AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.4
Data decisione, Autorità: 03.07.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00004
RG/sc
Lugano 3 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 16 gennaio 2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 novembre 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Dal 1° luglio 1991 __________ beneficia di una mezza rendita AI per un grado d'invalidità del 50%. Il medesimo tasso d'invalidità è stato successivamente confermato con decisioni 25 gennaio 1996 rispettivamente 1. dicembre 1997.
1.2. In esito alla procedura di revisione avviata nel marzo 2000 l'UAI, sulla base di nuovi accertamenti medici di cui si dirà per quanto necessario nel prosieguo, per decisione 15 novembre 2000 ha confermato il diritto ad una mezza rendita, con le seguenti motivazioni:
" (…)
La perdita di guadagno che ne deriva determina il grado d'invalidità in per cento.
Se il grado d'invalidità di un beneficiario di rendita si modifica in maniera tale da influenzare il diritto alla rendita, quest'ultima è, per il futuro, aumentata, ridotta o soppressa, giusta l'art. 41 LAI.
Dagli atti medici specialistici in nostro possesso, rileviamo che l'attività lucrativa di ausiliaria di pulizie non è più ritenuta idonea, in quanto non compatibile con lo stato di salute della Signora __________.
Ella è comunque ancora considerata abile al lavoro, sull'arco di 4 ‑ 6 ore giornaliere, in professioni che le consentano di evitare posizioni viziose per la colonna lombare (lavorare sotto l'altezza di un tavolo, movimenti ripetitivi di flessione del tronco). In particolare dovrebbe poter cambiare e alternare la posizione eretta‑seduta e evitare il salire e lo scendere di frequente dalle scale.
Il nostro Servizio di integrazione professionale esclude comunque l'adozione di una riformazione professionale da sostenere dall'Assicurazione Invalidità.
Infatti, la Signora risulta pur sempre in grado di reperire un adeguato posto di lavoro in occupazione del tipo di addetta all'assemblaggio di piccoli manufatti, di pesatrice ( lavorazione dell'oro ad esempio), di controllo della qualità nell'ambito delle confezioni, di lavorazione delle confezioni farmaceutiche, di pulizia e imballaggi di orologi, ecc.
In queste attività o in altre analoghe, nel rispetto delle indicazioni mediche, potrebbe ancora conseguire dei salari di almeno fr. 14'700.‑ all'anno.
Per questi motivi riteniamo di confermare il grado di invalidità nella precedente misura del 50%, percentuale che corrisponde teoricamente alla perdita di guadagno cagionata dal danno alla salute, e nel contempo di confermare evidentemente il diritto alla rendita sin qui erogata.
Le osservazioni scritte il 5 dicembre scorso a seguito della nostra proposta di decisione del 15.11.2000, sono comunque state sottoposte all'esame del nostro Servizio medico interno; quest'ultimo non ha rilevato, sulla base degli atti, la presenza di uno stato di salute diverso da quello antecedentemente valutato dal Dottor __________, motivo per cui il nostro Ufficio non ha motivi per scostarsi dalle conclusioni innanzi testè esposte." (Doc. _)
1.3. Con tempestivo ricorso 16 gennaio 2001 l'assicurata - rappresentata dal lic. iur. __________, oltre ad invocare carenze formali della decisione e censurare in particolare la violazione del diritto d'essere sentiti, chiede l'annullamento della decisione e la conseguente assegnazione di una rendita intera per un grado d'invalidità del 100%.
Nel gravame viene in particolare esposto:
" (…)
I N F A T T O E D I N D I R I T T O
La decisione impugnata è intaccata da numerosi vizi di forma, che ne cagionano la possibile annullabilità e che di conseguenza ne inficiano la validità e l'esecutività.
Nella fattispecie l'autorità competente si è verosimilmente limitata a trascrivere il progetto di decisione inviato alla ricorrente il 15 novembre 2000, modificandone unicamente l'ultimo paragrafo. Non ha neppure cambiato la data della lettera e non ha indicato i mezzi di diritto, di cui si vedrà nella seguente esposizione.
Un simile modo di procedere lascia pensare che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità non abbia realmente trattato il caso alla luce delle osservazioni e delle richieste formulate dalla Signora __________ per il tramite dello scrivente Studio legale, e meglio limitandosi sic et simpliciter a ritrascrivere il progetto di decisione.
