo fisico e questo sulla base delle concordanze dei seguenti pareri medici riportati nella risposta di causa:
" (…)
‑ Vi é poi senz'altro un fenomeno di aggravamento che rende le cose più difficili. il tentativo di ripresa lavorativa è senz'altro il cardine della riuscita terapeutica"(Dott. __________, 6.7.98, doc. n. _ inc. __________);
‑ "Il quadro clinico effettivamente oggettivabile (…) non giustifica a mio modo di vedere per nulla una incapacità lavorativa, neanche parziale" (Dott. __________, 20.7.98, doc. n. _ inc. __________)
‑ "Dal punto di vista organico è a mio parere da ritenere abile al lavoro al 100% da subito" (Dott. __________, 20.11.98, doc. n. _ inc. AI)
‑ "Dal punto di vista ortopedico, vi è una discrepanza tra le lamentele del paziente ed i referti oggettivabili". ( ... ). Ritengo quindi che il paziente esageri i suoi disturbi puramente dal punto di vista ortopedico" (Dott. __________, perizia SAM 15.5.00, doc. n. _ inc. AI).
(…)" (Doc. _, pag. 2)
Tuttavia occorre ricordare che i periti del SAM, sulla base del consulto specialistico del dr. __________, hanno concluso per un’attività nella quale l’assicurato non debba sollevare pesi superiori ai 25 kg e durante la quale possa cambiare regolarmente posizione. Inoltre, dagli atti risulta che l’assicurato, prima del danno alla salute, esercitava l’attività di muratore presso la __________ (doc. AI _). Vi è pertanto da chiedersi se effettivamente con simili controindicazioni il ricorrente possa risultare pienamente abile nella sua precedente attività lucrativa.
Ora, in una sentenza inedita 14 settembre 1998 in re MP (inc. __________), confermata dal TFA (STFA 18.2.1999, U 301/98) in ambito LAINF, il TCA aveva interpellato i responsabili del Centro di formazione professionale della __________, chiedendo loro di descrivere l’attività di un capo-muratore, per rapporto a quella svolta da un muratore, rispettivamente, da un manovale, con particolare riguardo alla questione relativa alla necessità di sollevare o trasportare dei pesi.
Queste le loro considerazioni :
" ... La collocazione dell'operatore nell'ambito produttivo di un'impresa avviene tenendo conto della formazione specifica e della pratica professionale acquisita nel settore, ad ogni modo corrisponderà ad una classe salariale assegnata dal datore di lavoro in base all'art. 43 del Contratto Nazionale Mantello (CNM).
L'art. 42 del CNM prevede 5 classi suddivise in due gruppi:
Il primo gruppo è definito dei lavoratori edili con le seguenti classi:
C) lavoratori edili senza conoscenze professionali
B) lavoratori edili con conoscenze professionali ma senza certificato professionale (di regola dopo 3 anni di pratica su cantieri svizzeri).
Il secondo gruppo comprende i lavoratori qualificati:
A) lavoratori edili qualificati senza certificato professionale (con attestazione di frequenza a corsi specifici, rispettivamente riconoscimento da parte del datore di lavoro)
Q) lavoratori diplomati muratori con attestato federale di capacità
V) lavoratori che hanno frequentato con successo la scuola per capi squadra (min. 300 ore di lezione) o nominati dal datore di lavoro.
Per quanto concerne i capi muratore sussiste un ulteriore contratto
collettivo per capi muratori e capi fabbrica del 19.12.95.
In concreto, tenendo conto di quanto sopra esposto e della pratica
professionale espletata sui cantieri, di regola si possono distinguere le
seguenti attività:
Lavoratori edili:
manovali: lavoratori senza (o scarse) conoscenze professionali specifiche, che operano sul cantiere edile eseguendo lavori manuali pratici su indicazione di terzi.
Lavoratori edili qualificati:
muratore: con attestato federale di capacità o riconosciuto tale (muratore) dal datore di lavoro, per le competenze acquisite nell'ambito della pratica professionale, al quale si richiede l'esecuzione, in maniera autonoma o con l'ausilio di manovali, di lavori generici della costruzione, quali: murare, con mattoni o con pietra naturale, murature a vista o grezze; casserare, posare l'acciaio d'armatura e gettare il relativo calcestruzzo; eseguire lavori di finitura quali intonaci, sottofondi e lavori di posa; eseguire determinati lavori di scavo, di posa di condutture tecniche e/o canalizzazioni.
capo squadra: qualificato o meno, comunque, designato dal datore di lavoro per la conduzione di una squadra di operai, composta da muratori e manovali, per l'esecuzione di un singolo elemento costruttivo di un'opera (muro, soletta, scavo, ecc.). Il capo squadra partecipa attivamente, anche in maniera pratica, all'esecuzione dell'opera.
