AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.113
Data decisione, Autorità: 03.07.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00113
cs/nh
Lugano 3 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 novembre 2000 di
contro
la decisione del 14 novembre 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 14 novembre 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha posto __________ al beneficio di un rendita semplice d'invalidità (grado d'invalidità del 80%) di fr. 1'266.-- mensili con effetto dal 1° luglio 2000.
La prestazione assicurativa è stata determinata sulla base di una scala di rendita 44 (periodo di contribuzione 18 anni) e di un reddito medio annuo di fr. 24'120.
1.2. L'assicurata è tempestivamente insorta al TCA, facendo valere quanto segue:
" Con la presente richiamo la vostra attenzione sulla rendita di invalidità che mi è stata assegnata.
Come potete vedere dalla documentazione allegata mi è stata assegnata una rendita di fr. 1'266.50 con un grado di invalidità dell'80%.
Ho telefonato alla signora __________ che mi ha detto che non c'è nessun errore!
Scusate se sbaglio ma se è vero quello che c'è scritto nella motivazione che ho segnato al p. 1 / mi sembra che c'è un errore! Quello che è scritto a p. 2 scala rendite 44 corrisponde (nel foglio spiegazioni genere di prestazioni a una rendita per bambini e non a rendita AI. Inoltre nel caso fosse stato calcolato che ho un marito, vi faccio notare che non è un avvocato o simile ma un semplice operaio con fr. 2'700 netti di stipendio mensile." (doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 12 febbraio 2001 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" Con la contestata decisione l'ufficio Al ha riconosciuto alla ricorrente una rendita ordinaria semplice d'invalidità di fr. 1'266.‑ mensili.
Contro questa decisione è stato interposto il ricorso 17 novembre 2000, mediante il quale la ricorrente ritiene che ci siano degli "errori" commessi dall'ufficio tra la decisione intimata e le spiegazioni e motivazioni allegate alla stessa decisione.
Inoltre fa rilevare che con un grado d'invalidità dei 80% le è stata assegnata una rendita di fr. 1266.50.
Il ricorso non è accoglibile.
Occorre innanzi tutto precisare quanto segue:
Ø il punto 1 menzionato dall'assicurata sulla motivazione ricevuta, riguarda le spiegazioni per la valutazione dell'invalidità e il relativo calcolo della percentuale invalidante;
Ø il punto 2 sempre menzionato dall'assicurata sulla decisione di rendita, riguarda la scala delle rendite applicabile, mentre sul foglio delle spiegazioni il genere di prestazione assegnato è il 50 ossia rendita semplice d'invalidità che la signora __________ ha confuso con l'aggiunta dei centesimi all'importo mensile di fr. 1'266.
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone:
a. dei redditi risultanti da un'attività lucrativa;
b. degli accrediti per compiti educativi;
degli accrediti per compiti assistenziali (art. 29 quater LAVS e 36 LAI).
Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
Nella fattispecie si è proceduto al calcolo della rendita per la ricorrente sulla base dei soli anni di contribuzione personali per un periodo contributivo complessivo di 15 anni, ai quali devono essere aggiunti 3 anni di matrimonio senza contributi dal 1982 al 1984. Ciò consente di applicare alla signora __________ la scala delle rendite 44 e di riconoscerle una rendita semplice d'invalidità di fr. 1'266.‑ mensili (reddito medio da attività più media degli accrediti educativi arrotondato al multiplo superiore, fr. 24'120.‑).
Visto quanto precede l'ufficio Al chiede quindi a codesto lodevole Tribunale di voler respingere il ricorso confermando la decisione impugnata." (Doc. _)
1.4. Pendente causa il TCA ha chiesto alcune informazioni alla Cassa trasmesse alla ricorrente per osservazioni (doc. da _ a _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. A norma dell'art. 28 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3 per cento, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50 per cento o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40 per cento; nei casi economicamente rigorosi l'assicurato, conformemente all'art. 28 cpv. 1bis LAI, ha diritto a una mezza rendita se è invalido almeno nella misura del 40 per cento.
