AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.118
Data decisione, Autorità: 13.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00118
RG/sc
Lugano 13 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24 novembre 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. L'assicurato, nato nel __________, rappresentato dalla madre, in data 22 febbraio 2000 ha presentato una richiesta di provvedimenti sanitari necessari alla cura di una sindrome psico-organica. Tale affezione è stata giudicata dal pediatra dott. __________ quale infermità congenita giusta la cifra 404 dell'Ordinanza sulle infermità congenite (OIC) (cfr. doc. AI _).
Esperita l'istruttoria di cui si dirà - per quanto occorra - nei considerandi di diritto, per decisione 24 novembre 2000 l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni AI motivando:
" Giusta l'art. 13 della legge federale per l'assicurazione invalidità (LAI), gli assicurati di età inferiore ai 20 anni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari al trattamento delle infermità congenite riconosciute.
Queste affezioni sono menzionate in modo esaustivo nella lista figurante nell'ordinanza concernente le infermità congenite che dà diritto ai provvedimenti sanitari.
Benché si tratti di un'infermità congenita, il trattamento è assunto dall'AI, secondo questa lista, solo se l'affezione è già stata diagnosticata e curata come tale prima del compimento del nono anno d'età. In più, oltre ad un patologia del comportamento, devono essere provati disturbi percettivi e cognitivi, della concentrazione e della facoltà di attenzione.
Nella fattispecie, queste condizioni non sono assolte (percezione non perturbata).
Pertanto, la sua domanda di prestazioni è respinta.
La invitiamo a voler informare la sua assicurazione malattia o l'assicurazione infortuni di questa decisione." (Doc. _)
1.2. L'assicurato, rappresentato dalla madre, ha interposto tempestivo ricorso nel quale, contestando l'atto impugnato, ribadisce la richiesta di prestazione AI.
1.3. Con risposta 27 febbraio 2001 l'UAI ha proposto la reiezione del ricorso osservando:
" (…)
La circolare concernente le misure mediche reintegrative stabilisce al proposito che le condizioni poste dalla cifra 404 OIC possono considerarsi soddisfatte se, prima dei 9 anni, vengono constatati almeno i seguenti sintomi:
disturbi del comportamento
pulsioni anomale
disturbi a livello di percezione/cognizione
difficoltà di concentrazione
disturbi a livello di facoltà d'attenzione
I sintomi sono cumulativi, vale a dire che ne caso non vengano riscontrati uno o più sintomi, l'infermità congenita di cui alla cifra 404 OIC non può essere riconosciuta (cf. Circ. citata, marg. 404.5).
Nel presente caso non sono state certificate difficoltà a livello cognitivo, così come attestato dal medico curante (cf. doc. n. _ inc. AI), e come confermato dai risultati del testa del Q1 (cf. doc. n. _ inc. AI).
Difettando una delle condizioni necessarie, l'infermità congenita in oggetto non può essere riconosciuta.
Si ricorda ad ogni modo che, nel caso di minorenni, l'AI può prendere a carico i costi cagionati dalla psicoterapia necessaria al trattamento di disturbi psichici che, con ogni probabilità, ostacoleranno o renderanno impossibile la continuazione della formazione.
In tal caso è però necessario che l'assicurato si sia sottoposto per un anno ad un trattamento specializzato, che il miglioramento non sia stato sufficiente e che, secondo il parere d'uno specialista, ci si possa attendere che la continuazione del trattamento comporterà un sensibile miglioramento (cf. Circ. citata, marg. 645-647.1 segg.)." (Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Gli assicurati minorenni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 13 cpv. 1 LAI).
Il Consiglio federale designa mediante ordinanza quali sono le infermità congenite per le quali tali provvedimenti sono concessi. Esso ha la facoltà di escludere le prestazioni se le infermità sono di poca importanza (art. 13 cpv. 2 LAI).
In altre parole non tutte le infermità congenite secondo l'accezione comune del termine lo sono ai sensi della legge e della relativa ordinanza, in quanto il termine legale di "infermità congenita" è più ristretto di quello medico.
Il termine legale pretende infatti, da una parte, una sicura relazione fra la malattia e il parto o gli agenti durante la vita intrauterina o con riferimento a cause ereditarie, mentre, dall'altra, tiene conto sia della gravità dell'infermità, sia delle possibilità di influire con terapie adeguate sulla futura capacità di guadagno.
Ne consegue che l'AI può erogare le prestazioni secondo l'articolo 13 della LAI, solamente se si tratta di infermità congenite figuranti nell'allegato all'OIC, oppure se sono dati i presupposti perché l'infermità sia qualificata di congenita ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 ultima frase OIC.
Il presupposto della relazione congenita dell'infermità è dato quando quest'ultima risulta esistere a nascita compiuta. Il momento della diagnosi non è rilevante (art. 1 cpv. 1 OIC).
2.3. A norma dell'art. 1 OIC
" 1Per infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI si intendono le infermità esistenti a nascita avvenuta. La sola predisposizione a una malattia non è considerata infermità congenita. Il momento in cui l'infermità è accertata non ha importanza".
