AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.2
Data decisione, Autorità: 21.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00002
BS/nh
Lugano 21 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 6 dicembre 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, cittadino croato e di professione infermiere, ha subito diversi infortuni alla mano ed al polso sinistro. L'ultimo infortunio, avvenuto il 23 maggio 1995 a seguito di un tamponamento, gli ha causato una distorsione dell'articolazione metacarpofalangea del pollice sinistro. L'8 ottobre 1996 egli ha presentato istanza all’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) tendente all’assegnazione di prestazioni AI per adulti.
Dopo aver esperito i necessari accertamenti medici e economici, con decisione 25 novembre 1999 l'UAI ha negato il diritto ad una rendita poiché l'assicurato è stato ritenuto abile al 75% nella professione di infermiere in ambulatorio e abile al 100% in altre attività rispettanti le controindicazioni mediche. Contestualmente l'amministrazione ha lasciato in sospeso la domanda dal profilo della reintegrazione professionale (cfr. doc. AI _).
1.2. In data 2 novembre 1998 l'assicurato è stato convocato la prima volta dall'orientatrice professionale (doc. _). A seguito di tale colloquio, con scritto 27 novembre 1998 l'orientatrice gli ha comunicato l'intenzione dell'amministrazione di procedere ad una riformazione professionale quale tecnico in radiologia medica (doc. _). Di conseguenza __________ si è annunciato per sostenere gli esami di ammissione abbreviati presso la __________ (cfr. doc. _). Al fine di garantire una buon esito degli esami, l'amministrazione ha deciso di finanziargli un corso intensivo d'italiano (doc. _), esami che tuttavia egli non è riuscito a superare (doc. _).
1.3. L'assicurato è stato convocato dall'orientatrice per un nuovo colloquio tenutosi il 22 ottobre 1999 (cfr. doc. _). Con diffida 25 ottobre 1999 l'amministrazione gli ha assegnato un termine di 10 giorni per esprimersi in merito alle sue intenzioni di continuare il provvedimento d'integrazione ordinato (doc. AI _). Mediante lettera 27 ottobre 1999 l'assicurato si è quindi impegnato a superare gli esami di ammissione per potere frequentare i corsi quale tecnico in radiologia (doc. AI _).
1.4. L'UAI ha conseguentemente concesso all'assicurato di presentarsi alla successiva sessione di esami di ammissione e finanziato un altro corso intensivo d'italiano (doc. AI _). Dal 22 al 24 marzo 2000 l'assicurato ha svolto uno stage di osservazione presso il reparto radiologia dell'Ospedale __________ (doc. _).
L'assicurato non si è tuttavia presentato agli esami previsti l'8 maggio 2000, in quanto il giorno precedente è stato vittima di un infortunio (scivolamento con contusione alla testa, mano e gamba destra) dal quale si è rapidamente ripreso (cfr. certificato 15 maggio 2000 del dr. __________ in doc. AI _).
1.5. Con scritto 23 giugno 2000 la direzione della Scuola __________ ha convocato l'assicurato per una sessione straordinaria organizzata per il 10 agosto 2000 (doc. AI _). Mediante lettera 10 agosto 2000 il direttore della __________ ha informato l'amministrazione che il giorno degli esami __________ si è presentato unicamente per consegnargli uno scritto in cui ha espresso la sua intenzione di rinunciare alla formazione di tecnico in radiologia manifestando il proprio desiderio di frequentare il corso di ergoterapia (cfr. doc. AI _). L'orientatrice ha quindi convocato __________ per un colloquio, fissato per il 27 settembre 2000 (doc. AI _), durante il quale egli ha confermato di non essere interessato alla formazione di tecnico in radiologia, ma piuttosto a quella di ergoterapista. In quella occasione l'orientratrice ha informato l'assicurato che la professione di tecnico in radiologia medica è da ritenere esigibile e adeguata, facendogli anche notare come l'assicurazione invalidità abbia investito diverse risorse in questo progetto di riformazione professionale che ormai dura da oltre due anni (cfr. rapporto doc. AI _).
