AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.38
Data decisione, Autorità: 15.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00038
BS/sc
Lugano 15 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 aprile 2000 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 13 marzo 2000 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nato nel 1963, meccanico, nel giorno dell'inaugurazione del sua officina (__________1995) è stato vittima di un infortunio. In data 9 settembre 1996 ha presentato una richiesta volta alla concessione di prestazioni AI per adulti.
Dopo esser stato sottoposto a numerosi trattamenti medici, il 2 novembre 1998, d'intesa con l'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) ha iniziato una riqualifica professionale quale commesso di vendita di pezzi di ricambio, subito interrotta a causa del peggioramento del suo stato di salute.
1.2. Con una prima decisione del 1° marzo 1999 (doc. AI _) l'UAI ha fissato un'incapacità al guadagno al 27% negando così il diritto alla rendita. Il ricorso contro questa decisione è stato poi stralciato dal TCA in data 16 giugno 1999 (doc. AI _) a seguito del ritiro da parte dell'assicurato, d'intesa con l'UAI (doc. _), per permettere all'amministrazione di procedere ad ulteriori accertamenti medici resi necessari dal peggioramento dello stato di salute.
1.3. Con decisione 13 marzo 2000 (doc. AI _) l'UAI, annullando e sostituendo la precedente pronunzia 20 gennaio 2000 (doc. _), ha dunque riconosciuto un quarto di rendita dal 1° giugno 1999 e una mezza rendita dal 1° novembre 1999 (doc.AI _) sulla base delle seguenti motivazioni:
" (…)
Dalla documentazione medica ed economica agli atti risulta quanto segue.
L'assicurato, fino al 15.11.1998, ha presentato un'incapacità del 25% nello svolgere attività leggere e avrebbe pertanto potuto conseguire un reddito pari a fr. 26'150.-- annui (dati 1994). Confrontando tale reddito pari a fr. 26'150.-- annui (dati 1994). Confrontando tale reddito con quanto esigibile se non fosse insorto il danno alla salute (fr. 36'000.-- nel 1994) si determina un grado AI del 27%.
Dal 16.11.1998 fa invece stato un'incapacità del 50% in attività leggere. La capacità di guadagno residua permette pertanto di conseguire fr. 17'500.-- annui, i quali, confrontati con il reddito esigibile senza il danno alla salute precedentemente indicato, determinano un grado AI del 51%.
Secondo il calcolo della media retrospettiva sorge quindi il diritto ad un quarto di rendita AI dal 1.6.1999 (5 mesi al 27% e 7 mesi al 51%) e ad una mezza rendita AI dal 1.11.1999 (dopo un anno di attesa).
Per quanto riguarda il reddito contestato di fr. 36'000.-- abbiamo preso contatto con l'ufficio tassazione di __________; si rileva che tale importo è già superiore al reddito medio di aziende analoghe a quella avviata dal signor __________ nella stessa regione.
Per quanto riguarda invece il peggioramento dello stato di salute dichiarato con lettera del 28.1.2000, lo stesso sarà oggetto di decisione separata dopo l'ottenimento delle informazioni mediche richieste." (Doc. _)
1.4. Con tempestivo ricorso __________ i, per il tramite del suo legale, ha postulato il riconoscimento di una rendita intera AI. Sostanzialmente egli rimprovera alla Cassa di non aver considerato un peggioramento del suo stato di salute segnalato all'UAI con scritto 28 gennaio 2000 (doc. AI _), che renderebbe nulla la sua capacità di guadagno residua. Inoltre egli contesta il reddito da valido posto come base del calcolo dell'incapacità al guadagno, poiché:
" (…)
In primo luogo poiché non è dimostrato che aziende analoghe a quelle del ricorrente guadagnino solamente fr. 36'000.-- annui. Inoltre visto che l'attività del ricorrente era agli inizi, si deve tener conto dello sviluppo probabile dell'azienda, ritenendo tutte le condizioni del caso favorevoli ad un aumento della redditività.