2Le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite giusta l'articolo 13 LAI."
Secondo il relativo elenco, capitolo XVI cifra 404 sono considerate infermità congenite le
" Turbe cerebrali congenite con conseguenza preponderante di sintomi psichici e conoscitivi nei soggetti d'intelligenza normale, per quanto esse siano state diagnosticate e curate come tali prima del compimento del nono anno di età (sindrome psico-organica, sindrome psichica dovuta a una lesione diffusa o localizzata del cervello e sindrome psico-organica congenita infantile); l'oligofrenia congenita è classificata esclusivamente al N. 403."
Giusta la cifra marginale 404.5 della Circolare UFAS sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell'assicurazione per l'invalidità (CPSI) valida dal 1. gennaio 1986
" Le condizioni del N. 404 OIC possono essere considerate soddisfatte se, prima del compimento dei 9 anni, si riscontrano almeno i seguenti disturbi:
del comportamento nel senso di un danno patologico dell'affettività o della comunicativa
delle pulsioni
della percezione (disturbi percettivi e cognitivi)
della concentrazione
della facoltà di prestare attenzione.
Questi sintomi devono essere provati cumulativamente; non devono necessariamente esistere simultaneamente, ma possono, secondo le circostanze, sorgere uno dopo l'altro.
Se, al momento in cui il bambino raggiunge i 9 anni, solo alcuni di questi sintomi sono attestati dal punto di vista medico, le condizioni del N. 404 OIC non sono soddisfatte."
Riferendosi alla sua costante giurisprudenza (cfr. RCC 1998 pag. 645-46; STFA non pubblicata del 7 maggio 1992 in re H.), con sentenza 13 giugno 1996 in re C.O, pubblicata in VSI 1997, pag. 126 e segg., il TFA ha confermato sia la legalità della cifra marginale 404 dell'allegato OIC, sia la conformità all'ordinanza delle direttive amministrative, in particolare della citata cifra marg. 404.5 CPSI.
2.4. In casu dal fascicolo risulta che con rapporto 13 marzo 2000 il dott. __________, pediatra, ha attestato che l'assicurato presenta una sindrome psico-organica riconducibile all'infermità congenita di cui alla cifra 404 OIC (cfr. doc. AI _).
Con successivo rapporto 4 aprile 2000, rispondendo ai quesiti supplementari postigli dall'amministrazione lo specialista ha precisato (la sottolineatura è del redattore):
" (…)
a. del comportamento?
Irrequieto, sempre in movimento, non riesce a stare fermo, non segue gli incarichi a lui assegnati.
b. delle pulsioni?
Si è notato un aumento dell'aggressività verso i suoi compagni e verso l'insegnante della scuola materna. In momenti di crisi rompe tutti gli oggetti che trova a portata di mano.
c. della percezione?
Non sembra essere perturbata.
d. della concentrazione?
Riesce a concentrarsi solo pochi minuti su un gioco rispettivamente su incarichi ben definiti.
e. della facoltà d'attenzione?
Molto distratto.
Non effettuato.
Dicembre 1999.
Febbraio 2000." (Doc. AI _)
Agli atti vi è pure una certificazione del Servizio medico-psicologico del 19 ottobre 2000, nella quale, relativamente alle capacità cognitive dell'assicurato, è attestato (la sottolineatura è del redattore):
" come concordato telefonicamente le comunico i risultati della valutazione relativa allo sviluppo cognitivo di __________.
La valutazione è stata effettuata all'inizio di questo mese tramite l'Echelles Différentielles d'Efficiences Intellectuelles (revisée) ossia EDEI.R.
L'età reale di __________ è di 5 anni e 2 mesi, mentre il suo sviluppo intellettuale globale corrisponde a quello di un bambino di 5; 6, da cui si deduce un Q.I, di 105." (Doc. AI _)
Orbene, se le citate certificazioni permettono di ritenere siccome provato con la certezza richiesta nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208; DTF 115 V 142) che l'assicurato, con riferimento a quanto stabilito nella cifra 404.5 CPSI, presenta sintomi a livello del comportamento, delle pulsioni, della concentrazione e della facoltà dell'attenzione, lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la sfera della percezione (disturbi percettivi e cognitivi). Infatti il dott. __________ ha dichiarato che la percezione dell'assicurato "non sembra essere perturbata"; la valutazione dello sviluppo cognitivo ad opera del Servizio medico-psicologico ha quindi avuto modo di confermare che "lo sviluppo intellettuale globale di __________ (5 anni e 2 mesi) corrisponde a quello di un bambino di 5-6 anni, da cui si deduce un QI di 105".
In simili condizioni, non essendo provata l'esistenza di disturbi della percezione e non essendo di conseguenza cumulativamente adempiute le premesse di cui alla cifra marg. 404.5 CPSI, a ragione l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni.
Ne consegue la reiezione del gravame e la conferma dell'atto impugnato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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