AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.35
Data decisione, Autorità: 08.03.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00035
BS/RG/sc
Lugano 8 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 aprile 2000 di
__________,
rappr. Da: avv. __________,
contro
la decisione del 7 marzo 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Il 28 gennaio 1998 __________, nato nel 1963, di professione operaio generico, ha presentato una domanda all'Ufficio assicurazione invalidità (UAI) tendente all'assegnazione di prestazioni dell'AI per adulti. Egli ha cessato l'attività lucrativa nel mese di ottobre 1995, non per motivi di salute, percependo in seguito dell'indennità di disoccupazione. In relazione alla menzionata richiesta, i due medici curanti dell'assicurato Dr. med. __________ e Dr. med. __________ (entrambi medici oculistici) hanno diagnosticato, a partire dalla fine del 1997, una retinite pigmentosa bilaterale, precisando che l'attività finora esercitata non era più proponibile e che il danno alla salute è suscettibile di peggioramento (cfr. certificati medici 5 febbraio 1998 in doc. AI _).
1.2. Durante l'istruttoria l'UAI ha sottoposto l'assicurato a due perizie mediche (oculistica e reumatologica) e ad accertamenti di natura economica presso l'orientare professionale, dei quali si parlerà nei considerandi di diritto.
1.3. Con proposta di decisione 3 febbraio 2000 l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni in quanto:
" (…)
L'assicurato, che nell'attività svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute ha conseguito un reddito di Fr. 49'000.-- annui, in attività medicalmente esigibili e che non richiedono qualifiche professionali specifiche (operaio in un reparto spedizioni, operaio nel reparto confezionamento ed imballaggio nell'industria alimentare, operaio addetto al cablaggio di apparecchiature UPS (gruppi di continuità), ecc.) può realizzare un guadagno annuo variante a Fr. 35'000.-- a Fr. 42'000.--; il confronto di questi redditi porta a fissare il grado d'invalidità al 22% (media tra 29%-15%) che non dà diritto a rendita essendo inferiore al 40%." (Doc. AI _)
L'amministrazione ha anche ritenuto inapplicabili dei provvedimenti professionali in quanto non porterebbero ad un sostanziale recupero della capacità di guadagno (doc. AI _).
1.4. Con osservazioni 17 febbraio 2000 l'assicurato contesta la proposta di decisione sostenendo la piena incapacità lavorativa nelle attività proposte. In particolare egli ha ricordato come non abbia potuto assumere i diversi lavori proposti dall'Ufficio regionale di collocamento e questo proprio a causa della malattia (doc. AI _).
1.5. Con provvedimento formale 7 marzo 2000 l'amministrazione ha integralmente confermato la proposta di decisione, senza procedere ad ulteriori atti istruttori (doc. AI _).
1.6. Contro la succitata decisione è tempestivamente insorto l'assicurato, per il tramite del proprio legale, postulando di essere posto al beneficio di una riformazione professionale quale utente di informatica ipovedente. In via subordinata egli ha chiesto di essere posto al beneficio di una rendita intera AI, decorso il periodo di attesa. In merito alla richiesta di provvedimenti integrativi l'assicurato ha evidenziato come in particolare nei propri rapporti medici __________, __________ ed il perito dr. __________ abbiano suggerito provvedimenti di riformazione professionale nel settore dell'informatica. In merito all'indagine dell'orientatrice professionale, che ha steso due rapporti il 15 febbraio e i 15 luglio 1999, l'assicurato ha osservato che:
" (…)
Malgrado il primo rapporto sostanzialmente favorevole all'adozione di provvedimenti di reintegrazione professionale a favore del ricorrente, nella valutazione finale del 15.7.1999 la consulente per l'integrazione professionale ha ritenuto che simili provvedimenti in concreto non entrano in considerazione. Essa ha sottolineato che una riqualifica professionale di base non entra in linea di conto perché non atta a portare ad un sostanziale recupero della capacità di guadagno, ovvero a livelli salariali superiori a quelli realizzabili in attività generiche di tipo leggero riservate a personale maschile.