Secondariamente si contesta la tassazione quale base di calcolo: si deve considerare il reddito lordo conseguibile e non solamente il reddito imponibile per la tassazione e con il quale in tutta evidenza non si può vivere.
Fatte queste premesse il reddito che il ricorrente avrebbe conseguito senza l'intervento della sua invalidità ammonta ad almeno il doppio. (…)" (Doc. _, pag. 7)
1.5. Mediante risposta 10 maggio 2000 l'UAI propone di respingere il gravame, osservando che:
" (…)
Questo si è reso necessario in quanto appariva verosimile che i nuovi accertamenti dovessero comportare un tempo di attesa non brevissimo. (…)" (Doc. _, pto. 1 pag. 2)
Venendo alla seconda contestazione, l'amministrazione ha rilevato quanto segue:
" (…)
Per quanto attiene alla critica riguardante il calcolo del reddito ipotetico, trattandosi di un indipendente, l'UAI ha considerato molteplici fattori, confrontando il reddito risultante dalla dichiarazione fiscale dell'assicurato con il valore generale attribuito dall'ufficio di tassazione per le attività simili esercitate nella medesima zona.
Questo tipo di raffronto consente di tener conto, in misura ponderata, dell'effettivo valore economico ottenuto dall'assicurato nel corso della propria precedente attività e dei valori medi ottenuti da altri operatori nel medesimo campo professionale, evitandosi così l'eccessiva univocità del rifarsi esclusivamente ad un'unica fonte reddituale.
Come risulta dalla nota del 22.11.1999 (cfr. all. _), il reddito comunicato dall'ufficio di tassazione di __________, pari a fr. 18'000.-- annui, è più basso rispetto a quello dichiarato dall'assicurato nel 1994 (fr. 36'000.--).
L'assicurato, quindi si colloca al di sopra della media dei redditi per la categoria, essendo perciò giustificato utilizzare il valore più alto. (…)" (Doc. _, pag. 3)
1.6. Il 23 maggio 2000 l'UAI ha trasmesso al TCA della documentazione medica inviata dall'assicurato il 14 aprile 2000 (doc. _).
1.7. Con scritto 30 maggio 2000 l'assicurato ha introdotto i mezzi di prova da assumere pendente causa. Mediante un'istanza del medesimo giorno __________ ha chiesto la sospensione della causa e di invitare l'UAI a decidere sull'incidenza del peggioramento dello stato di salute.
In risposta, il 21 giugno 2000 l'UAI ha osservato che:
" (…)
L'UAI, una volta accortosi dell'errore, dopo aver richiesto gli atti medici in questione, ha provveduto a trasmetterli all'organo giudicante proprio in quanto la causa era già stata ad esso devoluta.
Scusandoci per l'errore, vorremmo precisare che l'assicurato non verrebbe comunque privato del suo diritto di essere sentito, che verrebbe realizzato nella procedura giudiziaria anziché in quella amministrativa, con identiche garanzie, fra le quali la possibilità di presentare aggiornamenti sullo stato di salute.
A nostro avviso, pertanto, il disguido citato può essere rapidamente sanato senza alcun pregiudizio per l'assicurato, anche nel caso in cui l'esame sul peggioramento venga effettuato dall'organo giudicante." (Doc. _)
Infine, con ordinanza 27 giugno 2000 il Giudice delegato ha deciso di non sospendere la procedura (doc. _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è l'assegnazione a __________ di una rendita d'invalidità intera.
Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
congenita, malattia o infortunio, e
Affinché il caso possa essere sottoposto all’AI, occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
2.3. La misura dell'incapacità lucrativa è determinata da criteri oggettivi e meglio dalla perdita che l'assicurato subisce (o subirebbe) in condizioni normali di mercato del lavoro, ritenuto ch'egli utilizzi, nella misura che da lui si può ragionevolmente pretendere, la residua forza di lavoro.
Infatti l'art. 28 cpv. 2 LAI prevede che:
" l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido"
(metodo ordinario di calcolo dell’incapacità di guadagno; cfr. SVR 1996 IV Nr. 74 e giurisprudenza citata).
