AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.73
Data decisione, Autorità: 17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00073
rg/tf
Lugano 17 aprile 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 8 agosto 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 13 luglio 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. L'assicurato, nato nel __________, muratore, in data 26 gennaio 1999 ha presentato una richiesta volta all'ottenimento di una rendita AI.
In relazione a tale richiesta, con rapporto 25 febbraio 1999 il dott. __________ ha diagnosticato
" Sindrome depressivo ansioso, endogeno e reattivo cronico con manifestazioni neurovegetative ed epigastralgie, precordialgie, stati lipotimici. Orticaria cronica. Sindrome lombo vertebrale cronica. Esiti di epigastralgia in stato dopo terapia per Helicobacter positivo. Artrosi interfalangica prossimale del III dito mano destra in stato dopo frattura e intervento. Intolleranza ai pirazolinici e acetilsalicilico.
Stato dopo epatite A."
1.2. Esperita l'istruttoria, segnatamente una perizia pluridisciplinare a cura del SAM, della quale si dirà - per quanto necessario - nei considerandi successivi, per decisione 13 luglio 2000 l'Ufficio Assicurazione Invalidità (UAI) ha riconosciuto all'assicurato un grado d'invalidità del 60% con conseguente diritto ad una mezza rendita con effetto dal 1° gennaio 1999, motivando:
" Il grado d'invalidità, determinato in base all'articolo 4 LAI, viene fissato al 60% con diritto a mezza rendita AI a decorrere dal 1. gennaio 1999.
A seguito delle osservazioni presentate alla proposta di decisione del 23.2.2000 abbiamo preso contatto nuovamente con il Servizio Accertamento Medico AI. I medici in questione, dopo aver visionato la nuova documentazione, confermano un'incapacità del 60% nell'attività precedentemente svolta di muratore a far tempo dal 26.1.1998.
La mezza rendita viene concessa dopo un anno di attesa."
1.3. Contro la graduazione dell'invalidità l'assicurato, tramite l'avv. __________, ha interposto tempestivo ricorso, con il quale, rilevando in sostanza come esso non sia in grado di svolgere e mantenere attività lavorativa alcuna a causa del suo danno alla salute, postula l'assegnazione di una rendita intera d'invalidità.
1.4. Nella sua risposta del 24 agosto 2000 l'UAI ha per contro chiesto la reiezione del gravame, sostenendo:
" Con riferimento al ricorso in oggetto, rileviamo che il punto di contestazione essenziale riguarda le conclusioni della perizia SAM del 9.2.2000 (cfr. all. _), nella misura in cui all'assicurato viene attribuita un'abilità lavorativa residua pari al 40%; secondo l'assicurato, la valutazione in questione sarebbe superficiale e non corrisponderebbe alla realtà.
Come si può rilevare in atti, tuttavia, la perizia ha preso in considerazione tutti gli aspetti rilevanti del danno alla salute, ivi compresi quelli psichiatrici, in merito ai quali il perito ha specificato che i deficits mnemonici e di concentrazione simili a quelli sofferti dall'assicurato sono generalmente ben tollerati dalle persone impiegate in attività ausiliarie (cfr. perizia cit., p. 8, punto E 2, con riferimento al rapporto specialistico del dott. __________ del 31.2.2000).
Viste le ulteriori allegazioni prodotte dall'assicurato, conseguenti ad un soggiorno presso la clinica __________, l'UAI interpellava nuovamente il SAM, per sapere se il rapporto medico della clinica fosse idoneo a produrre qualche cambiamento nella valutazione dell'invalidità.
Il SAM rispondeva negativamente in tal senso, motivando la propria posizione (cfr. rapporto del 4.4.2000, all. 28).
In queste condizioni, l'UAI deve attenersi all'analisi del danno alla salute effettuata dai periti, i quali hanno preso in esame tutti gli aspetti del danno alla salute suscettibili di incidere sull'abilità lavorativa, non essendovi quindi nessun motivo per discostarsi dalle relative conclusioni."
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Perchè sia possibile riconoscere una invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".
Da quanto precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla salute.
Ciò che fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:
che ci si trovi in presenza di un danno alla salute;
che sia costatata un'incapacità di guadagno;
che l'incapacità di guadagno sia causata dal danno alla salute;
allora non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).
L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).
Tuttavia, perchè la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AI, è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute.
In altre parole la perdita di guadagno presa in considerazione dalla legge è solamente quella procedente dall'infermità.
La diminuzione del reddito nella misura in cui deriva da altre cause (di natura soggettiva od economica) non è per contro, suscettibile di una valutazione giuridica ai fini dell'erogazione della rendita. Quindi, l'assicurato che può svolgere ancora un'ampia gamma di lavori rimunerativi a lui confacenti è tenuto
2.3. Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non è da stabilire unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b). La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2d, DTF 114 V 314 consid. 3a, 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1). Non spetta invece al medico di graduare l'invalidità dell'assicurato in quanto l'invalidità è un concetto economico e non medico (art. 28 cpv. 2 LAI; STFA non pubbl. del 31 ottobre 1996 in re E.P.).