La consulente ha dunque concluso per l'inopportunità di applicare provvedimenti di integrazione professionale volti ad una riqualifica dell'assicurato nel settore dei servizi. (…)" (Doc. _, pag. 5)
Inoltre egli ha rilevato che:
" (…)
Nella sua risposta 29 marzo 2000 (doc. _) la dr.ssa __________ ha precisato che:
l'attività di operaio in un reparto di spedizioni, nel reparto confezionamento ed imballaggio nell'industria alimentare, quale addetto di cablaggio di apparecchiature UPS (gruppi di continuità) non è compatibile con i disturbi visivi presentati dal ricorrente;
il signor __________ sarebbe abile al lavoro nell'attività di utente in informatica dopo aver seguito una specifica formazione e disponendo di materiale adeguato;
per il ricorrente una riformazione professionale quale utente di informatica rappresenta la migliore soluzione che si possa considerare al fine di garantire un futuro professionale nel caso in cui la sua patologia oculare dovesse peggiorare.
Alla luce del referto medico allegato al presente ricorso si deve ritenere che chiaramente errata la conclusione dell'Ufficio AI, il quale ha ritenuto medicalmente esigibili per il signor __________ le attività di operaio in un reparto spedizioni, nel reparto confezionamento ed imballaggio nell'industria alimentare o quale addetto al cablaggio di apparecchiature UPS. È dunque parimenti errata la conclusione secondo la quale il grado di invalidità dell'assicurato sarebbe attualmente pari al 22%.
È però pure inaccettabile il diniego di provvedimenti professionali in quanto, secondo l'autorità resistente, non porterebbero ad un sostanziale recupero della capacità di guadagno. Il perito dell'Ufficio AI è proprio giunto alla conclusione contraria: una riformazione professionale quale utente di informatica rappresenta per il ricorrente l'unica soluzione atta a garantirgli una capacità di guadagno futura. La dr.ssa __________ ritiene inoltre di primaria importanza che il signor __________ possa usufruire al più presto di tale riformazione professionale. (…)" (Doc. _, pto. 8)
Contestualmente al ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. __________, respinta dal Giudice delegato con giudizio dell'8 maggio 2000 (doc. _).
1.7. Mediante risposta 4 maggio 2000 l'UAI propone di respingere il gravame, sostenendo che:
" (…)
In effetti, sia dal citato rapporto 15.02.1999 (all. 22), sia dall'integrazione, con valore di valutazione finale, del 15.07.1999 (all. _), si evince che la consulente in integrazione professionale, operando il raffronto fra il reddito ipotetico e quello conseguibile in attività compatibile con il danno alla salute in base alle controindicazioni mediche espresse, avrebbe determinato una capacità di guadagno residua variante tre il 71 e l'85%, determinandosi quindi l'impossibilità di migliorare i parametri di reddito grazie ai provvedimenti in questione. (…)" (Doc. _, pag. 2)
In merito all'esigibilità delle professioni indicate nel provvedimento impugnato, l'amministrazione ha per contro rilevato che:
" (…)
Sotto questo profilo, è stato in effetti prodotto agli atti un certificato della dottoressa __________ del 29 marzo 2000 (cfr. doc. _), nel quale vengono espressi dubbi rispetto alle mansioni sopra indicate, mentre viene sempre considerato massimamente compatibile il settore dell'informatica.
Anche tenendo conto di queste precisazioni, il campo delle esigibilità non varia in maniera sostanziale, in quanto permane l'abilità nelle attività generiche medioleggere, simili a quelle svolte presso il precedente datore di lavoro, il che lascia aperta la via ad una gamma sufficientemente varia di attività esigibili, come del resto ha affermato la consulente in integrazione professionale nel citato rapporto di cui all'all. _. (…)" (Doc. _, pag. 3)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel merito
2.2. Nella fattispecie in esame, in primo luogo oggetto del contendere è la concessione di provvedimenti professionali, in particolare il ricorrente chiede la riformazione quale operatore informatico ipovedente. In subordine, egli postula il riconoscimento di una rendita AI intera.
2.3. L'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità, nel senso della legge, come l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi:
· un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e
· la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 216ss).
Va inoltre precisato che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3 %, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50 % o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40 %.
Giusta l'art. 28 cpv. 1ter, inoltre, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati o dimorano abitualmente in Svizzera. Questo presupposto deve essere adempiuto anche per i congiunti per i quali è chiesta una prestazione.
2.4. Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'invalidità non va stabilita unicamente in base a fattori medico-teorici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.), bensì rilevanti sono gli effetti del danno alla salute sulla capacità di guadagno (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b).
La documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (SVR 1996 IV Nr. 74 p. 214 consid. 2d; DTF 114 V 314 consid. 3a, DTF 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 consid. 1).
Non spetta invece al medico graduare l'invalidità dell'assicurato.
Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la preparazione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capacità di guadagno. Questo giudizio spetta all'amministrazione, rispettivamente al giudice, e dev’essere formulato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).
