AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.6
Data decisione, Autorità: 21.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00006
BS/gm
Lugano 21 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 3 gennaio 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Dal 1° ottobre 1995 __________, di professione ausiliaria di pulizie presso le scuole di __________, è beneficiaria di una mezza rendita AI con un grado d'invalidità del 50% a seguito del morbo di Crohn, malattia manifestatasi nel 1989 (cfr. decisione 12 aprile 1996 in doc. AI _).
1.2. Nel novembre 1997, dietro richiesta dell'assicurata, è stata avviata la procedura di revisione.
Dal mese di dicembre 1996 essa soffre di un tendinite calcarea alla spalla sinistra (cfr. certificato 7 aprile 1998 dr. __________ in doc. AI ). Il 26 luglio 1998 l'assicurata ha subito un infortunio, riportando la frattura dell'osso sacro. Il caso è stato assunto dall'_________ cha ha accertato un'inabilità lavorativa del 100 % a decorrere dal 26 luglio 1998, del 50% dal 31 agosto 1998 al 9 settembre 1998 (cfr. doc. AI _). Su incarico dell'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) __________ è stata peritata dal dr. med. Dr. __________, fisiatra e specialista in reumatologia, che ha valutato un'incapacità lavorativa al 50% nella professione di donna di pulizia (cfr. rapporto 24 giugno 1999 in doc. AI _).
Con proposta di decisione 10 agosto 1999 l'UAI ha quindi confermato la mezza rendita AI ritenendo infatti che lo stato di salute dell'assicurata non è peggiorato (cfr. doc. AI _). A seguito dell'opposizione dell'interessata, l'amministrazione ha annullato la proposta di decisione e si è rivolta al medico curante dr. med. __________ (doc. AI _), il quale ha certificato un "peggioramento del problema del colon, che aggiunge limiti alla capacità lavorativa" , consigliando quindi di consultare uno specialista (doc. AI _). Di conseguenza l'UAI ha affidato al Servizio di accertamento medico dell'Assicurazione Invalidità (SAM) l'esecuzione di una perizia pluridisciplinare. Con rapporto 6 marzo 2000 i periti del SAM hanno concluso per un'incapacità lavorativa globale del 50% (cfr. doc. AI _). Nel frattempo, il 4 febbraio 2000 l'assicurata è stata vittima di un incidente della circolazione nel quale ha riportato un trauma distorsivo cervicale.
1.3. Con proposta di decisione 21 novembre 2000 l'UAI ha respinto la domanda di revisione poiché:
" (…)
Dopo attento esame della documentazione medica specialistica acquisita all'incarto risulta che il suo stato di salute non ha subito un peggioramento, dall'assegnazione della rendita (01.10.1995) ad oggi, tale da giustificare l'aumento del grado d'invalidità.
Ci sono stati effettivamente, tra il 1997, 1998 e 1999, dei periodi di completa incapacità di lavoro ma tuttavia gli stessi non sono mai stati superiori alle 4-6 settimane. (…)" (doc. AI _)
Con lettera 1 ° dicembre 2000 l'assicurata ha informato l'UAI di doversi sottoporre ad ulteriori ed approfonditi esami che dovrebbero motivare la sua opposizione alla proposta di decisione (doc. AI _). Conseguentemente l'amministrazione le ha comunicato di tenere in sospeso la procedura fino al 31 dicembre in attesa dei risultati medici (doc. AI _).
Non avendo ricevuto alcuna documentazione, con provvedimento formale 3 gennaio 2001 l'UAI ha confermato la proposta decisionale.
1.4. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorta __________, per il tramite della __________ protezione giuridica, postulando l'erogazione di una rendita intera.
Dopo aver riassunto gli atti medici figuranti nell'incarto, la ricorrente ha rilevato quanto segue:
" 3. L'UAI raggiunge dei convincimenti in contraddizione con gli atti.
E' confermato e mai è stato contestato, che già solo a seguito del morbo di Crohn, la ricorrente è incapace al lavoro in misura del 50%, con diritto ad eguale rendita d'invalidità.
Neppure è contestato che sono presenti altre disfunzioni di natura fisica e psichica.