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato
di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c).
Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e deve essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432). I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2 luglio 1996 in re M.N. p. 4. consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c)
Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, sotto il profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della Commissione AI.
L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno oppure quella di svolgere le proprie mansioni consuete.
Di conseguenza la misura dell'incapacità lucrativa è determinata da criteri oggettivi: vale a dire dalla perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.
Infatti l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede: "l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido".
Ne consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di guadagno effettiva. Infatti, bisogna tener conto, nel calcolo dell'incapacità di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura minore di quanto non gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche della circostanza opposta.
Se non è possibile determinare con sufficiente certezza che l'impedimento è effettivamente dovuto all'invalidità, l'incapacità di lavoro costatata dal medico è decisiva, se non è unicamente teorica (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b; RCC 1984 p. 144 consid. 5).
Va inoltre ancora precisato che secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.4. Nella presente fattispecie, dalla documentazione in atti emerge che, costatata la natura delle patologie riscontrate nel ricorrente, l'UAI ha ordinato l'erezione di una perizia a cura del SAM.
Con referto 9 febbraio 2000, in esito alle proprie indagini e sulla scorta del consulto psichiatrico ad opera del dott. __________, i periti hanno formulato, confermando sostanzialmente le precedenti valutazioni dei medici interpellati dall'amministrazione (cfr. doc. AI _), la seguente diagnosi:
" F DIAGNOSI
F.1 Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
Sindrome depressiva, con
Cervicalgia su cervicartrosi.
Lombalgia anamnestica.
F.2 Diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa
Artrosi all'articolazione interfalangea prossimale III ds..
Esofagite.
Importante ipoacusia di tipo misto dell'orecchio sin..
Intolleranza all'acido acetilsalicilico ed al pirazolone.
Pregressa epatite A (HAV+)."
In merito alla capacità lavorativa dell'assicurato ed alla possibilità di un suo possibile miglioramento, i sanitari si sono così espressi:
" G DISCUSSIONE
Il peritando, cittadino del Sud Italia, cinquantenne, inoltra richiesta di prestazioni Al per adulti nel gennaio 1999. La psichiatra dr.ssa __________ formula la diagnosi di depressione e lo considera totalmente incapace dal dicembre 1998. Anche il medico curante dr. __________, nel novembre 1999, considera l'incapacità lavorativa dell'A. totale. L'UAI, infine, incarica il SAM di una perizia, senza particolari quesiti ai medici.
Entra in Svizzera nel 1969 ed è manovale; dal 1996 è muratore. Sospende il lavoro prima parzialmente e dal 26.01.1998 definitivamente causa malattia. Attualmente percepisce IPG dalla __________.
Il campo gastroenterologico non è invalidante. Sospetti di cardiopatia sono stati esclusi. Le principali patologie sono quella psichiatrica ed ortopedica.
Patologia ortopedica
L'A. nel 1975 subisce un infortunio, con fratture del dito medio della mano ds.; residuano postumi di artrosi, ma l'A. lavora ugualmente fino al sopraggiungere dei disturbi della sfera psichiatrica. Nel 1995 la sindrome lombovertebrale porta ad una TAC lombare, risultata normale. Segue controllo del fisiatra dr. __________.
Fa' il punto sulla situazione ortopedica lo specialista dr. __________, che pone le diagnosi di cervicalgia su cervicartrosi e di lombalgia anamnestica; a sua disposizione radiografie recentissime della colonna lombare e della colonna cervicale. Egli così si esprime, concludendo il suo consulto ortopedico SAM: "La valutazione di questo caso è resa difficile dalle difficoltà riscontrate nell'anamnesi. A livello lombare, l'esame clinico non mostra limitazione funzionale o sindrome algica. A livello cervicale, invece, si trova una discreta sintomatologia dolorosa, senza una limitazione funzionale. Il bilancio radiologico mostra unicamente modifiche artrosiche a livello cervicale, mentre a livello lombare non s'evidenziano evidenti lesioni osteoarticolari. Per quanto riguarda la capacità lavorativa, dal punto di vista strettamente ortopedico ed in base al mio esame, penso che la capacità lavorativa dovrebbe raggiungere il 80%".
Patologia psichiatrica
Non riferisce malattie psichiatriche in famiglia. Di bassa scolarità, ipoevoluto, nel 1997 presenta assenze e disturbi della memoria, con depressione. Una RM nell'aprile 1997 ed un controllo neurologico della dr.ssa __________ non evidenziano una sindrome psicorganica. Nel 1998 entra in cura presso il dr. __________ per sindrome depressiva ricorrente. Successivamente passa in cura presso il dr. __________, il quale parla di depressione, caratterizzata da grave somatizzazione, che si avvia verso un'evoluzione cronica.