Ne consegue che l'incapacità di guadagno non sempre corrisponde alla perdita di guadagno effettiva. Infatti, bisogna tener conto, nel calcolo dell'incapacità di guadagno, dell'eventuale circostanza che l'assicurato sfrutti in misura minore di quanto gli sia possibile la capacità lavorativa residua oppure anche della circostanza opposta.
Va altresì rilevato che, secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (art. 28 cpv. 2 LAI).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.4. Generalmente, per le persone attive il calcolo della rendita è eseguito meditante il metodo ordinario basato sul raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.3). La giurisprudenza permette tuttavia, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, che la graduazione dell’invalidità avvenga eccezionalmente secondo il metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, che un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (cfr. AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, J. L., Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (AHI praxis 1998 p. 120; Valterio, Droit et pratique de l’assurance invalidité, Losanna 1985, p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; AHI praxis 1998 p. 121 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; AHI praxis 1998 p. 120; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 104 V 138; ZAK 1987 p. 260s. consid. 2a; DTF 105 V 151). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (AHI praxis 1998 p. 120 consid. 1.a).
2.5. Orbene, dagli atti di causa risulta che l'assicurato ha esercitato la professione di meccanico fino a marzo 1995 percependo un salario annuo di fr. 36'000.-- (doc. AI _). Nel mese di agosto 1995 ha iniziato l'attività in proprio di meccanico e venditore d'auto, subendo il 7 del medesimo mese l'infortunio ricordato. Dopo di che egli ha cessato la propria attività indipendente (cfr. dichiarazione fiscale 1997/98 anni di computo 1995 e 1996).
Secondo la giurisprudenza se l’interessato cessa la propria attività indipendente, si può rinunciare all’applicazione del metodo straordinario di calcolo dell’invalidità. In tal caso infatti il raffronto delle mansioni svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute non è più possibile (RAMI 1995 p. 106ss). Ne consegue che, per il calcolo dell'invalidità fa stato il metodo ordinario riportato al consid. 2.3.
2.6. Dopo esser stato sottoposto a numerosi trattamenti medici, __________ è stato visitato dal dr. med. __________, specialista in reumatologia. Il 6 aprile 1998 il sanitario ha steso il proprio referto (doc. AI _), diagnosticando una sindrome lombo- vertebrale cronica post-traumatica con spondilosi L5/S1 spondilolitesi di grado 1 e discopatia L5/S1. In merito al grado d'incapacità lavorativa nella attività svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute, il perito ha rimarcato quanto segue:
" (…)
quando la capacità di lavoro ha subito un riduzione pari almeno al 25%: dall'agosto 1995.
quali sviluppi ha subito da allora la capacità di lavoro: inabilità lavorativa al 75% dal 07.08.al 05.11.1995, al 50% dal 06.11.1995 al 01.01.1996 e al 75% dal 15.01.1996 a tuttora.
quali ulteriori sviluppi ci si deve probabilmente attendere: l'inabilità lavorativa, come attestata finora, del 75% per quanto riguarda la sua professione di meccanico d'auto e proprietario di un garage, risulta con ogni probabilità definitiva, e non potrebbe verosimilmente essere migliorata neppure con un intervento di stabilizzazione di L5/S1, per quanto riguarda le attività di meccanico. (…)" (Doc. AI _, pag. 7)
Escludendo l'adozione di provvedimenti sanitari, in merito a provvedimenti professionali, il dr. med. __________ ha comunque rilevato che:
" (…)
consigliando infine, quale mezzo ausiliario, un corsetto lombare.
2.7. Il 2 novembre 1998, d'intesa con l'UAI, l'assicurato ha iniziato una riqualifica professionale quale commesso di vendita di pezzi di ricambio. Tale provvedimento è stato interrotto dopo pochi giorni a causa del suo stato di salute e non è stato più ripreso. Sulla base della perizia del dr. med. __________ e del rapporto della Consulente per l'integrazione professionale (doc. AI _), con decisione 1° marzo 1999 l'amministrazione ha quindi respinto la domanda AI. A seguito della documentazione medica prodotta dall'assicurato nel proprio ricorso (doc. AI _), d'intesa con l'UAI, il gravame è stato ritirato in modo da permettere all'amministrazione di accertare tempestivamente l'incidenza sull'esigibilità di una capacità lavorativa dovuta dal peggioramento dello stato di salute.
2.8. Nuovamente interpellato, nella perizia del 6 ottobre 1999 (doc. AI _) il dr. med. __________, confermando la diagnosi precedentemente fatta, ha accertato altre affezioni, ossia:
" (…)
PSH dx con instabilità ventro-craniale e sospetta di sindrome d'attrito sottoacromiale.
Rachialgie diffuse secondarie, verosimilmente nel quadro di un'estensione fibrositica secondaria.
Ipertensione arteriosa trattata (…)" (Doc. AI _, pag. 6)
derivanti da un peggioramento dei dolori della schiena (non solo lombari ma estesi anche a tutto il rachide) accusati dall'assicurato. In merito, il perito ha infatti accertato che:
" (…)
Il peggioramento descritto dal sig. __________ coincide con le constatazioni oggettive per quanto riguarda la discopatia L5/S1 e la spalla dx (instabilità ventrale con sospetta lesione delle strutture ventrali). D'altra parte l'estensione delle algie a tutto il rachide ed il suo sentirsi "malato di nervi e molto nervoso" evocano una problematica funzionale d'accompagnamento, con conseguente abbassamento del soglia dolorosa.
In effetti durante il periodo riabilitativo stazionario presso la Clinica di __________ (01.03. - 27.03.1999) si documenta un buon miglioramento soggettivo e oggettivo all'uscita.
Rispetto a quanto descritto nel rapporto d'uscita di questa degenza si deve purtroppo constatare un peggioramento importante sia dei dolori che delle mobilità lombare. (…)" (Doc. AI _, pag. 7)
Riguardo al grado di capacità lavorativa esigibile, il dr. med. __________ ha scritto quanto segue:
" (…)
Sulla base della precedente perizia del 03.04.98 il sig. __________ era stato dichiarato inabile al lavoro nella misura del 75% nella sua professione di meccanico d'auto e proprietario di un garage, nonché del 25% per attività di tipo leggero. Dal 16.11.98 è attestata un'inabilità lavorativa al 100% a tuttora.
Sulla base delle constatazioni sopraelencate l'incapacità lavorativa per quanto riguarda la professione di garagista rimane invariata. Per quanto riguarda un'attività leggera generica il grado d'incapacità è attualmente del 50%. Non sono esigibili quelle attività che necessitano di dover sollevare o spostare pesi superiori a 10 - (15) kg. ripetute flessioni o torsioni lombari o posizioni ergonomiche sfavorevoli, posizione eretta e seduta prolungata senza aver la possibilità di muoversi, lavori ripetitivi o di forza con l'arto superiore dx (in particolare sopra l'orizzontale). (…)" (Doc. AI _, pag. 7)
Il sanitario ha anche escluso provvedimenti d'integrazione.
Prendendo le conclusioni del perito e dopo aver esperito accertamenti economici, con decisione 20 gennaio 2000, l'UAI ha riconosciuto all'assicurato un quarto di rendita dal 1° giugno 1999 e una mezza rendita dal 1° novembre 1999 (doc. AI _), riconfermandosi nella propria proposta di decisione (doc. AI _).
Questa decisione è stata nuovamente annullata è sostituita da quelle oggetto del presente procedimento (doc.AI _), poiché l'amministrazione non si era espressa in merito alla contestazione sul reddito da valido.
2.9. Con il gravame che ci concerne, l'assicurato non contesta le conclusioni della seconda perizia del dr. med. __________. Piuttosto egli ritiene che l'amministrazione non abbia considerato il peggioramento di salute segnalato il 28 gennaio 2000. In merito l'UAI ha rilevato che il peggioramento verrà valutato e deciso con una separata decisione.
Innanzitutto deve essere precisato che, per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità delle decisioni impugnate in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui esse sono state rese. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate). Dal punto di vista temporale, nel caso in esame, per la valutazione dell'incapacità al guadagno fa stato la situazione vigente al momento della decisione contestata, ossia il 13 marzo 2000. Orbene, con lettera 28 gennaio 2000 l'assicurato ha trasmesso all'UAI un certificato del medico curante dr. med. __________ con cui prescriveva un ciclo di fisioterapia stazionaria a causa di "una ricaduta con rigidità della muscolatura paravertrebale e con blocco del movimento dell'intera regione lombare" (doc. AI _). Interpellato dall'UAI, con scritto 15 maggio 2000 il citato sanitario ha precisato che:
" Il paziente in data 13.01.2000 ha riaccusato una sintomatologia lombalgica acuta a livello L1-2 che ha necessitato di analgetici antireumatici per circa 1 mese e fisioterapia. Tali peggioramenti sono da ricondurre alla nota situazione lombare e non sono nuove affezioni." (Doc. AI _)
Sulla base della documentazione medica presentata è dunque risultato come lo stato di salute dell'assicurato sia peggiorato almeno dal 13 gennaio 2000. Non è tuttavia dato di sapere l'incidenza di questo peggioramento sull'esigibilità del 50% in attività leggere ritenuta dal perito medico __________, per cui gli atti sono da rinviare all'UAI per valutare nuovamente il grado d'invaldità. In particolare l'amministrazione dovrà accertare se, al momento della decisione, da parte dell'assicurato può essere ancora ragionevolmente ritenuta esigibile un'attività leggera, atteso che dal 16 novembre 1998 egli è totalmente incapace al lavoro nell'attività precedente.
2.10. L'incarto deve essere ritornato all'amministrazione anche per la determinazione del reddito da invalido e questo per i seguenti motivi.
Dagli atti risulta che l'UAI si è basata sul 50% del salario annuo di fr. 35'000.-- per attività leggere per personale maschile non qualificato e questo in applicazione alla prassi del TCA allora in vigore. Tale giurisprudenza è stata ultimamente oggetto di una completa verifica da parte del TFA. In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. - riprendendo in sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A., pubblicata in DTF 126 V 75 e segg. - il TFA ha infatti giudicato non conforme alle esigenze poste dalla nuova giurisprudenza la prassi cantonale che stabiliva in fr. 35'000 il reddito conseguibile da personale maschile in attività leggere non qualificate.
Con sentenza 4 settembre 2000 in re N.R. (inc. __________) questo Tribunale, tenuto conto per la prima volta del cambiamento di prassi stabilito dal TFA, ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.-- ) per le donne.
Ne consegue che, nella misura in cui dagli accertamenti medici, di cui al considerando precedente, dovesse risultare una capacità lavorativa residua, l'UAI dovrà prendere in considerazione i redditi da attività leggere secondo la recente giurisprudenza del TFA, tenendo conto dell'eventuali riduzioni per motivi particolari.
2.11. Riguardo al reddito da valido, ossia il reddito ipotetico che l’assicurato potrebbe conseguire senza il danno alla salute, l'assicurato contesta l'importo di fr. 36'000.-- preso in considerazione dall'UAI in quanto non corrisponderebbe al reddito perseguito da aziende analoghe alla sua. Rileva inoltre che egli al momento dell'infortunio era all'inizio della sua attività aziendale per cui non era da escludere un aumento della redditività. L'UAI, invece, si è basato sui redditi di fr. 36'000.-- dichiarato dall'assicurato nel 1994 risultanti dal certificato di salario per gli anni 1993 e 1994 (doc. AI _), maggiori di quelli comunicati dall'Ufficio di tassazione di __________ relativi ad un'officina meccanica nella regione di __________ (doc. AI _).
Dal momento che il calcolo dell'invalidità deve essere effettuato secondo il metodo ordinario, occorre prendere in considerazione il reddito che l'assicurato avrebbe potuto verosimilmente conseguire senza il danno alla salute sino all'emanazione del provvedimento litigioso (in casu l'anno 2000; cfr. RCC 1991 pag. 332, RCC 1989 pag. 123, RCC 180 pag.320). A tale uopo appare corretto fare riferimento al salario percepito prima dell'insorgenza del danno alla salute - prescindendo quindi dal ricorso ai dati statistici - essendo nella specie pertinente, poiché dagli atti risulta che prima dell'insorgenza dell'invalidità l'assicurato ha svolto la propria attività lavorativa a tempo pieno e con rendimento pieno (cfr. Scheidegger, Rechtliche Rahmenbedingungen für die Verwendung von Tabellenlöhnen bei der Invaliditätsgradermittlung, in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung, St. Gallen 1999, pag. 89 e segg.; SVR 2000 IV Nr. 13), tenendo conto dell'eventuale modifica che tale salario avrebbe potuto subire sino al 2000.
Di quanto sopra l'UAI ne terrà conto nell'ambito degli accertamenti che dovranno precedere l'emanazione di una nuova decisione.
2.12. Infine, per quel che concerne l'inizio del diritto alla rendita, va ricordato che secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, il diritto alla rendita nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media. Di regola il periodo di carenza incomincia non appena l'assicurato subisce una diminuzione sensibile del suo rendimento nella professione esercitata sino a quel momento ed il termine può cominciare a decorrere anche quando l'assicurato non subisce alcuna perdita di guadagno o non esercita alcuna attività lucrativa (cfr. DTF 105 V 159; RCC 1979 p. 281; RCC 1970 p. 402). Una diminuzione della capacità di lavoro del 20% soddisfa già la nozione legale (Pratique VSI 1998 pag. 126).
Alla scadenza del termine di 360 giorni l'assicurato deve presentare un'incapacità - questa volta - di guadagno del 40% almeno, che verrà definita secondo i disposti dell'art. 28 LAI.
L'ammontare della rendita che verrà versata dipende dal grado d'incapacità di lavoro durante il periodo di carenza e di quello dell'incapacità di guadagno residua dopo i 360 giorni. Di conseguenza una rendita intera potrà essere riconosciuta solo se l'incapacità media di lavoro durante l'anno di carenza è stata di due terzi almeno e se in seguito sussiste un'incapacità di guadagno di perlomeno pari grado (RCC 1980 p. 263). Pertanto se l'incapacità media di lavoro è stata del 60% durante 360 giorni, l'assicurato non avrà diritto per cominciare che ad una mezza rendita anche se allo scadere del termine la sua incapacità di guadagno supera i due terzi. Inversamente, se dopo 360 giorni di incapacità media di lavoro di oltre due terzi l'incapacità di guadagno è scesa al 60%, l'assicurato avrà diritto unicamente ad una mezza rendita d'invalidità (Valterio, op. cit. pag. 222s, Pratique VSI 1998 pag. 126-127).
Dalla lettura della decisione impugnata, nonché dalla nota interna dell'UAI (doc. AI _), risulta che l'amministrazione ha effettuato il calcolo retrospettivo in base all'incapacità al guadagno. Invece, come detto poc'anzi, il termine di carenza è riferito all'incapacità lavorativa media che deve essere di almeno del 20% per 360 giorni, dopo di che verrà esaminato se vi è un'invalidità di almeno del 40% per potere riconoscere delle prestazioni assicurative. Di questa circostanza ne terrà conto l'UAI per l'emanazione del nuovo giudizio, dopo aver espletato gli accertamenti di cui ai considerandi precedenti.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto ai sensi dei considerandi. § Le decisioni 13 marzo 2000 sono annullate
2.- Gli atti sono da rinviare all'UAI per gli accertamenti e le incombenze descritte nei considerandi di diritto.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'UAI verserà all'assicurato fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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