AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.53
Data decisione, Autorità: 04.07.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00053
RG/sc
Lugano 4 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2001 di
__________,
contro
la decisione del 22 giugno 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato - che con scritto 22 giugno 2001 l'UAI, in esito alla procedura di revisione, ha confermato il diritto dell'assicurata a beneficiare della stessa rendita sinora erogata, non avendo costatato alcuna modifica della situazione atta a influenzare il diritto alla rendita;
che contro tale deliberazione l'assicurata ha interposto ricorso dinanzi al TCA col quale fa in sostanza valere un peggioramento del suo stato di salute;
che giusta l'art. 75 OAI sono da pronunciare per il tramite di una decisione formale gli atti amministrativi che stabiliscono i diritti e i doveri degli assicurati, eccezion fatta per l'assegnazione di prestazioni assicurative elencate all'art. 74ter OAI;
che tra le prestazioni elencate nell'art. 74ter OAI figurano pure le rendite e gli assegni per grandi invalidi in seguito a una revisione effettuata d'ufficio, a condizione che non sia stata constatata alcuna modifica della situazione atta ad influenzare il diritto a prestazioni (lett. f);
che lo scritto 22 giugno 2001 con cui l'UAI - in applicazione dell'art. 74ter OAI lett. f - ha confermato, in esito alla procedura di revisione effettuata d'ufficio (II), il diritto alla rendita sinora erogata, costituisce provvedimento che non riveste carattere di decisione formale e come tale non è impugnabile dinanzi a questo TCA (art. 69 LAI, artt. 84a 85bis LAVS; RCC 1968 pag. 589);
che giusta l'art. 74quater OAI l'assicurato, nel caso in cui contesti il provvedimento emanato in virtù dell'art. 74ter OAI, ha la facoltà di chiedere all'UAI la notificazione di una decisione formale;
che l'assicurata ha erroneamente interposto ricorso presso questo Tribunale senza chiedere l'emanazione di una decisione formale;
che dovendosi per questi motivi ritenere inadempiuto il presupposto essenziale di una decisione deducibile in giudizio, il ricorso non è ricevibile (cfr. 69 LAI);
che dal tenore del "ricorso 26. 6. 2001" evincendosi la chiara volontà dell'assicurata di opporsi al provvedimento 22 giugno 2001, l'atto viene trasmesso per competenza all'UAI affinché emani una decisione formale contro cui l'assicurata potrà nuovamente adire le vie ricorsuali, dovendosi nel merito in ogni caso rilevare che essa già beneficia di una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1. novembre 1991 (II);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso non é ricevibile.
2.- Il "ricorso 26. 6. 2001" viene trasmesso all'UAI per le sue incombenze conformemente ai considerandi.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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