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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.56
Data decisione, Autorità: 06.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00056
RG/sc
Lugano 6 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2001 di
__________,
contro
la decisione del 12 giugno 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che __________, classe 1922, domiciliata a __________, in data 26 marzo 2001 ha presentato un'istanza tendente all’erogazione di un assegno per grandi invalidi in ambito AVS;
che con decisione 12 giugno maggio 2001, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto l'istanza, non necessitando l'assicurata di regolare e notevole aiuto da parte di terzi per l'esecuzione degli atti ordinari della vita;
che con il presente tempestivo gravame l'assicurata contesta la fondatezza dell'atto impugnato sostenendo che a causa del suo stato di salute, il cui peggioramento ha reso necessario il ricovero in clinica nei mesi di gennaio/febbraio e giugno 2001, necessita dell'aiuto importante e regolare da parte di terze persone (I);
che con scritto 2 agosto 2001 l'UAI ha comunicato a questo TCA di aver erroneamente emanato la decisione 12 giugno 2001, ritenuto che la competenza a statuire sul diritto all'assegno litigioso spetta alla Cassa cantonale di compensazione (III);
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore dal 1 gennaio 1997;
" gli assicurati con domicilio e dimora abituale in Svizzera, se sono grandi invalidi e non spetta loro l'assegno relativo secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni o secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare, hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi.
L'assegno è versato, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato compie i 18 anni e, al più tardi, sino alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata, giusta l'articolo 40 capoverso 1 della legge sull'AVS, oppure del mese in cui essa raggiunge l'età del pensionamento. L'articolo 43bis della legge sull'AVS rimane applicabile."
Per l'art. 43 bis LAVS inoltre
" 1Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che presentano un'invalidità di grado elevato o medio e non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi, giusta la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni o la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
2Il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
3L'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.
4Il grande invalido, beneficiario di un assegno dell'assicurazione per l'invalidità fino alla fine del mese in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, riceve un assegno per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.
4bisIl Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio(A).
5Le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (art. 42 LAI) sono applicabili, per analogia, alla nozione e alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità(90) di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può prolungare prescrizioni complementari(C)."
L'art. 63 cpv. 1 lett. b LAVS, infine, precisa che uno dei compiti
che incombe alla Cassa di compensazione è quello di fissare gli assegni per grandi invalidi;
Del resto anche le direttive dell'UFAS precisano che
" l'assegno per grandi invalidi va fissato e pagato sempre dalla cassa di compensazione che versa anche la rendita o la prestazione complementare" (no. 2022);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La decisione é nulla per incompetenza dell'autorità che l'ha emessa.
2.- L'incarto è trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona per ragione di competenza.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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