In particolare, ammesse anche dai periti del SAM, influiscono sulla capacità lavorativa, quantomeno, la periartropatia omeroscapolare e lo stato dopo trauma distorsivo cervicale.
I diversi medici che si sono chinati su questo caso, concordano sul fatto che la periartropatia omeroscapolare comporta, da sola, un'invalidità del 50%. Quest'invalidità va ad aggiungersi a quella del 50% riconosciuta per il morbo di Crohn.
Basterebbe questo fatto, per rendere incomprensibile la valutazione conclusiva dei periti del SAM, in contraddizione con loro stessi, e la successiva decisione dell'UAI, per il quale non vi sarebbe stato un peggioramento concreto dello stato di salute della ricorrente.
Se - come interpretiamo - l'invalidità al 50% per il problema alla spalla, va valutata in relazione alla restante capacità lavorativa del 50%, già detratto quanto attiene al morbo di Crohn, ne consegue che l'incapacità lavorativa e relativa invalidità, è del 75%.
Conformemente ai disposti legali, un'invalidità del 75% comporta il riconoscimento di una rendita intera.
Occorre tuttavia non perdere d'occhio la problematica conseguita dall'incidente della circolazione del 04.02.2000. Il caso è ancora aperto dal punto di vista medico e, ad un anno dall'evento, la ricorrente continua a soffrirne, tanto che qualsiasi attività le è oggi preclusa.
Altrettanto si dica per quanto i periti del SAM, anche se ammettendone l'esistenza, considerano che non influisca sulla capacità lavorativa, ossia la distimia reattiva cronica, attualmente in remissione, la modica sindrome lombovertebrale di tipo tendomiotico, la pregressa sindrome del tunnel carpale al polso sin., lo stato dopo strumectomia nel 1987.
E' certamente vero che presi in forma a sé stante, queste problematiche non comporterebbero un'incapacità lavorativa. Occorre però porle nel contesto che si è presentato, laddove ogni pur piccolo e nuovo fattore presente, comporta un aggravio della situazione complessiva, sino a comportare un sicuro aumento dell'invalidità già riconosciuta, ed a divenire un peso insopportabile. In questo contesto si pone pure la problematica psichica suesposta.
Abbiamo già visto come il medico curante, ma non solo, abbia a più riprese riferito di periodi continui di totale incapacità al lavoro, per uno o più motivi, già dal 1997.
Gli stessi periti del SAM, affermando che "non abbiamo atti medici specifici in merito" scrivono che durante queste ricadute "è possibile" che la capacità lavorativa sia stata dello 0% durante 4‑6 settimane, periodo poi ripreso nella querelata decisione.
Avessero esaminato i rapporti che pure figurano agli atti UAI, avrebbero dovuto concludere diversamente. Ad esempio: il 12.06.1998 il medico curante attesta che "la pz. è attualmente inabile al 100% per malattia dal 1.10.97" cioè da oltre 8 mesi. Concetto ripreso nel certificato del 18.11.1998, quando confermò che "Resta inabile al 100%", ossia, in quel momento, da oltre 1 anno!
Bisogna dunque concludere per una lunga e totale incapacità lavorativa, che comporta il riconoscimento della rendita d'invalidità.
1.5. Mediante risposta 10 aprile 2001 l'UAI propone di respingere il gravame sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
Agli atti figura una prima perizia eseguita nel giugno del 1999 dal dottor __________, specialista reumatologo (doc. n. _ inc. AI), in base alla quale l'assicurata risultava inabile al 50%. Lo specialista ha tenuto in debita considerazione i diversi disturbi sofferti dalla paziente, ed in particolare il morbo di Crohn ed una sindrome da impingement cronica alla spalla sinistra. A seguito di opposizione al progetto di decisione, nell'ambito della quale la ricorrente sosteneva che le proprie condizioni di salute erano peggiorate, lo scrivente Ufficio ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso il Servizio di accertamento medico (SAM) di Bellinzona (doc. n. _ inc. AI). Anche secondo i periti del SAM l'assicurata è inabile al 50%.
In considerazione del fatto che sia la prima che la seconda perizia sono state stabilite secondo i canoni imposti dalla citata giurisprudenza, risultando in particolare chiare, coerenti e dettagliate, ed in considerazione altresì del fatto che le valutazioni sono concordanti, l'UAI non ha ragione alcuna per discostarsene. La decisione impugnata appare quindi corretta.
