AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 32.2000.22
Data decisione, Autorità: 20.02.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2000.00022
cs/tf
Lugano 20 febbraio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2000 di
avv. __________, rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 14 gennaio 2000 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 14 gennaio 2000 l'ufficio assicurazione invalidità ha posto __________ al beneficio di una rendita semplice d'invalidità di fr. 1'202 mensili (fr. 1'214 nel 1999), con effetto dal 1° maggio 1998. La rendita è stata calcolata sulla base di un reddito annuo di fr. 21'708, una durata di contribuzione di 12 anni e una scala di rendita 44, ossia la massima prevista.
1.2. L'assicurato, patrocinato dall'avv. __________, è tempestivamente insorto contro la predetta decisione, facendo valere quanto segue:
" La decisione impugnata porta la data del 14 gennaio 2000, è stata ricevuta (mediante posta B) dal ricorrente in data 20 gennaio 2000, per cui il termine di 30 giorni per contestarla viene a scadere sabato 19 febbraio 2000 ed è quindi riportato ad oggi lunedì 21 febbraio 2000: questo gravame è dunque tempestivo.
Nel merito
Premesso l'incontestabilità dell'effetto retroattivo al 1. maggio 1998 della rendita AI, si contesta in questa sede l'entità dell'importo assegnato al ricorrente, che a giusta ragione pare essere insufficiente.
Proprio quest'ultimo elemento è contestato dal ricorrente che vanta un periodo contributivo maggiore.
Il ricorrente tra il 1981 e il 1986 era regolarmente iscritto alla Facoltà di diritto dell'Università di __________ e in quel periodo ha versato i contributi di sua competenza: ivi compreso l'anno 1984 di cui si lamenta qualsiasi traccia.
In data 20 gennaio 2000 il ricorrente chiedeva inequivocabilmente alla Cassa cantonale di compensazione del Canton Ticino di voler verificare dell'esistenza di ulteriori eventuali conti aperti presso altre casse AVS cantonali e/o professionali.
Per il momento non gli è pervenuta ancora una risposta.
Per i quali motivi,
considerate le ragioni adottate nel presente ricorso, ritenuta la prova
costituita dalla inspiegabile assenza dell'anno contributivo relativo al
1984, giusta altresì la questione ancora sospesa relativa alla verifica
di ulteriori conti aperti e riservato uno sviluppo maggiore in fatto e in
diritto in corso di procedura
si domanda che venga giudicato:
Il presente ricorso è accolto integralmente.
La decisione dell'Assicurazione federale AI del 14.1.2000 è
annullata.
invalidante, sulla base degli effettivi contributi versati.
1.3. Nella sua risposta del 24 marzo 2000 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" Con la contestata decisione l'ufficio AI ha riconosciuto all'assicurato una rendita semplice d'invalidità di fr. 1'214.-- mensili.
Contro questa decisione è stato interposto il ricorso 21 febbraio 2000, mediante il quale il patrocinatore del ricorrente ritiene l'entità dell'importo assegnato insufficiente, contestando principalmente il periodo di contribuzione stabilito per l'assegnazione della rendita.
Il ricorso non è accoglibile.
Occorre innanzi tutto precisare che la Cassa ha erroneamente omesso l'iscrizione, sull'estratto conto dell'assicurato, dell'anno 1984 per un reddito di fr. 2'500.--.
Va comunque altresì precisato che tale equivoco non si è tuttavia prodotto nell'immissione dei redditi ai fini del calcolo, come è possibile verificare dal foglio di calcolo informatico agli atti.
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
Il periodo di contributo è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe d'età (art. 29ter cpv. 1 LAVS e 26 LAI).
La rendita è calcolata in base al reddito annuo medio. Esso si compone:
a. dei redditi risultanti da un'attività lucrativa;
b. degli accrediti per compiti educativi;
c. degli accrediti per compiti assistenziali (Art. 29quater LAVS e 36
LAI)
Sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS e 36 LAI).
Nel caso specifico, la Cassa ha proceduto al calcolo della rendita sulla base degli anni di contribuzione dell'assicurato per il periodo 1° gennaio 1983 - 31 dicembre 1994. Risulta pertanto un periodo contributivo di 12 anni come gli assicurati della sua classe d'età; ciò consente di applicare la scala massima ossia la 44 e di riconoscere al Signor __________ una rendita d'invalidità di fr. 1'202.-- mensili dal 1° maggio 1998 aumentata a fr. 1'214.-- mensili dal 1° gennaio 1999.
La verifica del calcolo ha potuto stabilire l'esattezza dell'importo assegnato quale rendita semplice d'invalidità." (doc. _)
1.4. Pendente causa il TCA ha chiesto alla cassa di indicare in quale data e in quale forma è stata trasmessa la decisione impugnata (doc. _).
1.5. L'amministrazione il 23 novembre 2000 ha affermato:
" La decisione impugnata del 14 gennaio 2000 è stata spedita per posta normale o il 14 gennaio o il 17 gennaio 2000.
Non ci è possibile precisare la data esatta della spedizione in quanto la stampa in blocco delle decisioni potrebbe essere avvenuta nella tarda giornata di venerdì 14 gennaio e quindi la spedizione essere effettuata il lunedì 17 gennaio.
Visto l'invio per posta normale, nessuna prova documentale può esservi trasmessa e, siccome trattasi di una spedizione d'inizio anno, non ci è possibile precisarvi il giorno dell'invio per i motivi già esposti sopra." (doc. _)
1.6. Con scritto 5 dicembre 2000 la cassa, interpellata dal TCA ha inoltre precisato:
" Con riferimento alla vostra richiesta del 24 ottobre 2000, vi comunichiamo che dalla ricerca effettuata non risultano ulteriori contributi per l'assicurato riguardante il periodo di computo per il calcolo della sua rendita d'invalidità.
Alleghiamo alla presente due estratti conto ricevuti dalle casse __________e __________con l'iscrizione di redditi dopo la fine del periodo di computo ossia il 1994.
Visto quanto sopra riteniamo quindi corretto il calcolo effettuato e riconfermiamo le nostre osservazioni del 24 marzo 2000." (doc. _)
1.7. Chiamato a prendere posizione in merito agli accertamenti esperiti dal TCA, l'assicurato, al quale sono pure stati trasmessi il foglio di calcolo e l'estratto conto individuale dal quale si evince il reddito del 1984, malgrado un sollecito, è rimasto silente (doc. _ e _).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
2.2. Nella fattispecie in esame, il ricorso 21 febbraio 2000 contro la decisione 14 gennaio 2000 appare di primo acchito intempestivo.
Ai sensi dell'art. 85 cpv. 2 lett. g LAVS, infatti, l'assicurato ha 30 giorni di tempo per contestare la decisione amministrativa. Se tale termine è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2 citato in Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, § 58 N. 12, pag. 373).
Secondo costante giurisprudenza l’onere della prova dell’avvenuta notifica incombe all’autorità amministrativa (cfr. DTF 115 V 113 con riferimenti). Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a). L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid. 3c).
Questa prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio: corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b), tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; sull’argomento cfr. anche Locher, op. cit., § 54 N 32 pag. 357, Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7 il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto dev'essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dall'invio mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è applicabile.
In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R. pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091 la nostra Massima Istanza ha tuttavia precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente per valutare la tempestività di atti processuali ma non invece nell'ambito dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità preponderante.
Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale, anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. Kieser in AJP 1995 pag. 1091-1092).
A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre 1994 nella causa E.K. AG il Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si vogliono fare valere. In tale ipotesi se l'amministrazione ritiene che in quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie affermazioni.
Infine, in una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve richiami.
Inoltre, secondo l’art. 20 cpv. 1 LPA, applicabile in virtù del rinvio dell'art. 96 LAVS, un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, decorre il giorno seguente dopo la notifica (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2).
Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto come festivo dal diritto del Cantone ove ha il domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 20 cpv. 2 LPA).
Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha affermato di aver ricevuto la decisione il 20 gennaio 2000. Tale affermazione è stata implicitamente riconosciuta dalla Cassa la quale non ha infatti sollevato l'eccezione d'intempestività del ricorso. Inoltre, interpellata circa l'invio della decisione, l'amministrazione ha affermato che è stata inviata per posta normale il 14 o il 17 gennaio 2000 (doc. _).
In queste circostanze, e considerato che il 19 febbraio 2000 cadeva di sabato, il ricorso va considerato tempestivo.
Nel merito
2.3. Secondo l’art. 32 LAI (nel tenore in vigore sino al 31.12.1996, applicabile al caso di specie) hanno diritto alla rendita d’invalidità gli uomini e le donne invalide, in quanto non sussista un diritto alla rendita d’invalidità per coniugi.
Hanno comunque diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l’invalidità si manifesta, hanno versato i contributi almeno per un anno (art. 36 cpv. 1 LAI).
Invece, coloro che non possono pretendere una rendita ordinaria, in quanto manca il minimo di un anno di contribuzione possono chiedere l’erogazione di una rendita straordinaria, con il presupposto che siano svizzeri o domiciliati in Svizzera (art. 39 cpv. 2 LAI).