capo muratore: qualificato o meno, designato dal datore di lavoro per la conduzione di un cantiere nel quale operano diverse squadre di operai alla realizzazione di un'intera opera o di una parte di essa. A dipendenza della dimensione del cantiere, del numero degli operai a disposizione e della mole da realizzare, l'attività del capo muratore sarà più o meno incentrata sull'aspetto della conduzione del personale, sull'organizzazione e preparazione del lavoro, sull'attività di computo e verifica dei lavori svolti. Comunque l'attività del capo muratore rimane strettamente legata all'attuazione pratica di opere edili e pertanto può essere facilmente coinvolto, per dimostrazioni pratiche, suggerimenti o correzioni, nel processo produttivo.
assistente di cantiere: colui che è autorizzato a rappresentare l'impresario costruttore sia di fronte alle maestranze, sui diversi cantieri coordinandone gli aspetti tecnici e amministrativi (solitamente non viene coinvolto con il processo pratico esecutivo), sia di fronte al committente e agli enti amministrativi.
impresario costruttore: solitamente è il titolare della ditta e, a
dipendenza della dimensione della stessa, farà capo alle figure professionali sopra descritte”
(cfr. STCA 14.9.1998 consid. pag. 7).
Successivamente, i responsabili del Centro di formazione della __________ hanno genericamente discusso l’aspetto riguardante l’impegno fisico richiesto dall’esercizio d’attività edili:
" Per quanto attiene allo sforzo fisico e al coinvolgimento all'attuazione pratica dei lavori si può osservare:
attrezzature o macchinari disponibili nell'esecuzione di un specifico lavoro (es. trasporto di materiale sul cantiere: con secchi attraverso scale, con carriole, carriole a motore, gru, ...).
Nel caso in esame, dall’anamnesi personale contenuta nella perizia del SAM risulta che il ricorrente, originario del Kossovo, è entrato in Svizzera nel 1978 ed ha lavorato in qualità di manovale. Dopo qualche anno è diventato muratore, attività che ha svolto fino all’8 dicembre 1997 (cfr. doc. AI _). Ora, come esposto dai responsabili del Centro di formazione della __________, nell’attività di muratore predomina l’aspetto dei lavori di costruzione, con o senza l’ausilio di manovali (“murare, con mattoni o con pietra naturale, murature a vista o grezze; casserare, posare l'acciaio d'armatura e gettare il relativo calcestruzzo; eseguire lavori di finitura quali intonaci, sottofondi e lavori di posa; eseguire determinati lavori di scavo, di posa di condutture tecniche e/o canalizzazioni.” cfr. STCA 14.9.1998). Per questo “nell'ambito della costruzione è comunque richiesta una buona costituzione fisica, non fosse altro per la presenza stessa sul cantiere che di per sè richiede la piena facoltà delle proprie attitudini fisiche” cfr. STCA 14.9.1998)”.
Quindi, considerato che l’attività di semplice muratore è quasi totalmente incentrata sul lavoro manuale pratico che richiede una buona costituzione fisica, a mente del TCA, le controindicazioni mediche rendono di fatto non esigibile l’attività di muratore, questo anche se, come detto dalla __________, diverse mansioni (come il trasporto di materiale sul cantiere) vengono rimpiazzate da macchinari (carriole a motore, gru). Tuttavia è da ritenere che sovente gli operai edili debbano sollevare pesi maggiori di quelli controindicati dalla perizia SAM e svolgere mansioni senza poter frequentemente cambiare posizione. In tale contesto le limitazioni ortopediche accertate non sono da considerare modeste.
Pertanto non può essere argomentato che l’assicurato dal profilo ortopedico sia abile al lavoro nella sua precedente professione. Piuttosto, la sua residua capacità lavorativa risiede in quelle attività lucrative rispettose delle indicazioni mediche ( ossia il non alzare pesi superiori ai 25 kg, con possibilità di cambiare regolarmente la posizione di lavoro cfr. consid. 2.5). Questa circostanza dovrà essere comunque presa in considerazione nell’ambito di ulteriori accertamenti che l’UAI sarà tenuta ad esperire conformemente ai considerandi che seguono.
2.8. Per quel che riguarda la patologia psichica il ricorrente sostiene invece una piena incapacità lavorativa, basandosi principalmente sul rapporto della D.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia e quelli del Servizio psicosociale di __________.
