AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.53
Data decisione, Autorità: 05.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00053
RG/sc
Lugano 5 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 26 maggio 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 aprile 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. L'assicurato, nato nel 1967, di professione lattoniere di carrozzeria, in data 30 maggio 1994 ha presentato una richiesta volta all'ottenimento di provvedimenti professionali, a seguito di una irritazione della pelle delle mani dovuta ad infortunio occorso l'11 febbraio 1994.
1.2. Con decisione 22 agosto 1995 l'UAI ha ordinato la riformazione professionale dell'assicurato quale venditore di pezzi di ricambio dal 1. luglio 1995 al 31 agosto 1997, assegnando per tale periodo un'indennità giornaliera d'attesa dal
Con decisione 28 febbraio 2000, l'amministrazione ha stabilito l'ammontare dell'indennità giornaliera, dovuta dal 22 novembre 1999 al 21 febbraio 2000 durante il periodo d'osservazione presso il __________, in base ad un salario annuo di
fr. 55'250 (fr. 4'250 per 13 mensilità). Il medesimo salario risulta essere stato preso in considerazione dall'amministrazione per il precedente calcolo dell'indennità giornaliera dovuta nel periodo d'accertamento professionale presso il Centro di riabilitazione di __________ dal 23 settembre 1998 al 23 ottobre 1998.
Per decisione 13 aprile 2000, l'AI ha stabilito, con effetto dal 1 gennaio 2000, un'indennità giornaliera per il periodo d'accertamento dal 22 novembre 1999 al 21 maggio 2000 calcolala sulla base di un reddito annuo di fr. 55'950 (4303 x 13 mensilità).
1.3. Contro quest'ultima decisione l'assicurato - rappresentato __________ - si aggrava innanzi al TCA chiedendo che l'indennità per detto periodo venga calcolata sulla base della media dei redditi che l'assicurato avrebbe percepito senza l'invalidità negli anni 1997 a 2000 secondo i redditi comunicati dall'ex datore di lavoro (segnatamente fr. 4'450 nel 1997, fr. 4'600 nel 1998, fr. 4'800 nel 1999 e fr. 4'850 nel 2000).
1.4. Con risposta di causa 28 giugno 2000 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame, sostenendo che:
" (…)
La base di calcolo dell'indennità giornaliera per le persone che esercitano un'attività lucrativa è, generalmente, il reddito realizzato immediatamente prima della riduzione o della sospensione dell'attività per ragioni di salute. Se, all'inizio dell'integrazione, questa data risale a più di due anni, è necessario basarsi sul reddito che tali persone avrebbero ricavato dalla stessa attività immediatamente prima dell'integrazione. Durante l'integrazione, la cassa di compensazione esamina d'ufficio, ogni due anni, se questo reddito nel frattempo ha subito un aumento e, se del caso, adegua l'indennità giornaliera. Si terrà conto degli aumenti salariali generalmente in vigore (p. es. l'aumento salariale ordinario nell'ambito di una classe di stipendio, gli adeguamenti al rincaro) ma non degli aumenti fondati su possibilità teoriche di avanzamento.
Nel caso specifico, lo stipendio mensile servito per il calcolo dell'indennità giornaliera per l'assicurato, è stato definito in fr. 4'250.‑ mensili per 13 mensilità a far tempo dal 1° gennaio 1998 (comunicazione telefonica del datore di lavoro __________ del 26 agosto 1998).
In merito a quanto sopra la cassa ha intimato al signor __________ la decisione 28 febbraio 2000, decisione questa accettata e mai contestata.
La cassa procede ad accertamenti alfine di adeguare l'indennità assegnata con decisione 28 febbraio 2000, richiedendo la relativa dichiarazione al datore di lavoro.
In data 2 settembre 1999, lo stesso datore di lavoro dichiarava quanto segue:
"DICHIARIAMO CHE LA PERSONA SOPRACITATA SE FOSSE ANCORA ALLE NOSTRE DIPENDENZE QUALE AIUTO RESPONSABILE AVREBBE PERCEPITO UN SALARIO PER: 1997 FR. 4'450.‑ ‑ 1998 FR. 4'600.‑ ‑ 1999 FR. 4800.‑".
Con ulteriore scritto datato 24 febbraio 2000, la carrozzeria __________ dichiarava: "DICHIARIAMO CHE LA PERSONA SOPRACITATA SE FOSSE ANCORA ALLE NOSTRE DIPENDENZE QUALE LATTONIERE DI CARROZZERIA AVREBBE PERCEPITO UN SALARIO PER: 1997 FR. 4450.‑ ‑ 1998 FR. 4'600.‑ - 1999 FR. 4'800.‑ ‑ 2000 FR. 4'850.‑."