Prove: ‑ interrogatorio delle parti, documenti, testimoni, perizie.
1.1. Data della decisione
Elemento di validità formale della decisione è l'indicazione esatta della data dell'atto amministrativo e dell'autorità da cui emana.
La data riportata sulla decisione impugnata non può in alcun modo corrispondere alla realtà. Infatti l'indicazione temporale della decisione contestata è la medesima del progetto di conferma della rendita notificato alla ricorrente un mese prima, e meglio il 15 novembre 2000.
Considerata l'importanza della forma della decisione amministrativa e la sicurezza giuridica cui anche l'amministrazione deve far capo, la decisione in esame deve essere annullata.
Prove: c.s.
1.2. Indicazione dei rimedi di diritto
Giusta l'art. 26 cpv. 2 LPAmm elemento essenziale della decisione amministrativa è l'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso, che il destinatario dell'atto può eventualmente interporre per salvaguardare i suoi diritti.
Nella decisione in esame i rimedi di diritto sono stati integralmente omessi. Questa mancanza deve portare alla possibilità di inficiare la decisione contestata, essendo il vizio di cui sopra elemento necessario dell'atto amministrativo.
In considerazione delle irregolarità formali e delle omissioni che viziano la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, e più precisamente l'errata indicazione della data e l'omissione dei mezzi di diritto, la ricorrente chiede che la stessa venga annullata.
Prove: c.s.
L'art. 29 cpv. 2 Cst. fed. dispone che "le parti hanno diritto d'essere sentite". Come corollario al principio generale del diritto d'essere sentititi figura il diritto di proporre le proprie argomentazioni all'autorità statuente prima che quest'ultima renda la sua decisione. Questo comporta pertanto il diritto di prendere visione del proprio incarto e soprattutto dei documenti importanti per fondare la decisione.
Tale principio è inoltre ripreso e precisato all'art. 73 bi, OAI, in merito all'audizione dell'assicurato, prescrivendo che "l'ufficio AI deve dare all'assicurato, o al suo rappresentante, la possibilità di esprimersi, oralmente o per iscritto, sul progetto di liquidazione del caso e di consultare l'incarto".
Per poter presentare validamente i suoi argomenti la ricorrente, segnatamente il suo mandatario, avrebbero dovuto entrare in possesso dell'incarto che la concerneva, almeno per quanto riguarda i documenti esaminati e considerati necessari dall'autorità per statuire sull'eventuale revisione della rendita.
Con lettera 15 novembre 2000 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino notificava alla ricorrente un progetto che prevedeva la conferma della rendita fino a quel momento percepita. Si invitava inoltre la Signora __________ a presentare "entro due settimane, per iscritto o verbalmente, le sue osservazioni […] o di richiedere delle spiegazioni complementari" (Doc. _).
Con lettera 21 novembre 2000 lo Studio legale __________, a nome e per conto della ricorrente, contestava il progetto del 15 novembre 2000 e chiedeva una perizia medica che potesse determinare l'effettivo stato di salute della Signora __________. Veniva altresì richiesto all'Ufficio l'invio dell'intero incarto per visione (Doc. _).
In data 5 dicembre 2000 ‑ a complemento delle osservazioni 21 novembre 2000 ‑ la ricorrente inviava una nuova lettera all'Ufficio dell'assicurazione invalidità alla quale si allegava un rapporto medico redatto dal Dr. __________, medico della Signora __________. Si sollecitava inoltre nuovamente l'invio dell'incarto concernente la ricorrente (Doc. _).
L'Ufficio dell'assicurazione invalidità rispondeva con lettera 12 dicembre 2000, informando che l'incarto era in consultazione presso il Servizio medico e che di conseguenza non poteva essere trasmesso per visione allo scrivente Studio legale (Doc. _).
Il 19 dicembre 2000 veniva sorprendentemente intimata alla ricorrente la decisione impugnata. La sorpresa deriva dal fatto che l'atto amministrativo è stato emanato senza aver mai dato possibilità alla signora __________, rispettivamente al suo patrocinatore legale, di esprimersi con cognizione di causa previa visione dell'intero incarto, più volte richiesto invano.
Prove: c. s.
Doc. _ ‑ lettera 15.11.2000 Ufficio AI;
Doc. _ ‑ lettera 21.11.2000 Studio legale __________;
Doc. _ ‑ lettera 5.12.2000 Studio legale __________i;
Doc. _ ‑ rapporto medico 30.11.2000 Dr. __________;
Doc. _ ‑ lettera 12.12.2000 Ufficio Al.