Fa' il punto sulla situazione psichiatrica il dr. __________, nel suo consulto SAM. Egli ha provveduto pure ad alcune investigazioni psicodiagnostiche, necessarie per chiarire un po' meglio questo soggetto, sicuramente difficile da depistare. Rimando dunque, per la discussione psichiatrica, all'esaustivo consulto SAM del dr. __________. Egli parla di concentrazione povera, di alterazioni delle facoltà mnemoniche, sia di fissazione, sia d'evocazione. Il corso del pensiero è rallentato, ristretto, inibito e non vi sono segni d'incoerenza. Non vi sono, sempre secondo il dr. __________, alterazioni deliranti o disturbi percettivi. Durante il colloquio l'A. stabilisce un contatto da considerare diminuito; è poco collaborante, si ha l'impressione che accentui anche in modo un po' grossolano le sue perdite di memoria. Il dr. __________ così conclude il suo consulto sulla base anche dei tests da lui eseguiti". Si può concludere che sussista effettivamente una problematica psichiatrica invalidante. Le varie investigazioni psicodiagnostiche, però, non hanno messo in evidenza risultati contrastanti sulle sue reali competenze. Anche l'impressione clinica dell'A. non è tale da indurmi a pensare ad una patologia così grave. Tenuto conto che l'A. ha sempre svolto mansioni lavorative relativamente semplici e che la sua patologia ha richiesto interventi non solo ambulatoriali, ma anche stazionari, ritengo giustificato un riconoscimento d'incapacità lavorativa nella misura di almeno il 60%. In effetti, egli presenta deficits che si mostrano costanti nelle varie investigazioni, soprattutto a livello d'orientamento e di comprensione ‑ concentrazione. Comunque, per mansioni semplici d'ausiliario, una competenza lavorativa del 40% è del tutto giustificata, soprattutto se l'attività lavorativa può essere effettuata in un ambiente comprensivo e sostenitivo ("molte altre persone, con deficits mnemonici concentrativi e cognitivi similari, svolgono attività ausiliarie in modo del tutto soddisfacente")".
H VALUTAZIONE MEDICO‑TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE CAPACITA' LAVORATIVA
L'A. è incapace al lavoro nella misura del 60% a partire dal 1.0 1. 1998 fino ad ora e continua.
Alle domande posteci nell'incarico peritale così possiamo rispondere:
Vedasi capitoli A. 1 e A.2.
Vedasi capitolo A.3.
Vedasi capitoli C, D ed E.
Vedasi capitolo F.
‑ Quando la capacità di lavoro ha subìto una riduzione pari
almeno al 25 percento?
‑ Quali sviluppi ha subìto da allora la capacità di lavoro?
‑ Quali ulteriori sviluppi ci si deve probabilmente attendere?
L'A. presenta, nelle professioni di manovale e di muratore, una totale capacità lavorativa fino al 31.12.1997.
Dal 1.01.1998, fino ad ora e continua, egli presenta un'incapacità lavorativa globale del 60%, fino ad ora e continua.
L'ideale sarebbe d'impiegarlo nella residua capacità lavorativa del 40% in mansioni non impegnative da un punto di vista intellettivo e mnemonico.
La presenta residua capacità lavorativa del 40% non è migliorabile con una riformazione professionale od in altro modo
Nessuna."
2.5. Alla luce di quanto precede e dopo attento esame della documentazione in atti, questo TCA non ritiene che al momento attuale il ricorrente possa reperire e mantenere un'occupazione adeguata che gli permetta di conseguire un reddito apprezzabile ai fini dell'art. 28 LAI.
In effetti, sulla base della refertazione medica agli atti, è da ritenere siccome dimostrato con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali che l'assicurato presenta una capacità al lavoro del 40% in attività semplici di ausiliario, da svolgersi unicamente in un ambito lavorativo comprensivo nel quale egli sia sostenuto nel superamento dei suoi deficits mnemonici, di comprensione e di concentrazione.
Di conseguenza, a causa della natura delle affezioni evidenziate dalla refertazione specialistica agli atti, a mente di questo TCA l'assicurato non può essere ritenuto in grado di poter mettere a profitto, in un mercato del lavoro equilibrato, la sua residua capacità lavorativa, le opportunità di reperimento di un'attività professionale nel senso sopra descritto non possono in concreto che essere considerate eccezionali.
La decisione impugnata deve pertanto essere annullata ed all'insorgente deve riconosciuta una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1° gennaio 1999.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ Di conseguenza la decisione impugnata é annullata.
2.- Al ricorrente viene riconosciuta una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1° gennaio 1999.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L'UAI verserà al ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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