1.6. Con rapporto finale 1° novembre 2000, richiamate le diffide e preso atto delle intenzioni dell'assicurato, l'orientatrice ha ritenuto di chiudere il caso (doc. AI _).
Di conseguenza, il 6 dicembre 2000 l'UAI ha emanato le seguente decisione formale:
" Giusta l'art. 10 della legge federale sull'assicurazione invalidità, lei deve facilitare tutte le misure intraprese in vista del suo reinserimento nella vita professionale o nel quadro delle sue attività abituali. L'assicurazione può sospendere o rifiutare le prestazioni, se lei ostacola o impedisce la integrazione. Inoltre, l'art. 31 LAI precisa che se l'assicurato si sottrae o si oppone al provvedimento di integrazione ordinatogli, a cui si può esigere che si sottoponga e dal quale si può aspettare un notevole miglioramento della capacità di guadagno, o se non partecipa spontaneamente miglioramento della stessa secondo l'aspettativa, l'assicurazione gli intima di collaborare all'integrazione entro un termine adeguato, avvisandolo delle conseguenze dell'omessa collaborazione. Se l'assicurato non ottempera all'intimazione, la rendita gli è rifiutata temporaneamente o durevolmente o revocata.
Nella nostra lettera datata 25 ottobre 1999, avevamo attirato la sua attenzione sulle conseguenze del suo comportamento negativo.
Da un rapporto del nostro Servizio di integrazione professionale, risulta chiaramente la sua opposizione ad un progetto formativo senz'altro esigibile (Tecnico in radiologia medica) ed adeguato dal profilo medico, sostenuto dall'Al da oltre due anni, con il versamento di indennità giornaliere di attesa e indennità normali durante la frequenza preparativa dei corsi di lingua italiana.
La sua scelta di optare ora verso la professione di ergoterapista, non sostenuta da ragionevoli motivi, non può essere ad un tratto appoggiata dall'Assicurazione Invalidità.
Considerato dunque l'iter assicurativo seguito e, nonostante tutto, il suo comportamento negativo nei confronti dell'adozione della prevista riqualificazione, la sua domanda di prestazioni deve essere respinta.
1.7. Contro la decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, per il tramite del suo legale, postulandone l'annullamento con conseguente ammissione al beneficio di una reintegrazione professionale nel campo dell'ergoterapia. Dopo aver ripercorso tutte le tappe relative al percorso formativo, il ricorrente, a motivazione della propria richiesta ricorsuale, ha rilevato in particolare quanto segue:
" L'esposizione dell'iter seguito dall'assicurato per la sua domanda di reintegrazione fa sì che immediatamente si possa verificare come egli non si sia opposto né tantomeno sottratto ai provvedimenti integrativi individuati dall'amministrazione. Egli, nonostante difficoltà linguistiche e di formazione, ha affrontato entro termini brevissimi una prima volta gli esami per la Scuola di __________, con esito negativo; la seconda volta ha dovuto rinunciarvi per ragioni non legate certamente alla sua volontà. Durante l'estate dello scorso anno egli ha dovuto maturare il convincimento dell'impossibilità da parte sua di superare questi esami, presentimento concreto, al quale si è aggiunta la ulteriore preoccupazione, in caso di esito favorevole della formazione propostagli, di non trovare collocazione professionale.
L'assicurato ha dato dunque seguito alla diffida 25 ottobre 1999 (doc. _ e _), come si è visto non potendo affrontare gli esami per motivi legati al suo stato di salute: già per questo la decisione, rilasciata oltre un anno dopo la diffida, appare irrita dal profilo del merito ma anche da quello della tempestività (per tutti cfr. DTF 122 V 218 e segg.).
D'altra parte la stessa non è nemmeno conforme ai principi perseguiti dall'Istituto della reintegrazione professionale, nell'ambito del quale va ricercata un'adeguata e concreta ipotesi di collocazione dell'assicurato. Nel caso concreto ci si trova confrontati con una persona evidentemente in piena possibilità di svolgere questo provvedimento, non però nel campo proposto dall'Istituto, che non ha dato e non darà esito favorevole, non per motivi legati a cattiva volontà da parte dell'assicurato stesso ma per contingenze oggettive che sembrano invalicabili.
L'accesso al campo della ergoterapia appare per contro essere adeguato e una reintegrazione in quest'ambito ha certamente tutte le premesse per poter essere svolta a pieno soddisfacimento degli interessati."
1.8. Mediante risposta 23 marzo 2001 l'UAI chiede che il ricorso venga respinto rilevando segnatamente che:
" Nel caso di specie si è concluso che la professione di tecnico radiologo fosse ideale per l'assicurato. Detto impiego era infatti stato preavvisato favorevolmente dal perito, dottor __________, permetteva all'assicurato di esercitare ancora in ambito paramedico, consentendogli cosi la messa a frutto dell'esperienza accumulata, ed era inoltre conforme ai desideri espressi dallo stesso assicurato (cf. rapporto CIP sopraccitato).
Vi è però che questi non ha mai dimostrato il necessario impegno nel tentativo di superare un esame che era perfettamente consono alle sue possibilità.
Che poi l'attuale stato di cose sia stato determinato non già da imprevisti, bensì dal volere dell'assicurato, è fatto ampiamente provato. A comprova si cita l'ultimo episodio saliente in ordine di tempo: è stato lo stesso ricorrente che ha rifiutato di sottoporsi alla sessione d'esami straordinaria, organizzata fra l'altro esclusivamente per lui, dichiarando di non essere più interessato al superamento della stessa, e ciò in dispregio non solo di avvertimenti e diffide, ma anche del dispendio di tempo e denaro ‑peraltro non indifferente‑ da parte dello scrivente Ufficio."
1.9. Il TCA ha richiamato dalla __________ il prospetto concernente la formazione in Ergoterapia (doc. _).
in diritto
2.1. In ordine
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è il rifiuto da parte dell'amministrazione di concedere all'assicurato ulteriori provvedimenti professionali, in particolare di non finanziare un corso in ergoterapia.
Giusta l'art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno (cfr. SVR 1995 IV Nr. 47 p. 131ss.; SVR 1996 IV Nr. 79 p. 229 consid. 1a).
I provvedimenti reintegrativi tendono a procurare, rispettivamente, a garantire un posto di lavoro a quelle persone che, a seguito di un danno alla salute, trovano notevoli difficoltà ad inserirsi nel ciclo produttivo, rispettivamente arrischiano di esserne escluse per il futuro.
Si può ritenere che la reintegrazione è necessaria se l'assicurato, a causa della sua invalidità, non è in grado di esercitare un'attività professionale o non si può ragionevolmente esigere da lui che, senza l'applicazione di un provvedimento reintegrativo, eserciti a lungo termine una simile attività (RCC 1970, p. 521).
Va inoltre precisato che, per ottenere le prestazioni (re-) integrative, di regola non è necessario che l'invalidità dell'assicurato abbia raggiunto un determinato grado (per la riformazione professionale, vedi tuttavia RCC 1984, pag. 95: esigenza di una incapacità di guadagno del 20%).
L'art. 8 cpv. 1 LAI conferisce infatti un diritto ai provvedimenti d'integrazione sia agli assicurati invalidi che a quelli "direttamente minacciati d'invalidità".
In altre parole, è sufficiente che il danno alla salute possa causare, in un prossimo futuro, un’incapacità al guadagno.
Il grado d'invalidità, quindi (come definito dagli art. 4 e 28 LAI, che si riferiscono alla rendita AI), può essere minimo o addirittura non ancora rilevabile, che già all'assicurato dev’essere riconosciuto il diritto ai provvedimenti d'integrazione.
Nondimeno, l'art. 8 al cpv. 1 LAI pone due condizioni essenziali per l'ottenimento dei provvedimenti d'integrazione, e meglio:
a) il provvedimento deve essere idoneo "a ripristinare, migliorare, conservare o avvalorare la capacità di guadagno";
b) il diritto ai provvedimenti reintegrativi deve essere stabilito "considerando tutta la durata di lavoro prevedibile" (cfr. art. 8 cpv. 1 LAI)
Fra i provvedimenti d'integrazione sono previsti tra l'altro i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che consistono nell'orientamento professionale (art. 15 LAI), nella prima formazione professionale (art. 16 LAI), nella riformazione professionale (art. 17 LAI) ed nel collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
2.3. L’art. 17 LAI prevede in particolare che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.”
Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111 consid. 2b; AHV Praxis 1997 p. 80 consid. 1b; SVR 1998 IV Nr. 24).
Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI
" per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.”
Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV p. 230 consid. 1 b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio, op. cit., p. 136; DTF 99 V 34; Meyer-Blaser, op. cit., p. 127/128). Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer/Blaser, op. cit. p. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev’essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., p. 130/131).
Vengono in particolare considerati necessari e adeguati tutti quei provvedimenti di tipo professionale che sono direttamente necessari alla reintegrazione. Per stabilire quali provvedimenti entrano in linea di conto, ci si deve pertanto fondare sulle circostanze del caso concreto (DTF 124 V 110 consid. 2a; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b). L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 p. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Secondo il TFA, una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, è raggiungibile (RDAT I 1998 p. 295 consid. 1b). Se, inoltre, la riformazione non permette all'assicurato di conseguire un reddito adeguato, mentre un provvedimento supplementare permetterebbe di ottenere un reddito paragonabile a quello percepito prima del danno alla salute, l'amministrazione deve assumerlo tenuto conto dell'adeguatezza economica (RDAT I 1998 consid. 1a p. 294; ZAK 1978 p. 516; Meyer/Blaser, op. cit. p. 131).
Se per contro la formazione è adeguata, ma non necessaria, l'interessato deve sopportare personalmente i costi supplementari (STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b).
2.4. Secondo l'art. 10 cpv. 2 LAI l'avente diritto deve facilitare l'applicazione dei provvedimenti d'integrazione presi in suo confronto. L'assicurazione può sospendere le prestazioni se egli rende difficile o impossibile l'integrazione.
Secondo la giurisprudenza, la sospensione o soppressione delle prestazioni può avvenire solo a conclusione della procedura di diffida ai sensi dall'art. 31 LAI (cfr. ZAK 1983 pag. 28 consid. 3 cpv. 1, Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1993, pag. 169s citato in DTF 122 V 219 consid. 4b inizio, cfr. anche Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 71).
In applicazione dell'art. 31 LAI qualora un assicurato si opponga ad un provvedimento d'integrazione, l'amminstrazione può disporre il rifiuto o la soppressione di prestazioni assicurative solo dopo aver diffidato l'interessato e dopo avergli assegnato un termine di riflessione. Secondo la giurisprudenza del TFA, la procedura di diffida non può essere sostituita da un semplice accenno, contenuto nella decisione di rifiuto o di soppressione, alla possibilità di presentare in seguito una nuova domanda di prestazioni. Tale procedura deve essere applicata pure nel caso in cui l'assicurato abbia rifiutato in modo inequivoco di sottoporsi ad un provvedimento integrativo ragionevolmente esigibile (DTF 122 V 219, cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit., pag. 71). Infine, oggetto della sanzione ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 LAI può essere unicamente un provvedimento integrativo o di osservazione che risulti per l'assicurato, tenuto conto delle singole circostanze, oggettivamente esigibile (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 70).
2.5. Nell'evenienza concreta, il ricorrente sostanzialmente contesta l'adeguatezza e l'esigibilità dell'integrazione professionale decisa dall'amministrazione.
Orbene, va rilevato che durante l'istruttoria amministrativa l'assicurato è stato sottoposto ad una perizia eseguita dal dr. __________, ortopedico e specialista in chirurgia della mano, presso la clinica __________. Nel referto 25 settembre 1997 il sanitario ha concluso per una capacità lavorativa residua nella professione di infermiere del 40% e rilevato che in tali condizioni l'assicurato non avrebbe certamente reperito un posto di lavoro. Contestualmente il dr. __________ ha comunque sottolineato che quale tecnico in radiologia medica (Radiologie-Assistent) l'assicurato potrebbe essere ritenuto abile nella misura dell'80%. Per questo motivo il perito ha vivamente raccomandando la riformazione dell'assicurato quale tecnico radiologo, professione del resto affine a quella di infermerie che il ricorrente esercitava prima del danno alla salute (cfr. doc. AI _).