Per quanto riguarda il calcolo delle rendite d’invalidità l’art. 36 cpv. 2 LAI prevede che sono applicabili per analogia le norme dell’AVS, riservate alcune norme specifiche della LAI.
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se l'assicurato, dal 1° gennaio dopo aver compiuto i 20 anni e fino all'inizio del diritto alla rendita, ha pagato i contributi per lo stesso numero di anni come gli assicurati della sua classe di età (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
In presenza di lacune contributive, gli art. 52bis e 52ter OAVS prevedono dei correttivi.
Inoltre, la rendita é calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 30 cpv. 1 LAVS). A sua volta, il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi dell'attività lucrativa sui quali l'assicurato ha pagato i contributi e dividendo il totale per il numero degli anni di contribuzione. Il reddito annuo medio accertato in conformità delle norme surriferite, infine, è rivalutato secondo il fattore di cui all'art. 51 bis OAVS (cfr. art. 30 cpv. 4 e art. 33ter LAVS).
Infine, di regola ogni due anni le rendite ordinarie vengono adeguate all’evoluzione dei prezzi e dei salari (cfr. art. 33 ter cpv. 1 LAVS).
2.4. Va preliminarmente rammentato che spetta al TCA verificare gli elementi di calcolo (scala di rendita e reddito annuo medio) della prestazione assegnata a __________, cui tornano applicabili le disposizioni di legge in vigore sino al 31.12.1996, in quanto il diritto alla rendita è sorto prima del 1997 (cfr. foglio di calcolo), mentre in virtù dell'art. 48 cpv. 2 LAI l'importo corrispondente è dovuto con decorrenza dal 1° maggio 1998.
Ora, secondo i principi generali del diritto transitorio, il diritto alle prestazioni si giudica applicando le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto determinante (Pratique VSI 2001, pag. 64 segg., in particolare pag. 69; DTF 125 V 128 consid. 1 con riferimenti).
L’applicazione di tali principi non comporta difficoltà qualora si tratta di un fatto unico, che può essere circoscritto nel tempo.
Nel caso di stati di fatto che perdurano, non ancora conclusi prima della modifica legislativa, è invece applicabile il nuovo diritto, salvo disposizioni transitorie contrarie (cfr. DTF 121 V 100 consid. 1a, con riferimenti, cfr. anche DTF 123 V 135 consid. 2b). Trattasi, dunque, di retroattività impropria, che è ammissibile se non vi si oppongono diritti acquisiti ( cfr. DTF 122 V 8 consid. 3a).
Con retroattività propria si intende invece l’applicazione del nuovo diritto ad una fattispecie che si è conclusa prima della sua entrata in vigore (SVR 1996 IV Nr. 71 pag. 208 consid. 3a; DTF 110 V 255 consid. 3a). Nel diritto vige il principio dell’inammissibilità della retroattività in senso proprio di una norma (DTF 122 II 124 consid. 3b/dd, 119 Ia 257 consid. 3a; Georg Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, art. 4 n° 74 citati in DTF 122 V 408 consid. 3b/aa 122). A determinate condizioni, comunque, può essere derogato al principio della non
L’elemento determinante, dunque, è la nascita del diritto.
Ad esempio, in caso di prestazioni per superstiti, il TFA ha statuito che applicabili sono le regole in vigore al momento del decesso dell’assicurato, che per il beneficiario costituisce la nascita del diritto alla citata prestazione (DTF 123 V 135 consid. 2b).
In concreto, le nuove norme di legge sul calcolo delle rendite introdotte al 1° gennaio 1997 con la 10.a revisione della LAVS, applicabili per analogia anche alla LAI, non concernono il caso in esame. Infatti la lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie della della 10a revisione dell'AVS (applicabile per analogia in virtù del rinvio del cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alle modifiche della LAI del 7 ottobre 1994) prevede che le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data. In concreto l'assicurato è invalido al 100% dal giugno 1995 (cfr. foglio di calcolo), tuttavia, in virtù dell'art. 48 cpv. 2 LAI le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta (ossia dal maggio 1998), ciò che d'altra parte è rimasto incontestato.
2.5. La rendita viene determinata tenendo conto degli anni in cui sono stati versati i contributi che servono a determinare la scala di rendita, e sui redditi da attività lucrativa conseguiti durante il periodo di contribuzione, che costituiscono il reddito annuo determinante.
2.5.1. Scala di rendita:
Il ricorrente contesta il periodo di contribuzione indicato dalla cassa, poiché mancherebbero i contributi del 1984. Per questi motivi ha chiesto una verifica da parte dell'amministrazione di eventuali altri periodi mancanti.
Giova anzitutto rammentare che computabile è il periodo tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e l'ultimo giorno del mese che precede quello in cui si è verificato l'evento assicurato (marg. 436 segg. delle direttive sulle rendite in vigore fino al 31 dicembre 1996).
Ora, poiché l'insorgente presenta un'invalidità al 100% dal giugno 1995, per il calcolo della rendita fa stato il periodo di contribuzione dal 1° gennaio 1983 (anno seguente il compimento del 20.o anno di età) al 31 dicembre 1994 (anno precedente l'insorgere dell'evento assicurato), ritenuto che i mesi di contribuzione del 1994 non sono presi in considerazione essendo la durata di contribuzione completa (marg. 401 e 438 delle direttive). Pertanto, i contributi pagati posteriormente al 1994, non sono determinanti per il calcolo della presente rendita AI.
Circa la mancanza del contributo dovuto nel 1984 va rilevato che già in sede di risposta la cassa ha affermato di aver dimenticato di iscrivere il reddito di quell'anno nell'estratto conto dell'assicurato, ma di averlo tenuto in considerazione nel calcolo della rendita. Effettivamente, tale reddito è stato incluso sia nel calcolo del periodo di contribuzione che nel calcolo del reddito annuo medio (cfr. foglio di calcolo).
Interpellata dal TCA l'amministrazione, dopo aver effettuato ulteriori ricerche, ha inoltre comunicato che non risultano altri contributi. Il ricorrente, chiamato a presentare osservazioni in merito, è rimasto silente (doc. _ e _).
Va a questo proposito ricordato che la procedura in materia di assicurazioni sociali é retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.
Questo principio non é tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 193, consid. 2, pag. 195; DTF 122 V 158 consid. 1a, DTF 121 V 210 consid. 6c e riferimenti; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.)
Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).
Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
In concreto, sulla base degli atti dell'incarto non v'è motivo per scostarsi dalle risultanze degli accertamenti effettuati dalla cassa circa l'assenza di ulteriori contributi non iscritti nel conto individuale dell'insorgente.
Orbene, dall'esame dei conti individuali, dove sono registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono stati pagati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e art. 140ss. OAVS) risulta che l'assicurato ha contribuito ininterrottamente dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1994, per 12 anni. Con un periodo di contribuzione di 12 anni, in applicazione delle tabelle sulle rendite edite dall'UFAS, il cui uso è obbligatorio, la cassa ha rettamente riconosciuto all'insorgente la scala di rendita 44, che corrisponde alla massima scala di rendita.
2.5.2. Reddito annuo medio
Occorre ora verificare la determinazione del reddito annuo medio (RAM). Come già detto, il RAM è composto dalla somma risultante dai propri redditi da attività lucrativa.
Procedendo alla somma dei redditi da attività lucrativa, la Cassa è giunta ad un importo di fr. 186'996.
La somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Nel caso che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale dell'assicurato è avvenuta nel 1983. Pertanto, dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l'1,052. L'importo rivalutato va poi diviso per i 12 anni di contribuzione. Ne discende un reddito annuo di fr. 16'393 (186'996 x 1,052 : 12 anni), che, arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS, ammonta a fr. 17'460.--.
Se al verificarsi dell'evento assicurato, l'interessato non ha ancora raggiunto una certa età, il reddito medio annuo determinante è aumentato con un supplemento percentuale, dipendente dall'età dell'assicurato (cfr. Direttive sulle rendite UFAS in vigore prima del 1.1.1997, marg. 509 segg.). Le indicazioni relative al limite d'età e ai tassi dei supplementi figurano nell'art. 33 cpv. 1 OAI.
In concreto la Cassa ha applicato un aumento del 20%. Il RAM raggiunge così fr. 20'952 (cfr. tabella UFAS del 1995 pag. 39), ciò che corrisponde a fr. 21'492.-- nel 1997 (e 1998) e, dal 1999, a fr. 21'708.--.
Con una scala di rendita 44 e un RAM di fr. 21'492 (rispettivamente 21'708), in applicazione delle citate tabelle sulle rendite, la prestazione da assegnare al ricorrente nel 1998 (la rendita è erogabile dal 1° maggio 1998) ammonta a fr. 1'202, rispettivamente nel 1999 a fr. 1'214.-- mensili, come calcolato dalla Cassa.
In conclusione dopo attento esame degli atti dell'incarto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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