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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.104
Data decisione, Autorità: 17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00104
RG
Lugano 17 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2000 di
contro
la decisione del 26 settembre 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nata nel __________, coniugata con __________ dal quale è legalmente separata dal 1992 (cfr. sentenza Pretore di __________ del __________ 1992, doc. AI _), il 19 febbraio 1999 ha presentato una richiesta tendente all'ottenimento di una rendita AI.
Per decisione 26 settembre 2000 l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha assegnato all'assicurata una rendita intera per un grado d'invalidità del 50% con effetto dal 1° maggio 1999.
Con suddetta decisione, inoltre, l'UAI ha tra l'altro compensato le rendite arretrate con un credito di fr. 1'921 in restituzione di prestazioni fornite al marito dell'assicurata, per il quale l'Ufficio AI per assicurati residenti all'estero con decisione 26 settembre 2000 ha stabilito l'ammontare della rendita a seguito del ricalcolo operato in virtù degli articoli 29 quinquies cpv. 3 lett. a LAVS (splitting dei redditi consecutivo alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità del coniuge qui insorgente), operando a sua volta la compensazione dell'importo summenzionato con il versamento delle rendite retroattive ad esso spettanti.
1.2. Con il presente tempestivo ricorso l'insorgente contesta la trattenuta operata dall'amministrazione esponendo che trattasi di un debito di suo marito non compensabile con il pagamento retroattivo delle rendite a lei dovute.
1.3. Con risposta di causa 22 dicembre 2000 l'UAI ha prodotto le osservazioni formulate dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, postulando la reiezione del gravame.
1.4. Con successivo scritto 9 gennaio 2001 l'UAI, rettificando quanto esposto in risposta di causa, ha chiesto l'accoglimento dell'impugnativa rilevando che trattasi effettivamente, come osservato nell'accennata presa di posizione dell'Ufficio AI per assicurati all'estero, di compensazione di prestazioni percepite a torto dal marito non compensabili col versamento di arretrati a favore dell'assicurata.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. In lite è l'ammissibilità della compensazione operata dall'UAI di prestazioni assicurative scadute con pretese di restituzione vantate nei confronti del coniuge dell'assicurato.
2.3. Secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), applicabile anche all'assicurazione invalidità (cfr. 50 cpv. 1 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:
(lett. a ):
i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);
i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,
LAMF, LADI, LAMAL (lett. c).
Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e la Cassa di compensazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (RCC 1990 pag. 206 consid. 2a, RCC 1986 pag. 304 consid. 3b, RCC 1971 pag. 478, RCC 1961 pag. 117 consid. 1).
La possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e il credito invocato (RCC 1983 pag. 69, RCC 1956 pag. 194; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 235 e 237).
La compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).
2.4. Secondo l’art. 47 cpv. 1 LAVS (applicabile in via analogica nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, cfr. art. 49 LAI) le rendite e gli assegni per grandi invalidi indebitamente riscossi devono essere restituiti dal beneficiario.
La restituzione di una prestazione non deve necessariamente essere eseguita tramite il versamento, ma mediante una compensazione di prestazioni ai sensi dell’art. 20 cpv. 2 LAVS (Mayer-Blaser, op. cit., pag. 489).
Per quanto riguarda la prescrizione dell'esecuzione dei crediti di restituzione, in analogia all'art. 16 cpv. 2 LAVS, la compensazione di crediti stabiliti mediante decisioni deve essere eseguita entro cinque anni - termine che la 10a revisione dell'AVS ha aumentato da tre (cfr. art. 16 cpv. 2 secondo la 9a revisione dell'AVS) a cinque anni e che si applica, giusta le Disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS, ai crediti che non erano estinti al momento dell'entrata in vigore della Legge federale del 7 ottobre 1994, ossia il 1° gennaio 1997 - dalla fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato (sul punto: RCC 1991 pag. 526; DTF 111 V 95).
2.5. Secondo la cifra marg. 10311 delle Direttive sulle rendite dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (DR) valide dal 1° gennaio 1999 se un assicurato ha diritto, per lo stesso periodo per il quale ha ricevuto a torto delle prestazioni, a un pagamento retroattivo di rendite o di assegni per grandi invalidi di un importo inferiore, si deve restituire solo la differenza tra l'importo della prestazione versata a torto e l'importo del pagamento retroattivo.
La cifra marg.10312 delle medesime Direttive prevede che non si può invece compensare la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse da uno dei coniugi con un pagamento retroattivo della rendita che si riferisce all'altro coniuge.
2.6. Nel caso in esame, con l'atto impugnato l'amministrazione ha posto in compensazione il pagamento retroattivo di rendite scadute dovute all'assicurata con il credito di restituzione vantato dall'AI nei confronti del coniuge __________ per un importo di fr. 1921.--.
Orbene, come rettamente osservato dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero nelle more della presente procedura, con riferimento a quanto previsto alla citata cifra marg. 10312 DR la trattenuta operata dall'amministrazione si appalesa siccome inammissibile in quanto configura compensazione di rendite scadute a favore dell'assicurata con un credito in restituzione di prestazioni indebitamente riscosse dal di lei coniuge, il cui debito da restituzione di fr. 1'921.-- nei confronti dell'AI risulta tra l'altro essere già stato fatto oggetto di compensazione nell'ambito della decisione 26 settembre 2000, con cui l'Ufficio AI per assicurati all'estero ha trattenuto tale ammontare a compensazione del versamento delle rendite arretrate ad esso dovute.
Ne consegue l'accoglimento del gravame e l'annullamento della la decisione querelata per quanto attiene alla compensazione di fr. 1'921.--, il cui importo dovrà essere corrisposto a __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ La decisione impugnata è annullata limitatamente alla compensazione di fr. 1'921.--, il cui importo deve essere versato a __________.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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