Il diritto alla rendita secondo l’art. 28 LAI nasce al più presto nel momento in cui l’assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% oppure è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI).
2.3. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita, che quando l’invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi AVS per almeno un anno. Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv. 2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate alcune norme specifiche della LAI. Se l'assicurato non ha ancora compiuto quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. Tale supplemento è fissato dal Consiglio federale secondo l'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 36 cpv. 3 LAI). Infine, se un assicurato con una durata intera di contribuzione non ha ancora compiuto i 25 anni al momento dell'insorgenza dell'invalidità, la sua rendita d'invalidità e le eventuali rendite completive ammontano ad almeno il 133 1/3 per cento dell'importo minimo della corrispondente rendita completa (art. 37 cpv. 2 LAI).
2.4. A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è dunque determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.5. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
(lett. b);
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg. 5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
2.6. In concreto la ricorrente contesta la decisione della Cassa facendo in particolare valere un errore circa la prestazione assegnata.
Anzitutto, prima di procedere alla verifica del calcolo della rendita, va rilevato che la Cassa, nella sua risposta di causa, ha rettamente evidenziato che il punto 1 cui fa riferimento l'insorgente nel suo gravame concerne le spiegazioni per la valutazione dell'invalidità e il calcolo della percentuale invalidante (in concreto 80%) e non dell'ammontare della rendita. Il punto 2 riguarda invece la scala delle rendite (44) e non il genere della prestazione (50, ossia rendita semplice d'invalidità), che è stato indicato accanto all'ammontare della rendita di fr. 1'266.
In tal senso dunque, la Cassa non ha commesso errori.
Va ora esaminato se l'amministrazione ha rettamente calcolato l'ammontare della rendita.
2.6.1. Periodo di contribuzione
Come visto (consid. 2.4) per determinare gli anni interi di contribuzione di una persona occorre basarsi sulla durata di contribuzione che essa ha compiuto dal 1° gennaio dell'anno civile successivo al compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato. Si considera come evento assicurato il compimento dell'età di pensionamento, la data dell'invalidità o del decesso (cfr. direttive (DR) UFAS sulle rendite marg. 5020). Da rilevare inoltre che giusta l'art. 52 c OAVS i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.
Nella fattispecie in esame per __________, classe __________, fa stato il periodo di contribuzione dal 1.1.1982 (1° gennaio susseguente il compimento del 20.o anno di età) al 31.12.1999 (31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato). Gli anni di contribuzione precedenti, i cosiddetti anni di gioventù, vengono presi in considerazione solo in caso di lacune contributive (art. 52b OAVS).
Ora, in concreto l'insorgente presenta un periodo di contribuzione di 18 anni. Infatti gli anni dal 1982 al 1984 sono considerati anni di contribuzione, poiché i periodi di matrimonio per i quali non sono stati pagati contributi conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettere b e c LAVS, nella versione precedente al 1° gennaio 1997, e durante i quali la donna era assicurata, sono considerati anni di contribuzione (DR marg. 5024). Il 1999 è preso in considerazione poiché sono considerati periodi di contribuzione gli anni durante i quali il coniuge, giusta l'art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato il doppio del contributo minimo (cfr. art. 29 ter LAVS).
Va a questo proposito rilevato che interpellata dal TCA circa il reddito del 1999, la Cassa ha affermato:
"Il reddito di fr. 3'861.-- iscritto nel foglio di calcolo per il 1999 è stato inserito erroneamente.
Infatti all'assicurata sono cessate le prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione ed inoltre la stessa non ha svolto attività lucrativa nel 1999.
Motivo per cui la signora __________ risulta assicurata conformemente all'art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS.