I documenti medici sono comunque sempre di rilievo quando permettono di dedurre le conseguenze economiche delle affezioni accertate (STFA non pubbl. del 2 luglio 1996 in re M. N p. 4 consid. 2; DTF 114 V 314 consid. 3c).
Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, da un profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente beneficiare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte della Commissione AI.
L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).
La LAI tutela dunque non la malattia o la conseguente incapacità lavorativa, ma l'incapacità al guadagno.
Di regola, l'invalidità economica appare inferiore all'inabilità medica. In taluni casi particolari, per contro, si deve ammettere che l'incapacità al guadagno sia superiore al mero grado d'incapacità lavorativa sotto il profilo medico (cfr. ad es. B. Schatz, Kommentar zur eidg. Militärversicherung, Zurigo 1952, pagg. 140 e 141).
Quindi, il grado d'invalidità di un assicurato non può essere fondato sulla mera valutazione medica, bensì deve corrispondere al grado della sua incapacità al guadagno, tenuto conto di ogni attività che da lui ragionevolmente si può richiedere e delle possibilità di lavoro a lui aperte (SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; RCC 1962, pag. 126).
Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell’incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a; DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.5. Per quel che concerne i provvedimenti professionali, va ricordato che essi consistono nell'orientamento professionale (art. 15 LAI), nella prima formazione professionale (art. 16 LAI), nella riformazione professionale (art. 17 LAI) e nel collocamento (art. 18 cpv. 1 LAI).
In particolare l’art. 17 LAI prevede che:
" L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.”
Ai sensi della giurisprudenza, la soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a simili prestazioni è del 20%; ciò significa che invalido ai sensi della medesima norma è unicamente l'assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute lamentato subisce, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno di tale entità (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. STCA del 3 marzo 1999 nella causa A.D., recentemente confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni mediante sentenza del 27 luglio 1999).
2.6. Nel caso in esame, l'UAI, sulla base delle indagini mediche, ha valutato un grado d'invalidità del 22 % facendo riferimento in particolare al reddito da invalido di fr. 35'000.-- per attività leggere esercitate da personale maschile senza particolare formazione conformemente alla prassi del TCA allora in vigore, ed il reddito di fr. 42'000.-- per attività medio leggere.
Con l'atto impugnato l'amministrazione, escludendo la possibilità di un sostanziale ricupero della capacità di guadagno, ha altresì negato l'applicazione di provvedimenti di riformazione professionale.
2.7. Per quel che concerne la valutazione delle attività ancora esigibili dall'assicurato malgrado il danno alla salute di cui é portatore, dal fascicolo emerge che l'UAI ha incaricato la dr.ssa med. __________, specialista in malattie degli occhi, di esaminare il ricorrente in merito all'affezione oculistica.
Nel suo referto del 7 settembre 1999 (doc. AI _) la perita ha innanzitutto rilevato come dall'età di 22 anni l'assicurato ha iniziato ad accusare i primi disturbi visivi che sono poi peggiorati tanto che alla fine del 1997 gli è stata diagnosticata una retinite pigmentosa bilaterale avanzata. Essa ha accertato un'acuità visiva centrale stabile e ben corretta grazie agli occhiali che il paziente porta, prognosticando comunque che un simile danno alla salute generalmente porta nel corso degli anni ad una cecità. In merito al grado di capacità lavorativa essa ha riscontrato che:
" (…)
Considerando che il paziente può usufruire unicamente di una visione centrale il grado di abilità lavorativa è da porre in relazione all'attività da svolgere. Il paziente non può infatti più svolgere le sue attività quale operaio "generico" per difficoltà di movimento e di orientamento in vasti spazi né risulterebbe in grado di esercitare lavori di precisione con particolare sforzo visivo.
Il paziente stesso si ritiene tuttavia abile e risulterebbe dal punto di vista oculistico atto a lavorare in un luogo chiuso, bene illuminato e senza particolari necessità di orientamento e spostamento (ad esempio ad un computer). (…)" (Doc. AI _)
rimarcando che comunque in un ambiente di lavoro così descritto al punto sopra, "la capacità lavorativa potrebbe ancora raggiungere il 50-100 % come il paziente stesso ha confermato in base alla sua esperienza nell'uso del computer a casa. "
Nel complemento di perizia 6 dicembre 1999 (doc. AI _) la dr.ssa med. __________ ha quantificato le difficoltà di orientamento in spazi (aperti e chiuso) di 4- 5 m. Inoltre essa ha sostenuto che:
" (…)
Dal punto di vista oggettivo non sono esigibili lavori di precisione causa il grande affaticamento visivo dovuto alla forte limitazione del campo visivo. Tuttavia, siccome l'acuità visiva centrale è per il momento ancora relativamente ben conservata, grazie alla visione tubolare il paziente, da fermo, riesce ancora a svolgere determinate funzioni.
