AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.62
Data decisione, Autorità: 08.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00062
BS/tf
Lugano 8 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 7 aprile 2000 emanata da
Cassa comp. delle banche svizzere, 8026 Zurigo,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________ dal 1° dicembre 1990 è beneficiario di una rendita intera d'invalidità ammontante, nel 2000, a fr. 1'817.-- al mese. Egli è inoltre titolare di una rendita completiva per la moglie (fr. 545.--) e per i figli __________, __________ e __________ (fr. 727.-- cadauna; cfr. doc. _). Nell'ambito della procedura di divorzio, con decreto cautelare 17 marzo 1994 il Pretore del Distretto di __________ ha ordinato alla Cassa di compensazione delle __________ (in seguito: Cassa) di trattenere mensilmente dalle rendite AI dell'assicurato fr. 2'000.-- e di versarli direttamente alla di lui moglie (doc. _).
1.2. In data 7 aprile 2000 la Cassa di compensazione delle __________ ha scritto all'assicurato una lettera concernente la rendita completiva per il figlio __________ del seguente tenore:
" Il diritto ad una rendita AI per ragazzi termina alla fine del mese in cui il ragazzo raggiunge i 18 anni. Per i ragazzi in corso di una formazione, il diritto alla rendita dura fino alla fine della formazione stessa, al più tardi fino ai 25 anni compiuti.
Se il ragazzo summenzionato segue una formazione (apprendistato o studi), la preghiamo di ritornarci il presente formulario accompagnato da una copia del contratto d'apprendistato o da un'attestazione scolastica (Università, scuola ecc.) confermante il genere, l'inizio e la fine presunti (mese/anno) di questa.
Se entro 30 giorni non avremo ricevuto una risposta da parte sua, cesseremo automaticamente i versamenti della rendita per il ragazzo quando avrà raggiunto i 18 anni."
Considerato che l'assicurato non ha dato seguito al tale richiesta, a partire dal mese di giugno 2000 la Cassa ha cessato l'erogazione della rendita.
1.3. Il 20 giugno 2000 __________ contesta il provvedimento dell'amministrazione, rimarcando comunque che, nel caso di soppressione definitiva, la rendita non versata deve essere dedotta dall'importo direttamente trattenuto dalla Cassa (fr. 2'000.--).
1.4. Con presa di posizione 27 luglio 2000 la Cassa ha segnatamente rilevato quanto segue:
" Siccome il figlio __________ ha raggiunto i 18 anni il __________ 2000 abbiamo dovuto verificare se quest'ultimo seguisse una formazione. Visto che non è stato dato alcun seguito alla nostra richiesta del 7 aprile 2000, la rendita è stata sospesa per il 31 maggio 2000.
Contro questa sospensione, il Signor __________ ha interposto ricorso chiedendo il ripristino del pagamento della rendita per il figlio __________."
Nel merito, l'amministrazione ritiene inoltre che:
" Nella procedura di ricorso di diritto amministrativo, i rapporti giuridici devono essere verificati, rispettivamente analizzati, unicamente quando l'autorità amministrativa ha già preso posizione sotto forma di decisione. Quest'ultima determina l'oggetto contro il quale il ricorso viene formulato. La nostra cassa non avendo a tutt'oggi prodotto una decisione, ritiene che vengano a mancare i presupposti per un giudizio dei fatti.
Proponiamo quindi che il ricorso venga dichiarato irricevibile."
1.5. Su istanza del TCA, con decisione 22 agosto 2000, cresciuta in giudicato, la Sezione degli enti locali, quale autorità di vigilanza sulle tutele, ha esteso il mandato di curatrice, affidato nel 1998 all'avv. __________ in una causa che opponeva l'assicurato alla Cassa pensione dei dipendenti __________, anche alla presente vertenza (doc. _).
1.6. Mediante osservazioni 30 settembre 2000 la curatrice, protestando spese, tasse e ripetibili, ha chiesto il ripristino della rendita per il figlio __________, con un interesse di mora del 5% da applicare alle somme arretrate (doc. _). In particolare rileva di essersi rivolta direttamente al legale della moglie del signor __________ per sapere se il figlio __________, dopo il compimento del 18.o anno di età, avesse continuato o meno a svolgere un apprendistato (doc. _), precisando anche di non aver ricevuto una risposta.
La curatrice ha in seguito trasmesso al TCA la risposta del legale della signora __________ datata 13 novembre 2000, in cui informa che __________ "non ha ancora terminato la sua formazione scolastica" (doc. _).
1.7. Invitata dal TCA a prendere posizione in merito agli ultimi sviluppi della causa, con lettera 16 novembre 2000, la Cassa ha in particolare rilevato quanto segue:
" Non essendo in possesso di alcun documento che comprovasse la continuazione della formazione, la rendita completiva è stata sospesa con la fine di maggio del 2000.
Nel corso del mese di giugno, non ricevendo l'importo abituale, il signor __________ ci telefonò chiedendo informazioni. Alla nostra richiesta della documentazione necessaria ci rispose di non essere in grado di fornirci alcun giustificativo concernente gli studi del figlio in quanto non aveva nessun contatto con i membri della famiglia.
A questo punto abbiamo inoltrato la richiesta dell'attestazione necessaria direttamente alla Signora __________, la quale ci comunica che attualmente il figlio non sta seguendo nessuna formazione.
Per ultimo desideriamo far notare che la ripartizione della rendita tra i due coniugi __________ è decretata dalla Pretura di __________ che, con istanza del 17 marzo 1994, ci ordina di versare l'importo di 2'000 franchi direttamente alla Signora __________."
Con lettera 28 novembre 2000, la curatrice ha replicato rimarcando in particolare che:
" - la Cassa comp. ammette che al più tardi nel mese di giugno 2000
ha saputo direttamente dal signor __________ che vive separato dalla moglie e dai figli. Da ciò deriva la responsabilità della Cassa per la riduzione indebita della rendita al signor __________.
la Cassa comp. non prova al signor __________ che il figlio __________ non sta più frequentando alcuna formazione. Al contrario lo Studio __________ in data 13.11.2000 ci informa che __________ non ha ancora terminato la sua formazione scolastica. (doc. allegato)
in ogni caso se anche ciò fosse vero non è motivo valido per decurtare quella parte di rendita dovuta direttamente al signor __________."
1.8. Dopo aver contattato la moglie dell'assicurato (doc. _), il TCA si è rivolto al Centro professionale __________ di __________ che, mediante scritto 24 aprile 2001, ha confermato che al 26 gennaio 2001 __________ ha abbandonato la scuola per motivi di salute (doc. _). Tale dichiarazione è stata trasmessa alla curatrice dell'assicurato per una presa di posizione. Con lettera 7 maggio 2001 l'avv. __________ ha chiesto una proroga di 10 giorni per presentare le osservazioni (doc. _). Nonostante la concessione della proroga, la curatrice è rimasta silente. Le risultanze di cui sopra sono state trasmesse alla Cassa per conoscenza (doc. _).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
2.2. La Cassa ritiene innanzitutto che lo scritto 7 aprile 2000 non possa essere considerato come una decisione formale, per cui il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile.
Giusta l'art. 84 cpv. 1 LAVS, applicabile alla LAI a seguito del rinvio dell'art. 69 LAI, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione. La decisione costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Sono considerate decisioni formali quelle disposizioni di un'autorità, basate sul diritto pubblico, che regolano una situazione giuridica concreta ed individuale aventi quale oggetto: la costituzione o la modifica di diritti e doveri, l'accertamento dell'esistenza, la negazione o l'entità di diritti e doveri, la reiezione di istanze relative alla costituzione, modifica, annullamento o accertamento di diritti o doveri come la non entrata in materia di tali istanze (DTF 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 491, pag. 233; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2.a edizione, Berna 1997, § 54 N. 2 pag. ?).
Nella fattispecie in esame, lo scritto 7 aprile 2000 della Cassa è da ritenere una decisione formale poiché apporta una modifica di un diritto dell'assicurato: la cessazione della rendita per il figlio __________. Infatti, non avendo l'assicurato prodotto quanto richiesto, con effetto 1° giugno 2000 la Cassa ha terminato l'erogazione della rendita completiva. Ne consegue che lo scritto della Cassa è da considerare come decisione formale.