Ad ogni buon conto si è ritenuto opportuno sottoporre l'atto ricorsuale al SAM. Quest'ultimo ha confermato interamente le osservazioni precedentemente espresse (cf. rapporto in annesso).
Per quanto attiene infine al trauma discorsivo cervicale che la ricorrente ha subito nel febbraio dello scorso anno, si rileva come i certificati stilati dal dottor __________ non evidenzino limitazioni funzionali tali da essere considerate invalidanti. (…)" (doc. _)
1.6 Con osservazioni 17 aprile 2001 il rappresentante della ricorrente ha confermato il gravame (doc. _).
Il 22 maggio 2001 egli ha prodotto un certificato del dr. med. __________ sull'attuale stato di salute della ricorrente (doc. _).
Interpellata dal TCA, mediante lettera 12 giugno 2001 l'amministrazione ha osservato che:
" Per quanto attiene al rapporto presentato dal dottor __________, non siamo in grado di esprimerci.
Infatti, gli esiti dell'infortunio 4 febbraio 2000 non hanno potuto essere considerati nell'ambito della perizia SAM, essendo il sinistro verificato solo qualche giorno prima dell'effettuazione della stessa.
Si rileva ad ogni modo che le problematiche connesse al sinistro sono state sollevate solo in ambito ricorsuale.
In particolare, l'unica nota del medico curante, dottor __________, prodotta a seguito della perizia, e prima dell'emanazione della decisione formale (cf. doc. n. _ inc. AI), non accenna ad alcun fattore post infortunistico.
In tal senso lo scrivente Ufficio poteva a buon diritto fondare la propria presa di posizione sulle risultanze della perizia SAM."
(doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse giustificanti una revisione della mezza rendita d'invalidità assegnata a __________.
Con l'atto impugnato l'UAI ha infatti confermato il grado d'incapacità al guadagno del 50% e quindi il diritto ad una mezza rendita AI.
L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
· un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.4. Anche ai fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute (consid. 2.1).
Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).
2.5. Nella fattispecie in esame l'amministrazione ha dunque incaricato il Servizio di accertamento dell'Assicurazione Invalidità (SAM) di peritare l'assicurata. Dal referto 6 marzo 2000 (doc. AI _) risulta come i medici del SAM abbiano posto le seguenti diagnosi:
" F.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Morbo di Crohn diagnosticato nel 1989 con
Periartropatia omeroscapolare sin. su
modico attrito sottoacromiale,
disbilancio della muscolatura.
Stato dopo recente trauma distorsivo cervicale.
F.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Distimia reattiva cronica, attualmente in remissione.
Modica sindrome lombovertebrale di tipo tendomiotico.
Pregressa sindrome del tunnel carpale al polso sin.
Stato dopo strumectomia nel 1987, situazione eutireotica con terapia sostitutiva." (doc. AI _)
Avvalendosi degli atti medici elencati al punto B della perizia, dopo aver eseguito alcuni esami (punto D perizia) e facendo proprie le risultanze del consulto psichiatrico 2 marzo 2000 del dr. __________ e quello gastroentorologico del 23 febbraio 2000 del dr. __________, i periti hanno osservato quanto segue:
" (…)
Presso quest'A. è nota dal 1989 una ileo - colite cronica (morbo di Crohn) e nel suo decorso ha avuto tre recidive nel 1994, 1998 e l'ultima nel 1999. Sia nel 1989, sia nel 1999 l'A. ha necessitato un trattamento sistemico con Prednisone. Abbiamo presentato quest'A. al nostro consulente gastroenterologo dr. __________, il quale attualmente, la ritiene in fase di remissione clinica ed esprime l'impressione che i disturbi non siano peggiorati in confronto dell'inizio delle malattia. Risulta chiaro che durante le ricadute, quest'A. abbia una sintomatica più pronunciata e che pertanto la sua capacità lavorativa può diminuire notevolmente. Attualmente il grado di capacità lavorativa dal punto di vista gastrointestinale, è valutato al 50% al massimo. Durante le fasi acute delle ricadute, il grado di capacità lavorativa può però raggiungere anche lo 0%. Per quanto invece riguarda l'aspetto prognostico, il dr. __________ afferma che al punto attuale delle conoscenze, non vi è alcuna terapia definitiva per il morbo di Crohn e che pertanto, la probabilità d'ulteriori ricadute è senz'altro alta.
Patologia reumatologica
L'A. è stata valutata in sede peritale dal dr. __________ FMH reumatologia lo scorso mese di giugno 1999 (vedasi atti). L'attuale esame clinico ci permette di confermare le conclusioni reumatologiche espresse allora. Non vi sono reperti clinici riferibili a sinoviti, i parametri infiammatori del laboratorio, risultano solo minimamente elevati. Possiamo pertanto ribadire che, la sindrome algica lamentata alla spalla ed al polso sin., non sono in relazione con la malattia cronica intestinale. Alla spalla sin. si tratta piuttosto di una periartrite omeroscapolare di tipo tendinotico con modico attrito sottoacromiale, mentre a livello del polso, i reperti clinici sono minimi, e si tratta molto probabilmente degli esiti di una sindrome del tunnel carpale. I disturbi invece lamentati a livello lombare sono in regressione e attualmente constatiamo unicamente una modica sindrome tendomiotica senza segni per spondilartrite, né conflitto discoradicolare, né instabilità segmentale. In considerazione delle patologie descritte, riteniamo che, il grado di capacità lavorativa dell'A., in special modo per la sua funzione di donna di pulizie, sia ragionevolmente limitata nella misura del 50% al massimo. Questa limitazione si argomenta, come già descritto dal perito reumatologo dr. __________, dalle difficoltà nell'elevazione e rotazione del braccio sin. (difficoltà ad eseguire lavori con braccio elevato oltre l'orizzontale, sollevare o trasportare pesi oltre i 5 kg, specialmente se con il braccio teso).
Al momento dell'esame peritale, l'A. presenta gli esiti di un recente trauma distorsivo cervicale (l'A. ha affermato di essere stata vittima di un tamponamento alla guida di un'autovettura in data __________.2000). Constatiamo una limitazione della motilità cervicale con ipertono della muscolatura paravertebrale, senza invece deficit neurologici. L'A. è attualmente in cura dal proprio medico curante e pertanto la nostra valutazione medico - teorica non tiene conto di questa patologia ancora in evoluzione.
Sul piano psichiatrico l'A. è stata pure l'oggetto di un'esauriente esplorazione psichiatrica da parte del nostro consulente, il quale attualmente, non evidenzia la presenza di psicopatologie limitanti il grado di capacità lavorativa dell'A. L'A. è tuttora in terapia dal dr. __________ con il quale abbiamo preso contatto e il quale ci ha confermato l'assenza di limitazioni psichiatriche del grado di capacità lavorativa. (…)" (doc. AI _)
Tenuto conto delle diverse valutazioni specialistiche, il SAM ha proceduto ad una valutazione globale del grado di capacità lavorativa della ricorrente, evidenziando che:
" (…)
Dagli atti in nostro possesso sappiamo come l'A., a partire dal 1. ottobre 1995, è beneficiaria di una rendita d'invalidità del 50%.
Da allora il grado di capacità lavorativa ha presentato due temporanei peggioramenti tra il 1997 e il 1998 e nel maggio 1999. Durante queste ricadute è possibile che il grado di capacità lavorativa (non abbiamo atti medici specifici in merito), sia risultata dello 0% per un periodo di 4-6 settimane. Sappiamo che l'A. ha ben reagito al trattamento con steroidi sistemici, per cui, dopo questo periodo di trattamento intensivo, il grado di capacità lavorativa è di nuovo valutabile nella misura del 50%. Attualmente l'A. si trova in un periodo di remissione e il grado di capacità lavorativa è sicuramente del 50%.
Gli ulteriori sviluppi del grado di capacità lavorativa che si deve probabilmente attendere in futuro, dipenderanno dall'evoluzione del morbo del Crohn per il quale, purtroppo, non esiste una terapia definitiva e pertanto la probabilità d'ulteriori ricadute è senz'altro alta. (…)" (doc. AI _)
Infine, i periti hanno escluso l'esecuzione di provvedimenti integrativi come pure la consegna di mezzi ausiliari per migliorare il grado di capacità lavorativa della peritata.
2.6. La ricorrente contesta le risultanze della perizia del SAM, basandosi soprattutto sui certificati del medico curante dr. __________, in particolare quelli datati 12 giugno 1998 (doc. _) e 18 novembre 1998 (doc. AI _) attestanti una totale incapacità lavorativa continua a causa delle affezioni alla spalla e all'intestino.
Inoltre, l'assicurata ritiene che se l'invalidità del 50% a seguito del problema della spalla va valutata in relazione alla restante capacità lavorativa, tenuto conto dell'inabilità del 50% derivante dal morbo di Crohn, l'invalidità globale risulterebbe quindi del 75% con conseguente riconoscimento di una rendita intera. Altresì ritiene come il trauma cervicale a seguito dell'incidente del 4 febbraio 2001, caso ancora aperto dal punto di vista medico, incida sull'incapacità lavorativa. Da ultimo contesta che le ricadute, accompagnate da un'inabilità totale, non siano state superiori alle 4-6 settimane.
2.7. Va precisato che affinché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialverziasicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123).
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs‑ rechts, Berna 1994, p. 332 ).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell'amministrazione fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Il TFA ha inoltre precisato che, nell'ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157).
Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157).
In un'altra recente sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (U. Meyer‑Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.8. Nel caso in esame, dalla perizia del SAM risulta come gli specialisti abbiano compiutamente valutato le diverse affezioni lamentate dall'assicurata sulla base della documentazione medica preesistente e di accertamenti approfonditi e completi, sia dal profilo gastroenterologico che reumatologico. Essi sono giunti a conclusioni logiche e motivate sia dal profilo clinico che per quel che concerne la capacità al lavoro. Per quel che concerne la problematica alla spalla, i periti hanno fatto riferimento alla perizia 10 settembre 1999 del reumatologo dr. __________. Nel referto lo specialista accerta che la sindrome da impingment alla spalla provoca una moderata limitazione delle elevazioni e delle rotazioni con dolenza a livello del tendine che limitano determinate attività fisiche, precisando dunque che " in particolare esiste difficoltà ad eseguire lavori con il braccio elevato oltre la orizzontale ( in particolare lavare vetri, lavare e spolverare pareti e mobili, stendere il bucato e simili) così come sollevare e trasportare pesi oltre i cinque chilogrammi, soprattutto se con il braccio teso", limitazioni che giustificano un'inabilità lavorativa del 50% come "proposto dal medico curante Dr. __________ e confermato dal Dr. __________ nel suo scritto del 12 gennaio 1999 " (cfr. rapporto 24 giugno 1999 doc. AI _ pag. 7).
Dal punto di vista gastroenterologico, nel rapporto 23 febbraio 2000 del dr. __________, per quanto riguarda i disturbi legati alla malattia di Crohn si legge: "la paziente dice di avere una stanchezza anormale. Ha raramente febbre. Generalmente ha solo una sensazione di fastidio nell'addome e, qualche volta al mese, ha delle coliche addominali…. Alla domanda specifica perché non riesce a fare il suo lavoro di donna delle pulizia dice che il problema principale è la stanchezza nonché il dolore della spalla sinistra e nella schiena".
Dopo aver rilevato che alla "visita trovo una paziente in buono stato generale. L'addome è di grandezza normale, senza deformità. Alla palpazione non si sente un effetto massa, ne una dolenzia particolare. I rumori addominali sono normali", il sanitario conclude che "Non ho l'impressione che i disturbi siano peggiorati in confronto all'inizio della malattia. È chiaro che durante le ricadute la paziente abbia una sintomatica più pronunciata e che la sua capacità lavorativa può però raggiungere anche il 100%." Considerato che al momento del consulto "la paziente sembra essere in fase di remissione clinica", il sanitario ha quindi valutato un'incapacità lavorativa del 50% unicamente per quel che concerne la malattia intestinale (cfr. doc. AI _).
Per quel che concerne la valutazione globale dell'inabilità lavorativa, come visto in precedenza, i periti hanno concluso per un'inabilità del 50%. In particolare, nella presa di posizione 6 aprile 2001 al ricorso, il dr. __________ del SAM osserva che:
" (…)
Ora, i certificati del medico curante, dr. __________, non sono idonei a sovvertire le conclusioni della perizia del SAM. In quello del 18 novembre 1998 il sanitario ha posto la seguente valutazione:
" (…)
Valutazione: mi sembra che oggi la situazione sia stabile per la malattia cronica del colon. L'anamnesi racchiude indizi per alternanza di periodi migliori a peggiori.
Per il Chron ritengo giustificato il mantenimento dell'attuale invalidità del 50%.
Come previsto non vi è al momento attuale un ulteriore miglioramento dei sintomi legati alla patologia degenerativa alla spalla sx.
Di fatto la resa come personale di pulizia nella scuola viene ulteriormente diminuita. Mi sembra giustificato un aumento ulteriore del giudizio di invalidità, resta tuttora inabile al 100% (metà Chron, metà spalla)." (doc. AI _)
senza comunque motivare, dal punto di vista medico, la somma delle incapacità parziali relative alla spalla ed all'intestino. Infine, nel certificato 4 aprile 2000 il medico curante, dopo aver preso atto della perizia, insiste per un'incapacità lavorativa totale per malattia basandosi sostanzialmente sulle dichiarazioni dell'assicurata, senza comunque prendere posizione sui peggioramenti temporanei costatati dai periti del SAM tra il 1997 e 1998 e nel maggio 1998.
2.9. Ritenuto che se da un punto di vista reumatologico e gastroenterologico le conclusioni del SAM possono essere condivise, non lo sono invece dal profilo psichiatrico.
In merito, i periti del SAM sostanzialmente hanno fatto riferimento al consulto 15 febbraio 2000 del dr. __________, il quale ha accertato "una remissione della sua (dell'assicurata ndr) reazione depressiva e dal punto di vista psichiatrico non presenta alcuna inabilità lavorativa, con la prognosi a medio e lungo termine favorevole" (cfr. rapporto 2 marzo 2000 allegato alla perizia SAM doc. AI _). Nella perizia multidisciplinare gli stessi specialisti hanno rilevato che: "L'A. è tuttora in terapia dal dr. __________ con il quale abbiamo preso contatto e il quale ci ha confermato l'assenza di limitazioni psichiatriche del grado di capacità lavorativa " (cfr doc. AI _ pag. 11 ). Nel rapporto 2 giugno 2000 lo stesso dr. __________ ha invece certificato un grado di incapacità lavorativa dal 50-70% sulla base della seguente motivazione:
" (…)
Sembra che la signora chieda una revisione in quanto non è d'accordo con la recente decisione dell'AI di accordarle una rendita solo al 50%.
Per quel che concerne la situazione psichica, nonostante i gravi problemi soprattutto relazionali in passato (ha dovuto affrontare da sola la cura della famiglia con tre figli adolescenti) e gli attuali problemi con l'amico, bisogna constatare che la signora __________ ha comunque notevoli risorse psichiche; in momenti di crisi è sempre venuta da me per discutere e trovare soluzioni; ha di per sé buone risorse.
Per quel che concerne la sua situazione fisica e soprattutto le paure che ne derivano, la stessa mi sembra molto compromessa. Dal punto di vista pratico-sociale la signora, nonostante la motivazione da parte mia e l'impegno che lei stessa ci mette, non riesce a trovare un lavoro confacente; bisogna anche aggiungere che è oggettivamente molto difficile trovare un lavoro anche in previsione delle probabili recidive che potrebbe fare a causa del morbo di Crohn.
Dal punto di vista strettamente psichiatrico non vi è una capacità lavorativa superiore a quella già definita dal punto di vista fisico.
E per quanto riguarda il piano fisico lascio valutare ai miei colleghi.