In effetti il lavoro al computer risulta oggettivamente non ideale, tuttavia il Sig. __________, soggettivamente ritiene di essere ancora in grado di lavorare in un luogo chiuso e ben illuminato senza necessità di doversi spostare ed ha dichiarato di riuscire a lavorare ad un computer (come lui stesso avrebbe sperimentato a casa sua).
Oggettivamente inabilità al 100%. Premettendo che anche in caso di cecità assoluta un'attività al computer è possibile (disponendo di materiale adeguato e dopo adeguata formazione), il paziente, basandosi sulla sua esperienza personale, si è detto disponibile ad un'attività in questo senso (vedi risposta 3). (…)"
(Doc. AI _, pti. 3 e 4)
2.8. L'assicurato è stato poi sottoposto ad una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________, il quale in data 3 novembre 1999 ha steso il rapporto peritale (doc. AI _). In particolare egli ha diagnosticato una sindrome lombovertebrale cronica, cervicalgie ed una retinite pigmentosa bilaterale. Sul grado di capacità lavorativa nell'attività lucrativa svolta prima del danno alla salute, il sanitario ha accertato quanto segue:
" (…)
Il paziente presenta dei disturbi a livello della colonna vertebrale, soprattutto nella zona lombare su una sindrome lombovertebrale su alterazioni statiche con appiattimento della lordosi fisiologica, una scoliosi sinistro convessa, nonché uno stato dopo morbo di Scheuermann lombare ed alterazioni degenerative plurisegmentali della colonna lombare.
Le alterazioni degenerative sono comunque di media entità.
Vi sono inoltre dei disturbi a livello della colonna cervicale su delle cervicalgie recidivanti e su delle alterazioni degenerative iniziali comunque a carattere diffuso, praticamente a quasi tutti i segmenti della colonna cervicale.
I disturbi del paziente sono contenuti e le alterazioni non sono estremamente avanzate. Per quanto riguarda la problematica dell'apparato locomotorio non sussistono delle limitazioni importanti in relazione alla capacità lavorativa.
Nella professione antecedentemente eseguita e cioè quella di aiuto custode e aiuto cucina presso la casa anziani di Lugano, il paziente è da considerare abile al lavoro nella forma completa.
Anche per un'altra attività lavorativa così detta medio-leggera come operaio non qualificato, oppure in un'attività lavorativa nell'ambito di una professione sedentaria, quale potrebbe essere quella di operatore al computer, non vi sono delle limitazioni significative della capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico. (…)"
(Doc. AI _, pto. 5)
2.9. Per quanto riguarda l'accertamento economico, nella valutazione finale 15 luglio 1999 la consulente per l'integrazione professionale (doc. AI _) ha escluso una riqualifica professionale in quanto non atta a portare ad un sostanziale recupero delle capacità di guadagno.
Sulla base dei succitati rapporti medici, l'orientatrice professionale ha concluso che:
" (…)
I rapporti medici sopra citati, non portano elementi che possano far modificare sostanzialmente la mia valutazione del 15 febbraio 1999; le limitazioni funzionali sono già state ampiamente considerate; per quello che concerne le attività esigibili penso a mansioni di Operaio in un reparto spedizioni, Operaio nel reparto confezionamento ed imballaggio nell'industria alimentare, Operaio addetto al cablaggio di apparecchiature UPS (gruppi di continuità), lavori non di piccole dimensioni. Così come espresso in precedenza devo ribadire l'inopportunità di applicare provvedimenti d'integrazione professionale volti ad una riqualifica nel settore dei servizi (Impiegato di commercio/ufficio, utente in informatica …), pure la Dr.ssa __________ lo conferma con il suo ultimo scritto. Le possibilità d'impiego dell'assicurato, nell'ambito della sua capacità lavorativa residua, sono realizzabili senza prestazioni AI (trattasi di attività generiche medio-leggere e/o simili a quelle svolte presso il precedente datore di lavoro); mi permetto quindi di confermare le conclusioni scaturite dal precedente rapporto. (…)" (Doc. AI _)
2.10. In base alle considerazioni e conclusioni contenute nella perizia medica e ai rapporti dell'orientatrice professionale, l'UAI, come visto, ha stabilito una piena capacità lavorativa dell'assicurato in attività leggere - medio leggere concludendo per un'invalidità media del 22%. Il ricorrente non contesta le conclusioni dei periti, ma le conclusioni dell'amministrazione in merito all'attività esigibile.