Abbiamo pertanto ricalcolato la prestazione dell'assicurata senza il reddito inizialmente calcolato per l'anno 1999 e il risultato non modifica né il reddito annuo medio né la rendita mensile stabiliti con la nostra decisione del 14 novembre 2000." (doc. _)
Chiamata a presentare osservazioni in merito l'assicurata è rimasta silente (doc. _).
Come si vedrà in seguito, l'ammontare della rendita non subisce alcuna modifica in seguito a questa circostanza.
La Cassa, in applicazione della tabelle UFAS, ha quindi rettamente riconosciuto a __________ la scala di rendita 44, ossia la massima prevista.
2.6.2. Reddito annuo medio
Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM).
Va anzitutto rilevato che la circostanza che la ricorrente è sposata con un assicurato che guadagna fr. 2'700 netti al mese non influisce sul calcolo della presente rendita.
Come già detto (cfr. consid. 2.4), il RAM è infatti composto dalla somma risultante dai redditi da attività lucrativa e dagli accrediti per compiti di educazione computabili durante il proprio periodo di contribuzione. In particolare non sono computati i redditi dell'anno in cui è sorto l'evento assicurato (art. 52c OAVS), né quelli compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni (art. 52b OAVS: solo in caso di durata di contribuzione incompleta ai sensi dell'art. 29ter LAVS questi ultimi vengono calcolati).
Nel caso di specie, la Cassa ha sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto individuale dell'assicurata relativi al succitato periodo giungendo così all'importo di fr. 163'795.
Orbene, la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurata è avvenuta nel 1985.
Pertanto, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta essere l'1.000. L'importo rivalutato va poi diviso per i 18 anni di contribuzione (163'795 x 1.000 : 18), per un reddito annuo di fr. 9'100.
Come visto al consid. 2.3., giusta l'art. 36 cpv. 3 LAI, se l'assicurato non ha ancora compiuto i quarantacinque anni quando diventa invalido, il reddito medio dell'attività lucrativa è aumentato di un supplemento percentuale. In concreto, in virtù dell'art. 33 OAI il reddito va aumentato del 5%, e raggiunge un importo complessivo di fr. 9'555.
Per ogni anno in cui l’assicurata ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16 anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.5).
Durante il matrimonio l’assicurata ha avuto un figlio nato nel 1979. Gli accrediti per compiti educativi possono essere computati dal 1° gennaio dopo il compimento dei 20 anni e al massimo fino al 31 dicembre prima dell'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS). Il computo può essere effettuato prima del compimento dei 20 anni, ma al più presto a 17 anni compiuti, se è destinato a colmare lacune oppure in casi speciali (marg. 5309 delle DR).
Ne consegue che in concreto vanno attribuiti accrediti dal 1982 (anno susseguente il compimento dei 20 anni da parte dell'assicurata ed inizio del periodo contributivo) al 1995 (anno del compimento del 16.o anno di età del figlio).
Nessun accredito è infatti attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
Da rilevare infine che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Ne consegue quindi che a __________ vanno computati
14 mezzi accrediti.
Poiché ogni accredito corrisponde al triplo della rendita annua di vecchiaia minima (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS), ossia fr. 36'180.-( 3 x fr. 1'005.-- x 12 mesi), l’importo complessivo ammonta a fr. 253'260.-- (36'180 x 7 accrediti). La media dell’accredito per compiti educativi (intero) è invece determinata secondo la seguente formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x numero bonifici educativi
durata di contribuzione computabile
(marg. 5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).
Pertanto, nella fattispecie, la media degli accrediti per compiti educativi corrisponde a fr. 14'070.-- (fr. 253'260.--: 18 anni).
Ne consegue che il reddito annuo medio della rendita corrisponde a fr. 23'625.-- (9'555 + 14'070) che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS, ammonta a fr. 24'120.--.
Di conseguenza la prestazione a favore di __________, calcolata con l’ausilio della citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 44 ed un RAM di fr. 24'120, ammonta a fr. 1'266.--.
Nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può quindi che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa in quanto la rendita è stata stabilita in conformità delle norme surriferite.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster