AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.71
Data decisione, Autorità: 15.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00071
RG/sc
Lugano 15 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 31 maggio 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 13 giugno 1995, cresciuta in giudicato, l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha respinto la richiesta di rendita presentata da __________, casalinga, non raggiungendo l'invalidità il minimo previsto dalla LAI (doc. AI _).
1.2. Con istanza 24 marzo 2000 l'assicurata ha rinnovato la sua richiesta, adducendo un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI _).
1.3. Con decisione 31 maggio 2000 l'UAI non è entrato in merito della stessa motivando:
" Con decisione del 13.6.1995 è stata respinta la domanda intesa all'ottenimento di una rendita d'invalidità.
Un nuovo esame di una domanda sullo stesso oggetto è possibile solo quando è reso verosimile che la situazione si è modificata in modo sostanziale. Ciò non si avvera nell'evenienza concreta.
Dalla nuova domanda non si evince alcun nuovo elemento che comprovi l'avvenuto peggioramento allo stato di salute dell'assicurata." (Doc. AI _)
1.4. Contro la decisione di non entrata in materia è tempestivamente insorta l'assicurata tramite la dr.ssa __________ facendo valere che:
" A nome e per conto della mia paziente, la signora __________ faccio formalmente opposizione alla decisione dell'assicurazione federale per l'invalidità che respinge la richiesta intesa ad ottenere una rendita.
Opposizione approvata e sostenuta pure dalla Dr.ssa __________ specialista in reumatologia che da anni segue la paziente.
Sono quindi del parere che bisogna accettare la richiesta di una rendita di invalidità, prendendo in esame i numerosi atti a disposizione e valutando la clinica attuale." (Doc. _)
1.5. Con risposta di causa 10 agosto 2000 l'UAI ha chiesto la reiezione del gravame, osservando:
" con riferimento al ricorso in oggetto, osserviamo che, per quanto attiene all'attività salariata, la sua interruzione definitiva è avvenuta a causa della seconda gravidanza e non per motivi di salute, come risulta dal questionario per il datore di lavoro di cui all'allegato 6, mentre, per quanto riguarda l'attività di casalinga, dall'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica, di cui allegati 8 e 9, emerge un grado di invalidità massimo pari al 26%, largamente insufficiente per poter accedere alle prestazioni pecuniarie dell'AI.
Nell'ambito della procedura di revisione, l'UAI ha verificato se fosse intervenuto, nel frattempo, un cambiamento determinante dello stato di salute o della capacità di guadagno tale da causare una modificazione del diritto alle prestazioni, secondo il combinato disposto degli articoli 41 LAI e 88 a OAI.
Tale circostanza, tuttavia, non si è verificata nel caso di specie, come risulta, in particolare, della risposta all'UAI della Dr.ssa __________, datata 25.05.2000 (cfr. all. _), dalla quale emerge chiaramente che la situazione viene considerata "quasi" invalidante (non essendo quindi tale in misura determinante), mancando del tutto, nonostante l'esplicita richiesta dell'UAI in tal senso, la descrizione dei fattori inabilitanti specifici che avrebbero potuto costituire motivo di invalidità.
La descrizione generica contenuta nella certificazione citata conferma quindi la sostanziale stabilità dello stato di salute e del quadro inabilitante, così come era già stato valutato nella precedente istruttoria." (Doc. _)
1.6. Con scritto 21 agosto 2000 la rappresentante dell'assicurata ha presentato ulteriori osservazioni producendo della documentazione medica (VII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Ove la rendita è stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto quando il grado d'invalidità risulti modificato in misura rilevante (art. 87 questi cpv. 3 e 4 OAI).
Questa regolamentazione deve essere applicata anche quando, in precedenza, la rendita era stata rifiutata per assenza d'invalidità (RCC 1983 pag. 492 consid. 1c).
La ratio dell'art. 87 cpv. 4 OAI è quella di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una decisione cresciuta in giudicato (RCC 1992 pag. 99 consid. 4b, RCC 1985 pag. 335 consid. 2c, RCC 1984 pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389 consid. 2a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c, RCC 1971 pag. 494 consid. 2 in fine, RCC 1966 pag. 264-265).
Se l'assicurato non rende attendibile che la sua invalidità si è modificata in modo tale da influire sul diritto alla rendita, la nuova domanda è dichiarata irricevibile, nel senso che la Cassa emana una decisione di non entrata in materia (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a).
Se l'assicurato interpone ricorso, il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (RCC 1991 pag. 270 consid. 1a, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b).
2.3. Se l'assicurato rende attendibile la modifica l'amministrazione deve entrare nel merito della nuova richiesta ed esaminare materialmente se la modifica è effettivamente intervenuta (RCC 1984 pag. 366 consid. 3, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b; Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 270; Fonjallaz, Invalidité et révision des rentes d'invalidité, pag. 114).
In quest'evenienza la Cassa deve procedere in modo analogo alla procedura applicabile in caso di revisione secondo l'art. 41 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a).
Se l'amministrazione constata che il grado di invalidità non si è modificato dalla precedente decisione cresciuta in giudicato, essa rigetta la nuova domanda. Nella circostanza opposta l'amministrazione esamina se la modifica intervenuta è tale da ammettere questa volta un'invalidità pensionabile ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI (RCC 1992 pag. 98 consid. 3a, RCC 1983 pag. 492 consid. 1c, RCC 1983 pag. 389 consid. 2b).
2.4. Analogicamente alla procedura di revisione, per esaminare materialmente una nuova richiesta di rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una notevole modificazione, tale da influire in modo diverso sulla perdita di guadagno.
D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto vista in astratto, ma piuttosto in rapporto all'art. 28 cpv. 1 LAI che prevede l'assegnazione di un quarto di rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 40%, una mezza rendita quando il grado d'invalidità è di almeno il 50% e una rendita intera quando l'invalidità raggiunge almeno il 66 2/3%.
Comunque una revisione della rendita è possibile unicamente se, da quando è stata resa la decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987, pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
2.5. Nel caso in esame, avendo l'UAI emanato una decisione di non entrata in materia, unico punto di giudizio è quello a sapere se l'amministrazione ha rifiutato a buon diritto di esaminare il merito della richiesta.
Nel corso della procedura amministrativa relativa alla domanda oggetto del presente gravame, con certificato medico 18 aprile 2000 la dr.ssa __________, medico generalista, ha attestato:
" (…)
Se le patologie che compromettono lo stato di salute della signora __________ sono sostanzialmente invariate ben diversa è la situazione clinica attuale con una netta progressione della malattia, in particolar modo della malattia reumatica.
Ribadisco quindi l'intenzione di non accettare la vostra decisione ma quanto meno accettare di voler verificare l'evoluzione della malattia e lo stato clinico attuale della paziente." (Doc. AI _)
(La sottolineatura è del redattore)
Con successivo certificato 25 magio 2000 la medesima sanitaria ha osservato:
" (…)
del 10.5.00 nei termini concessi e confermo che da oltre un anno la paziente sopracitata presenta in maniera molto più frequente delle esacerbazioni dell'asma cronica con importante dispnea, che necessitano oltre la cura medicamentosa di base frequenti somministrazioni di cortisonici per bocca.
La patologia preponderante rimane la malattia infiammatoria cronica a livello articolare con coinvolgimento delle piccole e delle grandi articolazioni ma soprattutto da un anno dall'articolazione dell'anca sinistra e delle caviglie in seguito a sinoviti e formazioni cistiche che procurano dolori persistenti in posizione eretta e soprattutto alla deambulazione. La patologia algica articolare è progressiva da circa un anno, obbliga la paziente ad assunzione regolare giornaliera di antalgici e antiinfiammatori. Malgrado la terapia la situazione clinica attuale incide in maniera preponderante sulla normale attività di casalinga e di madre, a tal punto da essere quasi invalidante. (…)" (Doc. AI _) (La sottolineatura è del redattore)
Con rapporto 15 giugno prodotto nelle more della presente procedura, la dr. essa __________, ha dal canto suo evidenziato:
" Conosco la paziente dal 1994, abbiamo sempre discusso di una poliartrite o una collagenosi con sinoviti recidivanti e anticorpi antinucleari positivi.
Ultimamente peggiorando della situazione soprattutto della caviglia destra dove è stata confermata anche una capsulosinovialite reattiva nell'ambito di un'artrite. Lo stato clinico mostra una sinovite alle due caviglie, meno del polso destro e nel gomito sinistro. Sinovite presente anche alle due ginocchia con riduzione della motilità delle anche bilaterali.
Esami del sangue: (vedi copie allegate).
Conclusione:
Si tratta di una polisinovite probabilmente su base di una collagenosi ancora non ben definita.
La paziente è peggiorata dal punto di vista delle sinoviti al 1994 con motilità delle articolazioni ridotta anche se per il momento è sotto terapia di cortisone perorale.
Senz'altro è da discutere una terapia di base, cosa che volevo fare tranquillamente con la paziente. Vista la sofferenza probabilmente entra in considerazione la terapia di Methotrexat."(Doc. _)
(La sottolineatura è del redattore)
Infine, con scritto 21 agosto all'attenzione del TCA la dr.ssa __________, precisando quanto esposto nell'atto ricorsuale, ha in particolare sottolineato come:
" (…)
Dai documenti allegati risulta che la paziente era asintomatica per quanto concerne l'artrite reumatoide. (Vedi rapporto Ospedale __________ novembre 1994).Nel 1997 viene operata dal Dottor __________ per sinovite del ginocchio destro con versamenti recidivanti (vedi rapporto allegato del 14.5.97) allora si era eseguita una risonanza magnetica del ginocchio ed una scintigrafia ossea di cui allego la copia, importante per il raffronto odierno.
Dall'inizio del 1999 la paziente presenta importanti e continui dolori che coinvolgono la caviglia sinistra per cui viene più volte visitata dagli specialisti che l'hanno in cura Dottoressa __________ e Dottor __________ che propongono un intervento chirurgico per l'importante cisti sinoviale a livello della caviglia sinistra (i documenti sono in possesso della Dottoressa __________).
Dal mese di marzo 2000 la signora __________ presenta una sintomatologia algica importante alla caviglia destra che si assomma ai dolori della contro parte, sintomatologia costante in posizione eretta che ne impedisce la normale deambulazione e la posizione eretta per un breve periodo.
Gli ultimi accertamenti dimostrano che anche a livello della caviglia destra vi è una capsulosinovite acuta (vedi risonanza magnetica del 26.4.2000 e scintigrafia ossea del 27.5.99).
Concludendo, come ben esposto dalla reumatologa Dottoressa __________ in data 15.6.2000 (vedi allegato) la signora __________ presenta un peggioramento della poliartrite reumatica con coinvolgimento delle due caviglie, peggioramento che ha necessitato l'inizio di una terapia specialistica medicamentosa con Salazopirin.
La patologia sopraesposta in concomitanza con la patologia asmatica pregiudica in modo importante l'attività di casalinga: attività che ritengo limitata oltre il 50%. (…)" (Doc. _)
(La sottolineatura è del redattore)
Alla luce di quanto precede, a mente di questo TCA, sulla base della citata documentazione medica, è da ritenere siccome dimostrato con il grado di certezza richiesto nel campo delle assicurazioni sociali (cfr. SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss; DTF 121 V 208 consid. 6a; RAMI 1994 pag. 210/211) che rispetto alla situazione presente al momento dell'emanazione della precedente decisione, le condizioni di salute dell'assicurata hanno subito un peggioramento (cfr. consid. 2.5) tale da giustificare un esame materiale della nuova domanda da parte dell'amministrazione. Del resto, in base alla documentazione medica prodotta pendente lite, con osservazioni 16 febbraio 2001 (XI) l'UAI stesso ha riconosciuto la necessità di procedere ad un approfondito accertamento della fattispecie.
Ne consegue che gli atti devono essere ritrasmessi all'amministrazione perché entri nel merito della nuova richiesta di prestazioni ed esamini se la modifica di circostanze ritenuta attendibile in questa sede è effettivamente avvenuta ed in che misura essa incide sulla capacità al guadagno dell'assicurata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ Di conseguenza la decisione impugnata è annullata.
2.- Gli atti vengono ritrasmessi all'UAI perché entri nel merito della richiesta di prestazioni del 24 marzo 2000.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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