2.3. Accertato che lo scritto 7 aprile 2000 costituisce una decisione formale, il ricorso 20 giugno 2000 dovrebbe essere dichiarato tardivo poiché non è stato inoltrato entro 30 giorni dalla notifica della decisione (cfr. 84 cpv. 1 LAVS applicabile anche alla LAI in virtù del rinvio di cui all'art. 69 LAI).
Innanzitutto va ricordato che, secondo un principio generale del diritto amministrativo, l'assenza o l'erronea indicazione dei rimedi di diritto in una decisione non può cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a edizione, Zurigo 1998, N.1302, pag. 334 e riferimenti di giurisprudenza ivi contenuti). La decisione con l'indicazione difettosa dei rimedi di diritto può essere impugnata davanti al Giudice in ogni momento. Tale impugnazione deve comunque avvenire entro un termine ragionevole (cfr. DTF 122 V 194 consid. 2).
Nel caso in esame, la decisione in oggetto è sprovvista dei rimedi di diritto. Inoltre, il ricorrente non poteva ritenere che avrebbe dovuto impugnarla entro il termine dei 30 giorni della notifica. Infine, visto che la rendita completiva è stata soppressa a partire da giugno, l'assicurato ha sicuramente reagito, mediante il presente atto di ricorso, entro un termine ragionevole.
Visto quanto sopra, il ricorso risulta essere ricevibile e quindi il TCA deve entrare nel merito della vertenza.
Nel merito
2.4. Giusta l'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita di invalidità hanno diritto ad una rendita completiva per quei figli che, qualora esse fossero morte, avrebbero diritto a una rendita per orfani dell'AVS. Secondo l'art. 25 cpv. 4 LAVS, applicabile in analogia alla LAI, il diritto alla rendita si estingue quando l'orfano, rispettivamente il figlio, compie i 18 anni. Per i figli in formazione il diritto alla rendita dura sino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (art. 25 cpv. 5 LAVS). Pertanto la rendita completiva per figli cessa quanto questi compiono 18 anni o, se ancora in formazione, fino al termine della stessa ma non oltre i 25 anni di età.
2.5. Nel caso in esame, essendo __________ nato il __________ 1982 il diritto alla rendita cesserebbe con il compimento del 18 anno di età (__________2000). Orbene, dallo scritto 24 aprile 2001 del Centro professionale __________ risulta che il figlio del ricorrente all'inizio del 2000 ha abbandonato gli studi per malattia (doc. _). Questo scritto è del resto rimasto incontestato. In queste circostanze, essendo cessata la formazione, __________ non ha più diritto ad una rendita completiva per il figlio __________. Il provvedimento della Cassa è quindi corretto.
L'assicurato ha anche contestato che la Cassa versi direttamente a sua moglie fr. 2'000.-- di rendita AI di cui egli è beneficiario. Come rettamente evidenziato dall'amministrazione tale ripartizione è stata decisa, nell'ambito della procedura di divorzio, con decreto cautelare 17 marzo 1994 dal Pretore di __________ (cfr. doc. _ allegato al doc. _). Tale questione è stata del resto trattata dal TCA nella sentenza 5 agosto 1996 (inc. __________). È vero che di regola le rendite completive sono versate al titolare della rendita principale (in casu il ricorrente) a patto che il giudice civile non statuisca diversamente (cfr. art. 34 cpv. 4 LAI relativo alla rendita per la moglie e art. 35 cpv. 4 LAI per le rendite per figli). Questa circostanza corrisponde all'evenienza concreta in cui, come visto, il Pretore ha ordinato la trattenuta in parola. L'assicurato ha anche chiesto che dai fr. 2'000.-- venga decurtata la rendita per il figlio __________ che non percepisce più. Orbene, trattandosi di un decreto pronunciato nell'ambito di una causa di divorzio fra i coniugi __________ tale questione rimane sottratta alla verifica giudiziaria del TCA.
Pertanto, nella misura in cui il ricorso è volto ad ottenere la revoca della misura cautelare o una diminuzione della trattenuta, lo stesso non è ricevibile. Spetta infatti all'assicurato adire eventualmente le competenti istanze civili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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