AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.42
Data decisione, Autorità: 02.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00042
RG/sc
Lugano 2 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2001 di
__________,
contro
la decisione del 26 aprile 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato - che con istanza 9 novembre 2000 l'assicurato ha chiesto all'UAI l'assunzione, quale provvedimento sanitario, dell'intervento di cataratta bilaterale (doc. AI _);
che con comunicazione 26 aprile 2001 l'UAI ha accordato all'assicurato la copertura assicurativa per l'operazione della cataratta all'occhio sinistro, negando la presa a carico dell'intervento all'altro occhio, in quanto l'attività svolta dall'assicurato non richiede visione binoculare;
che con "ricorso" 25 maggio 2001 all'UAI l'assicurato si è opposto a siffatto diniego. Egli ha ribadito la propria richiesta d'assunzione dell'operazione di cataratta anche all'occhio destro, ed evidenziando la necessità di una corretta visione binoculare per l'esercizio della sua professione (II);
che l'atto 25 maggio 2001 dell'assicurato è stato trasmesso dall'amministrazione allo scrivente Tribunale quale ricorso avverso la "decisione" 26 aprile 2001 (I);
che con risposta 2 luglio 2001 l'UAI, evidenziando preliminarmente come lo scritto 26 aprile 2001 costituisce una "semplice comunicazione" in relazione alla quale prima di interporre ricorso l'assicurato avrebbe dovuto richiedere l'emanazione di una decisione formale, ha chiesto nel merito la reiezione del gravame non necessitando l'interessato di una visione binoculare nell'esercizio della propria professione di fiduciario (IV);
che ai sensi dell'art. 69 LAI sono suscettibili di ricorso solo le decisioni degli uffici AI basate sulla LAI; gli art. 84 a 85 bis LAVS sono applicabili per analogia.
Un ricorso basato su un atto amministrativo privo del carattere di decisione formale deve pertanto essere dichiarato irricevibile dal giudice (RCC 1968 pag. 589);
che giusta l'art. 75 OAI sono da pronunciare per il tramite di una decisione formale gli atti amministrativi che stabiliscono i diritti e i doveri degli assicurati, eccezion fatta per l'assegnazione di prestazioni assicurative elencate all'art. 74ter OAI, le quali possono essere accordate, senza la notificazione di una decisione, tramite comunicazione scritta, ritenuta, in caso di contestazione, la facoltà dell'assicurato di chiedere l'emanazione di una decisione (art. 74quater OAI, art. 58 LAI);
che in concreto tramite comunicazione scritta 26 aprile 2001 l'UAI ha accordato le prestazioni assicurative per l'intervento di cataratta all'occhio sinistro negando contestualmente l'assunzione del medesimo intervento all'occhio destro;
che, in casu, questo TCA non può non rilevare che se da un lato appare giustificata l'applicazione degli artt. 74ter e 74quater OAI per la concessione delle prestazioni relative all'intervento all'occhio sinistro, d'altro lato, per quanto riguarda il diniego delle prestazioni richieste anche per l'occhio destro, si impone l'applicazione degli artt. 73bis e 75 OAI;
che, infatti, prima di pronunciarsi sul rifiuto di una domanda di prestazioni o sul ritiro o la riduzione di prestazioni correnti, l'UAI deve dare all'assicurato la possibilità di esprimersi, oralmente o per iscritto, sul progetto di liquidazione del caso e di consultare l'incarto (art. 73bis OAI); terminata l'istruttoria, provvedimenti che stabiliscono diritti e doveri degli assicurati sono quindi da pronunciare per il tramite di una decisione formale (art. 75 OAI);
che stante quanto sopra, pur considerando la comunicazione 26 aprile 2001 - laddove essa stabilisce il rifiuto di prestazioni per l'operazione all'occhio destro - alla stregua di proposta di decisione ai sensi dell'art. 73bis OAI, la stessa non è suscettibile di impugnazione dinanzi a questo TCA, costituendo semplice atto amministrativo non espletante effetto giuridico alcuno (art. 69 LAI, artt. 84a 85bis LAVS; RCC 1968 pag. 589);
che in simili circostanze, dovendosi per questi motivi ritenere inadempiuto il presupposto essenziale di una decisione deducibile in giudizio, il ricorso non è ricevibile;
che considerata la fattispecie, gli atti vengono trasmessi all'UAI che provvederà ad emettere una decisione formale, dopo esame delle argomentazioni addotte dall'assicurato e dopo eventuali nuovi accertamenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
2.- Gli atti sono trasmessi all'UAI per l'emanazione di una decisione formale terminata la procedura istruttoria.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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