Ora, alla luce di quanto sopra, è evidente che le due dichiarazioni, sostanzialmente nei salari sono uguali ma differenziano nella funzione che l'assicurato avrebbe potuto svolgere se avesse continuato la sua attività professionale.
E' altresì evidente che la cassa ritiene questi salari di importo superiore alla media e di conseguenza assegnati per un eventuale avanzamento nella professione, come tra l'altro dichiarato dal datore di lavoro con lettera del 2 settembre 1999.
In virtù di ciò la cassa non ha potuto fare altro che adattare il salario per adeguare l'indennità giornaliera dell'assicurato, fondandosi sui rincari ordinari avuti nel 1999 e nel 2000 e non fondandosi sulla possibilità teorica di avanzamento." (Doc. _)
1.5. In data 16 gennaio 2001 rispettivamente 23 gennaio il TCA ha chiesto all'ultimo datore alcune precisazioni circa l'ammontare del salario che __________ avrebbe percepito se fosse rimasto alle sue dipendenze quale battilamiera negli anni 1999 e 2000.
Il 2 febbraio 2001 il TCA ha quindi trasmesso alle parti per osservazioni le rispettive risposte dell'ex datore di lavoro. Con scritto 14 febbraio 2001 l'UAI ha ribadito le considerazioni formulate con la risposta di causa.
1.6. Con scritto 23 maggio 2001 il rappresentante dell'assicurato ha chiesto al TCA, causa lo smarrimento degli atti inviatigli in data 2 febbraio 2001, la ritrasmissione di copia degli stessi e la concessione di ulteriore termine di 5 giorni per una eventuale presa di posizione. Il TCA ha quindi fissato un nuovo termine, scadente il 6 giugno 2001, per la consultazione degli atti presso la cancelleria del tribunale e la presentazione di eventuali osservazioni. Nel nuovo termine assegnatogli il rappresentante dell'assicurato né ha proceduto alla consultazione degli atti né ha formulato osservazioni.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. L'assicurato ha diritto, durante l'integrazione, a un'indennità giornaliera, se l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione gli impedisce di esercitare un'attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi o se l'incapacità di lavoro nella sua attività abituale raggiunge almeno il 50 per cento. Gli assicurati in corso di prima formazione professionale e gli assicurati minorenni che non hanno ancora esercitato un'attività lucrativa ricevono un'indennità giornaliera se subiscono una perdita di guadagno causata dall'invalidità (art. 22 cpv. 1 LAI).
L'indennità giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato ha compiuto i 18 anni. Il diritto si estingue, al più tardi, alla fine del mese in cui gli uomini hanno compiuto i 65 anni e le donne i 62 anni (art. 22 cpv. 2 LAI).
A norma dell'art. 24 cpv. 1 LAI sono applicabili alle indennità giornaliere le disposizioni della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile (LIPG) concernenti l'importo, il calcolo e i limiti massimi, come pure le disposizioni dell'Ordinanza del 24 dicembre 1959 sulle indennità per perdita di guadagno (OIPG, art. 21 cpv. 1 OAI).
L'indennità giornaliera dell'assicurato che ha esercitato una attività lucrativa è calcolata fondandosi sul reddito del lavoro conseguito nell'ultimo periodo di piena attività (art. 24 cpv. 2 LAI).
Per periodo di piena attività si considera quello che l'assicurato ha esercitato senza essere ostacolato in modo notevole da un danno alla salute fisica o psichica. Per le persone diventate invalide a seguito di infortunio ci si fonda di regola sul reddito conseguito prima dell'infortunio (cifra marginale 2007 DCPIC).
Per quanto riguarda la fissazione del reddito determinante, per i salariati occorre considerare il salario orario, di quattro settimane o mensile mentre per i lavoratori indipendenti determinante è il reddito annuo (cifra marginale 2009 DCPIC).
Se l'ultimo periodo di piena attività dell'assicurato risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che l'assicurato, se non fosse divenuto invalido, avrebbe conseguito esercitando la stessa attività immediatamente prima dell'integrazione (art. 21 cpv. 2 OAI; cifra marginale 2010 DCPIC).
In merito all'adeguamento durante l'integrazione del reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera la cifra marginale 2013 DCPIC prevede che:
" Sia per la fissazione iniziale del reddito determinante sia per l'adeguamento attuato durante l'integrazione, la cassa deve prendere in considerazione solo gli aumenti salariali generalmente ammessi durante l'ultimo periodo di piena attività (ad esempio, aumento salariale ordinario nell'ambito di una classe di stipendio oppure indennità di rincaro). Questi aumenti sono presi in considerazione se l'assicurato presenta un certificato del precedente datore di lavoro nonché se può fare valere che le condizioni salariali delle imprese analoghe hanno subito modifiche e comprovare l'aumento fondandosi su statistiche relative ai salari.
Non devono invece essere prese in considerazione le possibilità teoriche di promozione che si sarebbero presentate all'assicurato se l'invalidità non fosse insorta."
2.3. Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti emerge che dal febbraio 1990 e sino alla data dell'infortunio (11 febbraio 1994) l'assicurato ha svolto a tempo pieno l'attività di battilamiera alle dipendenze della carrozzeria __________.
Alle dipendenze del citato datore di lavoro nel 1992 l'assicurato ha percepito un salario lordo di fr. 49'400 rispettivamente di fr. 51'350 nel 1993. Nei due mesi precedenti l'interruzione dell'attività lavorativa (gennaio e febbraio 1994) l'assicurato ha percepito un salario mensile di fr. 4'050 non comprensivo di tredicesima mensilità (complessivamente fr. 8'775, compresa tredicesima mensilità, cfr. doc. _ inc. Cassa).
Come visto, l'assicurato beneficia di indennità giornaliere a far tempo dal luglio 1995. Inizialmente, per la determinazione dell'indennità giornaliera dovuta da tale mese, l'amministrazione ha considerato quale reddito determinante quello percepito dall'assicurato nei mesi di gennaio-febbraio 1994 alle dipendenze della __________ (fr. 4'050 mensili). Successivamente, segnatamente durante l'accertamento presso il __________, l'amministrazione ha adeguato l'ammontare del reddito determinante per il calcolo dell'indennità giornaliera ritenendo un salario di fr. 4'250 mensili per 13 mensilità (cfr. decisione 25 febbraio 2000, doc. _ inc. Cassa).
Si tratta ora di stabilire quale sarebbe stato il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito quale lattoniere di carrozzeria nel periodo d'integrazione considerato nell'atto impugnato, se non fosse divenuto invalido.
2.4. Per fissare l'indennità giornaliera durante l'accertamento presso il __________ a partire dal 22 novembre 1999, l'amministrazione ha considerato un reddito di fr. 4'250 per 13 mensilità, corrispondente al salario che, in base ad una comunicazione dalla __________ dell'agosto 1998, l'assicurato avrebbe percepito quale battilamiera già a partire dal 1. gennaio 1998 (cfr. doc. _ inc. Cassa; cfr. la citata decisione 25 febbraio 2000, rimasta incontestata).
Con l'atto impugnato l'amministrazione ha quindi stabilito il diritto ad indennità giornaliere con effetto dal 1. gennaio 2000, calcolate sulla base di un reddito mensile di fr. 4'303 (per 13 mensilità).
Orbene, ai fini della fissazione dell'indennità giornaliera a far tempo dal 1. gennaio 2000, questo TCA non intravede motivi che giustifichino l'applicazione di un salario superiore a quello considerato nell'atto impugnato (fr. 4'303 per 13 mensilità). Tale salario tiene infatti conto di un aumento di fr. 53.- rispetto al reddito precedentemente considerato per il calcolo dell'indennità giornaliera dovuta a partire dal 22 novembre 1999 (fr. 4'250 per 13 mensilità). Inoltre è da rilevare che rispetto al reddito mensile di fr. 4'050 percepito nel 1994, quello ritenuto nella decisione 25 febbraio 2000 contemplava un aumento complessivo di fr. 200.
E' pertanto da ritenere che i salari comunicati dall'ex datore di lavoro pendente lite (fr. 59'800 per il 1998, fr. 62'400 per il 1999 e fr. 63'050 per il 2000) si riferiscono con ogni verosimiglianza alla retribuzione di impiegati con funzioni diverse da quella di lattoniere di carrozzeria o comunque tengono conto di un aumento di salario quale lattoniere che nessun elemento agli atti consente di ritenere comprovato e giustificato. Tale ipotesi risulta inoltre avvalorata dal fatto che, come sopra accennato, nell'agosto 1998 il datore di lavoro risulta aver comunicato all'amministrazione un salario annuo di fr. 4'250 per il 1998, a differenza dei fr. 4'600 indicati nell'attestazione 24 febbraio 2000 (doc. _ inc. Cassa) e ribaditi pendente lite con scritto 26 gennaio 2001 (VIII).
Nelle diverse dichiarazioni scritte versate agli atti, l'ex datore di lavoro dell'assicurato non è inoltre mai stato in grado di specificare in maniera chiara e precisa - e ciò nemmeno a seguito delle esplicite richieste formulate da questo TCA nelle more della presente procedura - se i salari da esso indicati per gli anni da 1997 a 2000 corrispondessero effettivamente al reddito ipotetico che __________ avrebbe conseguito quale lattoniere di carrozzeria e non quale responsabile di carrozzeria.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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