Nella sua perizia 24 dicembre 1998, allestita per conto della Cassa malati, (cfr. atti __________ in doc. AI _) la d.ssa __________ ha infatti diagnosticato una depressione di medio gravità con sintomi biologici, disturbo di personalità passivo e auto-svalutativo. Dopo aver esaminato in dettaglio gli aspetti evolutivi delle affezioni riscontrate, essa ha concluso come segue:
" (…)
In conclusione: per adesso il paziente rimane inabile al 100% causa malattia nervosa. Necessita un tempestivo aggancio psichiatrico per intraprendere una cura farmacologica e un sostegno psicologico per sentirsi meno solo. Suggerisco il Servizio Psico Sociale di __________, il paziente avrà problemi sociali, economici e bisogno di aiuto psico-sociale allargato, più persone dovranno prenderlo a carico, su diversi piani. Uno psichiatra privato, da solo, non può assumere tutti questi compiti. Lo sforzo di presa a carico allargata va fatto ed è importante, è l'unica speranza che abbiamo, egli è ancora giovane e ha cinque figli da crescere." (Doc. AI _)
Nel rapporto 25 maggio 1999 (doc. AI _) il Servizio psicosociale di __________, posta quale diagnosi una sindrome depressiva persistente, rileva che:
" (…)
Il paziente si descrive come un buon lavoratore che ha sempre fatto straordinari per avere una paga migliore. Ora appare incapace di immaginare un futuro in cui possa riprendere la sua attività. E' cosciente che il tenore di vita della sua famiglia sarà più modesto, ma sembra fatalisticamente rassegnato ad un destino avverso contro cui non può combattere. Appare poco capace di introspezione e pur accettando la farmacoterapia, non sembra avere fiducia in una sua efficacia. Si mostra bloccato sui propri sintomi dolorosi sentendosi senza via d'uscita.
Si è quindi di fronte ad una condizione psicologica invalidante in cui la situazione depressiva si manifesta anche con un sentimento di perdita irrimediabile delle proprie capacità fisiche.
Per quanto riguarda le possibilità di reintegrazione, riteniamo che siano piuttosto scarse.
Il paziente parla pochissimo l'italiano, ha sempre fatto solo il muratore e la condizione depressiva lo rende cognitivamente incapace di affrontare una riqualifica professionale.
Riteniamo pertanto che il paziente presenti una incapacità lavorativa del 100% e che non siano proponibili provvedimenti di reintegrazione professionale." (Doc. AI _)
Tale prognosi è stata del resto confermata nella lettera 10 luglio 2000 (doc. AI _)
Interpellato dall'amministrazione, con lettera 9 agosto 2000 il SAM ha preso posizione in merito al certificato del Servizio psicosociale:
" l'assicurato (A.) è stato dichiarato incapace al 100% dalla dr.ssa __________ prima della cura psichiatrica, che dura da più di un anno. La dr.ssa __________ parlava di episodio depressivo di media gravità e di disturbo di personalità.
Abbiamo inoltre la valutazione del dr. __________, nel suo consulto SAM. Egli giunge e conclude per un'incapacità lavorativa psichiatrica del 50%.
Sappiamo bene come le valutazioni psichiatriche siano spesso e più che altrove divergenti tra psichiatri stessi, a causa della materia stessa di più facile personale interpretazione.
In questo A., che da un punto di vista somatico, può lavorare al 100%, vi sono elementi socio ‑ economici che influenzano la situazione esistenziale. Questi problemi sono ben comprensibili, ma non significano automaticamente una patologia psichiatrica invalidante. Se lo facessimo la gran parte delle persone che lavorano potrebbero essere ritenute affette da psicopatia.
Non possono essere considerate come malattia tutte le difficoltà esistenziali, come le difficoltà di adattamento e le difficoltà di lavoro.
La perizia SAM del 15.05.2000 ridimensiona dunque la patologia ortopedica che, secondo il dr__________, non è invalidante.
A nostro parere, e condividiamo la presa di posizione del dr. __________, la patologia psichiatrica dell'A. gli procura un'incapacità lavorativa solo del 50%." (Doc. AI _)
Infine, pendente causa l'assicurato ha trasmesso un altro certificato del Servizio psicosociale, datato 27 dicembre 2000 (doc. _ allegato al doc. _) in cui conferma che la totale inabilità lavorativa dell'assicurata persiste.
2.9. Secondo il TCA, la valutazione del SAM non può essere condivisa e questo per i seguenti motivi.
Nel rapporto 20 aprile 2000 il dr. __________ conclude che:
" (…)
Si tratta di una persona poco differenziata che attualmente sta attraversando un periodo molto difficile non solamente dal punto di vista medica ma in particolar modo dal punto di vista sociale e economico.
Già accennata la sua famiglia numerosa e varie problematiche che possono insorgere dal punto di vista sociale e che giocano come fattori negativi per la persistenza dei suoi disturbi psichici.
Si sta isolando socialmente, ha dei sentimenti di insufficienza, a volte di colpa e di vergogna e persistono non solo i suoi disturbi algici, ma anche i sintomi della sua patologia psichiatrica, malgrado un importante presa a carico, con una psicofarmacoterapia già in atto da circa 2 anni.
Per quel che riguarda la sua diagnosi psichiatrica si tratta di:
una sindrome depressiva ricorrente (ICD10 F33.2) con una prognosi a medio e lungo termine poco favorevole ed un'incapacità lavorativa puramente dal punto di vista psichiatrico attualmente nella misura del 50%. (…)" (Doc. AI _)
Orbene, da un'attenta lettura di questo rapporto non risulta chiaro a quale tipo di attività lucrativa il citato medico si riferisce.
Lo stesso dr. __________ ha infatti riscontrato delle limitazioni motorie (" si sposta con molta difficoltà … la sua (dell'assicurato ndr) emotività è labile, l'affettività è di tipo depressiva, è ansioso, si nota un certo rallentamento psicomotorio con un'ideazione povera e ripetitiva centrata sui suoi disturbi algici") senza specificare quale attività può essere ritenuta ammissibile.
Nemmeno la documentazione medica prodotta dall'assicurato è da ritenere come valido aiuto, visto che in merito gli psichiatri interpellati non dicono nulla.
Pertanto occorre accertare se e quale attività lucrativa adeguata dal profilo ortopedico (cfr. consid. 2.5) possa essere ritenuta esigibile anche dal punto di vista psichiatrico. Ne consegue, quindi, che l'incarto deve essere rinviato all'amministrazione affinché proceda ai succitati accertamenti.
2.10. Una volta accertata l'inabilità lavorativa globale in attività adeguate in cui l'assicurato non debba sollevare pesi maggiori di 25 kg, senza possibilità di cambiare regolarmente la posizione di lavoro, spetterà all'amministrazione determinare il grado d'invalidità ricorrendo al raffronto dei redditi. Essa dovrà pertanto stabilire il reddito conseguibile dall’assicurato in attività compatibili con il danno alla salute e confrontarlo con quello che egli avrebbe potuto conseguire senza invalidità.
Riguardo al reddito da valido, l'assicurato ha quantificato in fr. 30,27 all'ora il salario percepito nel 1997, corrispondente in un anno a circa fr. 66'000.--- ( fr. 30,27 lordi all'ora per 42,5 ore settimanali in media, moltiplicato per 52 settimane cfr. ricorso pag. 2 punto 1,).
Tale modo di calcolo non può essere condiviso. Da una parte, come si evince dal dettagliato rapporto 15 febbraio 2001 dell'orientatore professionale allegato alla risposta di causa (doc. _ pag. 3), la retribuzione di fr. 30,27 corrisponde al 1999 ed è comprensiva delle indennità per giorni festivi e vacanze. Pertanto il salario orario non può essere moltiplicato per le 52 settimane dell'anno civile, ma per le settimane di effettivo lavoro, altrimenti le citate indennità verrebbe computate due volte.
Adeguando al 1999 quanto percepito dall'assicurato, rettamente l'amministrazione è giunta a complessivi fr. 56'290.-- all'anno.
Tale somma è stata calcolata prendendo in considerazione innanzitutto il salario orario di base di fr. 24,55 aggiuntivo delle indennità per feste infrasettimanali (3%), per vacanze ( 10,6 %) e per la tredicesima (10,6%) per totali fr. 30,27 lordi, così come dichiarato dal datore di lavoro dell'assicurato (doc. AI _). Tali importi corrispondono a quanto prescritto dal Contratto collettivo di categoria (cfr. il citato rapporto in doc. _).
Il tutto poi moltiplicato per la media delle ore di lavoro settimanali (41,12) e le settimane effettive (45), così come illustrato nello specchietto relativo al 1999 allestito dall'orientatore.
Nell’ambito del nuovo calcolo dell’invalidità l’importo riferito al 1999 (fr. 56'290.--) dovrà essere aggiornato al 2000.
Pertanto il raffronto dei redditi dovrà avvenire secondo le modalità di calcolo suesposte e riferite al momento dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102). In particolare, nel determinare il reddito da invalido, l’amministrazione dovrà valutare se ed in che misura procedere ad una riduzione, che globalmente non può superare il 25%, del reddito per motivi particolari, quali la limitazione addebitate al danno alla salute, all’età, agli anni di servizio, al grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione 25 ottobre 2000 è annullata.
2.- Gli atti sono da rinviare all'UAI affinché esperisca gli accertamenti conformemente ai considerandi e in base alle risultanze di causa pronunci una nuova decisione in merito all'invalidità dell'assicurato.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà all'assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster