AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.25
Data decisione, Autorità: 21.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00025
RG/sc
Lugano 21 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 23 marzo 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 22 febbraio 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. L'assicurato, nato nel __________, impiegato presso i servizi ausiliari e di spedizione della __________, in data 7 settembre 1999 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti.
In relazione a tale richiesta il medico curante dott. __________, con rapporto 27 settembre 1999 ha posto la seguente diagnosi:
" - Lombo-sciatalgie croniche a sinistra su discopatia L3-L4, canale lombare stretto e turbe degenerative lombari.
Cervicartrosi con dispopatia C4-C5.
Coxartrosi ….
Ernia iatale sintomatica recidivante."
indicando un'incapacità lavorativa continua del 100% a datare dal 12 aprile 1999.
1.2. Esperita l'istruttoria, segnatamente una perizia a cura del dott. __________, specialista FMH in reumatologia di cui si dirà - per quanto qui necessario - nel prosieguo, per decisione 26 marzo 2001 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha assegnato __________ un quarto di rendita dal 1 . settembre 1999, per un grado d'invalidità del 40%.
1.3. Avverso la decisione dell'UAI è tempestivamente insorto l'assicurato rappresentato dall'avv. __________. Egli contesta le risultanze mediche su cui l'amministrazione ha fondato il proprio giudizio e postula l'allestimento di una perizia medica giudiziaria. Queste le motivazioni del gravame:
" (…)
Con referto del 15 maggio 2000 il Dott. __________, specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, medico consulente dell'Al, ha posto la seguente diagnosi:
‑ sindrome lombospondilogena a sinistra, su alterazioni degenerative della colonna lombare, soprattutto all'altezza di L3‑L4, con restringimento del canale spinale e protrusione discale a questo livello;
‑ possibile stato dopo irritazione della radice di L4 a sinistra,
‑ sindrome cervico‑vertebrale cronica su osteocondrosi e pseudorettrolistesi nonché iniziale spondilosi a livello del segmento C4-C5, senza segni compressivi radicolari;
‑ iniziale rhizzartrosi bilaterale.
In merito all'incapacità lavorativa manifestata dall'assicurato nella sua attività di impiegato di banca il Dott. __________ conclude che può essere riconosciuta un'incapacità lavorativa del 40%.
Al contrario, il medico curante Dott. __________ sostiene, a differenza del Dott. __________, che l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa del 100% dal 12 aprile 1999 e continua.
In sede di osservazioni al progetto di decisione dell'Ufficio Al, l'assicurato in data 10 luglio 2000, aveva rilevato che la discrepanza fra i due referti medici era evidente, per cui invitava l'amministrazione ad allestire un nuovo referto medico che consentisse di avvalorare l'una o l'altra incapacità lavorativa.
Con scritto del 6 settembre 2000 l'Ufficio Al, anche dopo riesame della documentazione medica ed assicurativa, confermava il progetto di decisione del 5 luglio 2000.
A causa di questa mancata verifica, l'assicurato si vede costretto ad aggravarsi a codesta autorità postulando l'allestimento di una perizia giudiziale che valuti il grado di incapacità lavorativa dell'assicurato nella sua attuale attività di impiegato di banca.
Solo così sarà possibile sciogliere questa divergenza." (Doc. _)
1.4. Con risposta di causa 5 giugno 2001, l'UAI ha chiesto di respingere il gravame osservando:
" (…)
Innanzitutto si ricorda che secondo costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indici concreti non inducano a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, 122 V 161).
Nel presente caso l'esposto del dottor __________ risulta chiaro, coerente e dettagliato. Non v'è pertanto alcun motivo di metterne in dubbio la bontà.
Per quanto attiene poi alla discrepanza fra la valutazione del perito e quella del medico curante, si rammenta che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che quest'ultimo, in dubbio, attesta a favore del proprio paziente (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherung, p. 230).
Sulla base degli elementi sovraesposti lo scrivente Ufficio ha ritenuto giustificato accordare pieno valore probatorio alle risultanze peritali.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non si considera quindi necessario sottoporre l'assicurato a nuovi accertamenti medici." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
· un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre, quindi, che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Questo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2 luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della Commissione AI.
L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno.
Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pagg. 140 e 141).
Il grado d'invalidità di un assicurato non può quindi essere fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
2.4. Nel caso in esame l'amministrazione ha sottoposto l’assicurato ad una perizia specialistica a cura del dott. __________, reumatologo il quale con rapporto 15 maggio 2000 ha posto la seguente diagnosi:
" (…)
‑ sindrome lombospondilogena a sinistra, su alterazioni degenerative della colonna lombare, soprattutto all'altezza di L3/L4, con restringimento del canale spinale e protrusione discale a questo livello
‑ possibile stato dopo irritazione della radice di L4 a sinistra
‑ sindrome cervicovertebrale cronica su osteocondrosi e pseudorettrolistesi, nonché iniziale spondilosi a livello del segmento C4/C5, senza segni compressivi radicolari
‑ iniziale rhizzartrosi bilaterale. (…)"
A proposito della capacità lavorativa dell’assicurato il perito ha osservato:
" (…)
il paziente presenta attualmente una sindrome lombospondilogena a sinistra senza sicuri segni di compressioni radicolari. Clinicamente vi è una certa parestesia a livello del dermatoma di L4, che potrebbe essere considerata una forma residuale dopo un'irritazione radicolare L4. Non vi sono comunque lesioni di tipo motorico. Gli esami radiologici eseguiti, non hanno mostrato patologie estremamente gravi. Vi è soprattutto un restringimento del canale spinale a livello L3/L4, in parte osseo, in parte su una discopatia.
Non si sono riscontrati né alla RM né alla TAC della colonna lombare reperti sospetti per una chiara compressione radicolare. Accanto alla problematica della colonna lombare, vi è una sindrome cervicovertebrale a carattere cronico, su una discopatia C4/C5, con osteocondrosi, leggera pseudorettrolistesi di C4 su C5, nonché spondilosi anteriore.
Nessun segno di compressioni radicolari alle estremità superiori. Presenza da ultimo di un'iniziale rhizzartrosi bilaterale. I reperti clinici e radiologici sono di modesta entità ed il decorso sembra essere almeno attualmente assai favorevole. Segnalo che con delle terapie stazionarie, il paziente era praticamente assintomatico, dopo la cura riabilitativa svolta a __________. Allora veniva certificata una capacità lavorativa del 100%. D'altra parte, l'attività del paziente è sedentaria, con un'attività lavorativa praticamente continua alla scrivania, con un lavoro piuttosto monotono. Si deve inoltre tenere presente l'età del paziente, che a __________anni ben difficilmente potrebbe trovare un'integrazione professionale in un'attività più adatta ed in cui la posizione seduta venga alternata alla posizione in piedi o alla deambulazione. Penso che anche all'interno della barica sarà difficile trovare un'occupazione in questo senso. Tutto sommato, mi sembra che si possa giungere ad un'incapacità lavorativa del 40% nell'attività svolta ultimamente di commesso. Si dovrebbe inoltre tenere presente l'importanza dell'organizzazione ergonomica del posto di lavoro, soprattutto con una sedia adeguata e con l'adattamento dell'altezza del tavolo di lavoro.
Eventualmente il paziente potrebbe associare all'attività di commesso quella di fattorino, almeno per quanto riguarda la raccolta e lo smistamento della posta interna, così da permettergli di alternare l'attività seduta con quella in piedi.
Anche per delle piccole commissioni esterne, senza dover portare dei pesi eccessivi, mi sembra che un'attività residuale sia ancora proponibile."
2.5. Secondo costante giurisprudenza le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B; DTF 122 V 161; STFA non pubbl. del 28 novembre 1996 in re G. F.; DTF 112 V 32 consid. 1a; DTF 107 V 174 consid. 3 ZAK 1986 p. 189; RAMI U 167 p. 96; DTF 104 V 212; SZDS 1987 p. 237-239; SZS 1988 p. 329 e 332; DTF non pubbl. del 24. 12 1993 in re S. H; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332).
Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dall’amministrazione fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Non viola né la Costituzione né la CEDU non far eseguire una perizia da un organo esterno (RAMI 4-5 1996 p. 191; SVR 1996 UV Nr. 61 p. 205). Nell'ambito del libero apprezzamento della prova, si ammette per principio che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la decisione solo su base decisionali interne all'istituto assicurativo. Tuttavia, si devono porre severi requisiti relativi all'imparzialità e all'attendibilità di tali basi (RAMI 4-5 1996 p. 191; SVR 1996 UV Nr. 61 p. 205; DTF 122 V 157).
Non può neppure essere dedotto dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, né dal principio della parità delle armi, il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna quando si tratti di una lite in materia di prestazioni (DTF 122 V 157; SVR 1996 UV Nr. 61 p. 205).
Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (U. Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p. 230).
2.6. Nel caso in esame, dopo attenta disamina degli atti, questa Corte non può che conferire alla perizia del dott. __________ probatoria piena. Conformemente ai criteri giurisprudenziali sopra ricordati, il cennato referto è infatti completo, approfondito, chiaro nell'esposizione e logico nonché motivato nelle conclusioni.
Dopo dettagliato esame anamnestico e completa esposizione dei reperti clinici e radiologici, il perito, ha giudicato siccome adeguata un'attività che permetta di alternare la posizione seduta a quella eretta o alla deambulazione. Con riferimento all'attività, sedentaria, di commesso, svolta alle dipendenze della __________, il perito ha concluso per un'incapacità del 40%, sottolineando l'importanza di un'organizzazione ergonomica del posto di lavoro (tramite una sedia adeguata e l'adattamento dell'altezza al tavolo di lavoro) ed auspicando la possibilità di associare alle mansioni di commesso lavori che gli permettano di alternare la posizione seduta con quella eretta.
Del resto, il grado d'incapacità lavorativa espresso dal dott. __________ (40%) appare giustificato anche in considerazione del fatto che, come risulta dalle informazioni fornite dal datore di lavoro in merito alle mansioni svolte dall'assicurato presso i servizi ausiliari e di spedizione della banca, l'attività svolta da __________ comprende anche alcune attività svolte in posizione eretta (cfr. lettera 29 dicembre 1999 della __________ e annessa descrizione del posto di lavoro, in inc. amm.).
D'altro canto il rapporto 10 settembre 1999 del medico curante dr. __________, richiamato dall'insorgente a sostegno della propria tesi ricorsuale, indica in maniera generica un'incapacità lavorativa del 100% a partire dal 12 aprile 1999 e si limita a descrivere le patologie di cui é affetto l'assicurato ed i dolori da esse causati, senza indicare le controindicazioni e le specifiche limitazioni che esso incontrerebbe nell'esercizio della propria attività lavorativa. Il grado d'incapacità lavorativa espresso dal dott. __________ si riferisce inoltre - per quanto è dato di capire - all'attività di autista svolta alle dipendenze della __________ precedentemente a quella di commesso (cfr. rapporto 27 settembre 199 dott. __________ in inc. amm.)
Alla luce di quanto precede, é da ritenere verosimile che l'assicurato presenta un'inabilità lavorativa e, di riflesso, un'incapacità al guadagno pari al 40%.
In simili circostanze il ricorso deve essere respinto.
2.7. Nelle more della presente procedura, l'insorgente ha chiesto l'erezione di una nuova perizia giudiziaria volta ad accertare la sua incapacità lavorativa.
Al proposito si osserva che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2 d; sentenza TFA del 3 dicembre 1993 in re M.T., sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O., sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2 d; RAMI 1985 pag. 238 consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b; Walter, "Il diritto alla prova in Svizzera" in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1991, pag. 1292).
Nel caso in esame, secondo il TCA, la documentazione agli atti è sufficiente per pronunciare il presente giudizio.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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