Orbene, se dal punto di vista reumatologico non sussiste un'incapacità lavorativa nell'attività precedentemente svolta dall'assicurato come pure in quelle medio leggere o sedentarie, lo stesso non può essere concluso per l'affezione agli occhi. Infatti, come visto, la dr.ssa med. __________ ha ritenuto l'assicurato inabile al lavoro nella professione di operaio generico in quanto egli può solo usufruire di una visione centrale con conseguente difficoltà di movimento e di orientamento in cui necessiti di uno spostamento di 4 - 5 metri (doc. AI _). Non solo, interpellata dall'assicurato stesso, con lettera 29 marzo 2000 (doc. _) la stessa specialista ha risposto alle seguenti domande:
" (…)
Una simile attività di operaio in un reparto di spedizioni non è compatibile con i disturbi visivi presentati dal Signor __________ (si vedano in particolare le risposte 1 e 2 al questionario AI datato 26.11.99).
Considerando la funzione visiva, in particolare la grave limitazione del campo visivo bilaterale del Signor __________, un'attività di utente in informatica senza una specifica formazione e specifici adattamenti per un utente ipovedente non è pensabile. (…)" (Doc. _)
Orbene, sulla base di queste precisazioni, non si vede per quale motivo le attività medioleggere proposte dalla consulente professionale possano essere ritenute esigibili. A dispetto di quanto sostenuto in risposta, non è nemmeno probonibile un'attività nel settore informatico. Lo ha ribadito la stessa dr.ssa __________ nel suo complemento di perizia (doc. AI _) precisando comunque che tale attività può essere possibile nella misura in cui il paziente disponga di materiale adeguato e di una formazione adeguata (cfr. consid. 2.8). Di conseguenza, a mente del TCA, sussiste certamente un'invalidità minima del 20 % (se non oltre) sufficiente per verificare se esistono le condizioni per ordinare un'eventuale riformazione professionale.
In simili circostanze appare quindi superfluo esaminare se il reddito da invalido considerato dall'amministrazione ai fini del calcolo dell'invalidità è stato determinato in maniera corretta.
Sul punto giova comunque rilevare che la prassi del TCA relativa alla fissazione del reddito conseguibile in attività leggere non qualificate è stato ultimamente oggetto di una completa verifica da parte del TFA. In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. - riprendendo in sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A., pubblicata in DTF 126 V 75 e segg. - il TFA ha infatti giudicato non conforme alle esigenze poste dalla nuova giurisprudenza la prassi cantonale che stabiliva in fr. 35'000 il reddito conseguibile da personale maschile in attività leggere non qualificate.
Con sentenza 4 settembre 2000 in re N.R. (inc. __________) questo Tribunale, tenuto conto per la prima volta del cambiamento di prassi stabilito dal TFA, ha precisato che, conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ("L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998), il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, STFA inedita del 9 maggio 2000 nella causa A, I 482/99), riportato su 41,9 ore, ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.-- ) per le donne.
2.11. Per quel che concerne la riformazione professionale richiesta, va ricordato come il suo scopo è l'acquisizione di sufficienti conoscenze teoriche e pratiche per poter iniziare un'altra attività lucrativa che permette all'assicurato di ottenere un guadagno più o meno equivalente a quello ch'egli avrebbe conseguito nella precedente professione (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, pag. 136).