Personalmente comunque, vista la situazione fisica abbastanza compromessa e soprattutto l'impossibilità pratico-sociale di trovare un altro lavoro, considerato anche l'intervento cui dovrà sottoporsi, ho la sensazione che l'incapacità lavorativa potrebbe anche situarsi al 70%, ma ripeto devo lasciar giudicare ciò ai colleghi della medicina somatica. (…)" (doc. AI _)
Pertanto, contrariamente a quanto asserito dal SAM, il dr. __________ ha valutato un'incapacità lavorativa dal profilo psichiatrico di almeno 50%, che potrebbe situarsi anche al 70%. In queste circostanze è dunque determinante chiarire le contraddizioni tra le due valutazioni, ad esempio sottoponendo al dr. __________ il rapporto dello psicologo curante, per giungere ad una conclusione convincente in merito all'inabilità dal punto di vista psichico. Altrettanto da accertare, in caso di un'eventuale inabilità solo per motivi psichiatrici del 50%, sono le ripercussioni sul grado d'inabilità globale. Sarà comunque compito dell'amministrazione procedere a queste incombenze anche tenuto conto, come si vedrà al considerando seguente, del rinvio per accertamenti in relazione al decorso dell'infortunio del 4 febbraio 2000.
2.10. In data 4 febbraio 2000 l'assicurata è stata vittima di un tamponamento. Occorre ricordare che per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui esse sono state rese. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate). Essendo l'evento infortunistico avvenuto precedentemente all'emanazione della decisione contestata, lo stesso deve essere preso in considerazione ai fini del presente giudizio.
Le relative ripercussioni di questo incidente non sono state valutate dai periti (cfr. perizia pag. 10 in fine). Nella citata lettera 6 aprile 2001 il dr. __________ del SAM ha infatti scritto che "Non posso per conto esprimermi sulla problematica relativa al trauma distorsivo cervicale subito dall'A. dieci giorni prima del suo arrivo presso il SAM, problematica allora in fase di trattamento" ( cfr. doc. _). Nel rapporto 13 maggio 2001 del dr. __________, trasmesso pendente causa dall'assicurata, il medico curante ha diagnosticato quanto segue:
" (…)
Dopo il trauma in questione la paziente lamenta in sostanza quali attuali residui i seguenti disturbi:
cervicalgie
sensazione e dolori pseudoradicolari all'arto superiore sx
ipoparestesie con impressione di caldo/freddo all'arto sup. sx
disturbi ricorrenti dell'equilibrio di tipo sia soggettivo che oggettivo
cefalea verosimilmente spondilogena
fibromialgie nella regione cervicale, arti superiori, regione dorsale
disturbi del sonno e dell'umore
Per tale ragione ho attestato l'inabilità lavorativa come da certificati. (…)" (doc. _)
precisando che:
" (…)
Sicuramente il conflitto acromioclaveare alla spalla sinistra e destra preesistente all'incidente non è stato causato da quest'ultimo semmai aggravato nelle sue manifestazioni o semplicemente questo si associa a quei sintomi che, come abbiamo visto, sono originati dalla regione cervicale e quindi ben distinguibili come anatomai e come meccanismo patofisiologico e direi anche come descrizione.
A quest'ultimo proposito ricordo che spesso la paziente per limiti di ordine socioculturale a volte fa fatica a trovare parole che ben definiscono i suoi disturbi, usando spesso perifrasi o interrompendo la descrizione in lacrime perché, a suo dire, nessuno le crede (elemento questo di dominio psichiatrico: atteggiamento rivendicativo, a tratti persecutorio…).
Quindi in conclusione sino a quando non sarà dimostrato il contrario ritengo, in linea di principio e sulla base delle constatazioni e del racconto anamnestico, credibile la signora __________ quando dice di non riuscire a lavorare a causa dei disturbi post-traumatici." (doc. _)
Orbene, è vero che nel rapporto 4 aprile 2001 il medico curante non ha accennato ad alcun fattore postinfortunistico (cfr. doc. Ai _), ma è altrettanto vero che tale scritto era una presa di posizione alla perizia del SAM nella quale tale problematica non è stata affrontata. Fatto sta che alla luce del citato certificato medico, secondo il TCA, non si può escludere che il trauma distorsivo subito possa avere avuto delle ripercussioni sulla capacità lavorativa residua dell'assicurata, ausiliaria di pulizie. Ne consegue dunque che tale accertamento risulta essere necessario, per cui è opportuno rinviare gli atti all'amministrazione affinché proceda in tal senso, unitamente alle incombenze di cui al consid. 2.9.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato all'amministrazione perché proceda agli accertamenti conformemente ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà a __________ fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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