AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2001.33
Data decisione, Autorità: 11.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00033
RG/sc
Lugano 11 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sull'istanza di revisione dell'avv. __________ del 3 maggio 2001 della STCA 2 febbraio 2001 che ha statuito sulla causa promossa con ricorso 11 maggio 2000 da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 13 aprile 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
Considerato in fatto e in diritto che:
con sentenza 2 febbraio 2001 (intimata il 19 febbraio 2001) il TCA ha respinto il ricorso 11 marzo 2000 di __________ contro la decisione 13 aprile 2000 con cui l'UAI ha riconosciuto all'assicurato il diritto ad una mezza rendita AI dal 1° ottobre 1999 per un grado d'invalidità del 53%;
con istanza di revisione 3 maggio 2001 __________, patrocinato dall'avv. __________, ha chiesto la modifica della sentenza 2 febbraio 2001 del TCA producendo un rapporto peritale a cura dell'Institut __________ datato 19 aprile 2001, il quale attestata l'esistenza di un'incapacità lavorativa del 75%;
l'art. 85 cpv. 2 lett. g LAVS prescrive che i Cantoni devono garantire la revisione contro le decisioni se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione;
ai sensi dell'art. 14 lett. a delle Legge di procedura per le cause davanti al TCA (LPTCA) contro le decisioni del TCA è ammessa la revisione se, segnatamente, sono stati scoperti dei fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
la revisione (processuale) cui il citato art. 14 LPTCA fa riferimento, è un rimedio di diritto straordinario contro decisioni cresciute in giudicato del tribunale (cfr. Zünd, Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 1999, § 29 n. 2, pag. 223; DTF 119 V 184 consid. 3a); inoltre, stante il suo carattere sussidiario, detto rimedio è escluso allorquando i motivi di revisione invocati avrebbero potuto essere fatti valere facendo uso della via ordinaria di ricorso (cfr. Zünd, op. cit. p. 226, VPB 1996 Nr. 38);
in casu la sentenza 2 febbraio 2001 del TCA è stata impugnata dall'assicurato - tramite l'avv. __________ - con ricorso di diritto amministrativo 12 marzo 2001 tuttora pendente dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni (rif. TFA I 162/01 Ws). La sentenza di cui è qui chiesta la revisione non è ancora divenuta definitiva;
ne consegue che l'irricevibilità dell'istanza in esame.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster