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Numero d'incarto: 32.2000.125
Data decisione, Autorità: 12.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00125
RG/sc
Lugano 12 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 13 dicembre 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
che __________, domiciliato a Cevio, in data 11 novembre 2000 per il tramite della moglie ha presentato istanza all'Ufficio assicurazione invalidità tendente all’erogazione di un assegno per grandi invalidi in ambito AVS;
che con decisione 13 dicembre 2000, l’Ufficio assicurazione invalidità (UAI) - confermando la proposta di decisione 20 novembre 2000 - ha respinto l'istanza, non essendo ancora trascorso il termine di carenza di un anno durante il quale deve essere accertata la presenza di impedimenti fisici giustificanti il riconoscimento dell'assegno richiesto;
che con il presente tempestivo gravame l'assicurato contesta la fondatezza dell'atto impugnato riconfermando la richiesta volta all'ottenimento di una assegno per grande invalido (I);
che con risposta 1 marzo 2001 l’UAI ha proposto di respingere l'impugnativa e di confermare la querelata decisione (III);
che con ulteriori osservazioni 7 marzo 2001 l'assicurato ha riconfermato la propria domanda di giudizio riproponendo in sostanza gli argomenti sviluppati nel ricorso (V);
che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99);
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LAI, nel tenore in vigore dal 1 gennaio 1997;
" gli assicurati con domicilio e dimora abituale in Svizzera, se sono grandi invalidi e non spetta loro l'assegno relativo secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni o secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare, hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi.
L'assegno è versato, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello in cui l'assicurato compie i 18 anni e, al più tardi, sino alla fine del mese in cui una persona assicurata ha chiesto la rendita anticipata, giusta l'articolo 40 capoverso 1 della legge sull'AVS, oppure del mese in cui essa raggiunge l'età del pensionamento. L'articolo 43bis della legge sull'AVS rimane applicabile."
Per l'art. 43 bis LAVS inoltre
" 1Hanno diritto all'assegno per grandi invalidi i beneficiari di rendite di vecchiaia o di prestazioni complementari con domicilio e dimora abituale in Svizzera, che presentano un'invalidità di grado elevato o medio e non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi, giusta la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni o la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare. La rendita di vecchiaia anticipata è parificata al godimento di una rendita di vecchiaia.
2Il diritto all'assegno per grandi invalidi sorge il primo giorno del mese in cui tutte le condizioni sono soddisfatte, ma al più presto dal momento in cui l'assicurato fu grande invalido di grado elevato o medio per un anno intero, senza interruzione. Esso si estingue alla fine del mese nel quale le condizioni di cui al capoverso 1 non sono più adempiute.
3L'assegno per grandi invalidi di grado elevato ammonta all'80 per cento, quello per grandi invalidi di grado medio al 50 per cento dell'importo minimo della rendita di vecchiaia previsto dall'articolo 34 capoverso 5.
4Il grande invalido, beneficiario di un assegno dell'assicurazione per l'invalidità fino alla fine del mese in cui ha raggiunto l'età di pensionamento, riceve un assegno per lo meno uguale a quello ricevuto fino ad allora.
4bisIl Consiglio federale può prevedere una prestazione proporzionale all'assegno per grandi invalidi dell'assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la grande invalidità sia solo in parte addebitabile a un infortunio(A).
5Le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (art. 42 LAI) sono applicabili, per analogia, alla nozione e alla valutazione della grande invalidità. Spetta agli uffici per l'assicurazione invalidità(90) di determinare, per le casse di compensazione, il grado della grande invalidità. Il Consiglio federale può prolungare prescrizioni complementari(C)."
L'art. 63 cpv. 1 lett. b LAVS, infine, precisa che uno dei compiti
che incombe alla Cassa di compensazione è quello di fissare gli assegni per grandi invalidi.
che in concreto dagli atti emerge che l'assicurato, nato nel 1925, al momento della richiesta dell'assegno (11 novembre 2000) beneficiava di una rendita di vecchiaia. In precedenza era stato posto al beneficio di una rendita intera AI (cfr. inc. amm.; cfr. inc. __________);
che in simili condizioni quindi, in virtù del tenore dell'art. 63 cpv. 1 lett. b e 43bis cpv. 5 LAVS, autorità competenti a statuire sul diritto all'assegno per grandi invalidi non era tanto l'Ufficio AI, a cui la Cassa doveva far capo per determinare il grado di invalidità, bensì la Cassa di compensazione, in quanto si tratta di un assegno per grandi invalidi a carico dell'AVS (U. Kieser, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherugsrecht, Zurigo 1996, p. 180 e giurisprudenza citata).
Del resto anche le direttive dell'UFAS precisano che
" l'assegno per grandi invalidi va fissato e pagato sempre dalla cassa di compensazione che versa anche la rendita o la prestazione complementare" (no. 2022);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La decisione é nulla per incompetenza dell'autorità che l'ha emessa.
2.- L'incarto è trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona per ragione di competenza.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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