Il principio del diritto alla rendita d'invalidità è sancito all'art. 36 LAI, secondo il quale ogni assicurato che ha pagato i contributi per almeno un anno intero nel momento in cui l'invalidità si manifesta, è legittimato alla rendita.
3.1. Conformemente all'art. 41 cpv. 1 LAI "se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modificazione che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa".
Nelle procedura istruttoria per l'esame dell'eventuale mutazione delle stato di salute dell'assicurato, giusta l'art. 69 cpv. 2 OAI, "possono essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti sopralluoghi e consultati specialisti" e "l'assicurazione si assume le spese dei provvedimenti d'accertamento ordinati".
3.2. La Signora __________ ha presentato domanda per la revisione della rendita d'invalidità finora percepita e corrispondente ad un grado d'inabilità del 50%. La ricorrente infatti ha subito un forte peggioramento del suo stato di salute che non le permette più di lavorare e che deve pertanto condurre al riconoscimento di un'invalidità del 100%, con conseguente modifica della rendita.
Nel rapporto medico del 30 novembre 2000 redatto dal medico di fiducia della ricorrente, Dr. __________, viene riscontrato un grado d'inabilità lavorativa pari al 100%, confermato peraltro dagli esami effettuati dal Dr. __________ e dal Dr. __________ (Doc. _).
Nella decisione impugnata l'Ufficio dell'assicurazione invalidità, appoggiandosi sull'esame effettuato dal proprio Servizio medico interno, non ritiene mutato lo stato di salute della Signora __________, e conferma la decisione, limitandosi semplicemente a richiamare il rapporto redatto a suo tempo dal Dr. __________.
Considerata l'incongruenza fra i rapporti medici agli atti che determinano un'invalidità pari al 100% e la decisione di non rivedere il grado d'invalidità della ricorrente, si rende necessaria una perizia medico‑specialistica che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità non ha mai avuto intenzione di ordinare.
La ricorrente ritiene quindi necessaria una perizia medico‑specíalistica, a conferma dei rapporti medici del Dr. __________, del Dr. __________ e del Dr. __________.
Prove: c.s.
Richiamo intero incarto Sig.ra __________ presso Ufficio Al
Perizia medico‑specialistica;
Doc. _ ‑ rapporto medico Dr.
3.3. Per la ricorrente non è manifestamente possibile reperire un "adeguato posto di lavoro in occupazioni del tipo di addetta all'assemblaggio di piccoli manufatti, di pesatrice, di controllo della qualità, ...".
Infatti qualsiasi sia il lavoro auspicato dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità, la ricorrente non riesce a sopportare posizioni fisse, in piedi o seduta, per periodi prolungati. Come emerge inoltre dal rapporto del dr. __________ la sintomatologia dolorosa della Signora __________ "persiste ed appare al minimo sforzo anche per leggeri lavori di casa" (Doc. _).
La Signora __________ chiede quindi che il suo grado d'invalidità venga rivisto e considerato del 100%, conformemente al suo attuale stato di salute." (Doc. _)
1.4. Con risposta 23 marzo 2001 l’UAI propone di respingere l'impugnativa argomentando:
" la ricorrente chiede innanzitutto l'annullamento della decisione, essendo la stessa irrita da vizi di forma essenziali. Al proposito si sottolinea che la decisione impugnata, oltre a riportare la stessa data del progetto di decisione (quindi una data errata), non reca indicazioni circa le vie ed i termini di ricorso, violando in tal modo l'art. 26 cpv. 2 LPamm.
Dottrina e giurisprudenza prescrivono al riguardo che l'inesatta o l'incompleta indicazione circa i mezzi legali non può comportare alcun pregiudizio per l'amministrato: in altri termini il diritto di ricorso dell'assicurato in questi casi dev'essere salvaguardato.
Al proposito viene altresì precisato che la protezione della buona fede è però esclusa se l'inesattezza dell'indicazione era facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi ma anche soggettivi. Il TFA ha sempre considerato in quest'ambito le particolarità del caso concreto ed in specie la situazione personale del ricorrente: se quest'ultimo si avvale del patrocinio di un legale, il suo caso sarà valutato con maggior rigore" (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, p. 133).