Nel primo rapporto del 15 febbraio 1999 la consulente professionale aveva così concluso la sua indagine:
" (…)
A mio parere un collocamento in ambito commerciale consentirebbe, a lungo termine, il parziale recupero della capacità di guadagno (il primo stipendio di un Impiegato d'ufficio diplomato varia tra i fr. 2'200.-- e i 2'600.-- mensili, per un Impiegato di commercio da fr. 2'500.-- e 2'800.-- mensili), ma questo avrebbe senso solo tramite una formazione di base completa corredata dai supporti Brail, una formazione seguendo un normale tirocinio in azienda, non sarebbe pertinente per due motivi; il primo si riferisce seguendo un normale tirocinio in azienda, non sarebbe pertinente per due motivi; il primo si riferisce seguendo un normale tirocinio in azienda, non sarebbe pertinente per due motivi; il primo si riferisce al fatto che se la salute dovesse peggiorare dovremmo fornire un'ulteriore e complessa istruzione sul sistema Brail; la seconda motivazione risiede nel fatto che attualmente il problema della vista non causa ancora importanti impedimenti al lavoro, per cui prima di finanziare una riqualifica si dovrebbe verificare ulteriormente il diritto alle prestazioni AI. (…)" (Doc. AI _, pag. 2)
Per poi aggiungere quanto segue:
" (…)
A mio avviso, il livello di preparazione scolastica di base, l'età dell'assicurato e le esperienze lavorative dello stesso, consentirebbero di affrontare un'operazione di riqualifica professionale di base, con sufficienti garanzie di successo, in lassi di tempo ragionevoli. Delle difficoltà potrebbero verificarsi seguendo un curriculum commerciale, in quanto l'assicurato non è di lingua madre italiana e potrebbe essere confrontato con un insuccesso nelle materie più impegnative (italiano, tedesco, francese, corrispondenza commerciale); un tirocinio empirico/pratico quale Impiegato di economia domestica collettiva, presenterebbe meno ostacoli e quindi un più facile raggiungimento di una qualifica, purtroppo in questo ramo è più difficile valutare l'ipotetica capacità di guadagno (questa seconda ipotesi interessa poco all'assicurato). (…)"
(Doc. AI _, pag. 3)
Come visto al consid. 2.9, nella valutazione finale la consulente, dopo aver elencato le attività medio-leggere esigibili, ha tuttavia ritentuo "inopportuno applicare provvedimenti d'integrazione professionale volti alla riqualifica nel settore dei servizi (Impiegato di commercio/ufficio, utente di informatica), pure la Dr.ssa __________ lo conferma nel suo ultimo scritto" (doc. AI _).
Ora, questo TCA non condivide le obiezioni formulate dall'orientatrice professionale. Da una parte, non si vede per quale motivo una riformazione professionale nel settore commerciale non possa essere proposta per il solo motivo che, in caso di peggioramento, l'assicurato necessiterebbe di una specifica istruzione, che comunque è stata già vivamente consigliata dalla perita. Dall'altra parte, invece, la malattia agli occhi, sulla base degli accertamenti oculistici, ha invece causato importanti impedimenti lavorativi. La dr. essa __________ ha effettivamente accertato l'impossibilità di un attività nel settore informatico, ma questo in assenza di una formazione adeguata allo stato di salute dell'assicurato. Anzi, nella lettera 29 marzo 2000 (doc. _) tale riformazione è stata anche auspicata.
Inoltre, l'età del ricorrente (classe 1963), la circostanza che dal 1985 si trova in Svizzera ed è sposato dal 1987 con una ticinese ed ha quindi acquisito una certa padronanza della lingua italiana, sono elementi che non permettono di escludere da tutto inizio un successo della riformazione professionale nel settore informatico. Dal punto di vista scolastico, oltre ad avere frequentato in patria le scuole dell'obbligo e un anno di liceo commerciale, in Ticino ha seguito dei corsi per informatici (doc. AI _), per cui non è parimenti escluso che egli abbia i requisiti per essere riformato nel campo proposto dai sanitari, in particolare se si tratta di immettere nel computer dei dati. Visto quanto sopra, considerata anche la disponibilità dichiarata dell'assicurato, a mente del TCA non è possibile escludere che una riformazione nel settore informatico per ipovedenti sia destituita di probabilità di successo. Ora, dal momento che non è stato accertata concretamente la fattibilità di tale riformazione, tenuto conto delle capacità pratiche ed intellettive dell'assicurato, gli atti sono da rinviare all'UAI affinché proceda in merito. Al proposito va rilevato che la prassi amministrativa e giudiziaria prevedono la possibilità di concedere dei provvedimenti di accertamento intesi a stabilire le attitudini e le predisposizioni professionali (RCC 1988, pag. 191). In particolar modo se dall'orientamento professionale ambulatorio non è possibile valutare concretamente tali attitudini, l'assicurato deve essere indirizzato ad un centro specializzato per un soggiorno di osservazione.
Visto che la perdita di guadagno è superiore al 20% (cfr. consid. 2.5, 2.10) l'assicurato ha dunque diritto ai provvedimenti di accertamento in vista di una eventuale reintegrazione professionale.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto. §) La decisione impugnata è annullata.
§§) Gli atti sono ritornati all'UAI perché proceda ad ulteriori accertamenti conformemente ai considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Al ricorrente sono riconosciuti fr. 1'500.-- a titolo di indennità per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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