Il caso è stato poi trasmesso alla consulente in integrazione professionale. Nel rapporto di valutazione 15 maggio 1999 si legge quanto segue:
" Considerati gli elementi socio‑economici riguardanti il signor __________, si è delineato, prendendo in considerazione la sua formazione di base, i suoi desideri, i suggerimenti e la valutazione scaturiti dalla perizia medica della __________ (Abt. Handchirurgie) di __________, un progetto di formazione nell'ambito dell'attività di Tecnico in radiologia medica; progetto teoricamente sostenibile, ma ancora da definire nel dettaglio in quanto, per essere ammessi alla formazione, nel caso specifico, è necessario superare degli esami attitudinali (tema in lingua italiana, commento scritto di un testo, colloquio con un insegnante della scuola, colloquio con uno psicologo); vista la sua formazione di base é stato esonerato dalle prove di verifica delle conoscenze nelle materie scientifiche."
Inoltre, come ricordato nel medesimo ricorso, il ricorrente ha conseguito nel suo paese di origine un diploma di infermiere ed ha svolto, prima di entrare in Svizzera nel 1989, un'attività professionale di cinque anni presso un centro medico in __________. Dal 1989 al 31 gennaio 1995 egli ha continuato la propria professione nella Svizzera interna per poi assumere il posto di infermiere presso la Clinica __________. Del resto va rilevato che la __________, grazie all'esperienza lavorativa acquisita, gli ha concesso di sostenere gli esami d'ammissione abbreviati, consistenti nella stesura di un tema e un commento su un tema professionale (cfr. doc. _).
Infine, come si evince dal rapporto 13 ottobre 1999 dell'orientatrice e dai relativi allegati, " la classe di stipendio attribuita all'assicurato dalla Clinica __________, nella funzione di infermiere, corrisponde perfettamente a quella attribuibile ad un Tecnica in radiologia medica (parità di tipo di diploma)" (cfr. doc. AI _). In queste circostanze, quindi, dal punto di vista medico ed economico la scelta operata dall'amministrazione non può che essere ritenuta adeguata ed esigibile, oltre che ad essere necessaria per incrementare la capacità lucrativa.
2.6. L'assicurato ritiene invece non esigibile la riformazione quale tecnico in radiologia, optando per una formazione in ergoterapia.
Orbene, non è contestato che l'assicurato non abbia incontrato delle difficoltà, legate in particolare a problemi di lingua. Tale problematica è stata comunque presa in considerazione dall'orientratrice professionale la quale, nel citato rapporto 13 settembre 1999 a pagina 2, ha precisato che:
" Il problema della lingua italiana non è da negare, per ovviare alla lacuna abbiamo finanziato un corso di lingua italiana (che scopriamo non essere stato frequentato assiduamente ... ); a mio avviso, nella mancata riuscita agli esami, vi potrebbe essere una componente intenzionale. Parziale conferma di questa ipotesi l'ho avuta di recente. Ho convocato l'assicurato per comunicargli come intendevo procedere con la sua pratica di reintegrazione; ho sottolineato che vista la possibilità di recuperare la capacità di guadagno in una professione affine alla precedente (Tecnico in radiologia medica dove non si hanno motivi di credere che il livello intellettuale richiesto non sia alla sua portata), operando il calcolo dei redditi non si giunge a stabilire il diritto ad una rendita d'invalidità; ho aggiunto che eccezionalmente, viste le difficoltà linguistiche riscontrate avremmo eventualmente consentito e finanziato un secondo tentativo (esami d'ammissione alla __________ della primavera del 2000). Il signor __________ sottolinea di essere sposato da quattro anni e di non avere ancora dei bambini, non è particolarmente interessato alla professione di Tecnico in radiologia medica perché teme una sterilità dovuta alle radiazioni (prima di prendere una decisione definitiva desidera discutere della questione con la moglie). Questa riserva era già stata avanzata sia a me che ai responsabili della __________, avevamo spiegato che quei timori sono infondati."
Fatto sta che l'amministrazione, preso atto dell'impegno scritto del ricorrente a continuare la riformazione intrapresa (cfr. doc. AI _), ha nuovamente finanziato un corso intensivo d'italiano (cfr. doc. AI _). Non potendo l'assicurato presenziare agli esami previsti per l'8 maggio 2000, poiché infortunatosi il giorno precedente, la __________ ha così organizzato una sessione "straordinaria" per il 10 agosto 2000. Presentatosi il giorno stabilito il ricorrente non ha sostenuto gli esami ma consegnato al direttore della scuola una lettera datata 9 agosto 2000 del seguente tenore:
" Dopo aver esaminato attentamente le proposte da voi formulate e dopo diverse consultazioni e decisione finale nell'ambito famigliare, vi comunico che il mio desiderio sarebbe di frequentare il corso di ergoterapia. Siccome le mie condizioni di salute non garantiscono stabilità, anzi con passare degli anni peggioreranno, frequentare il corso di ergoterapia mi aiuterà nel senso che potrò mantenermi attivo e allo stesso momento migliorare.
Da parte mia, nella formazione di tecnico in radiologia medica, c'è una mancanza di conoscenze nelle materie di fisica, chimica, biologia e altro, oltre alla differenza nel sistema scolastico e una pausa scolastica di circa 18 anni. In tre anni di formazione di tecnico in radiologia, al contrario che in ergoterapia, metto a rischio la formazione della mia famiglia (rischio di radiazione) e inoltre non ho la certezza di un posto di lavoro sicuro, e nel vostro caso la riqualifica finale professionale.
Vi prego di voler prendere in considerazione questa mia proposta, che è anche l'unica opzione da me accettabile e che si è manifestata all'ultimo momento."
Orbene, tale modo di procedere dimostra come il ricorrente, nonostante il formale impegno, non è intenzionato a seguire la riformazione professionale prevista dall'amministrazione. In particolare va evidenziato come egli abbia avuto oltre un anno per prepararsi agli esami di ammissione, ricevendo nel frattempo l'indennità giornaliera (cfr. doc. AI _). Inoltre, le motivazioni esposte nella lettera 9 agosto 2000 non possono essere condivise.
Riguardo al rischio di radiazioni, come appena letto nel rapporto 13 settembre 1999, l'assicurato ha già ricevuto dall'orientratrice e dalla __________ una risposta negativa. Non solo, ma è notorio che durante l'esecuzione di una lastra il tecnico radiologo si trovi in un locale separato, protetto da eventuali radiazioni. Per quel che concerne l'aspetto scolastico, va ricordato che l'assicurato possiede una formazione di infermiere, simile a quella di tecnico in radiologia. Del resto anche la professione di ergoterapista presuppone un iter formativo, tra l'altro da seguire presso la stessa Scuola __________ (cfr. prospetto in consid. 1.9). Non avendo l'assicurato portato validi motivi che permettono di considerare la riformazione quale tecnico in radiologia inadeguata e inesigibile, costatata inoltre l'intenzione dello stesso di non voler seguire tale formazione, l'amministrazione ha giustamente deciso di non concedere ulteriori prestazioni assicurative. Infine, già nella diffida 25 ottobre 1999 (doc. AI _) l'assicurato è stato informato delle conseguenze che una sua mancata collaborazione avrebbe comportato, ciò che è pure stato ribadito dall'orientatrice in occasione del colloquio del 27 settembre 2000 (il cui tenore è riportato nel doc. AI _). Per questo motivo, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, non era necessario che l'amministrazione, prima di emanare la decisione contestata, avviasse un'ulteriore procedura di diffida ex art. 31 LAI con fissazione di un termine di riflessione
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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