Nella fattispecie la ricorrente non ha patito pregiudizio alcuno a motivo del fatto che la decisione non indicava i mezzi di ricorso; il rappresentante legale ha infatti supplito a detta carenza, inviando l'atto ricorsuale all'esatta autorità di ricorso entro i termini prescritti dalla legge.
La ricorrente adduce altresì una violazione del diritto d'essere sentita. In sede di opposizione al progetto di decisione la stessa aveva infatti chiesto di consultare l'incarto formato a suo nome. Vi è però che la decisione è stata inavvertitamente emessa senza che l'incarto le venisse prima trasmesso in visione.
In base all'art. 61 cpv. 2 LPamm costituisce una violazione del diritto anche la violazione di una norma essenziale di procedura, fra le quali spicca appunto il diritto di essere sentito.
La giurisprudenza ha però stabilito che tali violazioni possono essere sanate nell'ambito della procedura ricorsuale, disponendo il Tribunale cantonale amministrativo di pieno potere cognitivo.
In tal senso il Giudice può porre rimedio alla violazione di una norma essenziale di procedura disattesa dall'istanza inferiore ove lo scopo perseguito possa comunque essere raggiunto senza pregiudizio per la parte interessata (DTF 107 V 249).
Nel caso di specie la ricorrente non subisce alcuna penalizzazione, la questione potendo essere analizzata dall'autorità di ricorso con pieno potere di giudizio tanto per quanto attiene all'accertamento dei fatti che per quel che concerne l'applicazione del diritto.
in definitiva non si ritiene che i presupposti necessari all'annullamento della decisione siano nella fattispecie forniti.
Per quanto attiene al merito della decisione, la ricorrente chiede le venga riconosciuto un grado di inabilità del 100%.
Quale nuova documentazione viene prodotto un certificato medico redatto dal dottor __________.
Al proposito giova però rilevare che lo stesso non esprime una valutazione personale in merito al grado di abilità lavorativa della paziente. Il dottor __________ si limita infatti a riportare il grado di incapacità lavorativa stabilito da altri medici.
Agli atti risulta inoltre il rapporto redatto dal dottor __________ in data 5 luglio 2000, dove viene sì certificata un'inabilità totale per quanto attiene alla precedente professione di donna delle pulizie, ma nel quale si specifica anche che in un'attività adeguata la ricorrente sarebbe ancora in grado di lavorare dalle 4 alle 6 ore al giorno.
Il consulente in integrazione professionale ha poi stabilito il grado di capacità al guadagno fondandosi sulle indicazioni fornite dal dotto __________, tanto per quanto attiene al genere di professione che per quel che concerne il numero di ore giornaliere esigibili.
Il paragone dei redditi ha quindi permesso di stabilire che il diritto alla mezza rendita è rimasto invariato." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
2.2. Preliminarmente l'assicurata censura la mancata indicazione dei rimedi di diritto nella decisione impugnata, la quale reca inoltre la medesima data del precedente progetto di decisione (15 novembre 2000).
Giusta l'art. 128 cpv. 1 OAVS tutti gli atti amministrativi con cui una Cassa di compensazione si pronuncia su diritti o obblighi di un assicurato o di un datore di lavoro devono rivestire la forma di una decisione scritta, per quanto non si fondino su decisioni della Cassa già cresciute in giudicato.
Le decisioni devono indicare entro quale termine, in che forma e a quale istanza può essere presentato ricorso o, all'occorrenza, domanda di condono (art. 128 cpv. 2 OAVS, applicabile anche all'assicurazione invalidità, art. 89 OAI).
In particolare, le decisioni scritte devono essere designate come tali e indicare le vie di ricorso, anche se esse sono notificate sotto forma di lettera (RCC 1989 pag. 192 consid. 2a).
Queste condizioni, enumerate all'art. 35 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa (applicabile alla procedura cantonale in virtù dell'art. 1 cpv. 3 LPA, che dichiara applicabili all'autorità cantonale di ultima istanza gli art. 34 a 38 LPA), sono conformi ad un principio generale del diritto amministrativo federale (RCC 1989 pag. 192 consid. 2a, RCC 1979 pag. 82, DTF 104 V 154).
Tuttavia una notifica difettosa non può cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 38 LPA applicabile in virtù dell'art. 1 cpv. 3 LPA; RCC 1989 pag. 554 consid. 1a, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ed, pag. 131; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. 1, pag. 461).
In virtù di questo principio, applicabile all'insieme del diritto delle assicurazioni sociali federali, la protezione giuridica ricercata è già assicurata allorquando una decisione oggettivamente irregolare raggiunge il suo scopo malgrado la difettosità che presenta (cfr. DTF 114 Ib 116 consid. 2 b, DTF 104 V 166-167 consid. 3; VPB 1996 Nr. 28, E. 6.b.).
E' necessario esaminare secondo le circostanze del caso concreto, se la parte interessata è stata veramente indotta in errore e se a causa di questo errore essa ha subito un pregiudizio.
Secondo la giurisprudenza del TFA, per decidere questa questione è necessario ispirarsi al principio della buona fede, che è applicabile anche in ambito di procedura, e che impone un limite all'invocazione di un vizio di forma (RCC 1989 pag. 192 consid. 2a, RCC 1981 pag. 127 consid. 2a, RCC 1973 pag. 409; DTF 111 V 150, DTF 106 V 97).
E' infatti contrario al principio della buona fede e della sicurezza del diritto che un atto amministrativo possa essere impugnato in qualsiasi momento a causa di un'indicazione difettosa dei rimedi di diritto. L'atto difettoso deve perciò essere impugnato in un termine ragionevole (RCC 1981 pag. 127 consid. 2a, DTF 10 V 106 consid. 3); STCA 18 marzo 1993 in re F. e B.M.G. SA).
L'avversata decisione, la quale per errore - come ammesso dall'UAI in sede di risposta - reca la data del precedente progetto di decisione (15 novembre 2000), e nella quale non sono stati indicati i rimedi di diritto, è stata notificata all'assicurata in data 19 dicembre 2000 (cfr…). Dal tenore della decisione si arguisce che la stessa è stata emanata a seguito delle osservazioni presentate dall'interessata in merito al progetto di decisione 15 novembre 2000 e che la stessa costituisce pertanto decisione ai sensi dell'art. 75 OAI con cui l'UAI, una volta terminata l'istruttoria si è pronunciato sul diritto alla rendita.
Il presente gravame è stato interposto nel termine legale di 30 giorni dalla notifica della decisione.
Ora, l'errata datazione e la mancata indicazione dei rimedi di diritto non hanno nella specie impedito all'assicurato di interporre ricorso - tramite il proprio rappresentante - in tempo utile dinanzi a questo TCA. In simili circostanze, la difettosità della decisione non può essere validamente invocata quale motivo di nullità della decisione in lite, la stessa non avendo cagionato alcun pregiudizio all'assicurato.
2.3. L'insorgente adduce inoltre la violazione del diritto di essere sentita, l'amministrazione avendole negato il diritto di consultare l'incarto amministrativo prima dell'emanazione della querelata decisione.
Giusta l'art. 73bis cpv. 1 OAI prima di pronunciarsi sul rifiuto di una domanda di prestazioni o sul ritiro o la riduzione di prestazioni correnti l'ufficio AI deve dare all'assicurato la possibilità di esprimersi oralmente o per iscritto sul progetto di liquidazione del caso e di consultare l'incarto.
In merito al diritto di essere sentito in sede di procedura di audizione preliminare in applicazione dell'art. 73 bis cpv. 1 OAI, nella sentenza 7 aprile 1998 in re M., pubblicata in DTF 124 V 180, il TFA ha avuto modo di precisare:
" 4.- a) Das Recht, angehört zu werden, ist formeller Natur. Die Verletzung des rechtlichen Gehörs föhr ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung (BGE 122 II 469 Erw. 4a, 121 I 232 Erw. 2a, 121 III 334 Erw. 3c, 121 V 155 f. Erw. 6, 120 Ib 383 Erw. 3b, 120 V 362 Erw. 2a, je mit Hinweisen). Es kommt mit anderen Worten nicht darauf an, ob die Anhörung im konkreten Fall für den Ausgang der materiellen Streitentscheidung von Bedeutung ist, dlh. die Behörde zu einer Änderung ihres Entscheides veranlasst wird oder nicht (BGE 118 V 314 Erw. 3c mit Hinweisen).
Nach der Rechtsprechung kann eine - nicht besonders schwerwiegende (BGE 116 V 185 f. Erw. 1b mit Hinweisen) - Verletzung des rechtlichen Gehörs als geheilt gelten, wenn der Betroffene die Möglichkeit erhält, sich vor einer Beschwerdeinstanz zu äussern, die sowohl den Sachverhalt wie die Rechtslage frei überprüfen kann. Die Heilung eines - allfälligen - Mangels soll aber die Ausnahme bleiben (BGE 120 V 83 f. Erw. 2a, 118 V 315 Erw. 3c, 116 V 32 b) Vorliegend ist festzustellen, dass nicht nur die Verwaltung, sondern auch das kantonale Gericht den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör missachtet hat. Diese Häufung von Rechtsverletzungen stellt einen schwerwiegenden Verfahrensmangel dar, weshalb eine Heilungsmöglichkeit entfällt.
Die Sache ist deshalb an die IV-Stelle zurückzuweisen, damit diese auf die vom Versicherten im Vorbescheidverfahren erhobenen Einwände eingehe und neue verfüge."
In casu la questione a sapere se, in applicazione della citata giurisprudenza, il vizio - per altro ammesso dall'UAI in sede di risposta - è suscettibile nella specie di essere sanato da questo TCA, può rimanere indecisa, la decisione con cui l'UAI ha confermato il diritto ad una mezza rendita AI dovendo in ogni caso essere annullata per i motivi esposti nei considerandi che seguono.
Nel merito
2.4. Oggetto del contendere è sapere se siano nella fattispecie adempiute le premesse giustificanti una revisione della mezza rendita d'invalidità assegnata a __________.
Con l'atto impugnato l'UAI ha infatti confermato il grado d'incapacità al guadagno del 50% e quindi il diritto ad una mezza rendita AI.
L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
· un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.5. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o diminuita in misura corrispondente oppure soppressa (cfr. art. 41 LAI).
La revisione avviene d'ufficio o su domanda (cfr. art. 87 cpv. 1 OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. art. 88 a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (cfr. art. 88 a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 in re St., RCC 1984 pag. 137).
2.6. Anche ai fini della revisione del grado di invalidità fa stato l'art. 4 LAI, secondo il quale per invalidità si intende l'incapacità di guadagno cagionata da un danno alla salute (consid. 2.1).
Perciò, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione secondo l'art. 41 LAI non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3 b; DTF 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita se il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 109 V 262; 105 V 30; Valterio, op. Cit. P. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 258).
2.7. Nel caso in esame, sulla base dei nuovi accertamenti medici ed del rapporto del Consulente IP, l'amministrazione ha fissato il nuovo grado d'invalidità al 50%, ritenendo l'assicurata in grado di svolgere attività lavorative nelle quali potrebbe conseguire un reddito di almeno fr. 14'700 annui.
L'insorgente, richiamando in particolare il certificato 30 novembre 2000 del dott. __________, contesta le risultanze mediche su cui l'UAI ha fondato il proprio giudizio, sottolineando che le sue condizioni di salute non le consentono di svolgere nessuna delle attività giudicate siccome esigibili dal Consulente IP.
2.8. In concreto dal rapporto 5 luglio 2000 del dott. __________, cui l'UAI ha fatto particolare riferimento nel motivare la propria decisione, emerge che l'assicurata, a causa della "caricabilità limitata della colonna lombare" presenta una completa incapacità a svolgere l'attività di donna delle pulizie, mentre in attività "che permettono di evitare posizioni viziose per la colonna lombare (lavorare sotto l'altezza di un tavolo, movimenti ripetitivi di flessione del tronco) " e nelle quali "poter cambiare di tanto in tanto la posizione corporea tra seduta ed eretta" evitando "il salire e lo scendere frequentemente le scale" essa è in grado di lavorare 4-6 ore al giorno (cfr. inc. amm., rapporto dott. __________ 5 luglio 2000).
Sulla scorta della valutazione del dott. __________ il Consulente IP, tenuto conto del grado di formazione dell'assicurata, ha quindi indicato quali attività ancora esigibili quella di addetta all'imballaggio di piccoli manufatti, pesatrice (lavorazione dell'oro), controllo della qualità nell'ambito delle confezioni, lavorazione delle confezioni farmaceutiche, pulizia e imballaggio orologi (cfr. rapporto finale 27 luglio 2000).
Con certificato 30 novembre 2000 il dott. __________, internista - che con precedente rapporto 4 aprile 2000, oltre a rilevare la completa inabilità quale donna delle pulizie, aveva attestato la reintegrabilità dell'assicurata in attività non richiedenti "grossi sforzi" in misura del 50% (cfr. inc. amm.) - ha evidenziato:
" (…)
La Signora __________ ha subito nel 1990 un intervento decompressivo per un'ernia discale L5 dx e da allora avverte dolori lombari. Nel 1993 ha avuto un breve periodo di ricovero all'Ospedale __________ per un'ulteriore riacutizzazione della sintomatologia lombare che però si risolse con un trattamento conservativo.
Dal mese di marzo di quest'anno la sintomatologia è nuovamente apparsa e ci ha portato ad eseguire una risonanza magnetica lombare che ha mostrato la presenza di un'artrosi L4‑L5 ed L5‑S1 senza nuove ernie discali.
Abbiamo quindi iniziato un intenso trattamento con fisioterapia, antinfiammatori e miorilassanti che ha modificato poco la sintomatologia dolorosa.
A causa di questo la Signora __________ non è più stato in grado di riprendere la sua attività professionale quale donna di pulizie presso le scuole di __________ (10 ore settimanali).
E' inabile al lavoro dal mese di marzo scorso.
Nel mese di maggio 2000 è stata eseguita una valutazione reumatologica dal dr. __________ su richiesta della Cassa Malati __________, il quale dr. __________ ha dichiarato la Signora __________ inabile al 100 %.
Stessa cosa ha fatto il dr. __________ quale medico di fiducia del Comune di __________.
Attualmente la sintomatologia dolora persiste ed appare al minimo sforzo anche per leggeri lavori a casa (la paziente continua ad assumere medicamenti antinfiammatori).
Vi è da aggiungere che oltre al problema della lombalgia e che sicuramente non facilita il trattamento di questa, esiste un'obesità che a più riprese la Signora __________ ha tentato di influenzare con delle diete ed un'ipertensione trattata con medicamenti."
Orbene, alla luce del certificato 30 novembre 2000 del dott. __________ - redatto a seguito del progetto di decisione 15 novembre 2000 ed attestante una riapparizione della sintomatologia a far tempo dal marzo 2000, la quale, nel novembre 2000, risulta manifestarsi "al minimo sforzo" incidendo, contrariamente a quanto emerso dalla precedenti valutazioni, anche sulla capacità di svolgere lavori leggeri - questa Corte ritiene che prima dell'emanazione della contestata decisione, l'amministrazione, onde addivenire con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (cfr. (cfr. STFA del 22 agosto 2000 in re K.B., C 116/00, consid. 2b, pag. 5; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C 341/98, consid. 3, pag. 6; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63) ad una corretta conclusione circa l'effettiva capacità lavorativa dell'assicurata sino al momento dell'emanazione dell'atto litigioso, avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti medici atti a valutare le effettive limitazioni e gli impedimenti riconducibili al danno alla salute di cui __________ è portatrice e, conseguentemente, procedere ad una ulteriore valutazione delle sue capacità professionali tramite il Consulente IP.
In simili circostanze l'incarto deve essere retrocesso all'amministrazione perché proceda ad ulteriori accertamenti medici e professionali nel senso sopra indicato.
Sulla scorta delle nuove risultanze, l'UAI dovrà segnatamente stabilire il tasso d'invalidità di __________ secondo il metodo generale di calcolo, raffrontando cioè il reddito ipotetico che l'assicurata avrebbe potuto conseguire al momento determinante dell'emanazione dell'atto impugnato (in casu nel dicembre 2000, cfr. STFA del 30 settembre 1998 nella causa A.C.F.; DTF 121 V 366 consid. 1b; DTF 116 V 248 consid. 1a) nell'attività svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute (cameriera ai piani, il cui reddito, come attestato dall'allora datore di lavoro, già nel 1991 serrebe stato di fr. 2'400 mensili, cfr. inc. amm.) con il reddito conseguibile nell'esercizio di un'attività ragionevolmente esigibile nonostante il danno alla salute.
Potrà quindi in seguito essere stabilito se nella specie sono adempiute le premesse giustificanti una revisione della rendita.
Nell'istruire nuovamente la causa, l'UAI, onde evitare di nuovamente incorrere in una inammissibile violazione del diritto di essere sentiti, procederà conformemente agli artt. 65 e segg. OAI, garantendo in particolare all'assicurata i diritti di cui all'art. 73bis cpv. 1 OAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato all'amministrazione perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà a __________ fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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